Attività di content creator: profili previdenziali

Con la Circolare in analisi, la Direzione Centrale delle Entrate di INPS chiarisce quali siano i regimi previdenziali cui sono soggetti i content creator , distinguendo tra attività svolta in forma di impresa, attività svolta in forma autonoma e attività legata allo spettacolo.

La figura del content creator In prima battuta, con grande chiarezza, INPS delinea la figura del content creator descrivendolo come colui che svolge attività di creazione di contenuti digitali. In particolare, INPS precisa che per attività di creazione di contenuti digitali si debba fare riferimento all'elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale. L'attività, quindi, consiste nella creazione e produzione di contenuti mediatici virtuali , seguita dalla loro messa a disposizione attraverso le piattaforme digitali. Si è pertanto di fronte ad una macro - categoria che vede coinvolti svariati operatori , puntualmente passati in rassegna dalla circolare influencer , podcaster , instagrammer , tiktoker , blogger , vlogger , pro-gamer e cyber atleti. Ciascuna di queste attività può essere svolta in forma di impresa , lavoro autonomo , lavoro autonomo dello spettacolo . La circolare non considera l'ipotesi di attività svolta in regime di subordinazione, non perché non sia verosimile ma perché in questo caso non v'è dubbio sul regime previdenziale applicabile, seguendo esso la disciplina generale. Applicabilità del regime previdenziale dei lavoratori autonomi gestione separata o gestione commercianti Qualora l'attività del content creator sia la risultante di più attività, nelle quali gli elementi organizzativi prevalgono su quelli personali, cioè si abbia l' utilizzo prevalente dei mezzi di produzione rispetto agli elementi personali ad esempio, la vendita di video o la gestione di banner pubblicitari allora si tratta di un'attività economica riconducibile al settore commerciale o terziario , con obbligo di svolgimento in forma di impresa e conseguente iscrizione alla Camera di Commercio e attribuzione di codice ATECO dal 1 gennaio 2025, peraltro, è stato istituito il nuovo codice ATECO 73.11.03, relativo alle attività di influencer marketing e content creator . Il regime di impresa, sia in forma individuale che societaria, determina l'obbligo contributivo presso la gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali c.d. Gestione Commercianti . Poiché il  D.P.R. 917/186 8 c.d. TUIR non individua una specifica categoria di reddito per i content creator , si può ritenere che i compensi di questi ultimi possano rientrare o nella categoria dei redditi derivanti dall'esercizio di impresa o nella categoria dei redditi di lavoro autonomo ex articolo 53 TUIR . Sotto il profilo previdenziale, quindi, laddove l'attività assuma le caratteristiche della prestazione di servizi senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione , con prevalenza di attività personale e intellettuale, al di fuori dell'esercizio di un'attività di impresa, sussiste l'obbligo di iscrizione alla “Gestione separata” articolo 2 comma 26, l. 335/1995 . Applicabilità del regime previdenziale dei lavoratori dello spettacolo Qualora l'attività del content creator presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali ed intrattenimento, sorge l' obbligo assicurativo presso il fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo FPLS, ex ENPALS . Pertanto, quando i content creator non si limitano a caricare sulle piattaforme contenuti video ma, sulla base di impegni assunti contrattualmente con un committente ad esempio brand o agenzia di intermediazione svolgano attività remunerate volte alla realizzazione di prodotti audiovisivi, con specifica destinazione pubblicitaria, sono da considerare come lavoratori dello spettacolo a prescindere dalla forma contrattuale scelta e dal grado di autonomia insito nella prestazione . Ne consegue che, in linea con la disciplina generale in materia di assicurazione previdenziale dello spettacolo, nel caso in cui lo schema contrattuale adottato comporti il coinvolgimento di ulteriori soggetti quali ad esempio i media Agency o i talent Agency il soggetto su cui incombe l'obbligo contributivo è quello che effettivamente contrattualizza il rapporto di lavoro . Spettacolo e attività di digital marketing Nel quadro delineato assume poi una particolare rilevanza l' attività di digital marketing , che si concreta nella diffusione su blog , vlog e social network di foto, video i commenti da parte di blogger e influencer ovvero di personaggi di riferimento nel mondo online con un numero elevato di follower che mostrano sostegno o approvazione per determinati brand, generando così un effetto pubblicitario. Fermi restando gli obblighi di esplicitare i contenuti pubblicitari pena le sanzioni per pubblicità occulta ex d.lgs 208/2021 , qualora il content creator crei contenuti pacificamente assimilabili ha prodotti pubblicitari, allora è soggetto al regime previdenziale dello spettacolo . L'articolazione di tale principio non è tuttavia così semplice, INPS infatti con grande chiarezza espositiva precisa che se il content creator crea contenuti pubblicitari percependo compensi da un committente allora è tenuto al versamento dei contributi previdenziali dello spettacolo, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata se i contenuti creati non hanno scopo pubblicitario ma sono volti solo ad ampliare la visibilità del content creator sui social allora occorre verificare se tale iniziativa abbia carattere imprenditoriale o meno, restano infatti escluse dalla disciplina dell'obbligo previdenziale le attività di endorsement , nelle quali venga in rilievo il semplice abbinamento tra la notorietà del content creator e il prodotto o servizio mostrato.   La Circolare appare molto chiara ad ha il merito di considerare compiutamente le variegate figure professionali che operano nel mondo della creazione di contenuti digitali.

Circolare INPS numero 44/2025