Paga l'IRES la società che gestisce l'azienda confiscata a titolo definitivo

In caso di confisca definitiva di una società e del relativo complesso aziendale, l'eventuale successiva locazione dell'azienda confiscata alla medesima società, determina l'insorgenza, in capo a quest'ultima, dell'obbligo di dichiarare il reddito di impresa derivante dalla gestione dell'azienda e di versare la relativa imposta, anche se il canone versato allo Stato è esente da IRES.

L'istanza di interpello Con apposita istanza di interpello, una società sottoposta a confisca definitiva unitamente al relativo complesso aziendale, a cui l'azienda medesima era stata successivamente concessa in affitto a titolo oneroso in attesa di una destinazione definitiva, ha chiesto chiarimenti sull'applicazione dell'articolo 50 d.Igs. numero 159/2011 C.A. , con particolare riguardo ai debiti IRES generati dopo la confisca. In particolare, l'istante ritiene che, in assenza di un provvedimento di destinazione definitiva dell'azienda confiscata, operi anche per l'IRES il regime estintivo per confusione dei crediti erariali di cui al citato articolo 50 del D.Lgs. 159/2011 C.A. con la conseguenza che verrebbe meno l'obbligo dichiarativo in capo alla società locataria. Possibile la concessione in affitto alla medesima società colpita dal provvedimento ablativo Come noto, a seguito della confisca di prevenzione definitiva di una società e del relativo complesso aziendale, sia la società che l'azienda sono acquisiti al patrimonio dello stato ai sensi dell' articolo 45 del Codice Antimafia , per essere successivamente destinati agli scopi e con le modalità previste dall'articolo 48 del medesimo provvedimento legislativo. Tra le varie destinazioni possibili, tale norma prevede la possibilità di concedere l'azienda confiscata in affitto, anche alla medesima società confiscata, con provvedimento dell'Agenzia per i beni confiscati. In particolare, l'Agenzia potrà concedere l'azienda in affitto, ove vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva , a titolo oneroso, a società e a imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia. Soggettività passiva ai fini IRES della società locataria L'Agenzia delle entrate, con la risposta ad interpello numero 39/2025 ha chiarito che nel caso prospettato dall'istante non si realizza l'estinzione dei crediti erariali per confusione per come disciplinata dall'articolo 50 d.Igs. numero 1597/2011 atteso che, come già precisato con la Risoluzione numero 114/E del 31 agosto 2017 , affinché si verifichi l'effetto estintivo, è necessario che la confisca sia definitiva e che determini il venir meno della dualità dei soggetti del rapporto tributario, con la conseguente identificazione soggettiva del debitore e del creditore nello Stato , restando invece esclusi dall'effetto estintivo, come chiarito con la successiva risoluzione numero 70/E del 29 ottobre 2020 , i crediti per i quali non viene meno la dualità dei soggetti del rapporto tributario. Tanto premesso, conclude l'Agenzia che, nel caso di specie sottoposto alla sua attenzione con l'istanza di interpello, sorge un vero e proprio rapporto contrattuale tra lo Stato locatore e la società locataria , a cui corrisponde il ripristino della dualità dei soggetti del rapporto tributario. Ne deriva che, a fronte della specifica destinazione all'affitto d'azienda e alla conseguente produzione di reddito d'impresa, la società opera in regime di mercato, sebbene a totale partecipazione pubblica. Pertanto, l'Agenzia ritiene che, a partire dal momento della destinazione, sia pure temporanea, la società deve dichiarare il reddito derivante dalla gestione dell'azienda locata e versare la relativa IRES secondo le regole ordinarie . Non rileva, dunque, la destinazione definitiva o temporanea dell'azienda ma, esclusivamente, l'esistenza di una dualità o di una identificazione dei soggetti del rapporto tributario. Conclusioni Nel caso di destinazione temporanea dell'azienda, sia pure mediante concessione in affitto alla medesima società colpita dalla misura ablativa, dunque, non venendo meno la dualità soggettiva del rapporto tributario, non opera l'estinzione per confusione dei crediti erariali e, pertanto, permane la soggettività passiva tributaria i fini IRES in capo alla società locataria dell'azienda ed i connessi obblighi fiscali.

Risp. AE del 19 febbraio 2025, numero 39