Danno da infiltrazione per perdita della condotta fognaria a servizio del condominio: responsabilità da custodia

«Il condominio è considerato dalla legge custode dei beni comuni, con l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che i beni possano arrecare danno a terzi o singoli condomini. Di conseguenza, la responsabilità ascrivibile al condominio medesimo deve essere inquadrata nell’ambito di operatività dell’articolo 2051 c.c.».

Il Tribunale di Genova con la sentenza in commento si è pronunciato accogliendo la domanda di risarcimento per i danni subiti da un condomino in conseguenza alla perdita della condotta fognaria, a servizio esclusivo del condominio, ascrivendo la responsabilità a quest'ultimo ex articolo 2051 c.c. Il fatto L'attore conveniva in giudizio il condominio chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza della perdita della condotta fognaria protrattasi per oltre 1 anno, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di ATP , necessario a seguito dell'inerzia del condominio per la risoluzione della problematica. Il condomino, proprietario dell'immobile sito al piano terra, esponeva che aveva locato l'immobile e che a seguito della segnalazione della conduttrice di fuoriuscita di liquame e vermi dallo scarico fognario , prendeva contatto con una ditta e veniva a conoscenza che la fuoriuscita proveniva dallo scarico fognario del condominio. Contattato poi, l'amministratore, emergeva effettivamente che la fuoriuscita proveniva dallo scarico del condominio a seguito di prova effettuata con il colorante ma che l'amministratore stesso, anche se sollecitato, non provvedeva alla risoluzione del problema tant'è che la conduttrice lasciava l'immobile, disdicendo il contratto di locazione . Si instaurava procedimento ATP e veniva nominato CTU e si accertava che «la causa degli sversamenti di liquame era da ascrivere ad una perdita della condotta fognaria interrata a servizio esclusivo del condominio» l'intervento consisteva nella riparazione/sostituzione di una porzione della condotta corrente lungo la strada sovrastante il giardino annesso all'appartamento del condomino . Veniva eseguita la riparazione da parte del condominio nel luglio del 2021. Orbene, il CTU aveva riconosciuto anche che tale problematica aveva inibito la locazione dell'immobile ed ha quantificato la perdita stante che il condomino a seguito della risoluzione anticipata della locazione aveva perso i canoni di locazione. In più, gli sversamenti avevano danneggiato la pavimentazione del terrazzo e parte dei muri di contenimento. Il condominio si costituiva in giudizio e chiedeva, in via preliminare, la nullità della costituzione attorea per il non aver, il condomino, depositato l'originale atto di citazione notificato via PEC , ma un file formato pdf immagine nonché il mancato esperimento della mediazione ovvero negoziazione assistita e, nel merito, che la somma offerta banco judicis fosse considerata satisfattiva della pretesa attorea ed il conseguente rigetto della domanda di risarcimento in quanto infondata. A sua difesa esponeva che non era rimasto inerte alle richieste attoree e che aveva incaricato una ditta per le ispezioni in video, visto che l'allacciamento della rete serviva anche altri civici e che tali richieste si erano concluse con esito negativo in merito alla possibile rottura della condotta del condominio all' esito del procedimento ATP appresa la propria responsabilità , aveva offerto il pagamento della somma indicata dal CTU per il ripristino dello stato dei luoghi e per la mancata locazione offerta reiterata in più occasioni ma priva di riscontro . Il convenuto depositava anche l'assegno circolare intestato all'attore e chiedeva che le richieste di rifacimento del pavimento e dei muri di contenimento e per i canoni di locazione non goduti, fossero dichiarate ultronee e contraddittorie rispetto a quanto previsto da CTU che aveva ritenuto non necessario il totale rifacimento del pavimento e aveva precisato che dal canone doveva essere scorporata la cd. alea di sfitto, legata alla ricollocazione dell'immobile sul mercato e che nulla fosse dovuto all'attore dal momento che non avrebbe radicato il merito dell'ATP, ma proposto domande differenti rispetto al tenore della perizia e che comunque la sua posizione gli impediva di chiedere il rimborso delle spese sostenute per il procedimento. Il giudice prendeva atto del fallimento della negoziazione assistita e della consegna dell'assegno circolare e concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie. All'esito del deposito delle memorie tentava con esito negativo la conciliazione della lite. Veniva fissata udienza per sentire il CTU nominato del procedimento ATP che ha confermato quanto dedotto nella relazione. Con delle precisazioni relative all'ulteriore perdita verificatasi prima della redazione della perizia in quanto nel momento in cui è avvenuta la riparazione della tubatura da gennaio a luglio non poteva essere necessario il rifacimento di tutta la pavimentazione non essendo essenziale impermeabilizzare, anche perché lo stesso pavimento poggiava direttamente sul terreno e che l'ulteriore somma offerta dal condominio avrebbero consentito al condomino solo di demolire e rifare la pavimentazione del giardino per circa 30mq. Alla successiva udienza, la parte attrice accettava la somma e chiedeva comunque il rimborso di quanto corrisposto al CTU nel procedimento ATP oltre al pagamento delle spese legali. Il convenuto non accettava la controproposta e fallito anche questo tentativo di conciliazione, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e alla successiva udienza, con ordinanza, tratteneva la causa in decisione. L'eccezione sull'improcedibilità della domanda Il giudice ha rilevato infondata l'eccezione, relativa al deposito dell'originale dell'atto di citazione notificato via pec, in formato pdf immagine. A tal proposito ha citato la L. 53/1994 che riconosce agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo pec. La prova della notifica è data dal deposito delle ricevute di accettazione e consegna e dell'inserimento dei dati identificativi dei file . Quindi, il deposito dei file pdf delle ricevute «non indica una causa di inesistenza della notifica che non ammette sanatoria ma una semplice nullità, sanata peraltro ove l'atto abbia raggiunto lo scopo a cui era destinato» Corte di Cass. Ord. numero 16189/2023 . Orbene, non avendo il deposito del file delle ricevute , impedito al convenuto di avere conoscenza del giudizio e di esplicare la propria difesa, il giudice ha dichiarato infondata l'eccezione. Il mancato esperimento della mediazione Il giudice ha dichiarato infondata l'eccezione stante che la causa ha ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito, per cui non è obbligatorio l'esperimento della mediazione e le parti hanno comunque, successivamente al giudizio, un procedimento di negoziazione assistita. La questione principale la responsabilità da custodia La pretesa del condomino è stata accolta . Il giudice ha osservato in via preliminare che, la modifica del quantum della domanda da parte dello stesso, al momento della precisazione delle conclusioni è pienamente consentita e non è configurabile come nuova domanda. Orbene, di riferimento è l' articolo 2051 c.c. che dispone che «ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito» e che custode è colui che ha il potere, di diritto e di fatto, di vigilanza e di controllo sulla cosa. Ebbene, dice il Tribunale, «al pari dell' articolo 2050 e 2052 c.c. rappresenta un'ipotesi di responsabilità cd. oggettiva, tale da presentare un meccanismo proprio distinto rispetto a quello della responsabilità aquiliana» . A conferma di ciò l'orientamento della Suprema Corte nella sent. numero 21244/2006 che ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli articolo 2043 e 2697 c.c. , l' articolo 2051 c.c. , determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova , ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a sua carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto». Dunque, il condominio è per legge il custode dei beni comuni condotta condominiale fognaria ed ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che tali beni possano arrecare danno a terzi o ai singoli condomini. Nel caso in esame, dalle indagini peritali risultava ampiamente provato il pregiudizio subito dall'attore a causa del danno infiltrativo della rete fognaria condominiale. Ed è vero che il condominio aveva sì provveduto agli interventi indicati dal CTU ma è anche vero che dal procedimento ATP è emersa l'incompletezza della verifica fatta eseguire dallo stesso, oltre al fatto che l'offerta per il pagamento della somma per il ripristino e la mancata locazione era avvenuta verbalmente e che solo dopo l'instaurazione del giudizio veniva fatto un'offerta formale e consegnato un assegno. Pagamento delle spese al CTU Il consulente ha confermato quanto dedotto dalla relazione peritale con alcuni chiarimenti in merito alla riparazione della tubatura e ai costi rendendo necessaria una modifica del quantum della domanda risarcitoria. Il Tribunale ha, altresì, accolto la domanda in merito al pagamento delle spese CTU e legali del procedimento ATP nonché del giudizio la cui sentenza è qui in commento poiché quest'ultimo si è reso necessario al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dal condomino a seguito della perdita della condotta fognario del condominio convenuto. Anche perché, come ampiamente detto sopra, solo dopo l'instaurazione di questo procedimento è avvenuta l'effettiva offerta e l'effettivo pagamento.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1 Con atto di citazione, notificato in data omissis , l'attore conveniva in giudizio il omissis di omissis 49, in persona dell' omissis pro tempore, chiedendo il risarcimento dei danni dallo stesso subiti in conseguenza della perdita della condotta fognaria del omissis convenuto, occorsa ad agosto 2020 e protrattasi fino a luglio 2021, oltre al rimborso delle spese sostenute per il procedimento di Atp resosi necessario, a suo dire, a seguito dell'inerzia dell'amministratore nella risoluzione della problematica lamentata. A sostegno della propria domanda, l'attore, in particolare, esponeva - di essere proprietario dell'immobile sito in omissis , int. A, piano terra, condotto in locazione alla sig.ra S.M.J., ivi abitante insieme al figlio - che, a seguito di segnalazione in data omissis da parte della conduttrice di fuoriuscita di liquame e vermi dalla colonna lato destro del giardino e preso contatto con la omissis delle omissis al fine di chiedere un preventivo, veniva a conoscenza che tale fuoriuscita proveniva dallo scarico delle fogne del omissis di omissis 49 - che, preso contatto con l'amministratore del omissis convenuto ed effettuata una prova con il colorante, emergeva che il liquame proveniva effettivamente dallo scarico delle fogne del omissis ma che l'amministratore, pur sollecitato, non provvedeva al fine di risolvere la problematica, tanto che la conduttrice decideva in data omissis di disdire il contratto di locazione v. docomma 2 - che, stante l'inerzia dell'amministratore, l'odierno attore in data omissis si vedeva costretto ad instaurare un procedimento di omissis volto ad accertare la causa della fuoriuscita del liquame e dei vermi, gli interventi necessari per la loro eliminazione ed i costi per il ripristino dello stato dei luoghi e l'entità dei danni subiti v. docomma 9 - che, il Ctu nominato, omissis accertava che la causa degli sversamenti di liquame era da ascrivere “ad una perdita della condotta fognaria interrata a servizio esclusivo del civ. 49” e che l'intervento necessario per eliminare il problema consisteva nella riparazione/sostituzione di una porzione della condotta fognaria corrente lungo la strada sovrastante il giardino annesso all'appartamento dell'attore v. doc.8 riparazione che veniva eseguita dal condominio convenuto, all'esito del procedimento di omissis a luglio 2021 - che il Ctu aveva riconosciuto che tale problematica aveva inibito la locazione dell'immobile, quantificando la perdita per mancata locazione in euro 400,00 mensili, nonostante l'attore avesse sempre locato l'immobile ad euro 500,00 mensili - che, quindi, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione, aveva perso i canoni di locazione da gennaio 2021 ad agosto 2021 compreso per un totale di euro 4.000,00, oltre spese di amministrazione paria ad euro 560,00 - che gli sversamenti di liquame protrattisi per molti mesi avrebbero danneggiato la pavimentazione del terrazzo e parte dei muri di contenimento e che non sarebbe, stata pertanto, sufficiente la sola sanificazione del pavimento così come prospettata dal omissis ma sarebbe occorsa la sostituzione delle piastrelle della pavimentazione del terrazzo ed il rifacimento dei muri di contenimento e che per tali interventi sarebbe stato preventivato un costo di euro 12.586,00 oltre iva v. docomma 1 - che, considerato l'esito dell'atp, resosi tra l'altro necessario a causa dell'inerzia dell'amministratore nell'ovviare alla problematica segnalata nell'agosto del 2020 e già accertata dall'idraulico del condominio nel settembre del 2020, avrebbe diritto al rimborso dei costi sostenuti per tale procedimento, pari ad euro 2.672,15 per la parcella del ctu, così come liquidata in data omissis v. docomma 5 e dal medesimo già saldata in data omissis v. docomma 10 ed euro 3.246,50 per le spese legali v. docomma 6 . 2 Parte convenuta, costituendosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta datata 23.09.2022 e depositata in data omissis , chiedeva, in via preliminare, che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda stante la nullità della costituzione dell'attore per non aver il medesimo depositato l'originale della citazione notificato via pec, ma un file formato pdf immagine, ed il mancato esperimento della procedura di mediazione ovvero di negoziazione assistita e, nel merito, che la somma di € 5.350,12 offerta banco judicis fosse considerata totalmente satisfattiva di ogni pretesa attorea ed il conseguente rigetto dell'ultronea differenza economica pretesa dall'attore in quanto infondata. A propria difesa, in particolare, esponeva - che il condominio non era rimasto inerte alle richieste dell'attore e che in data omissis aveva incaricato la ditta omissis al fine di effettuare verifiche consistenti in video ispezioni, visto l'allacciamento della rete fognaria non solo al civico 49, ma anche ai civici 51,55,57 e 59 di omissis e che tali ricerche si erano concluse con esito negativo in merito ad una possibile rottura della rete di scarico dello stesso condominio convenuto - che, all'esito dell'atp instaurato dall'attore, appresa la propria responsabilità nella causazione dei danni subiti dallo stesso, aveva offerto al sig omissis il pagamento della somma quantificata dal ctu per il ripristino di luoghi, pari ad euro 2.500,00 e i danni conseguenti al disagio per la mancata locazione da gennaio 2021 a luglio 2021, quale momento di definitiva riparazione della tubatura, pari ad euro 400,00 mensili, oltre interessi legali dal 12.10.2020 al 27.09.2022 pari ad euro 50,12, ovvero la complessiva somma di euro 5.350,12 offerta reiterata in più occasioni, ma rimasta priva di effettivo riscontro - che, pertanto, costituendosi in giudizio, depositava banco judicis l'assegno circolare non trasferibile numero omissis -10, tratto su omissis datato 29.09.2022 ed intestato all'attore, di euro 5.350,12 v. docomma 3 , a tacitazione definitiva di ogni pretesa avversaria - che le ulteriori somme richieste dall'attore per il rifacimento del pavimento e dei muri di contenimento e per i canoni di locazione non goduti sarebbero ultronee e contradditorie rispetto a quanto previsto dal ctu nella propria relazione il quale, già al momento dell'espletamento delle operazioni peritali, aveva ritenuto non necessario il totale rifacimento del pavimento e aveva precisato che dal canone contrattualizzato doveva essere scorporata la cd. alea di sfitto, legata alla ricollocazione dell'alloggio sul mercato e i disagi creati dagli sversamenti - che nulla sarebbe dovuto a titolo di rimborso delle spese legali e di ctu sostenute dall'attore in sede di atp, dal momento che l'attore non avrebbe radicato il merito dell'atp, ma proposto domande differenti rispetto al tenore della perizia e che, in ogni caso, la posizione dell'attore, volta a rinnegare il contenuto della ctu, susseguente all'atp, gli impedirebbe di richiedere il rimborso delle spese sostenute in quel procedimento. 3 Il Giudice, preso atto del fallimento della procedura di negoziazione assistita medio tempore instaurata dalle parti in data omissis e della consegna all'attore, in data omissis , del sopra menzionato assegno circolare da parte del omissis convenuto, dal medesimo offerto a tacitazione e saldo di ogni pretesa e trattenuto da parte attrice a titolo di acconto sul maggior dovuto, concedeva i termini per il deposito delle memorie ex articolo 183, comma VI, c.p.comma All'esito del deposito delle predette memorie, il Giudice, tentava la conciliazione della lite, ma l'offerta del condominio di corrispondere, senza riconoscimento alcuno ed a tacitazione di ogni pretesa, un'ulteriore cifra rispetto a quanto già corrisposto a seguito dell'atp, nella misura di euro 3.000,00, veniva rifiutata dall'attore. Il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione e visto il peggioramento dello stato dei luoghi lamentato dall'attore nelle proprie memorie e ribadito nel corso dell'udienza del 12.06.2023, ritenutane la necessità, fissava udienza al fine di sentire il Ctu nominato nel procedimento di atp, omissis a chiarimenti con riferimento alla valutazione relativa ai lavori per ripristinare il pavimento ed alla quantificazione del disagio nell'utilizzo dell'immobile. Veniva, quindi, sentito il ctu, il quale confermava quanto dedotto nella propria relazione peritale, precisando altresì che l'ulteriore perdita, eventualmente verificatasi tra gennaio 2021, data dell'ultimo sopralluogo nell'immobile prima della redazione della perizia, e luglio 2021, momento in cui era avvenuta la riparazione della tubatura condominiale, non poteva comunque comportare la necessità di rifare tutto il pavimento, come già richiesto dall'attore in sede di atp per l'importo di euro 12.586,00 circa e che non era necessario procedere all'impermeabilizzazione, anche perché il pavimento appoggiava direttamente sul terreno ed era, quindi, contro terra. Precisava comunque che gli ulteriori 3000,00 euro offerti dal condominio avrebbero consentito all'attore di demolire e rifare la pavimentazione del giardino per circa 30 mq. Alla successiva udienza del 13.11.2023 parte attrice dichiarava di accettava l'ulteriore somma di € 3.000,00 quantificata dal Ctu all'udienza precedente e per la definizione complessiva di tutta la causa chiedeva il rimborso di quanto corrisposto al ctu nella fase di atp oltre al pagamento delle spese legali della fase di atp e di merito. Il convenuto, preso atto del contenuto della relazione peritale e della volontà assembleare espressa nell'ultima assemblea di condominio, si dichiarava disponibile a riconoscere € 3.000,00 omnicomprensivi. Parte attrice non accettava la controproposta, in quanto l'unica somma corrisposta fino ad allora dal convenuto, ovvero € 5.350,12, era successiva all'instaurazione del giudizio di merito. Fallito anche tale tentativo di conciliazione della lite, il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex articolo 127- ter c.p.comma All'esito del deposito delle note scritte, in cui le parti precisavano le conclusioni così come indicate in epigrafe, il Giudice, con Ordinanza del 22.09.2024, tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e note di replica. 4 Così delineate le posizioni delle parti e l'iter processuale, occorre in primo luogo soffermarsi sulle eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta. Riguardo all'improcedibilità della domanda, stante la nullità della costituzione dell'attore per non aver il medesimo depositato l'originale della citazione notificato via pec, ma un file formato pdf immagine, si deve rilevare che la stessa non appare fondata. Come è noto, infatti, la legge numero 53/1994 riconosce agli avvocati la facoltà di procedere alla notifica degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale e/o a mezzo di posta elettronica certificata. omissis quanto disposto dalla predetta legge agli articolo 3-bis, comma 3, e 9 ed avuto riguardo anche all'articolo 19-bis del omissis del omissis S.I.A. del 16 aprile 2014 , la prova della notifica a mezzo pec deve essere offerta esclusivamente con modalità telematica mediante il deposito nel processo civile telematico dell'atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg e dell'inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file omissis xml Il deposito in forma cartacea di un atto notificato a mezzo di posta elettronica certificata e non con le modalità telematiche, tutte le volte in cui è possibile procedere con tale ultima formalità non integra, come anche chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, una causa di inesistenza della notifica che non ammette la sanatoria, ma integra la semplice nullità, vizio che può essere sanato per convalidazione oggettiva articolo 156, comma 3, c.p.comma , ove l'atto abbia raggiunto comunque lo scopo a cui era destinato cfr. tra le altre, Cass. Civ. ord. numero 16189/2023 . Ed è quanto è accaduto nel caso de quo, dal momento che parte attrice all'atto della costituzione ha effettivamente depositato una copia cartacea dell'atto di citazione notificato via pec, firmato digitalmente, con le relative ricevute di accettazione e consegna, ma tale irregolarità formale non ha comunque impedito alla controparte di avere conoscenza del giudizio e di esplicare la propria difesa, fermo restando in ogni caso, che parte attrice, a fronte dell'eccezione sollevata da parte convenuta nella propria comparsa di costituzione, in data omissis ha anche provveduto a depositare le ricevute di accettazione ed avvenuta consegna in formato eml della notifica effettuata via pec in data omissis , da cui è ricavabile l'originale della citazione firmato digitalmente in formato pdf.p7m. 5 Altresì infondata appare l'eccezione relativa al mancato esperimento della mediazione o della negoziazione assistita dal momento che la presente causa ha ad oggetto il risarcimento dei danni da fatto illecito, per cui non è obbligatorio l'esperimento del procedimento di mediazione e le parti hanno instaurato tra loro, successivamente alla radicazione del presente giudizio, un procedimento di negoziazione assistita, in data omissis , conclusasi negativamente v. verbale negativo memoria di replica attore . 6 Passando, quindi, ad esaminare la pretesa attorea, si deve fin da subito rilevare che la stessa merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. Si deve preliminarmente rilevare che parte attrice ha provveduto, al momento della precisazione delle conclusioni, a modificare il quantum della domanda avanzata in relazione al risarcimento dei danni subiti a seguito della rottura della condotta fognaria del condominio, chiedendo l'ulteriore importo di euro 3.000,00 al netto della somma di euro 5.350,12 già corrisposta dal condominio convenuto e trattenuta quale acconto, così come quantificata dal omissis all'udienza del 02.10.2023. Tale modifica appare pienamente consentita, in quanto in tal caso, come chiarito anche dalla dottrina e dalla giurisprudenza, non è configurabile una modificazione della domanda nell' an, laddove l'attore non faccia valere in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio una pretesa diversa da quella inizialmente vantata con l'atto di citazione, ma solamente nel quantum, all'esito del contraddittorio e dell'istruttoria svoltisi nel corso del giudizio e, in ogni caso, non via sia stata opposizione della controparte cfr. sul punto, tra le altre, Corte d'Appello Milano, omissis I, Sentenza, 24/07/2020, numero 1982 . Passando, quindi, al merito ed all'analisi delle domande proposte dall'attore in sede di precisazione delle conclusioni, si deve in primo luogo evidenziare che nel caso de quo, la consulenza svoltasi in sede di ATP ha acclarato la responsabilità del condominio nella produzione dei danni subiti dall'attore, la cui causa è stata rintracciata in una perdita della condotta fognaria interrata a servizio esclusivo del civ. 49 pag 13 CTU . omissis di riferimento è l' art 2051 c.comma che dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito. Custode è colui che ha il potere, di diritto e/o di fatto, di vigilanza e di controllo sulla cosa. Al pari dell' art 2050 e 2052 cc , l' art 2051 cc rappresenta un'ipotesi di responsabilità c.d. oggettiva, tale da presentare un meccanismo proprio e distinto rispetto a quello della responsabilità aquiliana. Ciò trova conferma nel consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui “In tema di responsabilità da custodia, facendo eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli articolo 2043 e 2697 c.comma , l' articolo 2051 c.comma determina un'ipotesi caratterizzata da un criterio di inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del custode la possibilità di liberarsi della presunzione di responsabilità a suo carico mediante la prova liberatoria del caso fortuito, risultando a tale stregua agevolata la posizione del danneggiato, rimanendo sul custode il rischio del fatto ignoto” Cass. civ. numero 21244/2006 . Ebbene, il condominio è considerato dalla legge il custode dei beni comuni, con l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per evitare che i beni possano arrecare un danno a terzi o singoli condomini. Di conseguenza, la responsabilità ascrivibile al condominio medesimo deve essere inquadrata nell'ambito di operatività dell' art 2051 c.comma Nel caso di specie, alla luce delle indagini peritali sopra richiamate, risulta adeguatamente provata l'ascrivibilità in capo al omissis ex art 2051 c.comma del pregiudizio infiltrativo subito dall'attore. E risulta altresì incontestato che il condominio a luglio del 2021 ha provveduto ad eseguire gli interventi indicati dal ctu al fine di risolvere tale problematica, così come la necessarietà del procedimento di atp instaurato dall'attore, in cui è emersa tra l'altro anche l'incompletezza della verifica fatta eseguire dal condominio a settembre del 2020, oltre al fatto che il condominio ha proposto verbalmente il pagamento della somma per il ripristino di luoghi ed i danni conseguenti al disagio per la mancata locazione da gennaio 2021 a luglio 2021 quantificata dal ctu in euro 5.350,12 all'esito del procedimento di atp, ma che l'offerta formale ed effettiva del pagamento di tale importo è avvenuta solo dopo l'instaurazione del presente giudizio di merito, ossia in data omissis prod. 3 convenuto e la consegna dell'assegno in mani dell'attore è stata effettuata solo nel corso della negoziazione assistita medio tempore instaurata in data omissis . Il ctu, omissis chiamato dal sottoscritto Giudice a chiarimenti in relazione alla perizia effettuata nel procedimento di ATP ed all'assunto peggioramento dello stato dei luoghi lamentato dall'attore, ha confermato quanto dedotto nella propria relazione peritale, precisando altresì che l'ulteriore perdita, eventualmente verificatasi tra gennaio 2021, data dell'ultimo sopralluogo nell'immobile prima della redazione della perizia, e luglio 2021, momento in cui è avvenuta la riparazione della tubatura condominiale, non poteva comunque comportare la necessità di rifare tutto il pavimento, come già richiesto dall'attore in sede di atp per l'importo di euro 12.586,00 circa e che non era necessario procedere all'impermeabilizzazione, anche perché il pavimento appoggiava direttamente sul terreno ed era, quindi, contro terra. Precisava comunque che gli ulteriori 3.000,00 euro offerti dal condominio avrebbero consentito all'attore di demolire e rifare la pavimentazione del giardino per circa 30 mq, ovvero di fatto l'area di pavimento interessata dagli sversamenti, come indicato dal ctu nella propria relazione peritale cfr. pag. 9 relazione peritale . A fronte di tali chiarimenti, l'attore provvedeva, quindi, a modificare il quantum della propria domanda di risarcimento dei danni chiedendo la corresponsione di ulteriori 3.000,00 euro rispetto a quanto già pagato dal condominio. La liquidazione di tale somma appare congrua, atteso quanto chiarito dal Ctu nel corso dell'udienza del 02.10.2023 e il fatto che il condominio si era già reso disponibile al pagamento di tale importo all'udienza del 12.06.2023 e del 13.11.2023, pur ricomprendendovi al suo interno anche le spese del procedimento di omissis . 7 Merita altresì accoglimento la domanda dell'attore, volta ad ottenere il pagamento delle spese di ctu e di spese legali del procedimento di atp, stante l'accoglimento dello stesso ed il fatto che l'instaurazione del presente giudizio della cui natura di merito del procedimento di atp non vi è modo di dubitare, stante la non differenza delle domande rispetto a quelle oggetto dell'atp si è reso necessario al fine di ottenere il risarcimento per i danni subiti dall'attore a seguito di una acclarata perdita della condotta fognaria del condominio convenuto. Ed infatti il condominio ha provveduto alla riparazione della condotta fognaria solo a luglio del 2021, nonostante il deposito della perizia sia avvenuto ad aprile 2021 e si è limitato a proporre il pagamento della somma quantificata dal ctu per i danni subiti dall'odierno attore all'esito dell'atp, ma senza mai provvedere all'effettivo saldo nei confronti dell'attore. Pagamento, che, come detto, è avvenuto solo a procedimento di merito già instaurato. Sulla base di quanto sopra detto, le domande dell'attore, così come precisate con le note del 18.09.2024, meritano, pertanto, accoglimento. 8 Le spese di lite del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza di parte convenuta e vengono liquidate come in dispositivo, alla luce dei parametri indicati dal D.M. 55/2014, come modificato dal DM 147/2022 e parzialmente ridotte a fronte della non particolare complessità della causa. P.Q.M. Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa omissis definitivamente pronunciando, nella causa vertente tra il sig omissis ed il omissis di via omissis 49 in omissis in persona dell'amministratore pro tempore omissis , disattesa ogni altra eccezione, deduzione e istanza - respinge le eccezioni preliminari avanzate da parte convenuta - condanna il omissis di omissis 49, in persona dell'amministratore pro tempore, a pagare a omissis la somma di euro 3.000,00, al netto dell'importo di € 5.350,12, già trattenuto a titolo di acconto, quale risarcimento per i danni subiti in conseguenza della perdita della condotta fognaria del condominio convenuto occorsa ad agosto 2020 e protrattasi fino al luglio 2021 - condanna il omissis di omissis 49, in persona dell'amministratore pro tempore, a pagare a omissis la somma di euro 2.672,15 per spese di ctu ed euro 3.246,50 per spese legali nel procedimento di omissis - condanna il omissis di omissis 49 a rifondere in favore di omissis le spese di lite, liquidate in euro 3.387,00 per compensi ed euro 264,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.