«Il principio di affidamento nel corretto comportamento altrui, con conseguente esclusione di responsabilità, anche da parte di chi sia in colpa, opera sul piano dell'elemento soggettivo un margine di operatività di tale principio può rinvenirsi allorché l'altrui condotta imprudente sia del tutto imprevedibile in quanto irrazionale o volontariamente autolesiva, ossia tale da escludere la colpa dell'agente in senso soggettivo».
Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma proponeva ricorso avverso la sentenza di assoluzione emessa dalla Corte di appello di Roma in riforma della pronuncia di condanna del Tribunale di Roma nei confronti dell'imputato per il reato di cui all' articolo 589 bis, comma 1, c.p. in relazione agli articolo 40, comma 10 lett.a , 146, comma 2, 158, comma 5 e 1 lett. d , d.lgs. 30 aprile 1992, numero 285 . Il Procuratore generale proponeva ricorso per cassazione adducendo cinque motivi, di cui due, il secondo e il terzo, ritenuti fondati e assorbenti delle ulteriori censure da parte della Corte di Cassazione. Il Collegio ha ritenuto corretto quanto evidenziato dal Procuratore la sentenza assolutoria ha erroneamente escluso la correlazione causale tra la violazione delle norme del codice della strada e l'evento, limitandosi a esaminare la circostanza che il veicolo industriale coprisse due cartelli di segnalazione stradale. Nello specifico, la Corte di appello ha ritenuto di riformare la sentenza di condanna considerando che «dalla videoripresa estrapolata dalle telecamere era emerso che i veicoli che sopraggiungevano nel senso di marcia dell'autocarro, in sosta sul margine destro della carreggiata previa attivazione della segnalazione luminosa di pericolo, lo avevano evitato con una certa semplicità, fino a quando non sopraggiungeva il veicolo della vittima che, senza frenare e senza intraprendere alcuna manovra elusiva dell'ostacolo, lo aveva tamponato violentemente». Pur ritenendo dunque, che il veicolo industriale fosse stato parcheggiato in sosta temporanea in maniera non conforme alle previsioni del codice della strada , la Corte territoriale «valorizzava la circostanza che esso fosse perfettamente avvistabile e visibile e che ci si potesse rendere conto che era fermo anche per l'azionamento delle c.d. quattro frecce di stazionamento». I giudici di appello, hanno ritenuto quindi, che il veicolo dell'imputato «non occludendo la corsia di transito, fosse solo ingombrante, da ciò desumendo che la colpa dell'imputato non fosse causalmente correlata con la verificazione dell'incidente, da ricondurre interamente alla condotta della vittima». Secondo la Suprema Corte, la motivazione valuta esclusivamente, negandola, la correlazione causale tra la violazione dell' articolo 158 cod. strada e l'evento, trascurando l' articolo 40, comma 10 lett a , cod. strada , il quale vieta la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati con striscia continua . Inoltre, la circostanza che un veicolo, considerato ingombrante, non sia di larghezza tale da occludere completamente il transito non è idonea a escludere la causalità della colpa , per di più anche un ingombro solo parziale del margine destro della corsia costituisce un ostacolo per il conducente che rispetti la regola per la quale occorre circolare in prossimità del margine destro della carreggiata.
Presidente Di Salvo - Relatore Serrao Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.