La costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla l. numero 29/1979, dal momento che è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata, purché l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa.
La controversia in esame aveva per oggetto l'accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi ex art.2 l. numero 29/1979 già versati all'I.N.P.D.A.P. nel periodo nel quale il lavoratore era alle dipendenze dell'Aeronautica militare 1976-1996 all'atto della ricongiunzione presso il Fondo volo dell'I.N.P.S. — chiesta il 14 giugno 1996 — a seguito della sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota. La Corte territoriale, evidenziando che a seguito della cessazione del rapporto di servizio, senza acquisizione del diritto a pensione, si fosse verificata la costituzione della posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell'I.N.P.S., con conseguente «travaso» dei contributi già versati all'I.N.P.D.A.P ., ha ritenuto che con riferimento alla successiva ricongiunzione ex art.2 l. numero 29/1979 dovessero trovare applicazione gli interessi composti previsti da tale disposizione, nonostante Cass. 20522/2019 , richiamata ma ritenuta non applicabile. Per la cassazione della sentenza ricorreva l'Istituto previdenziale sostenendo che non si potesse applicare la disposizione dettata dall' art.2 comma 2 l. numero 29/1979 , dato che al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione i contributi versati all'I.N.P.D.A.P. erano stati già trasferiti al F.P.L.D. dell'I.N.P.S. in forza della costituzione ope legis della posizione assicurativa, e quindi non si trovavano più nella disponibilità della forma di previdenza sostitutiva . La Suprema Corte ha considerato corretta la valutazione dei giudici di merito relativamente all'applicazione della disposizione dettata dall'art.124 d.P.R.1092/1973 in materia di costituzione ope legis di una posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell'I.N.P.S., ma non anche per la disposizione normativa sulla ricongiunzione prevista dalla suddetta l. numero 29/1979 . Invero, la cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica del lavoratore e la domanda di ricongiunzione, si erano verificate prima della abrogazione dell'art.124 del d.P.R. 1092/1973 , per effetto dell'art.12 comma 12 undecies del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla l. numero 122/2010 , per cui si doveva considerare che al momento della cessazione del rapporto si fosse costituita una posizione assicurativa presso il F.P.F.D. dell'I.N.P.S., con determinazione della contribuzione «senza interessi» . Più in particolare, i Giudici hanno ricordato che «la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge numero 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa » Cass. numero 20522/2019 . La Corte territoriale aveva, dunque, errato nel fare applicazione della norma generale in luogo di quella speciale ossia il combinato disposto degli artt.124 d.P.R. 1092/1973 e l'articolo unico della l. numero 322/1958 effettuando un'inammissibile commistione tra le due discipline. Per questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso cassando la sentenza impugnata.
Presidente Garri - Relatore Gandini Fatti di causa 1. La Corte d'Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, con la sentenza numero 4/2021 pubblicata il 27/02/2021 ha rigettato il gravame proposto dall'I.N.P.S. nella controversia con Od.It. 2. La controversia ha per oggetto l'accertamento del diritto alla maggiorazione dei contributi - ex articolo 2 legge numero 29/1979 - già versati all'I.N.P.D.A.P. nel periodo nel quale l'Od.It. aveva lavorato alle dipendenze del Ministero della difesa, nell'Arma dell'Aeronautica militare 1976-1996 all'atto della ricongiunzione presso il Fondo volo dell'I.N.P.S. - chiesta il 14/06/1996 - a seguito della sua assunzione alle dipendenze presso una compagnia di trasporto aereo privato con le mansioni di pilota. 3. Il Tribunale di Bolzano accoglieva le domande proposte dall'Od.It. 4. La Corte territoriale ha rigettato l'eccezione di decadenza ex articolo 47 D.P.R. numero 639/1970 reiterata dall'Istituto previdenziale ha ritenuto che a seguito della cessazione del rapporto di servizio, senza acquisizione del diritto a pensione, si fosse verificata la costituzione della posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell'I.N.P.S. ex articolo 124 D.P.R. 1092/1973 , con conseguente travaso all'I.N.P.S. dei contributi già versati all'I.N.P.D.A.P. ha ritenuto che con riferimento alla successiva ricongiunzione ex articolo 2 comma 2 legge numero 29/1979 dovessero trovare applicazione gli interessi composti previsti da tale disposizione, nonostante Cass. 20522/2019 , richiamata ma ritenuta non applicabile. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Istituto previdenziale, con ricorso affidato ad un unico motivo. Od.It. resiste con controricorso. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'articolo unico della legge numero 322/1958 e dell'articolo 2 della legge numero 29/1979 , con riferimento all' articolo 360 comma primo numero 3 cod. proc. civ. 2. L'Istituto previdenziale deduce che a seguito della cessazione del rapporto di servizio dell'Od.It., senza l'acquisizione del diritto a pensione per mancanza della anzianità di servizio, è stata ope legis costituita una posizione assicurativa - ex articolo 124 D.P.R. numero 1092/1973 - presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'I.N.P.S. che i contributi da versare per la costituzione della posizione assicurativa sono stati determinati senza interessi , come previsto dall'articolo 125 D.P.R. cit. che avendo l'Od.It. instaurato un rapporto di lavoro privato, dopo la cessazione del rapporto di servizio, non sussiste la causa di esclusione della costituzione automatica della posizione assicurativa prevista dall'articolo 126 D.P.R. cit Sostiene pertanto che non trovi applicazione la disposizione dettata dall' articolo 2 comma 2 legge numero 29/1979 , poiché al momento della presentazione della domanda di ricongiunzione ex articolo 2 cit. i contributi già versati all'I.N.P.D.A.P. erano stati già trasferiti al F.P.L.D. dell'I.N.P.S. in forza della costituzione ope legis della posizione assicurativa, e dunque non si trovavano più nella disponibilità della forma di previdenza sostitutiva. 3. Il ricorso è fondato. La Corte territoriale, dopo aver richiamato il precedente di Cass. numero 20522/2019 ha correttamente ritenuto che nel caso in esame trovasse applicazione la disposizione dettata dall' articolo 124 D.P.R. numero 1092/1973 in materia di costituzione ope legis di una posizione assicurativa presso il F.P.L.D. dell'I.N.P.S. per effetto della cessazione del rapporto di servizio dell'Od.It. senza acquisizione del diritto a pensione. 4. Il giudice di appello ha però errato nel ritenere applicabile sia la disposizione citata, sia la disposizione in materia di ricongiunzione dettata dall' articolo 2 comma 2 legge numero 29/1979 . 5. Sulla questione di diritto oggetto di causa si è consolidato l'orientamento iniziato da Cass. 21/02/2019 numero 20522 , integralmente recepito dalle pronunce successive Cass. numero 17611/2020 , numero 26104/2023 , numero 26685/2023 , numero 27623/2023 , numero 35532/2023 e numero 4287/2024 , al quale si intende in questa sede dare continuità. 6. La cessazione del rapporto di servizio con l'amministrazione pubblica dell'Od.It., e la domanda di ricongiunzione, si sono verificate prima della abrogazione dell' articolo 124 del D.P.R. n 1092/1973 , per effetto dell' articolo 12 comma 12-undecies del D.L. numero 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge numero 122/2010 . 7. Dunque, come ritenuto dall'orientamento che si intende confermare, deve ritenersi che al momento della cessazione del rapporto di servizio si sia costituita - ope legis - una posizione assicurativa presso il F.P.F.D. dell'I.N.P.S., con determinazione della contribuzione senza interessi , come previsto dall' articolo 125 D.P.R. numero 1092/1973 . 8. Più in particolare, come affermato da Cass. numero 20522/2019 i cui principi sono stati recepiti da tutte le pronunce successive la costituzione della posizione assicurativa ha natura speciale rispetto alla più ampia facoltà di ricongiunzione prevista dalla legge numero 29/1979 in quanto è volta ad assicurare al lavoratore che cessa il rapporto di lavoro nell'ordinamento speciale il trasferimento nell'ordinamento comune della contribuzione versata a condizione che l'assicurato non abbia maturato il diritto a pensione a carico della gestione speciale al momento della cessazione dell'attività lavorativa . 9. La Corte di appello ha dunque errato nel fare applicazione della norma generale, ossia l'articolo 2 comma 2 della legge numero 79/1979, in luogo di quella speciale, ossia il combinato disposto degli articolo 124 D.P.R. numero 1092/1973 e l'articolo unico della legge numero 322/1958 , applicabili al caso in esame nonostante la loro abrogazione nel 2010 perché relativi ad una fattispecie concreta che si è verificata durante la loro vigenza. 10. L'interpretazione fatta propria dal giudice di secondo grado postula una inammissibile commistione tra le due discipline. Una volta accertata in fatto la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'articolo 124 D.P.R. numero 1079/1973 doveva conseguire l'applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 125 D.P.R. cit., oltre che dall'articolo unico della legge numero 322/1958 , che non prevedono affatto la maggiorazione dei contributi nei termini pretesi ed applicati. 11. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata. Sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex articolo 384 comma secondo cod. proc. civ. , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. 12. Le domande originariamente proposte da Od.It. devono quindi essere rigettate. Il consolidarsi dell'orientamento della Corte dopo la proposizione del ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese dell'intero processo tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta le domande originariamente proposte da Od.It. Compensa le spese dell'intero processo tra le parti.