Dichiara che hanno danneggiato la sua auto ma è falso: la denuncia vale una condanna per simulazione di reato

Accertata in via definitiva la responsabilità penale di un uomo presentatosi in una stazione dei Carabinieri per denunciare un fatto non vero, ossia il danneggiamento subito dalla propria vettura parcheggiata sulla pubblica via.

A inchiodare l’uomo sotto processo sono gli accertamenti effettuati, a seguito della denuncia da lui presentata, dai militari dell’Arma, accertamenti che hanno consentito di appurare che la vettura dell’uomo era già danneggiata da tempo . Logica, quindi, secondo i giudici di merito, la condanna per il reato di simulazione di reato . Impossibile, difatti, ridimensionare la condotta tenuta dall’uomo, il quale ha presentato denuncia presso una stazione dei carabinieri, affermando falsamente di aver subito il danneggiamento – cosa, in realtà, mai avvenuta – della propria autovettura. Secondo la difesa, però, l’azione compiuta dall’uomo «non integra gli estremi del delitto di simulazione di reato, perché egli non ha sporto denuncia per un fatto di reato ma ha segnalato un illecito civile , consistente nella colposa violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, ossia una condotta non idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale. Né rileva il fatto che, nel caso specifico, sia stata compilata una annotazione di polizia giudiziaria e si sia dato corso ad un’indagine, in quanto l’uomo si era limitato a richiedere l’acquisizione dei filmati di una videocamera che riprendeva il luogo in cui era parcheggiata la vettura, richiesta che i carabinieri dovevano considerare irricevibile». Sempre secondo la difesa, poi, « difetta anche l’elemento soggettivo del reato , che richiede che volontariamente e consapevolmente si attivi il meccanismo dell’indagine penale nella consapevolezza della falsità della notizia di reato segnalata». Per i magistrati di Cassazione, però, la versione difensiva non regge assolutamente , anche perché «ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l’astratta possibilità di un’attività degli organi inquirenti diretta all’accertamento del fatto denunciato». Di conseguenza, «il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell’inizio di un procedimento penale». Quindi, « deve essere esclusa l’integrazione del reato solo allorché la denuncia , per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l’atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l’immediata incredulità e il sospetto degli organi che la ricevono , che si determinino» perciò «al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati». Ragionando in questa ottica, i giudici di Cassazione osservano che «l’uomo aveva sporto querela orale innanzi ai Carabinieri , denunciando che ignoti avevano provocato l’ammaccatura del cofano anteriore dell’auto, che aveva parcheggiato sulla pubblica via, danno che aveva constatato quando era tornato a prelevare il mezzo. E in quella sede aveva precisato che, dalla visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installato presso vicini esercizi commerciali, secondo quanto aveva appreso dai relativi titolari, risultava che un furgone, nel fare retromarcia, aveva urtato il suo veicolo e si era poi immesso sulla strada principale senza fermarsi». Invece, «le indagini successivamente hanno permesso di appurare che l’automobile era già danneggiata al momento in cui l’uomo l’aveva parcheggiata » sulla pubblica via. Va poi tenuto presente che « la querela contro ignoti atteneva ad un fatto astrattamente riconducibile alla fattispecie del danneggiamento , trattandosi di mezzo esposto, per consuetudine e necessita, alla pubblica fede». Per chiudere il cerchio, infine, i magistrati di Cassazione aggiungono una considerazione «la possibilità di un’attività degli organi di inquirenti diretta all’accertamento del fatto era tutt’altro che astratta, considerato che, dopo la presentazione della querela, i Carabinieri avevano svolto indagini», giungendo alla conclusione che l’automobile era già danneggiata prima di essere parcheggiata sulla pubblica via.

Presidente Aprile – Relatore Tondin Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Salerno aveva condannato D.C.G. per il reato di cui all' articolo 367 cod. penumero , per aver presentato denuncia presso i Carabinieri della stazione di OMISSIS , affermando falsamente di aver subito il danneggiamento della propria autovettura. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato denunciando un unico motivo di annullamento, per violazione di legge in relazione all' articolo 367 cod. penumero , di seguito sintetizzato conformemente al disposto dell' articolo 173 disp. att. cod. proc. penumero Rileva il difensore che la condotta dell'imputato non integra gli estremi del delitto di simulazione di reato, perché l'imputato non ha sporto denuncia per un fatto di reato ma ha segnalato un illecito civile, consistente nella colposa violazione delle norme che regolano la circolazione stradale, ossia una condotta non idonea a determinare il pericolo che venga iniziato un procedimento penale. Né rileva il fatto che, nel caso di specie, sia stata compilata una annotazione di polizia giudiziaria e si sia dato corso ad un'indagine, in quanto l'imputato si era limitato a richiedere l'acquisizione dei filmati di una videocamera che riprendeva il luogo in cui l'auto era parcheggiata, richiesta che i carabinieri dovevano considerare irricevibile. Difetta, inoltre, l'elemento soggettivo del reato, che richiede che volontariamente e consapevolmente si attivi il meccanismo dell'indagine penale nella consapevolezza della falsità della notizia di reato segnalata. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Ai fini della configurabilità del delitto di simulazione di reato è sufficiente che la falsa denuncia determini l'astratta possibilità di un'attività degli organi inquirenti diretta all'accertamento del fatto denunciato, attesa la natura di reato di pericolo della fattispecie di cui all' articolo 367 cod. penumero , con la conseguenza che il reato non sussiste quando la inverosimiglianza del fatto denunciato appaia prima facie ed escluda, pertanto, anche la mera possibilità dell'inizio di un procedimento penale Sez. 6, numero 17461 del 06/03/2019, PG/Piras, Rv. 275549 - 01 . Deve, quindi, essere esclusa l'integrazione del reato solo allorché la denuncia, per la sua intrinseca inverosimiglianza o per il modo della sua proposizione o per l'atteggiamento tenuto dal denunciante, susciti l'immediata incredulità e il sospetto degli organi che la ricevono, che si determinino al compimento di indagini al solo fine di stabilirne la veridicità e non già per accertare i fatti denunciati Sez. 6, numero 28018 del 26/06/2009, Casaletti, Rv. 244397 . 2. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando che il 05/04/2018 il ricorrente aveva sporto querela orale innanzi ai Carabinieri di OMISSIS , denunciando che ignoti avevano provocato l'ammaccatura del cofano anteriore dell'auto, che aveva parcheggiato sulla pubblica via, danno che aveva constatato quando era tornato a prelevare il mezzo. In quella sede aveva precisato che, dalla visione delle immagini tratte dal sistema di videosorveglianza installato presso vicini esercizi commerciali, secondo quanto aveva appreso dai relativi titolari, risultava che un furgone, nel fare retromarcia, aveva urtato il suo veicolo e si era poi immesso sulla strada principale senza fermarsi. Le indagini successivamente compie che hanno permesso di appurare che l'auto era già danneggiata al momento in cui il D.C.G. l'aveva parcheggiata. Con il ricorso per cassazione la difesa ripropone le censure già sollevate in appello con riferimento alla configurabilità del delitto di cui all' articolo 367 cod. penumero , respinte con motivazione logica e immune da vizi dalla sentenza impugnata, che ha rilevato che la querela contro ignoti atteneva ad un fatto astrattamente riconducibile alla fattispecie di cui all' articolo 635, comma 2, cod. penumero , trattandosi di mezzo esposto per consuetudine necessità alla pubblica fede, e salva ogni ulteriore verifica in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato. Del resto, la possibilità di un'attività degli organi di inquirenti diretta all'accertamento del fatto era tutt'altro che astratta, considerato che, dopo la presentazione delia querela, i carabinieri avevano svolto indagini, giungendo alle conclusioni sopra riportate. Con il ricorso si sollecita, quindi, una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali per tutte Sez. Unumero , 30/4-2/7/1997, numero 6402, Dessimone, riv. 207944 tra le più recenti Sez. 4, numero 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369 . In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.