Con la pronuncia in commento la Suprema Corte enuncia due principi di diritto in tema di eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c., precisando le verifiche che il giudice di merito deve effettuare per il suo accoglimento.
La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto da una s.r.l. avverso la decisione della Corte d'Appello di Milano, la quale rigettava l'impugnazione della sentenza emessa dal Tribunale di Milano con cui revocava il decreto ingiuntivo da questa ottenuto, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente, altra s.r.l., che aveva addotto di aver sostenuto esborsi per rimediare all'inadempimento della ricorrente al pagamento degli stipendi ai sub-vettori, operando quindi compensazione tra tali esborsi e quanto dovuto dall'odierna ricorrente. Di particolare interesse e oggetto dell'enunciazione di due principi di diritto da parte della Corte di Cassazione, il secondo motivo di impugnazione, con cui la s.r.l. denunciava la nullità ex articolo 360, co.1, numero 3 c.p.c. per violazione o falsa applicazione della norma di cui all' articolo 1460 c.c. Il motivo viene ritenuto fondato dai giudici di legittimità. Preliminarmente infatti, osservano che il giudice d'appello espressamente attribuisce alla ricorrente un inadempimento, considerandolo rilevante ex articolo 1460 c.c., al punto da porlo in compensazione con il debito, «che identifica nella forte preoccupazione delle RAS e dei lavoratori dipendenti delle tre cooperative sub-vettrici per il pagamento dello stipendio di luglio e aggiunge che la stessa, nel richiedere il pagamento immediato, invece che a 90 giorni, di una propria fattura, avrebbe implicitamente ammesso di non disporre allo stato di sufficienti mezzi finanziari per adempiere all'obbligo nei confronti delle maestranze». Secondo il Collegio, la Corte territoriale così facendo non applica correttamente l' articolo 1460 c.c. , discostandosi dal pacifico orientamento per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c. presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte inoltre, deve essere sollevata in buona fede oggettiva . Nel caso di specie invece, non si è accertato un concreto inadempimento anzi, la decisione poggiava su una «forte preoccupazione», espressa da rappresentanze sindacali e su un «mero rischio» per la contraente di subire una eventuale azione diretta ai sensi dell'articolo 7 ter , d.lgs. 21 novembre 2005, numero 286. L'impugnata sentenza dunque, giunge a estendere erroneamente la portata applicativa dell' articolo 1460 c.c. da un lato, osservano i giudici, «trasformandola in strumento di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero rischio di inadempimento» e dall'altro «omettendo di verificare se la parte che rivolge l'eccezione sia in buona fede». Ciò posto, la Corte di Cassazione, cassando con rinvio l'impugnata sentenza, enuncia i seguenti principi di diritto «In tema di eccezione di inadempimento , il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto , non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione» «In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto , avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva».
Presidente Graziosi - Estensore Tassone Fatti di causa 1. OMISSIS s.r.l. propone ricorso, affidato a cinque motivi, avverso la sentenza numero 2554/2020 del 13 ottobre 2020 con cui la Corte d'Appello di Milano ha rigettato la sua impugnazione avverso la sentenza numero 2643/2019, con cui il Tribunale di Milano aveva revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da OMISSIS per l'importo di euro 474.844,14, in accoglimento dell'eccezione di inadempimento proposta dall'opponente OMISSIS s.r.l. - che aveva addotto di aver sostenuto esborsi per rimediare all'inadempimento di OMISSIS al pagamento degli stipendi ai sub-vettori - ed operando quindi compensazione tra tali esborsi e quanto dovuto a OMISSIS . Resiste con controricorso OMISSIS . La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex articolo 360, co.1, numero 3 per difetto di legittimazione passiva e violazione o falsa applicazione di legge articolo 81 c.p.comma , articolo 1372 comma 2, 1262 e 1264 c.comma rispetto alle domande riconvenzionali nel procedimento monitorio e alle domande di cui al procedimento sommario ex articolo 702-bis c.p.comma ”. Sostiene che il Tribunale prima e la Corte d'appello poi hanno errato nell'affermare che essa OMISSIS era inadempiente - e tenuta alla manleva di OMISSIS - nei confronti dei sub-vettori di cui si era avvalsa agli atti non vi sarebbe stata prova alcuna che i sub-vettori si fossero lamentati di un suo reale ed effettivo grave inadempimento ed avessero chiesto a OMISSIS di provvedere in sua vece ai pagamenti. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex articolo 360, co.1, numero 3 per violazione o falsa applicazione della norma di cui all' articolo 1460 c.comma anche in relazione agli articolo 4.4. lett. e in punto di manleva per pretese di dipendenti e/o terzi, 4.4. lett. f in punto di rifusione danni per eventuali pretese/azioni dei predetti soggetti, 4.7.4 in punto di manleva per pretese di personale, collaboratori o ausiliari e/o istituti terzi, 7.6 in tema di sospensione dei pagamenti dovuti a OMISSIS e 7.4 in punto di compensazione del contratto di trasporto sottoscritto da OMISSIS e OMISSIS in data 1.04.2011 ”. Censura la ricorrente l'impugnata sentenza laddove ha affermato l'inadempimento di OMISSIS nei seguenti termini “la prova delle pretese di pagamento avanzate dai dipendenti dei subvettori risulta[va] documentalmente acquisita, atteso che il 24.07.2014 UIL Trasporti, dopo che in data 3.6.2014 era stata manifestata da OMISSIS S.R.L. la propria volontà di recedere dal contratto con OMISSIS S.R.L. …, aveva espresso sia a OMISSIS S.R.L. che a OMISSIS S.R.L. la < < forte preoccupazione> > delle RAS e dei lavoratori dipendenti dalle tre Cooperative sub-vettori per il pagamento dello stipendio di luglio < < entro il 7 agosto> > e aveva chiesto garanzia di tale pagamento docomma 12 appellata . A tale comunicazione, sempre in data 24.7.2014, OMISSIS SRL nonché OMISSIS S.c.a.r.l., OMISSIS S.c.a.r.l., e OMISSIS socomma coop. avevano replicato con lettera all'Organizzazione sindacale e a OMISSIS S.R.L. che il pagamento degli stipendi di luglio avrebbe potuto avvenire solo se fosse intervenuto il saldo immediato, e non a 90 gg., della fattura di OMISSIS SRL relativa al mese di luglio, così implicitamente ammettendo di non disporre nell'immediato di sufficienti mezzi finanziari per far fronte all'impegno nei confronti delle maestranze”. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex articolo 360, co.1, numero 3 per violazione o falsa applicazione dell' articolo 2532 c.comma ”. Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato il quinto motivo del proposto appello, nonostante in entrambi i gradi di giudizio OMISSIS avesse contestato la debenza del trattamento di fine rapporto essendo le dichiarazioni di recesso dei 97 soci lavoratori invalide e/o inefficaci poiché rassegnate fuori dai casi tassativi previsti ex lege, nonché, in ogni caso, la non esigibilità del TFR da OMISSIS , bensì dai sub-vettori. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex articolo 360, co.1, numero 3 per violazione o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli articolo 2118 e 2119 c.comma ”. Lamenta che la corte di merito non ha preso in considerazione l'eccezione, formulata da OMISSIS sin dal primo grado di giudizio, di porre in compensazione l'indennità di mancato preavviso che i sub-vettori potevano far valere a fronte del recesso dei loro 97 soci lavoratori esercitato in assenza di giusta causa. 5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Nullità ex articolo 360, co.1, numero 5 c.p.comma per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in fase di appello”. Censura l'impugnata sentenza laddove ha omesso di esaminare il fatto, decisivo e non contestato, rappresentato dalle sommarie informazioni testimoniali, rese nel procedimento penale, relative alla circostanza che la cessazione del rapporto di lavoro tra i 97 soci lavoratori dimissionari e le rispettive cooperative fu non già un atto spontaneo e libero, bensì un atto orchestrato e imposto da OMISSIS per spingere i soci lavoratori delle varie cooperative sub-vettrici a farsi assumere da nuovo appaltatore designato da OMISSIS stessa. 6. Ragioni di ordine logico-giuridico impongono di scrutinare, anzitutto, il secondo motivo di ricorso. 6.1. Il motivo è fondato. Il giudice d'appello espressamente attribuisce alla odierna ricorrente un inadempimento - considerandolo rilevante ex articolo 1460 cod. civ. al punto da porlo in compensazione con il debito di OMISSIS - che identifica nella “forte preoccupazione” “delle RAS e dei lavoratori dipendenti delle tre Cooperative sub-vettrici per il pagamento dello stipendio di luglio “entro il 7 agosto” ” e aggiunge che OMISSIS , nel richiedere il pagamento immediato, invece che a 90 giorni, di una propria fattura relativa al mese di luglio 2014, avrebbe implicitamente ammesso di non disporre allo stato di sufficienti mezzi finanziari per adempiere all'obbligo nei confronti delle maestranze v. pp. 4 e 5 dell'impugnata sentenza . In tal modo la corte territoriale non applica correttamente l' articolo 1460 cod. civ. , non tenendo conto degli insegnamenti di questa Suprema Corte, per cui nei contratti a prestazioni corrispettive l'esercizio della eccezione di inadempimento ex articolo 1460 cod. civ. a presuppone che vi sia l'inadempimento della controparte anche solo in termini di inesatto adempimento v. Cass., 8/7/2024 numero 18587 Cass., 29/1/2021 numero 2154 , dato che integra un fatto impeditivo dell'altrui pretesa di pagamento in costanza di inadempimento dello stesso creditore Cass., 17/7/2023, numero 20719 Cass., 22/11/2016 numero 23759 b deve essere sollevata in buona fede oggettiva, in relazione alla quale il giudice di merito dovrà verificare se la condotta della parte inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico contrattuale, avuto riguardo all'interesse della controparte, e quindi valutare la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in rapporto alla situazione oggettiva cfr. Cass., 28/12/2023, numero 36295 , Cass., 29/1/2021, numero 2154 e Cass., 3/7/2000, numero 8880 . Orbene, a fronte di questi principi di diritto, nel caso di specie la corte territoriale non ha individuato, né tantomeno accertato un concreto inadempimento di OMISSIS , ma si è limitata a far riferimento a una “forte preoccupazione” che sarebbe stata espressa da rappresentanze sindacali ed al mero “rischio” per OMISSIS di subire “una eventuale azione diretta ai sensi dell' articolo 7-ter d.lgs. 21.11.2005, numero 286 ” v. p. 6 della sentenza . Per di più, la corte addebita a OMISSIS un ritardo del pagamento dello stipendio di luglio 2014 ai dipendenti dei sub-vettori, ma, al contempo, per un verso espressamente individua la scadenza stipendiale “entro il 7 agosto” successivo, per altro verso dà atto che gli accordi di OMISSIS con i novantasette soci lavoratori dei sub-vettori sono avvenuti mediante novantasette scritture private in data 31 luglio 2014, cioè cronologicamente e giuridicamente prima del preteso inadempimento stipendiale dell'attuale ricorrente. La Corte d'appello, inoltre, anche se si dovesse reputare - ipotesi appunto insostenibile per i dati cronologici da essa stessa rimarcati – che abbia accertato un inadempimento effettivo per cui tuttavia non si comprende perché sia ricorsa alle nozioni di “preoccupazione” e di “rischio”, veicolanti solo la sussistenza di possibilità pregiudizievoli , per applicare l' articolo 1460 cod. civ. avrebbe dovuto - e lo ha del tutto omesso - di procedere al giudizio di comparazione tra tale inadempimento di OMISSIS e l'inadempimento di OMISSIS al pagamento delle fatture per nolo nnumero 8, 10, 11, 12, e 13 del 2014 azionate da OMISSIS in sede monitoria. L'impugnata sentenza giunge quindi a estendere erroneamente la portata applicativa dell' articolo 1460 cod. civ. , da un lato trasformandola in strumento non di reazione, bensì di tutela preventiva, valevole per ipotesi di mero “rischio di inadempimento”, e dunque per inadempimento non effettivo ma solo potenziale e – non si può non notare per inciso - potenziale è ogni inadempimento quando la prestazione non è ancora dovuta , e d'altro lato omettendo di verificare se la parte che rivolge l'eccezione sia in buona fede, cioè rifiuti il proprio adempimento a fronte di un concreto e più rilevante inadempimento della controparte del contratto a prestazioni corrispettive. 7. Il secondo motivo di ricorso va pertanto accolto, il che comporta l'assorbimento degli altri motivi. 8. L'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Milano, in altra sezione e comunque in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in applicazione dei seguenti principi di diritto - “In tema di eccezione di inadempimento, il giudice di merito deve verificare se la controparte sia incorsa in un inadempimento attuale e concreto, non rilevando la mera eventualità di un inadempimento potenziale ovvero solo futuro e soggettivamente già paventato dalla parte che propone l'eccezione” - “In tema di eccezione di inadempimento, per stabilire se essa sia stata sollevata in buona fede, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte in concreto inadempiente abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, avuto riguardo all'interesse della controparte, valutando la proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti non in rapporto alla rappresentazione soggettiva delle parti, bensì in relazione alla situazione oggettiva”. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Milano, anche le spese del giudizio di legittimità.