«In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico d’ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l’ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex articolo 157 c.p.c.».
Questo il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, la quale ha cassato la sentenza impugnata relativa ad una controversia patrimoniale tra due soggetti, uno dei quali aveva richiesto il rendiconto delle somme percepite dall'altro in relazione a beni in comunione. In particolare, nel caso in esame, la parte ricorrente contestava la decisione del giudice di merito riguardante la documentazione probatoria, le richieste di acquisizione di dichiarazioni fiscali e l'assenza dell'altra parte nell'interrogatorio formale. Con la pronuncia in commento, la Cassazione ha chiarito che, qualora l'acquisizione delle prove sia avvenuta nel rispetto dei principi di corretta istruzione della prova e del contraddittorio tra le parti , il giudice del rinvio deve tenere in considerazione i risultati della consulenza tecnica “percipiente” in relazione ai dati emersi direttamente dai contratti di locazione acquisiti dall'Agenzia delle entrate. I Giudici hanno, poi, continuato, precisando che «da ciò discendono evidenti ricadute anche sulla valutazione del mancato espletamento dell'interrogatorio formale , atteso che l' articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione , ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova nel caso di specie, ha errato la Corte di merito a escludere in toto che la CTU potesse assurgere a elemento di prova e, quindi ad omettere una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito Cass. numero 41643/2021 Cass. numero 9436/2018 Cass. numero 17719/2014 .» Infine, il quarto motivo del ricorso sollevava la questione della mancata decisione sulla richiesta di rendiconto , conformemente agli articolo 263 c.p.c. e 723 c.c. «il procedimento di rendiconto è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile Cass. numero 26222/2022 Cass. numero 4765/2007 .» Constatando l'assorbimento di quest'ultimo aspetto nei motivi secondo e terzo, la Suprema Corte ha, quindi, rimesso ai giudici di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie per analizzare e pronunciare anche sulla domanda di rendiconto.
Presidente Acierno Relatore Tricomi Fatti di causa 1. Come si evince dal ricorso, con atto di citazione dell'11.03. 2009, Sp.Ma., ex moglie di Qu.Pa., premettendo che in costanza di matrimonio avevano acquistato in comunione dei beni due appartamenti e un garage in via Omissis , in Capaccio Scalo SA , e che dal 1999, epoca della separazione, Qu.Pa. non aveva reso mai il rendiconto delle proprietà acquistate insieme all'attrice, in comunione, chiedeva il rendiconto dei due appartamenti e del garage in ragione della sua quota in comproprietà del 50%, richiesta formalizzata sia per le vie brevi che con lettera A.R. del 02.02.2009 . In particolare, veniva richiesto a dettagliata rendicontazione di tutte le somme incassate da Qu.Pa., dal 1999, a qualsiasi titolo relative alle predette unità b tutti i pagamenti effettuati dal Qu.Pa. documentati e regolarmente autorizzati, determinando la somma effettiva da versare all'attrice, costituita dalla differenza tra l'attivo e il passivo somma che essendo stata detenuta dal convenuto, deve essere maggiorata dagli interessi maturati e maturandi di mora c condannare il convenuto alla restituzione della differenza in favore dell'attrice, in proporzione dei rispettivi millesimi di proprietà, delle somme che fossero risultate illegittimamente detenute dal convenuto. Qu.Pa., costituitosi, aveva chiesto il rigetto della domanda, eccependo in subordine la prescrizione dei diritti vantati. Nel corso del giudizio di primo grado veniva espletata CTU contabile sulla scorta dei seguenti quesiti, come riportati nel ricorso accerti numero d.r. il CTU , se i beni di cui all'atto di citazione risultano acquisiti in comunione legale dei beni delle parti in causa 2 Verifichi se gli immobili risultano locati e, in caso affermativo, determini le somme percepite, detratte le somme sostenute per l'intero periodo di locazione 3 Nel caso in cui gli immobili non risultano concessi in locazione, ipotizzi un canone, in caso di occupazione da parte del coniuge convenuto 4 Accerti quant'altro ai fini di giustizia . Espletata la CTU, il difensore del convenuto contestava l'acquisizione probatoria compiuta dal Consulente in merito agli atti di proprietà ed ai contratti locazione conseguiti dall'Agenzia delle Entrate, sostenendo che era onere dell'attrice provare il fondamento della sua domanda ed i criteri di calcolo adottati il CTU, pur deducendo di avere espletato il mandato in conformità all'incarico ricevuto, procedeva al ricalcolo delle somme decurtando in via presuntiva le spese di manutenzione. All'esito, il Tribunale, premetteva che la controversia aveva ad oggetto la restituzione dei proventi percepiti da parte convenuta, relativamente agli immobili acquistati in regime di comunione dei beni e detenuti unicamente da esso convenuto. Dopo avere affermato che dalla documentazione versata in atti, effettivamente risulta che i coniugi Sp.Ma.-Qu.Pa. avevano acquistato, in regime di comunione legale, i beni di cui parte attrice aveva chiesto la rendicontazione al coniuge per averne avuto il possesso esclusivo successivamente alla separazione, il Tribunale dava atto che il convenuto non era comparso a rendere il deferito ed ammesso interrogatorio formale senza giustificazione. Quindi, affermava che, non avendo provato parte convenuta di aver rendicontato l'attrice su quanto percepito, l'attrice aveva diritto ad ottenere la sua quota dei frutti civili percepiti dal convenuto, che quantificava, accolta l'eccezione di prescrizione quinquennale, nella misura determinata dal CTU, in Euro 50.370,00. Qu.Pa. proponeva appello, al quale resisteva Sp.Ma., proponendo appello incidentale con cui reclamava anche le somme di spettanza incamerate successivamente alla prima decisione, fino al soddisfo. La Corte di appello di Salerno con sentenza numero 866/2023 pubblicata il 29 giugno 2023, in totale riforma della prima decisione, ha respinto l'originaria domanda proposta da Sp.Ma., oltre che l'appello incidentale, perché ha ritenuto non provato l'incasso di somme da parte di Qu.Pa. in relazione agli immobili in comunione legale. Sp.Ma. ha proposto ricorso chiedendo la cassazione della sentenza in epigrafe indicata con quattro mezzi. Qu.Pa. ha replicato con controricorso, illustrato con memoria. È stata disposta la trattazione camerale. Ragioni della decisione 2.1. Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo violazione dell' articolo 115 cod. proc. civ. perché l' articolo 115 cpc vieta di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte. 2.2. Il primo motivo è inammissibile in ordine alle contestazioni mosse a quanto esposto nella sentenza impugnata al punto 2.a e 2.e perché come rimarcato dal controricorrente quanto ivi riportato non costituisce ratio decidendi, ma mera riproduzione dei motivi di appello. 2.3. È ugualmente inammissibile la critica mossa al rilievo attribuito dal Giudice di appello agli esiti del giudizio di scioglimento della comunione. Invero il Giudice di appello ha statuito, senza che sia stata proposta impugnazione sul punto, che la domanda proposta da Sp.Ma. concerneva l'accertamento di quanto era stato effettivamente incassato da Qu.Pa. a far data dalla separazione, previa detrazione di quanto sostenuto per le spese, e non già l'indennità di detenzione dell'immobile in comunione direttamente utilizzato da Qu.Pa. Ha quindi aggiunto che la questione dell'indennità aveva trovato risposta nel separato giudizio di scioglimento della comunione. La censura prende in esame solo quest'ultimo passaggio della motivazione che introduce una distinta ed autonoma ratio decidendi. Orbene, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi cfr. Cass. Sez. U. numero 7931/2013 Cass. numero 4293/2016 Cass. numero 16314/2019 . La resistenza di una di esse all'impugnazione rende, invero, del tutto ultronea la verifica di ogni ulteriore censura, perché l'eventuale accoglimento di tutte o di una di esse mai condurrebbe alla cassazione della pronuncia suddetta Cass. numero 3633/2017 . 2.4. Nella specie, la ricorrente non ha impugnato la ratio decidendi principale con la quale è stato escluso che il tema della liquidazione dell'indennità di detenzione rientrasse nella domanda originariamente formulata dall'attrice, riferita solo alle somme pretesamente incassate e questa ratio da sola è sufficiente a reggere la statuizione con cui è stato delimitato l'ambito della materia giustiziabile e comporta l'inammissibilità della censura. 3.1. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza per errore di percezione e travisamento delle prove e la violazione dell' articolo 115 cpc. A parere della ricorrente, la Corte di Appello di Salerno ha errato laddove ha dichiarato che la domanda era sfornita di prova. Sostiene la ricorrente di avere documentato la proprietà in comunione legale degli immobili di cui si discute deduce di avere chiesto ai sensi dell' articolo 210 c.p.c. che venisse ordinato al convenuto il deposito delle dichiarazioni dei redditi anche da fabbricato sostiene che il comportamento omissivo di Qu.Pa., che non era comparso personalmente in giudizio a rendere l'interrogatorio formale, comportava che dovevano ritenersi ammessi ipso iure od ope judici , i fatti a lui sfavorevoli in conformità ed ai sensi dell' articolo 232, primo comma, c.p.c. La ricorrente sostiene che vi era un inizio di prova a sua cura sia la comproprietà degli immobili, sia che tali immobili erano detenuti esclusivamente dal Qu.Pa. dalla separazione avvenuta nel 1999, sia la mancata rendicontazione da parte di Qu.Pa. . 3.2. Il terzo motivo denuncia la nullità della sentenza per errore di percezione e violazione dell' articolo 115 c.p.c. Secondo la ricorrente il Giudice di appello ha applicato alla CTU una interpretazione restrittiva circa i limiti che il consulente d'ufficio ha nell'espletare il mandato e redigere la consulenza tecnica. La ricorrente deduce che alla consulenza in esame, di tipo contabile, era applicabile l' articolo 198 c.p.c. e sostiene che il giudice del gravame ha errato nel ritenere che il comportamento del CTU sia andato al di là del mandato, quando ha richiesto i documenti relativi ai contratti di locazione all'agenzia delle Entrate per rispondere ai quesiti del Giudice, perché era onere della parte attrice depositare tale documentazione. 3.3. I motivi secondo e terzo, da trattare congiuntamente, sono fondati e vanno accolti. 3.4. Va osservato che la circostanza che sugli immobili in questione insistesse la comunione legale tra le due parti in causa è circostanza oramai accertata dalla Corte di merito, sulla quale non insiste impugnazione. Essa, tuttavia, non è stata ritenuta decisiva dalla Corte salernitana per l'accoglimento della domanda, che concerne la ripetizione pro quota delle somme percepite quali frutti civili degli stessi da Qu.Pa., in ragione della concessione in uso esclusivo, al netto delle spese sostenute, degli immobili in quanto non sarebbe stato provato dalla originaria attrice che Qu.Pa. aveva incassato delle somme e ancor più quanto avesse incassato fol.7 della sent. imp. . In particolare, la Corte salernitana ha escluso che l'attrice avesse assolto al suo onere probatorio ed ha affermato che tale onere non poteva ritenersi assolto dal CTU perché 4.6. Nella vicenda in esame, l'ausiliario, nonostante un quadro probatorio assolutamente carente, affatto inidoneo a fornire elementi utili alla ricostruzione -anche in termini meramente approssimativi-delle somme che Qu.Pa. avrebbe effettivamente incassato, ha ritenuto -nella prospettiva di portare a termine l'incarico conferitogli di acquisire informazioni presso l'Agenzia delle Entrate, al fine di appurare se fossero stati stipulati contratti di locazione inerenti ai beni in contestazione ed, acquisite siffatte informazioni, ha formulato -lungi dal valorizzare qualsivoglia elemento di fatto in grado, in termini concreti, di delucidare sugli effettivi proventi di Qu.Pa.-mere ipotesi di calcolo -e, cioè, ponendo in essere dei conteggi su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del canone contrattuale , quale desunto dalle informazioni acquisite, e su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del canone ipotizzato -riguardo a quanto Qu.Pa. avrebbe percepito cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma della dott.ssa Cl.Pa. fol.9 della sent. imp. . In sintesi, la Corte territoriale ha affermato fol.7/9 che le risultanze peritali non consentivano di ritenere assolto l'onere probatorio gravante sull'attrice perché i la CTU doveva ritenersi deducente e non percipiente , in quanto è possibile disporre una consulenza tecnica d'ufficio percipiente , ma ciò può avvenire solamente nei casi -diversi da quello di specie-in cui sia indispensabile per accertare circostanze o situazioni rilevabili esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche ii il CTU aveva acquisito documentazione presso l'Agenzia delle Entrate in presenza di un quadro probatorio del tutto carente, al fine di appurare se fossero stati stipulati contratti di locazione inerenti ai beni in contestazione iii il CTU, una volta acquisite queste informazioni, lungi dal valorizzare qualsivoglia elemento di fatto in grado, in termini concreti, di delucidare sugli effettivi proventi di Qu.Pa. aveva formulato mere ipotesi di calcolo -e, cioè, ponendo in essere dei conteggi su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del canone contrattuale , quale desunto dalle informazioni acquisite, e su quanto sarebbe stato ricavato in virtù del canone ipotizzato -riguardo a quanto Qu.Pa. avrebbe percepito che alla mancata comparizione di Qu.Pa. a rendere l'interrogatorio formale deferitogli, non poteva essere attribuito il valore di una confessione, perché non ricorrevano ulteriori elementi di prova per poter valutare, nel complesso, il quadro probatorio delineatosi nel corso del giudizio che i capitoli di prova articolati non avrebbero permesso in alcun modo, per il loro tenore, di stabilire se e quanto Qu.Pa. avesse esattamente incassato che nessun ulteriore elemento, sia di natura documentale, sia aliunde desumibile, era stato sottoposto all'attenzione dell'autorità giudiziaria 3.5. Tale conclusione non può essere condivisa, rendendosi necessarie delle puntualizzazioni al fine della retta applicazione dei principi che governano la materia dell'assunzione e della valutazione della CTU e delle prove. Quanto alla CTU, segnatamente, la Corte di appello ha affermato che la Consulenza tecnica non aveva assolto alcuna funzione probatoria censurando sia l'acquisizione documentale compiuta dal CTU presso l'Agenzia delle Entrate, sia il conteggio compiuto ritenuto mera ipotesi di calcolo . Si deve osservare che, nel caso in esame, la CTU come ritenuto dalla Corte di appello e a differenza di quanto sembra sostenere la ricorrente non ha avuto natura contabile, in quanto essendovi un contrasto in ordine alla situazione da cui l'attrice faceva discendere l'obbligo di rendicontazione, era volta al preliminare accertamento della situazione presupposta. Va, quindi, ricordato che, in tema di CTU, le Sezioni Unite, con la sentenza numero 3086/2022 conf. Cass . numero 26144/2023 , hanno affermato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio e che l'accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d'ufficio, o l'acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti è fonte di nullità relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso . È stato, inoltre, puntualizzato che In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'acquisizione, ad opera del consulente, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere solo delle parti provare, è sanzionata da nullità relativa ex articolo 157 c.p.c. , rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. Cass. numero 17916/2022 . 3.6. Si deve, quindi, passare all'esame del caso concreto. Nella fattispecie in esame, come è stato esposto con sufficiente specificità dalla ricorrente e si evince dalla stessa sentenza, le ragioni poste a fondamento della domanda erano state chiaramente formulate sin dal primo grado, ove peraltro era stata avanzata a corredo una richiesta di acquisizione di documentazione ex articolo 210 c.p.c. presso le amministrazioni pubbliche al fine di assolvere l'onere probatorio gravante sull'attrice, per sopperire all'impossibilità per la parte privata di produrre alcuni documenti a cui essa non poteva avere diretto accesso, non rientrando nella sua sfera giuridica perché in possesso di una Pubblica Amministrazione. Orbene, il Tribunale, senza procedere ai sensi dell' articolo 210 c.p.c. , ha ritenuto di disporre direttamente la CTU con chiara natura percipiente come si evince dall'ampio quesito riportato nel ricorso ai sensi dell' articolo 366 c.p.c. al CTU venne conferito l'incarico di accertare il regime di proprietà in comunione legale e di acquisire i documenti necessari per l'espletamento dell'incarico con la specifica previsione al punto 2 di verificare se gli immobili risultano locati e, in caso affermativo, determini le somme per cespite, detratte le somme sostenute per l'intero periodo di locazione e il CTU ha esercitato nei limiti consentiti e al fine di rispondere ai quesiti, i poteri conferitigli di acquisizione documentale presso l'Agenzia delle entrate acquisizione altrimenti possibile per la parte attrice solo per il tramite del meccanismo ex articolo 210 c.p.c. Questa modalità operativa non merita censura perché non esorbita dai limiti nell'ambito dei quali è consentita la consulenza tecnica percipiente giacché non viola l'onere probatorio che grava sulle parti, ove lo stesso risulti assolto, nel rispetto delle preclusioni istruttorie, mediante la tempestiva istanza ex articolo 210 c.p.c. in tal caso l'acquisizione, ad opera del consulente su incarico del giudice, di documenti diretti a provare i fatti principali, dedotti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni, non incorre nella sanzione da nullità relativa ex articolo 157 c.p.c. , rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all'atto viziato o alla notizia di esso. 3.7. Va affermato il seguente principio di diritto In materia di consulenza tecnica d'ufficio, il consulente tecnico d'ufficio, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può acquisire su incarico del giudice i documenti, necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, per i quali le parti avevano presentato tempestiva istanza istruttoria richiedendo l'ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. al fine di provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, senza che tale attività incorra nella sanzione da nullità relativa ex articolo 157 c.p.c. 3.8. Ne consegue che, nel caso in esame, ove ricorrano le indicate condizioni, l'esito della consulenza tecnica, quanto meno con riferimento ai dati direttamente emersi dai contratti di locazione acquisiti dal CTU presso l'Agenzia delle Entrate quanto a durata e canone degli stessi avrebbe dovuto essere preso in esame dalla Corte di appello, al fine dell'apprezzamento del complessivo coacervo istruttorio che spetta al giudice del merito. Da ciò discendono evidenti ricadute anche sulla valutazione del mancato espletamento dell'interrogatorio formale, atteso che l' articolo 232 cod. proc. civ. non ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice la facoltà di ritenere come ammessi i fatti dedotti con il mezzo istruttorio, purché concorrano altri elementi di prova nel caso di specie, ha errato la Corte di merito a escludere in toto che la CTU potesse assurgere a elemento di prova e, quindi ad omettere una valutazione complessiva e sintetica dei vari elementi di prova acquisiti, anche rispetto alla direzione logico-inferenziale prefigurata dalla mancata risposta all'interrogatorio formale deferito Cass. numero 41643/2021 Cass. numero 9436/2018 Cass. numero 17719/2014 . 3.9. I motivi secondo e terzo vanno, quindi, accolti e la Corte di appello in sede di rinvio, previa applicazione dei principi indicati, dovrà procedere al riesame della controversia. 4.1. Il quarto motivo denuncia l'omessa pronuncia in merito all'azione proposta dalla ricorrente, ovvero azione di rendiconto, in violazione dell' articolo 263 c.p.c. e violazione dell' articolo 723 c.c. 4.2. Il motivo è assorbito in ragione dell'accoglimento dei motivi secondo e terzo e della cassazione con rinvio. Il procedimento di rendiconto di cui agli articolo 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell'obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall'accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all'altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell'obbligo, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell'esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile Cass. numero 26222/2022 Cass. numero 4765/2007 . Nel caso di specie, la Corte di appello in sede di rinvio dovrà procedere al riesame delle risultanze istruttorie in relazione alle domande concernenti l'accertamento delle somme incassate da Qu.Pa. e alla pronuncia delle statuizioni conseguenti, in applicazione dei principi prima indicati dovrà, quindi, esaminare e pronunciare anche sulla domanda di rendiconto. 5. In conclusione vanno accolti i motivi secondo e terzo del ricorso, assorbito il quarto ed inammissibile il primo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per l'applicazione dei principi esposti, per il riesame e per la statuizione sulle spese. P.Q.M. Accoglie i motivi secondo e terzo del ricorso principale, assorbito il quarto ed inammissibile il primo Cassa il decreto impugnato e rinvia al Corte di Appello di Salerno in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese.