Sul principio dell’anonimato nei concorsi per docenti

In materia di concorsi pubblici, l’indicazione del nome e cognome del candidato costituisce aperta violazione della regola dell'anonimato, consentendo la immediata identificazione dell’autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione.

In applicazione di tale principio il TAR Ancona, con la sentenza numero 100 del 14 febbraio 2025, ha accolto un ricorso disponendo la rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali e, conseguentemente, il rifacimento della graduatoria. Il caso I fatti traggono origine per avere i ricorrenti impugnato -chiedendone l'annullamento - un  decreto adottato dal Direttore Generale dell'U.S.R. Marche , con cui sono approvate le graduatorie di merito regionali del concorso ordinario, per titoli ed esami , di cui al DPIT numero 2575/2023, finalizzato al reclutamento del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso B022, per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria dei successivi decreti contenenti rettifiche e integrazioni al suddetto decreto prot. 994 del 09.08.2024, nonché degli ulteriori decreti, eventualmente adottati e non conosciuti, che hanno apportato ulteriori modifiche dei verbali della commissione valutatrice, allo stato non conosciuti, mediante i quali si è deciso di strutturare la prova pratica in modalità scritta , nonché di tutti gli ulteriori verbali della Commissione giudicatrice mediante i quali è stata operata la valutazione delle prove svolte dai concorrenti - delle griglie di valutazione della prova pratica. In particolare, i ricorrenti hanno partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno , bandito con Decreto Direttoriale numero 2575 del 6.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, D.M. numero 205 del 26.10.2023. Essi, in particolare, hanno partecipato per la classe di concorso B022 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali ed hanno tutti svolto le prove concorsuali presso l'U.S.R. Marche, individuato quale Ufficio responsabile per l'espletamento del concorso relativamente alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, precisamente presso la sede dell'I.I.S. “C. Urbani” di Porto Sant'Elpidio Fermo . Gli stessi, tuttavia, non avendo superato le prove concorsuali , non risultano inclusi nella graduatoria dei vincitori e hanno agito , mediante il ricorso, a tutela del loro interesse alla ripetizione delle prove medesime, denunciandone la non conformità a legge e la violazione del principio di anonimato , soprattutto per quanto attiene allo svolgimento della prova pratica , la quale è stata eseguita in modalità scritta e con l'apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati. Le soluzioni giuridiche La sentenza del TAR Ancona è di particolare interesse poiché muove un passo in avanti sul delicato problema se i vizi procedurali dedotti dai ricorrenti siano tali da revocare in dubbio il rispetto del principio dell'anonimato, quale possibile declinazione delle regole di imparzialità e par condicio dei concorrenti.  Come noto, l'articolo 14 del d.P.R. numero 487 del 1994 disciplina un articolato procedimento volto a garantire l' anonimato dei concorrenti e, più in particolare, a garantire che i membri della commissione non vengano a conoscenza dell'identità dei candidati prima di aver ultimato la correzione delle prove. Il principio è vero, ma occorre ricordarne anche la ratio . Invero, la funzione della disciplina contenuta nell'articolo 14 del d.P.R. numero 487 del 1994 è quella di evitare che le valutazioni vengano sviate dalla conoscenza dell'identità dei candidati, anche se, come precisa la giurisprudenza, l'illegittimità delle operazioni sorge direttamente dal semplice mancato rispetto della procedura, senza che sia necessario dimostrare che lo sviamento si sia nel concreto verificato v. Cons.  Stato, ad. plenumero numero 27/2013 id., sez. IV, 28 settembre 2018, numero 5571 . L'articolo 14 del d.P.R. numero 487 del 1994 si riferisce però espressamente alla prova scritta il secondo comma fa riferimento al “ tema ” . Ed è per questa via che la sentenza del Tar Ancona coglie l'attenzione dell'interprete. Secondo il Tar la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall'articolo 14 del d.P.R. numero 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche . E tuttavia nella giurisprudenza amministrativa sono sorti non pochi contrasti interpretativi, circa l’applicabilità della disciplina alla prova pratica. Due sono le prospettive plausibili. Un primo orientamento giurisprudenziale esclude che per queste ultime prove valga il principio dell'anonimato, e ciò anche nel caso in cui esse contengano un elemento scritto. Si è rilevato infatti, che «una considerazione della regola dell'anonimato che accentui la sua portata generale ed inderogabile in tutti i casi in cui la prova pratica contenga un qualsiasi elemento scritto, contribuirebbe ad assimilare indebitamente la prova pratica a quella scritta, ed a considerare la prova pratica come un succedaneo della prova scritta» Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, numero 1285 . . E tuttavia, alcune decisioni, hanno respinto i motivi con i quali veniva dedotta la violazione del principio dell’anonimato relativamente alla prove pratiche T.A.R. Abruzzo, sez. I, 11 dicembre 2017, numero 558 T.A.R. Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, numero 436 . In particolare la decisione del TAR Puglia ha aggiunto che ogni qual volta una prova pratica di concorso implichi lo svolgimento non di un mero testo scritto a carattere pratico , ma di una concreta attività professionale materiale - anche con il supporto di un collaterale testo scritto - non sussiste alcuna realistica possibilità materiale di anonimizzare la prova, dovendo la medesima essere assoggettata a valutazione diretta da parte della Commissione esaminatrice per come fattualmente svolta dal singolo candidato. Secondo invece altra impostazione giurisprudenziale, si è messo poi in rilevo la stretta correlazione che intercorre fra principio dell'anonimato ed i principi di uguaglianza , imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui agli articolo 3 e 97 Cost. . Per tale via si ritiene che il primo debba trovare applicazione generalizzata, estesa quindi anche alle prove pratiche ed eccettuati solamente i casi in cui ciò sia materialmente impossibile. E dunque per tale impostazione, occorre distinguere l'ipotesi in cui la prova pratica richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento mediante visione diretta , per cui l'anonimato è impossibile, dai casi in cui la prova pratica consista in un mero elaborato scritto, nei quali non vi è ragione alcuna per non dare piena applicazione al principio di cui si discute Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2007, numero 4925 id., 3 febbraio 2006, numero 417 id., 2 marzo 2000, numero 1071 T.A.R. Umbria, sez. I, 7 aprile 2016, numero 332 T.A.R. Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, numero 181 . Così riassunti i termini del contrasto, e muovendo dai principi esposti dal secondo orientamento giurisprudenziale condiviso - si ripete -  dal TAR Ancona ,  è da evidenziare che, nella vicenda in esame lo svolgimento della prova pratica, è stata eseguita in modalità, scritta e con l’apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati. Si trattava difatti di una prova pratica da espletarsi, nell'ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una relazione avente ad oggetto, anche attraverso strumenti multimediali, la simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale, sicché non è ipotizzabile osserva il Tar Ancona che l'espletamento della stessa nell'arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della Commissione. Alla violazione del principio dell'anonimato ne è conseguita, la rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali. Quanto all'individuazione dei tempi di correzione , il TAR ha evidenziato senza dubbio che  la correzione in tempi brevi degli elaborati non è censurabile, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d'esame, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ex multis , TAR Calabria Catanzaro, sez. II 4 gennaio 2022, numero 10 e 13 aprile 2018 , numero 855 TAR Lombardia Milano, sez. I, 12 agosto 2021, numero 1928 in dottrina, per un ampia disamina sul tema v. A . Panetta - V. Fedeli, Sull'obbligo di predeterminare e far estrarre a sorte le domande nell'esame di avvocato. Un esame senza pace in Giur. It. 2014, p. 1988 ss. . La strada sul tema pare tracciata ma si rimane in attesa di ulteriori pronunce per capire con chiarezza la portata del principio dell' anonimato in fase concorsuale .

Presidente Ianigro – Relatore De Mattia I ricorrenti hanno tutti partecipato al concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, bandito con Decreto Direttoriale numero 2575 del 6.12.2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, D.M. numero 205 del 26.10.2023. Essi, in particolare, hanno tutti partecipato per la classe di concorso B022 Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali ed hanno tutti svolto le prove concorsuali presso l'U.S.R. Marche, individuato quale Ufficio responsabile per l'espletamento del concorso relativamente alle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, precisamente presso la sede dell'I.I.S. “C. Urbani” di Porto Sant'Elpidio Fermo . Gli stessi, tuttavia, non avendo superato le prove concorsuali, non risultano inclusi nella graduatoria dei vincitori e agiscono, mediante il presente ricorso, a tutela del loro unitario interesse alla ripetizione delle prove medesime, denunciandone la non conformità a legge e la violazione del principio di anonimato, soprattutto per quanto attiene allo svolgimento della prova pratica, la quale è stata eseguita in modalità scritta e con l'apposizione del nominativo dei candidati sui corrispondenti elaborati. Più in dettaglio, i ricorrenti deducono - violazione del D.M. numero 205 del 26.10.2023, Allegato A, Sezione A2, Classe B22, Prova pratica pagina 200 , per essere stata, detta prova, svolta in modalità scritta - violazione dell' articolo 14 del DPR numero 487/1994 e violazione del principio di anonimato nei pubblici concorsi, dal momento che gli elaborati relativi alla prova pratica sono stati consegnati con l'apposizione del nominativo del candidato sui fogli utilizzati per redigerla difetto di istruttoria ed eccesso di potere per manifesta illogicità della valutazione, avendo la Commissione dedicato alla correzione di ogni elaborato un tempo del tutto insufficiente - violazione del principio di trasparenza e dei canoni di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione di cui all' articolo 96 Cost. , atteso che la prova orale si sarebbe svolta a porte chiuse. Le intimate Amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso. Con due successive ordinanze, numero 226/2024 e numero 234/2024, rese rispettivamente all'esito delle udienze camerali del 21 novembre 2024 e del 5 dicembre 2024, il Collegio ha disposto istruttoria per acquisire chiarimenti dall'Amministrazione in ordine ai criteri e alle modalità di svolgimento delle prove e ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti i candidati utilmente collocati nella graduatoria per la classe di concorso B022 per le regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Puglia e Umbria, anche per pubblici proclami. Ai suddetti adempimenti entrambe le parti hanno provveduto. All'udienza camerale del 9 gennaio 2025, fissata per la trattazione della domanda cautelare contenuta in ricorso, previo avviso sulla possibile definizione del giudizio ai sensi dell' articolo 60 c.p.a ., la causa è stata trattenuta in decisione, dopo la discussione orale. Preliminarmente, il Collego reputa che sussistano i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell' articolo 60 c.p.a ., anche tenuto conto della manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso, che riveste carattere assorbente. Procedendo con lo scrutinio dei motivi nell'ordine proposto, infondato è il primo motivo. Per giurisprudenza pacifica, la prova pratica prevista nell'ambito di un concorso pubblico si contrappone a quella teorica in quanto è finalizzata a valutare non il grado di conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì la capacità di assumere in concreto comportamenti necessari in un determinato contesto detta capacità può essere verificata anche attraverso una prova scritta, di per sé non incompatibile con il carattere della praticità, atteso che il discrimine tra teoria e pratica è dato, in detto tipo di prova, dal contenuto delle domande formulate e delle risposte richieste ex multis, Cassazione civile, sez. lav., 4 marzo 2024, numero 5653 Consiglio di Stato, sez. III, 14 gennaio 2019, numero 344 . Non è dunque illegittima la scelta amministrativa di procedere allo svolgimento della prova pratica in forma scritta, essendo il contenuto dei quesiti obiettivamente volto all'accertamento delle capacità pratiche dei candidati, come evincibile dalla documentazione versata in atti. Per principio giurisprudenziale altrettanto pacifico, se la prova pratica consiste nello svolgimento di un mero testo scritto che non richiede l'esecuzione di un'attività di per sé identificabile a priori come avvenuto nel caso in esame, cfr. verbale numero 2 del 22 maggio 2024 e relazioni istruttorie depositate dall'Amministrazione in data 29 novembre 2024 e in data 20 dicembre 2024, dove la circostanza non è stata smentita , la regola dell'anonimato, posta a garanzia del generale principio di imparzialità, sebbene prescritta dall'articolo 14 del d.P.R. numero 487/1994 per le sole prove scritte dei concorsi, va estesa alle prove pratiche. Occorre, dunque, distinguere l'ipotesi in cui la prova pratica consiste nella redazione di un mero elaborato scritto, rispetto alla quale non vi è ragione per non dare piena applicazione al principio dell'anonimato, dal caso in cui la prova, per le sue concrete caratteristiche e modalità di svolgimento, è de facto insuscettibile di anonimizzazione ossia nelle ipotesi in cui essa richieda il contatto diretto tra il candidato e la commissione, in modo che quest'ultima possa accertare la tecnica di intervento attraverso visione diretta ex multis, TAR Sardegna Cagliari, sez. I, 20 marzo 2023, numero 200 TAR Valle d'Aosta Aosta, sez. I, 17 febbraio 2023, numero 10 TAR Lombardia Milano, sez. III, 4 febbraio 2019, numero   244 TAR Puglia Bari, sez. I, 2 maggio 2017, numero 436 . Nella specie si trattava difatti di una prova pratica da espletarsi nell'ambito di un tempo massimo di otto ore e consistente nella redazione di una relazione avente ad oggetto, anche attraverso strumenti multimediali, la simulazione di una dimostrazione tecnica a studenti di una classe di un tecnico o di un professionale, sicché non è ipotizzabile che l'espletamento della stessa nell'arco delle otto ore concesse potesse avvenire alla presenza della Commissione. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso in esame, essendo appunto la prova pratica consistita in un mero elaborato scritto e avendo i concorrenti apposto il proprio nominativo direttamente sui fogli contenenti l'elaborato medesimo, ciò ha costituito aperta violazione della regola dell'anonimato, essendo stata possibile l'immediata identificazione dell'autore dello scritto in fase di valutazione della prova da parte della Commissione TAR Umbria Perugia, sez. I, 7 aprile 2016, numero 332 . Come pertanto già anticipato innanzi, il secondo motivo di ricorso è fondato. La fondatezza delle censure contenute nel secondo motivo, che riveste carattere assorbente, esimerebbe il Collegio dallo scrutinio dei successivi motivi. Tuttavia, per completezza, si reputa opportuno evidenziare che - la correzione in tempi brevi degli elaborati non è censurabile, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove d'esame, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare alla correzione degli scritti e non essendo possibile, di norma, stabilire quali concorrenti abbiano fruito di maggiore o minore considerazione e se quindi il vizio dedotto infici in concreto il giudizio contestato ex multis, TAR Calabria Catanzaro, sez. II 4 gennaio 2022, numero 10 e 13 aprile 2018 , numero 855 TAR Lombardia Milano, sez. I, 12 agosto 2021, numero 1928 - inoltre, quanto all'asserito svolgimento della prova orale a porte chiuse, si osserva che, in assenza di qualsiasi annotazione a verbale sulle modalità di svolgimento della prova medesima, la circostanza non può dirsi provata. In ogni caso, quand'anche le porte siano state materialmente chiuse, tanto non comporta di per sé l'illegittimità della prova, non risultando dimostrato neppure il fatto che agli interessati che volessero assistere al colloquio orale dei concorrenti sia stato impedito l'accesso al locale TAR Lazio Roma, sez. IV, 2 gennaio 2024, numero 91 . I motivi terzo e quarto, pertanto, sono infondati. In conclusione, stante la fondatezza del secondo motivo, il ricorso va accolto ai fini della rinnovazione della prova pratica e delle successive fasi concorsuali e, conseguentemente, al rifacimento della graduatoria, fatte dunque salve le fasi precedenti allo svolgimento della prova pratica. Tenuto conto del fatto che, come chiarito dall'Amministrazione, tutti i vincitori del concorso di che trattasi per la classe B022, utilmente collocati nelle graduatorie di merito relative alle Regioni Abruzzo, Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria, risultano già essere stati già immessi in ruolo e quindi assunti a tempo indeterminato, è allo stato preminente l'esigenza di consentire la prosecuzione dell'anno scolastico in corso 2024/2025 in condizioni di piena efficienza e regolarità. Pertanto, si dispone che gli esiti della procedura concorsuale rinnovata e la nuova graduatoria avranno effetto a partire dall'anno scolastico successivo a quello in corso. Considerati i profili peculiari della controversia, le spese del giudizio possono essere compensate tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche Sezione Seconda , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi precisati in motivazione. Compensa le spese del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.