Per i membri della c.d. famiglia nucleare, la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, «solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo».
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda di risarcimento del danno avanzata dal coniuge e dalle figlie per la morte del padre, avvenuta a causa delle negligenze della struttura ospedaliera in cui aveva subito vari interventi chirurgici. Nello specifico, la Corte d'Appello aveva rigettato la domanda delle figlie «in difetto di specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre », che sarebbe necessario presentare nella «relazione tra genitori e figli quando sia cessata la convivenza» le figlie, infatti, non vivevano con il padre. Con l'unico motivo presentato nel ricorso, le figlie denunciano la violazione ed erronea interpretazione degli articolo 1223 e 2059 c.c., nonché la violazione «dei precetti costituzionali dedicati alla famiglia», ex articolo 29, 30 e 31 Cost. La doglianza coglie nel segno. I Giudici, infatti, ricordano che «l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex articolo 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio , e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo» Cass. numero 25541/2022 e Cass. numero 5769/2024 . Ne deriva che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta , salva la prova contraria di controparte, «solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo». La parola, ora, passa ai giudici del rinvio.
Presidente Scrima – Relatore Graziosi Rilevato che La.Su., Ro.Ma. e Ro.Anumero convenivano davanti al Tribunale di Ravenna Villa Ma. HOSPITAL Spa - che otteneva di chiamare a sua manleva Assicurazioni Generali Italia Spa, Unipol Assicurazioni Spa e Axa Assicurazioni Spa - per ottenerne il risarcimento del danno iure proprio patito per la morte del rispettivo coniuge e padre Romeo Remo Romano Ro.Anumero , il quale, sottoposto presso Villa Ma. a un intervento chirurgico il 14 luglio 2008, per infezione della ferita chirurgica aveva poi subito altri tre interventi, per infine decedere l'8 ottobre 2008 controparte si costituiva resistendo il Tribunale, con sentenza numero 14/2013 , rigettava la domanda attorea le La.Su./Ro.Anumero proponevano appello, cui resistevano Villa Ma. e le compagnie assicuratrici la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 3 luglio 2020, in parziale accoglimento del gravame, condannava Villa Ma. a risarcire La.Su. nella misura di Euro 192.789,14, oltre gli interessi legali, per la perdita del rapporto parentale con il coniuge rigettava l'analoga domanda delle figlie in difetto di specifica allegazione del concreto atteggiarsi della relazione affettiva con il padre che sarebbe necessario presentare nella relazione tra genitori e figli quando sia cessata la convivenza - e qui le figlie non vivevano con il padre - rigettava infine la domanda di Villa Ma. nei confronti delle compagnie assicuratrici Ro.Ma. e Ro.Anumero hanno proposto ricorso, fondato su un unico motivo. Si è difesa con controricorso la struttura ospedaliera, divenuta nelle more Ma. HOSPITAL Spa hanno poi depositato memoria sia le ricorrenti sia la controricorrente In diritto Considerato che 1. l'unico motivo presentato nel ricorso denuncia violazione ed erronea interpretazione degli articoli 1223 e 2059 c.c., nonché violazione dei precetti costituzionali dedicati alla famiglia , ex articoli 29,30 e 31 Cost. si osserva che Cass. sez. 3, ord. 14 ottobre 2019 numero 25774 insegna che per i membri della c.d. famiglia nucleare la perdita può essere sempre presunta, salva la prova contraria di controparte, solo in base alla loro appartenenza al medesimo nucleo familiare minimo si richiama pure Cass. sez. 6-3, ord. 15 febbraio 2018 numero 3767 - per cui l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex articolo 2727 c.c. , una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur , essendo in tali casi onere del convenuto provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo -, oltre alla non massimata, più recente Cass. sez. 6-3, 28 febbraio 2020 numero 5452 si sostiene, quindi, che la cessazione della convivenza non significa porre fine al forte, peculiare e duraturo legame affettivo dei figli verso i genitori, per cui non sussisterebbe nel caso in esame l'asserita carenza probatoria affermata dalla Corte territoriale, che ha dato una sentenza del tutto priva di motivazione 2. l'unico motivo del ricorso è manifestamente fondato le sue argomentazioni hanno correttamente smontato le singolari ragioni che il giudice d'appello ha posto alla base del diniego risarcitorio, del tutto difformi dalla giurisprudenza ormai consolidata oltre a quella invocata dalle ricorrenti, da intendersi come qui richiamata, non si può omettere di ricordare l'ancor più prossima Cass. sez.3, 15 luglio 2022 numero 22397 L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex articolo 2727 c.c. , una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo cfr. pure Cass. sez. 3, 30 agosto 2022 numero 25541 e Cass. sez. 3, ord. 4 marzo 2024 numero 5769 3. in conclusione, accogliendosi l'unico motivo del ricorso, la sentenza deve essere cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio, anche per le spese di legittimità, alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione va disposto che, ai sensi dell' articolo 52 del D.Lgs. numero 196 del 2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse la generalità e gli altri dati identificativi delle ricorrenti nonché di La.Su. e di Ro.Anumero P.Q.M. Accogliendo il ricorso, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di legittimità, alla Corte d'Appello di Bologna, in diversa composizione.