Informativa finanziaria: il breviario della Suprema Corte

Con l’ordinanza in commento, la Corte Suprema, nel risolvere una vicenda concernente un investimento in obbligazioni Cirio, ha colto l’occasione per fornire una preziosa ricognizione degli orientamenti di legittimità in punto di obblighi informativi e onere della prova.

In particolare, ad avviso della Prima Sezione Civile se il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio non vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di verifica dell'adeguatezza del prodotto finanziario, la banca può supplire alle informazioni rifiutate attingendo la c.d. «profilatura di propensione al rischio» dell’investitore dai pregressi investimenti, non dovendo perciò solo presumere una propensione al rischio minima o ridotta la sussistenza del nesso di causalità fra inadempimento degli obblighi informativi e danno dell’investitore si presume salvo prova contraria da parte dell’intermediario che non può tuttavia risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente desunta da scelte pregresse d’investimento intrinsecamente rischiose.   Cenni sui fatti di causa Il Tribunale di Firenze respingeva la domanda proposta da una investitrice nei confronti della banca di riferimento diretta ad ottenere la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento, di una operazione finanziaria avente ad oggetto obbligazioni Cirio, con conseguente richiesta di condanna alla restituzione della somma investita e non rimborsata . Seguiva il gravame che veniva rigettato dalla Corte di Appello di Firenze sul duplice presupposto che, in estrema sintesi a il cliente in sede di stipulazione del contratto quadro aveva espressamente rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento ponendo, così, la banca nell'impossibilità di avere quegli elementi cognitivi alla base dell'accertamento del livello di propensione al rischio b il cliente aveva effettuato consistenti operazioni di acquisto e di vendita di titoli azionari, il che dava conferma della consapevolezza dei diversi livelli di rischio dei propri investimenti onde non poteva sostenersi che lo stesso, nel momento dell'acquisto dei titoli Cirio, fosse in una condizione per la quale, ove pur formalmente messo al corrente da parte della banca circa quelli che all'epoca potevano considerarsi ragionevoli e prevedibili profili di rischiosità dei titoli suddetti, si sarebbe astenuto dall'acquisto. Di qui il ricorso per cassazione. La latitudine degli obblighi informativi dell'intermediario La Corte Suprema, prima di affrontare i motivi di ricorso, ripercorre gli orientamenti di legittimità in punto di obblighi informativi distinguendo i l' informazione da somministrare in merito allo specifico strumento finanziario oggetto di acquisto rispetto alle ii valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere circa l' appropriatezza e adeguatezza dell'investimento. Relativamente alla prima informativa, viene ricordato che l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell'emittente e la sua solvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell'investitore della propria scelta in termini di rischio-rendimento. Al punto che ricorre un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati restando irrilevante ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento Cass. numero 15936/2018 , non essendone l'intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo Cass. numero 18153/2020 . Ciò per consentire all'investitore una scelta realmente consapevole Cass. numero 35789/2022 . Tanto che la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di avere ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione Cass. numero 28175/2019 . Segue la valutazione di adeguatezza e appropriatezza La Suprema Corte ricorda, inoltre, che la richiesta rivolta dall'intermediario all'investitore per acquisire notizie sulla sua esperienza e situazione finanziaria, nonché sugli obiettivi di investimento e sulla propensione al rischio, è necessaria per l'individuazione degli strumenti finanziari appropriati ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni quanto alla tipologia e all'oggetto, quanto per frequenza o dimensione Cass. 32631/2022 . Il mancato adempimento dell'obbligo di richiedere all'investitore le informazioni predette al momento della conclusione del contratto quadro non può essere ovviato con l'acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi. Unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso di rifiuto dell'investitore . In tale evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, ma deve compiere quella valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso cfr. Cass. 16 marzo 2016, numero 5250 Cass. 19 ottobre 2012, numero 18039 . Pertanto, l'intermediario può utilizzare allo scopo le informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali. Fermo il fatto che un precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio non è sufficiente per considerare l'investitore un operatore qualificato o per attribuirgli uno specifico profilo speculativo Cass. numero 18039/2012 . Al pari, il pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo non si pone come fatto intrinsecamente informativo della propensione dell'investitore ad un rischio elevato ciò almeno sin quando non si acquisisca il dato che, al tempo dell'operazione che viene concretamente a rilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già manifestato significativi sintomi di esiti negativi Cass. numero 29106/2019 . Il riparto degli oneri di allegazione e prova Scendendo sul terreno della prova, la Corte di Cassazione avverte che spetta all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, mentre spetta a quest'ultimo l'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile. Grava sull'investitore la prova del danno che consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura Cass. numero 29353/2018 Cass. numero 29864/2011 Cass. numero 16127/2020 , Cass. numero 25343/2021 , Cass. nnumero 7932/2023 e 12990/2023 . Grava sull'investitore l 'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato . Nesso di causalità che si presume Cass. numero 33596/2021 ferma la prova contraria da parte dell'intermediario tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati Cass. numero 7905/2020 Cass. numero 24142/2018 , Cass. nnumero 30532/2021 e 31497/2021 . La prova contraria deve, pertanto, avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti Cass. numero 19322/2023 . Sulla scorta dei principi di legittimità sopra ricordati e venendo al ricorso in esame, la Prima Sezione ritiene che, in presenza del rifiuto del cliente di fornire informazioni, la banca ben poteva supplire alle informazioni rifiutate attingendo la c .d. profilatura di propensione al rischio dell'investitore dai pregressi investimenti , né doveva perciò solo presumere una propensione del cliente al rischio minima o ridotta. Viene poi ricordato che il giudizio controfattuale può essere utilizzato in ipotesi di causalità omissiva Cass. numero 16127/2020 e Cass. numero 12990/2023 . Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall' articolo 2729 c.c. dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile Cass. numero 17194/2016 . La Corte territoriale, sulla base di tale giudizio, ha reputato che l'investitore avrebbe comunque tenuto la condotta che l'adempimento dell'obbligo informativo mirava a scongiurare, considerando erroneamente quale elemento indiziante, dotato di efficacia inferenziale, le scelte pregresse di investimento dell'investitore. Sotto tale profilo la decisione è stata allora cassata perché la prova contraria dell'intermediario fornita per superare la presunzione della sussistenza del nesso causale tra inadempimento informativo e danno non può consistere nella dimostrazione della generica propensione al rischio dell'investitore desunta anche da scelte rischiose pregresse Cass. 33596/2021 .

Presidente Di Marzio - Relatore Dal Moro Fatti di causa 1. - Il ricorso riguarda la sentenza con cui la Corte d'Appello di Firenze ha confermato la decisione del locale Tribunale che respinto la domanda proposta inizialmente dalla sig. Te.Sy. e poi dai suoi eredi Ci.Gi. e Ci.Li. nei confronti di Banca Monte dei Paschi Spa, diretta a sentir dichiarare la nullità o, in subordine, la risoluzione per inadempimento dell'atto di acquisto di obbligazioni Cirio avvenuto in data 28.2.2001, con conseguente condanna al pagamento dell'importo di € 38.640,77, pari alla somma investita in detti titoli e non rimborsata. 2. - La Corte territoriale ha deciso il gravame argomentando quanto segue a ha respinto il primo motivo d'appello relativo all'erroneità del rigetto della domanda di parte attrice in quanto fondata sul mancato accertamento da parte della banca del livello di propensione al rischio dell'investitrice e sulla mancata adeguata illustrazione circa le caratteristiche del prodotto finanziario compravenduto in quanto   i in sede di stipulazione del contratto - quadro la investitrice aveva espressamente sottoscritto la seguente clausola non ho/ abbiamo ritenuto di fornirvi le informazioni richieste sulla mia/nostra situazione finanziaria e sui miei/nostri obiettivi di investimento nonostante che sia stato chiarito da parte Vostra che tale accertamento è compiuto nel mio/nostro esclusivo interesse , ponendo, così, la banca nelle impossibilità di avere quegli elementi cognitivi che sono necessariamente alla base dell'accertamento del livello di propensione al rischio della cui carenza gli appellanti si dolgono   ii circa la mancanza di adeguata illustrazione delle caratteristiche del prodotto finanziario compravenduto, valeva quanto osservato nel rigetto del quinto motivo d'appello relativo alla lamentata errata deduzione della propensione al rischio dell'investitore dal paniere di titoli che la stessa aveva in portafoglio al momento dell'acquisto di quelli in esame dunque il fatto, da un lato, che - anche al di là della appartenenza di una consistente aliquota di titoli in portafoglio ad emissioni obbligazionarie statuali - ciò che rilevava a proposito della propensione al rischio era il fatto che detti titoli presentassero un promesso margine di redditività che - rapportato alla loro minor durata rispetto ai titoli a reddito fisso in precedenza detenuti BTP di durata decennale dismessi alla scadenza e BTP di durata trentennale dismessi dopo 10 anni - lasciava intendere una maturata maggiore propensione verso titoli a reddito fisso, caratterizzati da equo contemperamento tra redditività e monetizzabilità , quindi meno coerenti con un profilo di mera consolidazione del risparmio dall'altro, che l'investitrice aveva in precedenza fino all'anno 1999 effettuato consistenti operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari, il che dava conferma della consapevolezza dei diversi livelli di rischio dei propri investimenti onde non poteva sostenersi che la investitrice, nel momento in cui ha acquistato i titoli Cirio in oggetto, fosse in una condizione per la quale, ove pur formalmente messa al corrente da parte della banca circa quelli che all'epoca potevano considerarsi ragionevoli e prevedibili profili di rischiosità dei titoli suddetti, si sarebbe astenuta dall'acquisto b per le suddette ragioni la Corte d'Appello ha ritenuto, altresì   i assorbito l'esame del sesto motivo d'appello riguardante la mancata verifica del nesso di causalità tra la condotta omissiva della banca e il danno patito dall'investitrice   ii respinto il terzomotivo d'appello concernente la rilevanza della mancata informativa da parte delle investitrice circa il proprio livello di propensione al rischio anche in ragione di quanto argomentato sul primo motivo c ha ritenuto fondato il secondo motivo d'appello non risultano, in effetti, consegnato - difformemente da quanto ritenuto dal primo giudice - il documento sui rischi generali in materia di investimento e che non potesse sortire effetto equivalente la premessa contenuta nel punto sub a del contratto di intermediazione mobiliare sottoscritto il 15.6.1992 tuttavia, stanti le altre ragioni di rigetto del gravame già esaminate, detta omissione non sortiva efficacia determinante d ha respinto il quarto motivo d'appello - con cui era contestato il carattere confessorio della dichiarazione resa nell'ordine d'acquisto, di aver, cioè, ricevuto informazioni adeguate sulla natura sui rischi e sulle implicazioni dell'ordine e di aver preso nota delle clausole che lo contraddistinguevano - in quanto per come formulato era irrilevante, atteso che detta valutazione del carattere confessorio della dichiarazione non risultava di per sé sola idonea a reggere l'impianto motivazionale dell'impugnata sentenza d ha, infine, respinto il settimo motivo d'appello - relativo al mancato esame da parte del giudice di primo grado dei profili di nullità del contratto quadro del 1992 per mancato adeguamento alla normativa introdotta dal successivo   D.Lgs. numero 58/1998   - posto che gli appellanti richiamavano quali oggetto di mancato adeguamento profili conflitto di interessi, operazioni non adeguate,   best execution,   ordini telefonici irrilevanti o il cui esame vedi operazioni non adeguate era stato, comunque, effettuato in ragione dei sopra richiamati elementi di fatto . 3. - Avverso la sentenza Ci.Gi. e Ci.Li. hanno presentato ricorso affidandolo a cinque motivi di cassazione. Ha resistito MPS, la quale ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - Ilprimo motivodi ricorso denuncia violazione e falsa applicazione   ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c.   dell'articolo   21 D.Lgs. numero 58/1998 ed articolo 28   e   29   reg. Consob 11522/98, per avere la Corte d'appello sostenuto che la dante causa degli attuali ricorrenti, rifiutando di fornire le informazioni di cui all'articolo 28 comma 1 lett. a del reg. Consob cit. avrebbe reso impossibile determinare lo specifico profilo dell'investitore e ritenuto corretto che l'intermediario abbia dedotto la elevata propensione al rischio finanziario dell'investitrice e, di conseguenza, l'adeguatezza dell'investimento per cui è causa, dall'acquisto pregresso da parte della stessa anche di titoli azionari e soprattutto obbligazionari caratterizzati dall'alta redditività, quindi meno coerenti con un profilo di mera consolidazione del risparmio quale risultava dalla pregressa attività di investimento in BPT. Reputano i ricorrenti che la decisione gravata sia contraria alle disposizioni di legge in rubrica, in quanto il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio, anche se frutto di autodeterminazione, non vale a esonerare l'intermediario dalla verifica dell'adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione per cui   a dal rifiuto predetto, l'intermediario doveva presumere una propensione al rischio minima o ridotta, una scarsa conoscenza degli strumenti finanziari e obiettivi di investimento orientati alla conservazione del capitale investito piuttosto che alla massima alla massimizzazione della redditività   b l'intermediario doveva evitare che ella procedesse con l'acquisto per cui è causa o, tuttalpiù, mediare l'investimento del titolo dopo averle segnalato l'inadeguatezza dello stesso e avere acquisito un ordine scritto nel quale fosse dato esplicito riferimento alle avvertenze rivoltele, così come prescritto dall'articolo 29 del reg. Consob citato in rubrica   c a proposito della profilazione dell'investitrice situazione finanziaria e propensione al rischio non avrebbero potuto supplire la natura e le caratteristiche degli investimenti pregressi, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità né il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio sarebbe stato sufficiente per considerare l'investitore un operatore qualificato tanto meno ad attribuirgli un profilo speculativo, soprattutto in casi come quello in esame ove non vi era evidenza alcuna che i progressi di investimenti in strumenti ad alto rischio fossero stati frutto di scelte consapevolmente assunte dall'investitore a seguito del diligente adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario. 2. - Il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione   ex articolo 360 comma 1 numero 3 c.p.c.   dell'articolo   21 D.Lgs. numero 58/1998 ed articolo 28   e 29 reg. Consob 11522/98 dell'articolo 324   c.p.c.   e 2909   c.c. e dell'articolo 112   c.p.c. in relazione all' articolo 360 comma 1 numero 4 c.p.c.   in quanto la Corte di merito, non solo ha ritenuto provato in ragione delle caratteristiche e della natura degli investimenti finanziari, sia pregressi che coevi, che l'investitrice avesse un'elevata propensione al rischio finanziario tale da rendere adeguata al suo profilo l'operazione in questione, ma ha escluso la responsabilità dell'intermediario per non aver fornito all'investitrice alcuna informazione sulla natura, sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell'investimento in questione, perché ha ritenuto non provato che, quand'anche essa avesse ricevuto tali informazioni, data l'elevata propensione al rischio finanziario dimostrata con altre operazioni, si sarebbe astenuta dall'acquisto poi rilevato pernicioso decisione che i ricorrenti censurano perché contraria alle disposizioni rubricate, alla luce dei principi di diritto enunciati in materia dalla Corte di legittimità e tanto più errata perché la Corte avrebbe dovuto prendere atto del giudicato interno formatosi sull'accertamento operato dal giudice di prime cure in ordine all'inadempimento dell'intermediario al dovere di informare adeguatamente l'investitrice sulla natura sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell'investimento in questione, di conseguenza, avrebbe dovuto, in accoglimento delquinto motivo di appello, accertare la responsabilità dell'intermediario per la causazione del danno patito, non avendo l'intermediario offerto - come a questi incombeva - la prova contraria circa la sussistenza del nesso di causalità, da presumersi esistente, tra l'acclarato deficit informativo e il danno patrimoniale dedotto, non potendo valere in tal senso la precedente o contestuale condotta di investimento in altri strumenti finanziari ad altro rischio eventualmente tenuta dal danneggiato. Pertanto doveva accogliere, e non, invece, ritenere assorbito, anche il sesto mezzo di gravame relativo alla negata sussistenza del nesso di causalità tra il danno patrimoniale subito e il deficit informativo predetto, pronuncia quest'ultima che sarebbe illegittima per omessa pronuncia, appunto, sul sesto motivo. 3. - I due motivi possono essere trattati insieme perché fondati su ragioni di illegittimità connesse se non sovrapposte che riguardano gli obblighi informativi, attivi e passivi, che gravano sull'intermediario ai sensi delle norme invocate dai ricorrenti e le conseguenze della loro violazione, anche alla luce della distribuzione dell'onere della prova che compete alle part in siffatti casi. 3.1 - Giova al loro esame una ricognizione degli arresti sul punto della giurisprudenza di legittimità. Questa Corte si è soffermata, in molteplici occasioni cfr. tra le più recenti ed esaustive, anche nelle rispettive motivazioni,   Cass. numero 10111 del 2018   Cass. numero 33353 del 2018   Cass. numero 16127 del 2020   Cass. numero 19891 del 2022   Cass. numero 35787 del 2022   Cass. numero 7288 del 2023   Cass. numero 7932 del 2023   Cass. numero 12990 del 2023 , sul tema degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario in applicazione dell' articolo 21   e   23 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, numero 58 , in combinato disposto con gli articolo 28 e 29 del regolamento Consob numero 11522 del 1998, esaminando l'argomento e pervenendo ad esiti interpretativi univoci e consolidati, sotto i due distinti aspetti  a dell'identificazione della latitudine degli obblighi informativi medesimi  b dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi. 3.1.1. - Sotto il promo profilo, anzitutto è consolidato il principio per cui l'informativa che l'intermediario deve rendere riguardo allo strumento finanziario oggetto di acquisto, ha una sua precisa autonomia e deve mantenersi distinta dalle valutazioni che l'intermediario è tenuto a compiere in punto di appropriatezza e adeguatezza dell'investimento per cui è richiesta la sua intermediazione la prima informativa deve porre l'investitore nelle condizioni di apprezzare i rischi che l'operazione presenta in sé, avendo riguardo, tra l'altro, alle caratteristiche dello strumento finanziario da negoziare le seconde si basano sulla relazione tra la tipologia dell'investimento e il flusso informativo proveniente dal cliente al livello di esperienza e di conoscenza dello stesso, per l'appropriatezza al grado di esperienza e conoscenza e, in più, agli obiettivi di investimento e alla capacità finanziaria, per l'adeguatezza . 3.1.1.1. - Quanto alla prima informativa - oggetto di un obbligo c.d. attivo, previsto dall' articolo 23, comma 6, del D.Lgs. numero 58 del 1998   e nell'articolo   28,   comma 2, Reg. Consob numero 11522 del 1998 - sono consolidati i principi per cui i l'intermediario finanziario è tenuto a fornire al cliente una dettagliata informazione preventiva circa la natura dei prodotti finanziari richiesti, i caratteri propri dell'emittente e la sua solvibilità, in funzione della valutazione consapevole dell'investitore della propria scelta in termini di rischio - rendimento ii ricorre un inadempimento sanzionabile ogni qualvolta detti obblighi informativi non siano integrati e restando irrilevante, a tal fine, ogni valutazione di adeguatezza dell'investimento Cass., numero 15936/2018 , non essendone l'intermediario esonerato neppure in presenza di un investitore aduso ad operazioni finanziarie a rischio elevato, poiché permane in ogni caso il suo obbligo di offrire la piena informazione circa la natura, il rendimento ed ogni altra caratteristica del titolo Cass. numero 18153/2020 , dato che l'obbligo informativo in questione seguita a risponde all'obiettivo del riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo - informativo delle parti in favore dell'investitore medesimo, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole Cass. numero 35789 del 2022 iii la responsabilità dell'intermediario non è esclusa dalla sottoscrizione, da parte del cliente, della dichiarazione di aver ricevuto informazioni necessarie e sufficienti ai fini della completa valutazione del rischio, che non può essere qualificata come confessione stragiudiziale e non costituisce neppure un'autorizzazione scritta all'investimento, quando sia apposta su un modulo standard senza alcun riferimento individualizzante da cui desumere l'effettiva presa d'atto dei rischi e delle particolari caratteristiche della specifica operazione Cass. numero 28175/2019 . 3.1.1.2 - Quanto alla seconda informativa previsto dall'articolo 28, primo comma, lett. a , oggetto di un obbligo c.d. passivo consistente nella richiesta di notizie all'investitore circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio cd. profilatura , questa Corte ha affermato v.   Cass. 32631/2022   che ne fa una ricognizione dettagliata i principi per cui i essa è necessaria per l'individuazione degli strumenti finanziari appropriati per l'investitore ed è funzionale alla valutazione di adeguatezza delle singole operazioni che l'investitore intenderà porre in essere, poiché ciascuna operazione di negoziazione può essere inadeguata, tanto per tipologia ed oggetto, quanto per frequenza o dimensione ii costituisce, perciò, un adempimento che deve necessariamente precedere l'esecuzione delle singole disposizioni dell'investitore, in quanto è strumentale alla realizzazione dell'obiettivo regolatorio perseguito di segnalare all'investitore - in relazione alla sua accertata propensione al rischio - la non adeguatezza delle operazioni di investimento che si accinge a compiere e, in tal modo, di rendere effettivo il suo diritto ad una consapevole scelta di investimento iii il mancato adempimento dell'obbligo di richiesta all'investitore delle informazioni predette al momento della conclusione del contratto - quadro, non può essere ovviato con l'acquisizione di tali informazioni mediante altri mezzi, ed è idoneo ad inficiare la valutazione di adeguatezza effettuata dall'intermediario iv unica eccezione a tale principio deve ravvisarsi nel caso di rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richieste sui propri obiettivi di investimento e sulla propria propensione al rischio, atteso che, anche in tale evenienza, l'intermediario non è esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione di investimento, ma deve compiere quella valutazione in base ai principi generali di correttezza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui egli sia in possesso cfr.   Cass. 16 marzo 2016, numero 5250   Cass. 19 ottobre 2012, numero 18039 perciò - fermo il fatto che in generale le informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali non possono sostituire l'obbligo di profilatura dell'investitore - in siffatti casi di rifiuto di fornire le notizie richieste, che risulti dal contratto - quadro ovvero da apposita dichiarazione scritta, l'intermediario può utilizzare allo scopo le informazioni disponibili provenienti da altri rapporti contrattuali v in ogni caso il precedente acquisto di strumenti finanziari ad alto rischio non è sufficiente per considerare l'investitore un operatore qualificato o per attribuirgli uno specifico profilo speculativo, soprattutto in casi dove non vi sia evidenza alcuna che i pregressi investimenti in strumenti ad alto rischio siano stati il frutto di scelte consapevolmente assunte dall'investitore a seguito della dirigente adempimento degli obblighi informativi da parte dell'intermediario Cass. numero 18039/2012 , così come il pregresso acquisto di titoli dello stesso tipo eccepito dalla banca non si pone come fatto intrinsecamente informativo della propensione dell'investitore ad un rischio elevato ciò almeno sin quando non si acquisisca il dato che, al tempo dell'operazione che viene concretamente a rilevare, le dette operazioni a rischio non avessero già manifestato significativi sintomi di esiti negativi Cass. numero 29106 del 2019 . 3.1.2. Sotto il secondo profilo, dell'atteggiarsi del riparto degli oneri di allegazione e di prova in sede giudiziale ove l'investitore lamenti l'inadempimento di detti obblighi, si sono consolidati i seguenti principi i spetta all'investitore dedurre l'inadempimento consistente nella violazione degli obblighi informativi ai quali l'intermediario finanziario è tenuto, mentre spetta all'intermediario finanziario l'onere probatorio di avere esattamente adempiuto, nei termini previsti dalla normativa applicabile ed in relazione all'inadempimento così come dedotto ii grava, poi, sull'investitore la prova del danno, avendo in proposito chiarito questa Corte da   Cass. numero 29353 del 2018 , in motivazione che in presenza di un comportamento illegittimo dell'intermediario, l'investitore inconsapevole si trova esposto ad un rischio che avrebbe potuto essergli accollato solo a seguito di adeguate informazioni. Il danno consiste nel rischio di perdita del capitale investito che il cliente ben informato non si sarebbe presumibilmente addossato, o almeno non in quella misura. E poiché il legislatore, nel dettare la normativa di settore in materia, muove dal presupposto che dette informazioni sono invece necessarie all'effettuazione di scelte d'investimento effettivamente consapevoli ed oculate, deve presumersi, fino a prova contraria, che quel rischio il cliente non lo avrebbe corso se fosse stato informato come si doveva. È dunque corretto far riferimento alla successiva perdita di valore del titolo per quantificare il danno subito dall'investitore il quale si sia trovato esposto al rischio di quella perdita per un fatto imputabile all'intermediario Cass. numero 29864/2011 […] considerazioni del tutto analoghe anche in   Cass. numero 16127 del 2020 ,   Cass. numero 25343 del 2021 , Cass. nnumero 7932 e 12990 del 2023 iii grava sull' investitore - che agisca per il risarcimento del danno - l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento dell'obbligo informativo gravante sulla banca ed il danno lamentato dall'investitore, tema sul quale   Cass. numero 33596 del 2021   ha opportunamente puntualizzato che questa Corte, dopo aver numerose volte affermato che l'onere della prova del nesso di causalità tra l'inadempimento degli obblighi informativi ed il danno grava sull'investitore, ha più di recente ritenuto che detto inadempimento faccia sorgere una presunzione di sussistenza del nesso di causalità Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati Cass. 17 aprile 2020, numero 7905 anche in quest'ultima prospettiva, tuttavia, la banca può vincere la presunzione offrendo prova contraria, quantunque essa non possa essere desunta esclusivamente dalla generica rischiosità degli investimenti pregressi . Conclusioni, queste, rinvenibili, in termini assolutamente analoghi, anche nelle precedenti   Cass. numero 24142 del 2018 , Cass. nnumero 30532 e 31497 del 2021, nonché nelle successive   Cass. numero 35789 del 2022   e   Cass. nnumero 7932, 12990 e 19322 del 2023 , a testimonianza, dunque, di un indirizzo interpretativo, sullo specifico tema, ormai sostanzialmente stabilizzatosi così   Cass. 32226/2024 . 3.2 - Alla stregua di tutti i riportati, e qui condivisi, principi e venendo ai motivi di cassazione in esame si deve allora concludere quanto ai due motivi in esame che a il primo è in parte infondato ed in parte inammissibile è infondato poiché, se il rifiuto del cliente di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sulla propria propensione al rischio non vale a esonerare l'intermediario dall'obbligo di verifica dell'adeguatezza del prodotto finanziario oggetto di negoziazione, la banca ben poteva - come ritenuto nella sentenza gravata - supplire alle informazioni rifiutate attingendo la c.d. profilatura di propensione al rischio dell'investitrice dai pregressi investimenti, né doveva - come pretendono i ricorrenti - perciò solo presumere una propensione al rischio minima o ridotta è inammissibile ove non si confronta con la   ratio decidendi   della decisione gravata in punto effetto della considerazione di detti pregressi e coevi investimenti, poiché la Corte di merito non ha attribuito - come asseriscono i ricorrenti - una propensione ad affrontare rischi elevati, e, quindi, un profilo di investimento non conservativo ma speculativo, bensì, solo rilevato che l'acquisto di emissioni obbligazionarie statuali - presentando esse un promesso margine di redditività che, rapportato alla loro minor durata rispetto ai titoli a reddito fisso in precedenza acquistati BTP a lunga scadenza - lasciava intendere una maturata maggiore propensione verso titoli a reddito fisso, caratterizzati da equo contemperamento tra redditività e monetizzabilità, quindi meno coerenti con un profilo di mera consolidazione del risparmio ha, cioè, solo negato che il profilo dell'investitrice desumibile da altri contratti coevi e pregressi, fosse quello anche qui preteso di una propensione al rischio minima o ridotta in funzione precipuamente conservativa dell'investimento, e che questo profilo non faceva emergere l'inadeguatezza dell'acquisto delle obbligazioni in questione e non richiedeva, quindi, la relativa segnalazione al cliente perciò, sotto detto aspetto, il primo motivo di cassazione si riduce ad una inammissibile pretesa di riproporre in sede di legittimità la valutazione sulla propensione al rischio dell'investitore e sull'adeguatezza, quindi, dell'investimento contestato, che poteva essere aggredito solo sotto il profilo del vizio motivazionale nella ristretta cornice in cui esso è ancora denunciabile come violazione di legge costituzionale, come chiarito da   Cass. Sez. Unumero numero 8053/2014 . b Il secondo motivo è solo in parte fondato essendo per il resto inammissibile. È fondato quanto alla censura per cui la Corte d'Appello ha escluso la responsabilità dell'intermediario per non aver fornito all'investitrice alcuna informazione sulla natura, sulle caratteristiche e sulla rischiosità dell'investimento in questione oggetto del primo motivo di appello ma deciso in sede di esame del quinto motivo relativo alla errata deduzione del profilo di rischio della investitrice dal portafoglio titoli ritenendo che, anche laddove la sig. Te.Sy. fosse stata in possesso delle stesse, si sarebbe astenuta dall'acquisto fonte del danno dedotto ed, invero, la Corte di merito utilizza il ragionamento probatorio c.d. controfattuale, diretto alla valutazione della serie causale alternativa i. e non perturbata dall'omissione informativa da parte dell'intermediario per negare, accogliendo la prospettazione della banca, il nesso di causalità tra l'omissione dell'obbligo di un'adeguata informativa e la condotta dell'investitrice, ovvero per affermare che l'investitore, quand'anche puntualmente avvertito dei rischi connessi alla sua scelta, l'avrebbe comunque posta in essere. Tuttavia - come detto poco sopra - secondo un consolidato orientamento di questa Corte detto nesso si presume, salvo prova contraria da parte dell'intermediario la quale, tuttavia, non può risolversi nella dimostrazione della generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, dovendo avere ad oggetto la sopravvenienza di fatti idonei a deviare il corso della catena causale derivante dall'asimmetria fra le parti v. in tal senso di recente   Cass. numero 19322/2023 . Ora la Corte d'Appello ha utilizzato il ragionamento controfattuale per considerare adempiuto l'onere probatorio in senso contrario dell'intermediario, il quale ragionamento - come puntualizzato da   Cass. numero 16127/2020   e   Cass. numero 12990/2023   - può essere utilizzato ove si versi in ipotesi di causalità omissiva, dovendo il nesso causale essere scrutinato in ossequio alla regola del più probabile che non , e, cioè, collocando ipoteticamente in luogo della condotta omessa, quella legalmente dovuta, così da accertare, secondo un giudizio necessariamente probabilistico condotto sul modello della prognosi postuma, se, ove adeguatamente informato, l'investitore avrebbe desistito dall'investimento rivelatosi poi pregiudizievole. Tale giudizio per sua natura non si presta alla prova diretta, ma solo a quella presuntiva, occorrendo desumere nel rispetto del paradigma di gravità, precisione e concordanza previsto dall' articolo 2729 cod. civ. dai fatti certi emersi in sede istruttoria se l'investitore avrebbe tenuto una condotta, quella consistente nel recedere all'investimento, ormai divenuta nei fatti non più realizzabile cfr.   Cass. numero 17194/2016 . Ebbene nella specie la Corte di appello giunge alla conclusione che l'investitore avrebbe comunque tenuto la condotta che l'adempimento dell'obbligo informativo mirava a scongiurare, considerando erroneamente quale elemento indiziante, dotato di efficacia inferenziale, le scelte pregresse di investimento dell'investitrice, consistite - del tutto genericamente - nell'acquisto di prodotti intrinsecamente caratterizzati da elementi di rischiosità, come azioni o obbligazioni convertibili strutturate comportamento che, al contrario, non dimostra altro che una generica disponibilità dell'investitore ad accollarsi margini di rischio, ma sono invece neutre, o comunque insufficienti, nella prospettiva del giudizio controfattuale alternativo, che richiede di determinare il presumibile ipotetico comportamento dell'investitore che fosse stato opportunamente avvertito dei rischi connessi all'investimento, con riferimento al rischio specificamente corso nel caso concreto ed altrettanto inconsistente - ed anzi ancor più generica - appare la valenza indiziante desunta dal profilo di propensione al rischio manifestata dall'investitrice, laddove - come si è sopra visto - la prova contraria consentita all'intermediario non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati Cass. 17 aprile 2020, numero 7905 Cass. numero 33596 del 2021 . Perciò sotto detto profilo la decisione va cassata. Mentre è inammissibile la censura quanto al dedotto vizio di omessa pronuncia sul sesto motivo - relativo alla mancata verifica del nesso di causalità tra la esposta condotta omissiva della banca il danno patito dalla investitrice - poiché in proposito non può parlarsi di omessa pronuncia laddove l'interesse all'esame del motivo è stato ritenuto assorbito da quanto motivato nell'esame del quinto motivo a proposito della censurata carenza informativa e della sua irrilevanza rispetto alla decisione di investimento. 4. - L'accoglimento del secondo motivo nei termini detti assorbe l'interesse alla valutazione del quarto e quinto motivo che denunciano la nullità della sentenza per emessa pronuncia sul quarto e primo motivo d'appello nonché del quinto motivo che denuncia violazione di legge di cui agli   articolo 23 D.Lgs. numero 58/1998   e dell'articolo   30   reg. Consob 11522/98 a proposito del rigetto del motivo d'appello che censurava l'omessa pronuncia del giudice di primo grado sulla domanda di nullità del contratto quadro del 1992 per mancato adeguamento dello stesso alla normativa successivamente introdotta quale domanda volta a ottenere a valle la declaratoria di nullità dell'acquisto delle obbligazioni Cirio di cui, quindi, è superfluo affermare l'infondatezza per quanto affermato da questa Corte più volte con orientamento consolidato v. per tutte   Cass. numero 22193 del 2022 . 8. In conclusione va accolto, nei limiti indicati, il secondo motivo di ricorso, respinto il primo ed assorbiti gli altri. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.