Stalking e minacce mafiose: la pluralità di soggetti negli atti persecutori

In un caso di stalking, sono stati ribaditi alcuni precedenti principi di legittimità relativi al concorso di persone nel reato di atti persecutori, nonché alla reiterazione della condotta illecita, per la cui integrazione risultano sufficienti anche due sole minacce, molestie o lesioni.

Con la pronuncia in commento, la Cassazione è tornata a ribadire i principi cardine del reato di atti persecutori partendo da un caso di stalking con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis . 1 c.p. che avrebbe portato le vittime a cambiare il proprio contesto sociale. In particolare, nella fattispecie in esame, lo stalker perseguitava la ex compagna e la sua famiglia con continue minacce e riferimenti alla rete criminale cui apparteneva, al fine di generare stati di paura e ansia costante , costringendola a consegnare la loro piccola figlia. Come si può facilmente evincere, non vi è in questo caso univocità nella persona offesa così come nel soggetto agente in quanto l'uomo aveva preso di mira l'intera famiglia della sua ex con il sostegno di altri individui pericolosi, tra cui i propri genitori. Sul punto, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi, ha ricordato che «ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, ha rilevanza il comune movente , che pur essendo estraneo alla nozione di dolo, lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti persecutori e la sua dimensione plurisoggettiva, intesa come volontà di concorrere nel reato ». E ancora che «in tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi , si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione , atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime.» Richiamando, poi, altri principi ed elementi chiave connessi al reato ex articolo 612 bis c.p., i Giudici hanno chiarito perché il Tribunale del Riesame avesse correttamente valutato nel prevedere per lo stalker la custodia cautelare in carcere. Invero, il ricorso veniva dichiarato inammissibile dalla Cassazione, la quale ha anche sottolineato che, ai fini dell'integrazione del delitto in questione, rileva che le condotte illecite siano reiterate come nella specie , tenuto conto, peraltro, delle precedenti pronunce per cui « anche due sole condotte di minacce , molestie o lesioni , pur se commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a costituire la “reiterazione” richiesta dalla norma incriminatrice , non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale». Infondata, dunque, la tesi della difesa sull'assenza di minacce quotidiane nei confronti della vittima da parte dell'uomo che realizzava comportamenti di violenza e prevaricazione costanti anche allorquando sussistevano impedimenti oggettivi riguardanti persino la salute della bambina.

Presidente Boni - Relatore Casa Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa in data 15 luglio 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, confermava il provvedimento del 26 giugno 2024 con il quale il G.I.P. del Tribunale di Napoli aveva applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di D.M.F., indagato del delitto di atti persecutori ai danni di A.S. e della di lei madre C.P., nonché dei connessi reati di detenzione e porto di armi, tutti aggravati ex articolo 416-bis.l. cod. penumero Il procedimento de quo traeva origine dalla richiesta d'aiuto avanzata telefonicamente, la sera del OMISSIS , ai Carabinieri della OMISSIS NA da C.P., la quale forniva ai militari gli elementi essenziali della complessiva vicenda persecutoria e dei suoi più rilevanti segmenti costitutivi. 1.1. Il Tribunale, richiamando le considerazioni già svolte dal primo giudice, confermava la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico degli imputati sostanziati dalle convergenti dichiarazioni rese da C.P., A.S. e B.S In particolare, la C.P. e gli S. riferivano in merito alle reiterate condotte vessatorie e minatorie di cui erano stati vittime sin dai primi mesi di vita della piccola D.M.N.A., che la A.S. aveva avuto da D.M.S Questi, insieme al padre D.M.F. e alla madre C.R., minacciava le persone offese con cadenza pressoché quotidiana allo scopo di costringerle a consegnare loro la bambina affinché trascorresse delle ore della giornata presso la famiglia paterna. La C.P., inoltre, raccontava che, nell'estate del 2022, aveva subito, con la figlia, un brutale pestaggio ad opera di D.M.S. e in presenza dei di lui genitori. In quell'occasione, D.M.F. minacciò A.B. affinché non sporgesse denuncia per quanto accaduto, evocando il proprio predominio criminale sull'area di riferimento dei fatti. Dalle dichiarazioni raccolte emergeva, altresì, che i D.M. era soliti presentarsi agli appuntamenti accompagnati da un gruppo di persone armate. Tali condotte prevaricatrici causavano l'insorgenza di un grave stato d'ansia nei dichiaranti, che decidevano di trasferire la loro residenza e la propria attività lavorativa in altra città italiana al fine di sottrarsi al giogo dei D.M Ad avviso del Tribunale, la credibilità delle dichiarazioni convergenti della C.P. e degli S. era confermata da una pluralità di elementi probatori. In primo luogo, dai referti ospedalieri allegati al verbale reso ai militari in data 30 aprile 2024 emergevano lesioni compatibili con il pestaggio di cui le donne dichiararono di essere state vittime nell'estate del 2022, e in particolare in data OMISSIS . Dai contenuti delle annotazioni allegate alla informativa di p.g. numero 35/21 del 21 aprile 2024 risultava, poi, che D.M.F. e C.R. erano soliti spostarsi a bordo di veicoli scortati da solidali che viaggiavano a bordo di scooter e motociclette. I filmati dei sistemi di video sorveglianza della farmacia OMISSIS riscontravano le dichiarazioni delle persone offese in merito ad uno degli episodi verificatosi in data 12 aprile 2024, dapprima presso il negozio dello A.B. e, successivamente, nei pressi del parcheggio OMISSIS . La C.P., inoltre, in data 13 aprile 2024 ricevette messaggi minatori, trascritti in un'informativa, in cui C.R. minacciava la donna con chiaro riferimento al potere camorristico del sodalizio. Si precisava, infine, che lo spessore camorristico dei D.M. risultava dai precedenti giudiziari e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. 1.2. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale, stante l'operatività della presunzione di cui all' articolo 275, comma 3, cod. proc. penumero , confermava la legittimità del ricorso alla custodia cautelare in carcere quale unica misura in grado di contrastare l'evidente pericolo di recidiva, anche a fronte della negativa personalità del ricorrente e della particolare gravità dei fatti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione D.M.F., per mezzo del suo difensore di fiducia, sviluppando tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, si deducono erronea applicazione degli articolo 273 cod. proc. penumero e 612-bis cod. penumero , nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Ad avviso della difesa del ricorrente, le condotte ascritte a quest'ultimo non sarebbero state, di per sé, sufficienti ad integrare il reato di statking, che, peraltro, non avrebbe potuto avere inizio prima del OMISSIS data fino alla quale D.M.F. era stato detenuto e non dal marzo 2021. Oltre a formulare rilievi critici sugli elementi valorizzati dal Tribunale del riesame da pag. 7 in avanti, il ricorso evidenzia, essenzialmente, in chiave di smentita dell'ipotesi d'accusa, l'assenza di condotte minacciose perduranti per tutto l'arco di tempo contestato, confermata dalla circostanza del patto concordato tra A.S. e i suoceri per regolamentare l'esercizio del diritto di visita della nipote, durato circa tre anni, ovvero sino ai fatti del 12 aprile 2024. Si sofferma, poi, il difensore del ricorrente sulla peculiarità del caso in esame, in cui non vi sarebbe univocità della persona offesa, né univocità del soggetto agente. Si contesta, ancora, in ricorso che vi sia stato uno stravolgimento della vita delle persone offese. Si eccepisce, infine, la discordanza tra le dichiarazioni rese dalle persone offese in merito ai fatti avvenuti il 12 aprile 2024, i quali sarebbero altresì sconfessati dalle immagini del sistema di video sorveglianza della farmacia OMISSIS . 2.2. Con il secondo motivo, si denunciano vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'alt. 273 cod. proc. penumero in relazione alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria con riferimento ai delitti aggravati di detenzione e porto di armi. Si rimprovera al Tribunale del riesame di aver valorizzato la caratura criminale degli indagati, dando per scontata la disponibilità di armi da parte di costoro, senza avvedersi che la presenza di armi non era documentata nemmeno dalle immagini di video sorveglianza relative ai fatti avvenuti il OMISSIS . Sulla circostanza, inoltre, non era stato dato adeguato peso alle discrasie emergenti dal narrato delle persone offese. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si eccepiscono vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1. cod. penumero rispetto a tutti i capi di imputazione. Ad avviso del ricorrente, le condotte contestate trovavano ragione non anche in logiche criminali e di imposizione, ma nella volontà di esercitare il diritto di visita della nipote D.M.N.A 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere all'esame del primo motivo di ricorso alcuni principi di diritto enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di atti persecutori. Occorre, per quel che qui rileva, ricordare - che rientra nella nozione di molestia, quale elemento costitutivo del reato, qualsiasi condotta che concretizzi una indebita ingerenza od interferenza, immediata o mediata, nella vita privata e di relazione della vittima, attraverso la creazione di un clima intimidatorio ed ostile idoneo a comprometterne la serenità e la libertà psichica Sez. 5, numero 1753 del 16/09/2021, dep. 2022, Q., Rv. 282426 -01 - che il delitto di atti persecutori è configurabile anche quando le condotte di violenza o minaccia integranti la reiterazione criminosa siano intervallate da un prolungato lasso temporale Sez. 5, numero 30525 del 22/04/2021, C., Rv. 281699 - 01 fattispecie relativa ad esternazioni diffamatorie e di minaccia ai danni della vittima poste in essere a distanza di molti mesi l'una dall'altra - che il delitto di minaccia è assorbito in quello di cui all' articolo 612-bis cod. penumero purché le minacce siano state poste in essere nel medesimo contesto temporale e fattuale integrante la condotta di atti persecutori Sez. 5, numero 12730 del 21/01/2020, P., Rv. 278862 - 01 - che, in tema di atti persecutori, ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato, ha rilevanza il comune movente, che pur essendo estraneo alla nozione di dolo, lo evidenzia, rivelando la comunanza del nesso psicologico fra i ripetuti e numerosi atti persecutori e la sua dimensione plurisoggettiva, intesa come volontà comune di concorrere nel reato Sez. 5, numero 2675 del 18/10/2021, dep. 2022, V., Rv. 282772 - 01 - che, in tema di atti persecutori posti in essere nei confronti di più soggetti passivi, si configura una pluralità di reati, eventualmente unificati dalla continuazione, atteso che le condotte determinano differenti eventi e offendono distinte vittime Sez. 5, numero 2443 del 30/11/2021, dep. 2022, Botalla, Rv. 282646 - 01 . 3. Il Tribunale del riesame si è pienamente conformato ai ricordati principi, riconducendo, alla luce del variegato complesso indiziario acquisito, coerentemente valutato, nell'alveo della fattispecie in contestazione al capo 1 , le reiterate condotte vessatorie e intimidatorie poste in essere dal ricorrente, in concorso con il padre D.M.S. e con la madre C.R. e in danno della ex moglie A.S. e dei genitori di costei C.P. e A.B., allo scopo di costringere le persone offese a consegnare loro, al di fuori di qualsivoglia regolamentazione legale, la piccola D.M.N.A. con cadenza pressoché quotidiana affinché passasse delle ore della giornata con la famiglia paterna. Il Tribunale ha sottolineato che tali condotte prevaricatrici venivano perpetrate anche allorquando sussistevano impedimenti oggettivi riguardanti persino la salute della bambina. Quanto all'evento o agli eventi del reato, i giudici de libertate hanno correttamente apprezzato, quale conseguenza delle costanti e reiterate condotte delittuose, sia l'insorgenza di un grave e costante stato di ansia e di timore nelle persone offese per la propria incolumità personale anche alla luce della perdurante guerra di camorra in cui i D.M. erano coinvolti , sia l'indubbia alterazione delle abitudini di vita delle vittime del reato, indotte a trasferire la loro residenza e la loro attività lavorativa in altra città italiana. 3.1. A fronte di un costrutto argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, il ricorso, oltre a formulare obiezioni del tutto sterili, come quella di individuare la decorrenza del delitto dall'agosto 2022 anziché dal marzo 2021, oppone, in primo luogo, puntualizzazioni su alcuni elementi indiziari in fatto, confutative e parziali. In secondo luogo, formula obiezioni inconferenti e manifestamente infondate in diritto. Ad esempio, fuori luogo è la censura per cui le minacce non sarebbero state quotidiane, poiché, ai fini dell'integrazione del delitto di atti persecutori, rileva che esse siano reiterate come nella specie , tenuto conto, tra l'altro, dell'Insegnamento di legittimità per cui anche due sole condotte di minacce, molestie o lesioni, pur se commesse in un breve arco di tempo, sono idonee a costituire la reiterazione richiesta dalla norma incriminatrice, non essendo invece necessario che gli atti persecutori si manifestino in una prolungata sequenza temporale Sez. 5, numero 33842 del 03/04/2018, P., Rv. 273622 - 01 . Sul preteso diritto di visita dei nonni, il ricorso non si confronta con le corrette argomentazioni rese dall'organo del riesame il c.d. patto sulle visite era, infatti, rimesso allo spontaneo adempimento delle parti, per ciò stesso incoercibile in mancanza di una regolamentazione giudiziaria. Anche il paragrafo sulle dichiarazioni contrastanti delle pp.oo. e mancanza di riscontri esprime valutazioni squisitamente di merito su supposte discrasie inerenti ai narrati delle persone offese, delle quali non mette neppure in luce la decisività, oltre a non rispettare il principio di autosufficienza del ricorso. 4. Aspecifico e manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso, afferente ai reati in materia di armi. Non risponde al vero che il Tribunale del riesame abbia valorizzato i filmati provenienti dagli impianti di videosorveglianza in funzione di prova del concorso nel porto d'armi dei protagonisti del raid del OMISSIS , essendo stati detti documenti utilizzati, del tutto correttamente, in funzione di riscontro dell'attendibilità intrinseca del narrato delle persone offese in ordine alla individuazione dei protagonisti della scorreria. Aspecifico è, poi, opporre alle dichiarazioni sfavorevoli all'indagato rese dalla C.P. e da A.S. quelle rese da A.B., senza considerare che egli non fu presente al denunciato pestaggio, ma sopraggiunse sul posto quando l'azione aggressiva era terminata. 5. Infine, in fatto e rivalutativo è il motivo sull'aggravante mafiosa, che il Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente, in relazione a tutti i reati, apprezzando in modo non illogico l'espressa e costante evocazione intimidatoria del predominio camorristico esercitato dall'indagato e dai correi - quali leader dell'articolazione D.M.F. del clan DE.M.-D.M. - nella zona di verificazione dei fatti, oltre alle stesse inquietanti modalità di prelievo della piccola D.M.N.A., consistite nel farsi accompagnare da una vera e propria scorta di accoliti , anche armati, a tutela della propria incolumità e al fine di ulteriormente rimarcare il proprio dominio sui luoghi. 6. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, dal che consegue, ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e al versamento della ulteriore somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso Corte Cost. numero 186 del 2000 . La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all' articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. penumero Segue la formula di oscuramento, come per legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.