Sospensione del processo dell’imputato irreperibile: proroga del termine di prescrizione

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ribadisce dei consolidati principi di diritto in tema di prescrizione del reato distinguendo tra imputato assente e imputato irreperibile.

«La sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente , ai sensi dell' articolo 420 quater c.p.p. , determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli articolo 159, comma settimo e 161, comma secondo, c.p. , nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all' articolo 157, comma primo, c.p. ». In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile invece, ai sensi dell' articolo 420 quater c.p.p. , « il termine di prescrizione del reato si proroga , stante il richiamo dell' articolo 159, ultimo comma, c.p. , all' articolo 161, secondo comma, c.p. , solo in ragione di un ulteriore quarto o della diversa frazione prevista dal medesimo articolo 161, secondo comma, calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo». Nel caso di specie, applicando solo l'aumento di un quarto rispetto al termine ordinario di prescrizione, i reati risultano prescritti prima della sentenza impugnata poiché occorre fare riferimento all'epoca in cui veniva disposta la sospensione e non alla decisione impugnata, intervenuta successivamente alla modifica dell' articolo 159, comma 7, c.p. , per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022, numero 150 . Il nuovo testo dell' articolo 159, comma 7, c.p. infatti, è certamente peggiorativo per l'imputato cosicché la natura anche sostanziale dell'istituto della prescrizione consentendo l'applicazione del principio di irretroattività della legge meno favorevole stabilito dall' articolo 2, quarto comma, c.p. Per la Suprema Corte è quindi adattabile al caso in esame quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità « l'applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione , introdotta con la legge numero 251 del 2005 , è da considerarsi lex mitior , avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sull'applicazione del trattamento sanzionatorio, che opera in favore dell'imputato nella sua globalità e quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del tempus regit actum che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione». Così premesso ne consegue che la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato, come accaduto nel caso di specie, deve essere calcolato secondo il nuovo testo dell' articolo 159 c.p. , ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa.

Presidente Petruzzelis - Relatore Sgadari Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Tivoli, emessa il 25 settembre 2023, ha confermato la responsabilità della ricorrente e la sua condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile M.R., in relazione ai reati di truffa e appropriazione indebita commessi in Tivoli il OMISSIS . La Corte ha escluso la recidiva contestata e ridotto la pena. 2. Ricorre per cassazione C.L., deducendo, con unico motivo, violazione di legge per omessa declaratoria di prescrizione dei reati ascritti prima della sentenza impugnata, pur dovendosi tenere conto della sospensione del procedimento ai sensi dell' articolo 420-quater cod. proc. penumero tuttavia nella misura di un quarto del termine ordinario di prescrizione, secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità citata in ricorso che così aveva interpretato l' articolo 159, comma 7, cod. proc. penumero nella formulazione, applicabile ratione temporis perché più favorevole, antecedente alla modifica dovuta al d.l.vo 10 ottobre 2022 numero 150 e della sospensione di giorni 61 intervenuta all'udienza del 3 febbraio 2022. Considerato in diritto Il ricorso è fondato. 1. I reati sono stati commessi, secondo l'imputazione, il OMISSIS e nel dicembre 2014. Al termine ordinario di prescrizione, pari ad anni sei, devono sommarsi, in primo luogo, un anno e sei mesi ai sensi dell' articolo 161, comma 2, cod.penumero e giorni 61 in dipendenza del rinvio dell'udienza del 3 febbraio 2022. In secondo luogo, occorre sommare anche il tempo nel quale il procedimento è rimasto sospeso ai sensi dell' articolo 420-quater cod. proc. penumero per la irreperibilità dell'imputata della quale hanno dato atto entrambe le sentenze di merito. Tale sospensione, come è stato precisato a fg. 11 della sentenza impugnata, è intervenuta tra il 19 ottobre 2018 ed il 14 gennaio 2021 per due anni, due mesi e venticinque giorni . La Corte di appello ha calcolato tutto il periodo di sospensione ma, come ha correttamente argomentato la difesa, opportunamente richiamando un principio di diritto che in questa sede deve ribadirsi, in tema di prescrizione, la sospensione del procedimento nei confronti dell'imputato assente, ai sensi dell' articolo 420-quater cod. proc. penumero , determina l'aumento di durata della sospensione della prescrizione, ai sensi degli articolo 159, comma settimo, e 161, comma secondo, cod. penumero , nella misura massima di un quarto del termine ordinario di cui all' articolo 157, comma primo, cod. penumero In motivazione, la Corte ha precisato che tale aumento può essere sommato agli ulteriori aumenti del tempo di prescrizione conseguenti da eventuali fatti interruttivi, ai sensi degli articolo 160 e 161, comma secondo, cod. penumero ed agli eventuali periodi di sospensione della prescrizione, ai sensi dell' articolo 159 cod. penumero . Sez. 6, numero 1876 del 22/10/2020, dep. 2021, Beu, Rv. 280600 - 01 . In caso di sospensione del processo nei confronti di imputato irreperibile ai sensi dell' articolo 420-quater cod. proc. penumero , il termine di prescrizione del reato si proroga, stante il richiamo dell' articolo 159, ultimo comma, cod. penumero , all' articolo 161, secondo comma, cod. penumero , solo in ragione di un ulteriore quarto - o della diversa frazione prevista dal medesimo articolo 161, secondo comma - calcolato sul termine ordinario e non su quello massimo Sez. 3, numero 9943 del 17/11/2020, dep. 2021, Mura, Rv. 280921 - 01 . Applicando solo l'aumento di un quarto rispetto al termine ordinario di prescrizione, i reati risultano prescritti prima della sentenza impugnata tra il novembre 2023 e il febbraio 2024 . Il principio è applicabile in quanto occorre fare riferimento all'epoca nella quale la sospensione era stata disposta e non alla decisione impugnata, intervenuta successivamente alla modifica dell' articolo 159, comma 7, cod.penumero per effetto del d.l.vo 10 ottobre 2022 numero 150 . Il nuovo testo dell' articolo 159, comma 7, cod. proc. penumero recita quando è pronunciata la sentenza di cui all' articolo 420-quater del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157 . Ne consegue che la norma è certamente peggiorativa per le ragioni dell'imputato, dal momento che la natura anche sostanziale dell'istituto della prescrizione consente l'applicazione del principio di irretroattività della legge meno favorevole all'imputato intervenuta successivamente stabilito dall' articolo 2, quarto comma, cod.penumero In questo senso, è adattabile al caso in esame quanto affermato da Sez. 5, numero 12766 del 16/02/2010, Maggiorin, Rv. 246877 - 01, secondo cui, l'applicazione retroattiva della disciplina sulla prescrizione, introdotta con la legge numero 251 del 2005 , è da considerare lex mitior - avente natura ed effetti sostanziali perché incidente sulla applicazione del trattamento sanzionatorio - che opera in favore dell'imputato nella sua globalità e, quindi, senza alcuna eccezione per effetto di principi, quale quello del tempus regit actum che, attenendo alla materia processuale, è sopravanzato dalla natura della disciplina della prescrizione. Ne consegue che, in tal caso, la causa di sospensione della prescrizione dovuta al rinvio dell'udienza per impedimento dell'imputato deve essere calcolata secondo il nuovo testo dell' articolo 159 cod. penumero , ancorché detto rinvio sia disposto nel vigore della previgente normativa. L'intervenuta prescrizione dopo la sentenza di primo grado fa salve le statuizioni civili ivi contenute. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Conferma le statuizioni civili.