Casella PEC piena? Obbligatorio effettuare un secondo invio

La notifica via PEC deve essere ripetuta solo se la casella del destinatario è piena. In tutti gli altri casi, non è necessario un secondo invio da parte dell’Agenzia delle Entrate al contribuente.

La vicenda in esame può essere così sintetizzata la contribuente impugnava l' intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l'omessa notifica di alcune di esse, e quindi la prescrizione e la decadenza dalla pretesa impositiva in capo all'amministrazione. Nello specifico, la notifica era avvenuta a mezzo PEC nei confronti della contribuente, imprenditrice, all'indirizzo INIPEC indicato nel registro delle imprese la notifica, però, era pervenuta ad un indirizzo che risultava non valido , come da rapporto del gestore della posta certificata. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, che, a sua volta, proponeva ricorso per cassazione. Sul punto, i Giudici osservano che «l'articolo 60, d.P.R. numero 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito  internet della  società e alla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni , oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione ». Secondo l'interpretazione fornita dalla C.T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere tali formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio , nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura. Tale interpretazione non può essere seguita. Da un punto di vista letterale, la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura , e infatti la disposizione prevede che «se anche a seguito di tale tentativo il secondo, numero d.r. la casella di PEC risulta satura oppure se l'indirizzo di p.e. non risulta valido o attivo» le due ipotesi introdotte dall'ipotetica se e separate dalla disgiuntiva oppure sono chiaramente alternative . Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido e non più attivo. Ne consegue che «in caso di notifica a mezzo PEC di cui all'articolo 60, d.P.R. numero 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica , costituite dal deposito telematico dell'atto    nell'area    riservata    del    sito    internet    della   società e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo  al  deposito, dell'avviso  nello  stesso  sito  per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non  devono  essere precedute da un secondo invio dell'atto via PEC decorsi almeno sette giorni , formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura al primo tentativo». Alla luce di tali considerazioni, la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida la Corte, pertanto, accoglie il ricorso .

Presidente Crucitti – Relatore Crivelli Rilevato che 1. La contribuente impugnava l'intimazione di pagamento relativa a plurime cartelle di pagamento eccependo l'omessa notifica di alcune di esse e quindi la prescrizione e la decadenza dalia pretesa impositiva in capo all'amministrazione. La C.T.P. accoglieva il ricorso e la C.T.R. rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate la quale, quindi, propone ricorso in cassazione affidato a due motivi, mentre la contribuente resiste con controricorso. E' rimasta intimata Agenzia delle entrate-Riscossione. Considerato che 1. Con il primo motivo si denuncia violazione degli articolo 60, d.p.r. numero 600/73, 26, d.p.r. numero 602/73 e 2697, c.c., in relazione alle cartelle ancora in contestazione finali OMISSIS ritenendo la relativa notifica non valida in quanto mancherebbe il secondo invio nel termine dilatorio di sette giorni. 2. Col secondo motivo si denuncia violazione dell'articolo 25, d.P.R. numero 602/73 laddove la sentenza impugnata ha ritenuto l'intervenuta decadenza a norma della disposizione indicata. 3. I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, e sono fondati. 4. Invero la notifica in parola avvenne a mezzo pec nei confronti della contribuente, pacificamente imprenditrice, all'indirizzo indicato INIPEC indicato nel registro delle imprese cfr. pag. 17 del ricorso . La notifica avvenne però ad un indirizzo che risultava non valido, come da rapporto del gestore della posta certificata. Per tale ipotesi l'articolo 60, d.P.R. numero 600/1973 prevede che si proceda alla notificazione tramite deposito telematico nell'area riservata del sito internet della società OMISSIS scpa e alia pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, col ché la notifica si intende perfezionata per il notificante, ai fini della decadenza, nel momento in cui il gestore della casella di posta elettronica certificata trasmette ricevuta di accettazione. Secondo l'interpretazione fornita dalla C.T.R., nella sentenza impugnata, si dovrebbero però compiere le descritte formalità solo dopo aver effettuato un secondo invio, nel termine dilatorio di sette giorni rispetto al primo, in ossequio al disposto della norma in commento, esattamente come accade in caso di casella satura. Tale interpretazione non può essere seguita. Invero da un punto di vista letterale la previsione del secondo invio è posta come riferita alla sola ipotesi di casella satura, e infatti la disposizione prevede che Se anche a seguito di tale tentativo il secondo, numero d.r. la casella di p.e. risulta satura oppure se l'indirizzo di p.e. non risulta valido od attivo . Come si vede le due ipotesi introdotte dall'ipotetica se e separate dalla disgiuntiva oppure sono chiaramente alternative. Dal punto di vista logico poi sarebbe inspiegabile la necessità di un secondo invio ad un indirizzo che viene certificato come invalido è non più attivo. Da quanto precede ne consegue il seguente principio di diritto “In caso di notifica a mezzo pec di cui all'articolo 60, d.p.r. numero 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le formalità di completamento della notifica, costituite dal deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della società OMISSIS e dalla pubblicazione, entro il secondo giorno successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni, oltre all'invio di raccomandata, non devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via pec decorsi almeno sette giorni, formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché la relativa casella risultava satura ai primo tentativo ”. Ne consegue che la notifica effettuata risulta nella specie perfettamente valida. 4.1. Alla luce di quanto precede, poiché le cartelle vennero notificate rispettivamente il 29 gennaio ed il 15 febbraio 2018, e poiché ai sensi dell'articolo 25, d.p.r. numero 602/73 l'Amministrazione deve procedere alla notifica a pena di decadenza entro il terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella specie quindi, trattandosi di dichiarazione presentata nel 2015 con riguardo all'anno d'imposta precedente , il termine andava a spirare il 31 dicembre 2018, e pertanto la decadenza non si è verificata. 5. Il ricorso dev'essere dunque accolto, e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito va respinto il ricorso introduttivo, dovendosi precisare limitatamente alle cartelle ancora in contestazione nnumero OMISSIS e OMISSIS essendo sulle altre intervenuto il giudicato. Spese di lite a carico della controricorrente soccombente. Spese delle fasi di merito compensate. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo per quanto ancora in contestazione cartelle nnumero OMISSIS e OMISSIS . Condanna la controricorrente al pagamento delle spese in favore della ricorrente che liquida in € 2300,00, oltre spese prenotate a debito.