È improcedibile il ricorso privo di attestazione di conformità della copia della sentenza

Il deposito privo di attestazione di conformità determina di per sé l'improcedibilità, posto che la norma non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa, con la conseguenza che la mancanza di anche uno solo dei due comporta l'improcedibilità del ricorso.

La controversia in commento evidenzia le complesse questioni giuridiche relative alla validità del contratto di lavoro, ai diritti del lavoratore e alle procedure di revocazione delle decisioni giudiziarie, richiamando l'attenzione sulle precise formalità richieste nel corso del giudizio . In particolare, nel caso in analisi, un lavoratore presentava un ricorso ex articolo 391 bis c.p.c. per ottenere la revocazione dell'ordinanza numero 29581/2023 della Corte di Cassazione , a causa di un presunto errore di fatto consistente nell'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità sollevata dallo stesso contro il ricorso di ANAS, originariamente proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello. Quest'ultima aveva confermato la decisione del Tribunale di Pescara che dichiarava illegittimo il contratto di somministrazione a tempo determinato tra il lavoratore e l'Agenzia per il lavoro, ordinando la conversione del contratto in rapporto a tempo indeterminato con ANAS e altre disposizioni favorevoli al lavoratore. Il ricorrente sosteneva che ANAS avesse prodotto una copia della sentenza senza la necessaria attestazione di conformità richiesta dall' articolo 369, comma 2, numero 2, c.p.c. , eccezione tempestivamente sollevata nel controricorso. Inoltre, si sottolineava che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti non si fosse costituito nel giudizio di cassazione e che nessuna delle parti avesse prodotto una copia autentica della sentenza di appello notificata. Nonostante ciò, la Suprema Corte, con l'ordinanza contestata, aveva cassato la sentenza impugnata senza esaminare l'eccezione di improcedibilità sollevata . Per i Giudici, il ricorso per revocazione è ammissibile, essendo basato su un errore di fatto la giurisprudenza di legittimità sul punto ha stabilito che l'errore rilevante ai sensi dell' articolo 395, numero 4, c.p.c. consiste in un' erronea percezione dei fatti di causa nel caso di specie, l'attestazione di conformità della copia della sentenza  che abbia indotto a ritenere esistente o inesistente un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti del processo, purché non si tratti di un errore interpretativo o valutativo. L'errore deve essere evidente, decisivo e riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione. L'omesso esame dell'eccezione di improcedibilità del ricorso per cassazione ex articolo 369 c.p.c. è configurabile come errore percettivo degli atti di causa , per il quale è esperibile, quindi, il rimedio della revocazione. Procedendo con l'analisi dell'eccezione di improcedibilità, la stessa risulta fondata il deposito della copia analogica della decisione impugnata senza attestazione di conformità, come previsto dall' articolo 16 bis , comma 9 bis , del d.l. numero 179/2012 , determina l'improcedibilità del ricorso, salvo che non vi sia un deposito tempestivo di copia autentica da parte del controricorrente. Nel caso di specie, la copia depositata da ANAS era priva dell'attestazione di conformità richiesta, configurandosi così l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell' articolo 392, comma 2, numero 2, c.p.c. La giurisprudenza di legittimità è da sempre chiara nel ritenere che il mancato deposito della copia autentica della sentenza e della relazione di notificazione determina l'improcedibilità. Inoltre, l'affermazione secondo cui la notifica della sentenza attraverso PEC non avrebbe comportato l'improcedibilità non è fondata. Il deposito privo di attestazione di conformità determina di per sé l'improcedibilità, «posto che la previsione dell' articolo 369, comma 2, c.p.c.  non consente di distinguere tra il deposito della sentenza impugnata e quello della relazione di notificazione della stessa , con la conseguenza che la mancanza di uno dei due documenti determina l'improcedibilità del ricorso Cass. numero 28781 del 08/11/2024 , Cass. numero 3466 del 12/02/2020 ». Alla luce delle suddette considerazioni, la Corte ha revocato la precedente ordinanza , oggetto del ricorso per revocazione, con dichiarazione di improcedibilità del ricorso originario.

Presidente Doronzo - Relatore Riverso Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.