La Suprema Corte conferma la possibilità di risolvere un contratto di vendita per inadempimento sulla base di plurimi elementi fattuali tali da far presumere che ci sia stata vendita di aliud pro alio .
Il caso Tizio acquistava un violino per un'ingente somma perché attribuito falsamente alla produzione di un grande maestro liutaio. Rivelatosi l'inganno, Tizio agiva contro le eredi dell'alienante, che nel frattempo era morto, per ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento e la ripetizione di quando indebitamente versato per l'acquisto. Il Tribunale accoglieva il ricorso e risolveva il contratto qualificandolo vendita di aliud pro alio la Corte d'appello confermava integralmente la sentenza di primo grado. Le eredi dell'alienante ricorrevano, quindi, per Cassazione. Presunzioni semplici Le ricorrenti contestavano che la qualificazione della vendita di aliud pro alio era avvenuta sulla base di un presunzioni semplici, non gravi precise e concordanti come richiesto dall' articolo 2729 c.c. . Asserivano che non vi fosse certezza sull'identità del violino compravenduto rispetto a quello detenuto dall'acquirente poi sequestrato nel corso di un successivo procedimento penale , considerato che tra la vendita e il sequestro era intercorso un rilevante lasso di tempo e non sussistevano descrizioni tecniche dello strumento, utili ad identificarlo con certezza. Inoltre, l'assunto per cui il venditore avrebbe apposto un'etichetta apocrifa sul violino venduto per contraffarlo costituirebbe un'inammissibile praesumptio de praesumpto. Indizi gravi, precisi e concordanti La Suprema Corte rigettava il ricorso contestando alle eredi di non aver addotto nei precedenti gradi di giudizio alcun rilievo confutativo in relazione alle plurime motivazioni in virtù delle quali i giudici di merito avevano dichiarato risolto il contratto, perché vendita di aliud pro alio . La Cassazione si sofferma sulla legittimità del ragionamento presuntivo che deve basarsi su indizi gravi, precisi e concordanti, ex art 2729 c.c. . La Corte richiama il suo consolidato orientamento per cui il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto , che deve essere determinato nella realtà storica , quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi peraltro mera eventualità e non necessità, cfr. C. Cass. numero 11162 del 2021 , numero 23153 del 2018 , richiede che il fatto ignoto sia desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza, in modo da consentire una valida prova presuntiva c.d. convergenza del molteplice non raggiungibile attraverso un'analisi atomistica degli stessi ex multis C. Cass. numero 11906 del 2003 , numero 18611 del 2021 , numero 9054 del 2022 . Per la configurazione di una presunzione valida non occorre, quindi, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile del fatto noto mentre è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio basato sull'id quod plerumque accidit ex multis C. Cass. numero 19622 del 2024 , 21403 del 2021 . Praesumptio de praesumpto Con riferimento all'uso da parte del giudice di merito della praesumptio de praesumpto, ovvero di doppie presunzioni o presunzioni di secondo grado, la Suprema Corte sottolinea che non esiste un divieto in tal senso negli articoli 2729 e 2697 c.c. , né in altre norme dell'ordinamento, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, sempre che a sua volta sia adeguata C. Cass. numero 20748 del 2019 , numero 27982 del 2020 , numero 14788 del 2024 .
Presidente Di Virgilio - Relatore Trapuzzano Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.