In materia di indennità di disoccupazione, le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria sono dovute al prestatore di lavoro, anche qualora l’imprenditore non abbia regolarmente versato i contributi alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali.
La Cassazione torna a pronunciarsi sull' indennità di disoccupazione partendo dal caso di un lavoratore di una cooperativa, il quale contestava la pronuncia di merito per la violazione e la falsa applicazione degli articolo 2116 e 2697 c.c. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nell'applicare i princìpi che presiedono alla distribuzione degli oneri probatori e nel dispensare l'Inps dalla prova contraria rispetto alle risultanze documentali, che attesterebbero in modo inequivocabile la qualità di semplice dipendente e non anche di socio . Il ragionamento dei giudici di secondo grado era stato formulato sulla base di due presupposti sono stati acquisiti elementi probatori sul vincolo di subordinazione e sulla carenza della qualità di socio e tali elementi non sono stati debitamente scalfiti dall'Istituto tale accertamento non giova, tuttavia, all'odierno ricorrente, in quanto solo il datore di lavoro avrebbe potuto indicare elementi di segno contrario. La Suprema Corte ha chiarito che i presupposti del diritto all'indennità di disoccupazione devono essere accertati nel contraddittorio con l'INPS , chiamato a erogare la prestazione previdenziale la Corte d'Appello ha fatto, invece, gravare sul datore di lavoro, estraneo al giudizio, l'onere d'infirmare le allegazioni e le risultanze probatorie introdotte dal ricorrente, ritenendo così irrilevante la mancata deduzione di elementi di segno contrario da parte dell'Istituto. Così operando, i giudici di meriti hanno violato l' articolo 2697 c.c. sull' onere della prova in relazione alle parti che siano legittimate a contraddire su un determinato bene della vita. Quanto alla presunta violazione dell' articolo 2116, primo comma c.c. , invece, la Cassazione ha evidenziato che le prestazioni riconducibili alla previdenza obbligatoria sono dovute al prestatore di lavoro, anche qualora l'imprenditore non abbia regolarmente versato i contributi alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse previsioni di leggi speciali. La sentenza impugnata, nel condizionare il riconoscimento della prestazione al versamento dei contributi o a una preventiva azione del lavoratore nei confronti del datore di lavoro inadempiente, aveva, dunque, trascurato di ponderare l'incidenza del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali . La Corte ha, quindi accolto il ricorso nei termini precisati, cassando con rinvio la pronuncia di appello.
Presidente Garri - Relatore Cerulo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.