La costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame, ma integra una nullità per vizio di forma, sanabile con il raggiungimento dell'atto.
La vicenda in esame parte da un sinistro stradale e dal relativo procedimento di primo grado, in cui la domanda degli eredi di una persona che aveva perso la vita in un incidente, fu respinta dal Tribunale di Torre Annunziata. Avverso tale sentenza, essi proponevano appello, che però fu dichiarato improcedibile dalla Corte d'appello di Napoli, poiché gli appellanti avevano notificato l'impugnazione via PEC , ma poi si erano costituiti in modalità cartacea, senza tuttavia provvedere a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti. In questo modo, peraltro, secondo la sentenza nella Corte d'appello sarebbe mancata la tempestiva prova della notifica del gravame alle controparti, nonostante la loro costituzione in giudizio, dato che neppure queste avevano depositato telematicamente l'originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti , essendosi a loro volta costituitisi in parte in forma cartacea. Contro detta sentenza, è stato proposto ricorso per cassazione , affidato a tre motivi a cui le altre parti hanno resistito con controricorso. Nel ricorso, si sosteneva che la Corte d'appello avesse errato nella sua decisione, omettendo di considerare i dati acquisiti agli atti, segnatamente quello della regolarizzazione della costituzione, intervenuta entro e prima dell'udienza di trattazione, e non avendo verificato la regolarità della costituzione delle parti alla prima udienza , nonché non avendo considerato che la costituzione in appello aveva raggiunto il suo scopo , tanto che le controparti nulla avevano eccepito. La costituzione in cancelleria di copia analogica delle notifiche effettuate in via telematica, anche senza attestazione di conformità, non comporta l'improcedibilità sia nel caso in cui il controricorrente depositi copia analogica del ricorso sia in quello in cui non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli. Il ricorso è stato accolto, con rinvio alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione. La Corte di Cassazione, ha ricordato che le parti appellate si erano regolarmente costituite e non avevano svolto contestazione alcuna sulla regolarità della costituzione degli appellanti . Ricorda l'ordinanza in commento, che la Suprema Corte ha già avuto modo di affermare, proprio in un caso pressoché identico a quello in esame, che «In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello , atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articolo 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito». Di conseguenza, ribadendo peraltro principi già espressi, la Suprema Corte ha statuito che la tempestiva costituzione dell'appellante, come nel caso in esame, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell' articolo 348, comma 1, c.p.c. , ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto . In applicazione di detti principi, l'ordinanza ha cassato con rinvio la sentenza impugnata , che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC, avendo comunque la costituzione raggiunto il suo scopo.
Presidente Rubino Relatore Tassone Fatti di causa 1. A. A., T. M., C. M. e M. M., in proprio e quali eredi legittimi del loro rispettivo figlio i primi due e germano A. M., convenivano avanti al Tribunale di Torre Annunziata K. B., il Comune di OMISSIS , il OMISSIS s.a.s. e la OMISSIS per ottenere il risarcimento dei danni da loro subiti a seguito del sinistro verificatosi in OMISSIS , località OMISSIS , il OMISSIS , in cui perdeva la vita il loro congiunto. Tutti i convenuti si costituivano resistendo. 1.1. Con sentenza numero 1232/2017 del 29 aprile 2017 il Tribunale di Torre Annunziata rigettava la domanda. 2. Avverso tale sentenza gli eredi di A. M. proponevano appello. Si costituivano, resistendo al gravame, K. B., il Comune di OMISSIS , il OMISSIS s.a.s. e la OMISSIS . 2.1. Con sentenza numero 4136/2020 del 1° dicembre 2020 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava improcedibile l'appello. 3. Avverso tale sentenza gli eredi di A. M. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. Resistono con controricorso il Comune di OMISSIS e la OMISSIS . 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero ha depositato proprie conclusioni scritte. I ricorrenti e la controricorrente OMISSIS hanno depositato rispettive memorie illustrative. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto, articolo 347, 348, 350 c.p.c. , in combinato disposto con gli articolo 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. articolo 360 numero 3 c.p.c. omesso esame dei dati acquisiti agli atti, segnatamente quello della regolarizzazione della costituzione intervenuta entro e prima dell'udienza di trattazione”. Censurano l'impugnata sentenza là dove ha dichiarato improcedibile l'appello, “atteso che dall'esame degli atti non risulta la tempestiva prova della notifica dell'appello principale alle controparti, e con essa la dimostrazione della stessa tempestiva costituzione degli appellanti”. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione e falsa applicazione dell' articolo 350, comma 2, cod. proc. civ. , in combinato disposto con l' articolo 348 cod. proc. civ. error in procedendo articolo 360 numero 3 cod. proc. civ. ”. Lamentano che la corte di merito ha omesso di considerare che l' articolo 350 cod. proc. civ. impone al giudice di verificare, d'ufficio, alla prima udienza la regolarità della costituzione delle parti e che invece “la Corte di merito, pur riconoscendo essere in suo dovere la detta preliminare verifica, non si giustifica sul perché non abbia adempiuto a questo suo dovere e per di più in forza di tale omissione ha bollato come improcedibile l'appello”. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli articolo 153, comma 2, 156, 165, 347, 348 e 350 cod. proc. civ. , in relazione all' articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. Lamentano che la corte d'appello non ha accolto la loro istanza di rimessione in termini, senza tener conto del loro incolpevole comportamento processuale. 3.1. I tre motivi presentano stretta connessione, dato che censurano la declaratoria di improcedibilità dell'appello e criticano l'impugnata sentenza là dove a ha rilevato che gli appellanti, dopo aver notificato l'impugnazione a mezzo pec, si sono poi costituiti in modalità cartacea, dunque producendo copia cartacea di documenti informatici, o cd. nativi digitali, e cioè dell'atto di citazione in appello, della relazione di notifica, delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione, senza tuttavia provvedere a depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici di tali atti b ha ritenuto essere mancante la tempestiva prova della notifica dell'appello alle controparti appellate ed ha altresì precisato che “tale prova non può essere ricavata nemmeno dal comportamento delle parti appellate”, dal momento che le medesime, pur non avendo svolto contestazione alcuna sulla regolarità della costituzione degli appellanti, “non hanno depositato telematicamente l'originale o il duplicato informatico dei messaggi di posta elettronica certificata ricevuti, essendosi a loro volta costituitisi in parte in forma cd. cartacea”, mentre l'appellato OMISSIS s.a.s. non ha prodotto la notifica dell'atto di appello e l'appellata OMISSIS ha invece depositato “una copia”, della notifica dell'atto di appello, “munita della relata di notifica e del messaggio di posta certificata solo in formato PDF, con estensione p7m.” c ha rigettato l'istanza di rimessione in termini. 3.2. Tutti i motivi sono fondati. 3.3. Questa Suprema Corte v. Cass., 12/03/2024, numero 6583 ha già avuto modo di affermare, proprio in un caso pressoché identico a quello in esame, che “In caso di notificazione dell'appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l'omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell'atto d'impugnazione e della relativa notificazione non determina l'improcedibilità dell'appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell'originale dell'atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, dovendosi privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza vuoti formalismi, alla luce del rilievo attribuito dagli articolo 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost. all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento di una decisione di merito. Nella specie, la S.C. ha affermato l'insussistenza dei presupposti la declaratoria di improcedibilità dell'appello avendo l'appellante, all'atto della sua costituzione in modalità analogica, depositato le copie analogiche dell'atto di appello con le relate di notifica unitamente all'attestazione della conformità di tali copie agli originali informatici, e la parte appellata espressamente dato atto, nella sua comparsa di costituzione, che l'atto di citazione in appello era stato notificato al suo difensore ”. Già in precedenza, questa Corte v. Cass., 15/11/2022, numero 33601 aveva avuto modo di affermare che “La tempestiva costituzione dell'appellante, con il deposito di copia cartacea dell'atto di appello notificato a mezzo PEC, anziché mediante deposito telematico dell'originale, non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell' articolo 348, comma 1, c.p.c. , ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il raggiungimento dello scopo dell'atto. Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva erroneamente dichiarato improcedibile il gravame, nonostante la controparte nulla avesse eccepito a fronte della tempestiva costituzione dell'appellante, mediante deposito cartaceo dell'atto notificato telematicamente, della relata e delle ricevute di consegna via PEC . 3.4. I suindicati principi vanno fermamente ribaditi nel caso di specie, tenuto conto che i citati arresti, resi a sezione semplice, si uniformano agli insegnamenti delle Sezioni Unite. Con ampia motivazione, le Sezioni Unite numero 8312/2019 hanno affermato che “il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore L. numero 53 del 1994, ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non comporta l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità ove l'unico controricorrente o uno dei controricorrenti anche in caso di tardiva costituzione depositi copia analogica della decisione stessa ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli D.Lgs. numero 82 del 2005, ex articolo 23, comma 2”. A fondamento di tale principio la decisione da ultimo citata ha ripreso e valorizzato argomentazioni contenute nel precedente arresto a Sezioni Unite numero 22438/2018 ed ha sottolineato l'esigenza di pervenire ad un'interpretazione delle regole processuali maggiormente improntata a salvaguardare il diritto fondamentale di azione e, quindi, anche di impugnazione e difesa in giudizio articolo 24 Cost. , che guarda come obiettivo al principio dell'effettività della tutela giurisdizionale, alla cui realizzazione coopera, in quanto principio mezzo , il giusto processo dalla durata ragionevole articolo 111 , in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale articolo 47 della Carta di Nizza , articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 6 CEDU . In particolare, poi, la precedente sentenza delle Sezioni Unite numero 22438 del 2018 ha affermato che “Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo posta elettronica certificata, senza attestazione di conformità del difensore ex articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, l. numero 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ai sensi dell' articolo 369 cod. proc. civ. sia nel caso in cui il controricorrente anche tardivamente costituitosi depositi copia analogica di detto ricorso autenticata dal proprio difensore, sia in quello in cui, ai sensi dell' articolo 23, comma 2, del d.lgs. numero 82 del 2005 , non ne abbia disconosciuto la conformità all'originale notificatogli”. Nel porre tale principio, le Sezioni Unite hanno precisato di voler proseguire sulla strada tracciata da Cass., numero 30918 del 2017 e Cass., Sez. Unumero , numero 10266 del 2018 , con la finalità di dare una ancora più intensa applicazione ai principi del giusto processo e, in particolare, della durata ragionevole di esso articolo 111 Cost. , in una dimensione complessiva di garanzie che rappresentano patrimonio comune di tradizioni giuridiche condivise a livello sovranazionale articolo 47 della Carta di Nizza , articolo 19 del Trattato sull'Unione Europea , nonché all'articolo 6 CEDU , secondo l'indirizzo della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, in base al quale il diritto di accesso ad un giudice, pur prestandosi a limitazioni implicitamente ammesse, in particolare per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità di un ricorso, viene leso quando la sua regolamentazione cessa di essere utile agli scopi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia e costituisce una sorta di barriera che impedisce alla parte in causa di vedere la sostanza della sua lite esaminata dall'autorità giudiziaria competente vedi, per tutte Corte EDU, 16 giugno 2015, Mazzoni c. Italia, e 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, nonché la recente Corte EDU, 23 maggio 2024, Patricolo e altri c. Italia . 3.5. In altri termini, con tutte le succitate pronunce le Sezioni Unite hanno voluto evitare qualunque vulnus agli articolo 6 CEDU, 47 della Carta UE e 111 Cost., i quali concorrono ad attribuire il massimo rilievo all'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio, configurati come diretti al raggiungimento del principale scopo del processo, che è quello di pervenire ad una decisione di merito v. anche Cass., Sez. Unumero , 11/07/2011, numero 15144 . Di conseguenza -e quindi nell'intento di privilegiare il principio di strumentalità delle forme processuali senza indulgere in vuoti formalismi le Sezioni Unite hanno sottolineato come le argomentazioni poste a sostegno della tradizionale giurisprudenza di legittimità in materia di procedibilità del ricorso si siano formate in ambiente di ricorso analogico , sicché non sono del tutto compatibili in ambiente di ricorso nativo digitale . Nella citata sentenza numero 22438/2018 è stato, in particolare, evidenziato che l'anzidetta incompatibilità è data dal fatto che, diversamente da quel che accade “in ambiente analogico”, nel caso di specie il destinatario della notifica telematica del ricorso per cassazione predisposto in forma di documento informatico e sottoscritto con firma digitale è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità, perché viene in possesso dell'originale dell'atto. Dall'anzidetta constatazione le Sezioni Unite hanno desunto che, per quel che concerne la procedibilità del ricorso, è necessario un adattamento delle regole applicabili, onde evitare che l'applicazione della sanzione dell'improcedibilità, sulla base dei principi tradizionali nati in ambiente di ricorso analogico , risulti irragionevole o sproporzionata nel diverso ambiente digitale . Infine, con la citata sentenza numero 22438 del 2018 le Sezioni Unite hanno dimostrato di intendere i principi ivi affermati, in quanto correlati alla necessità di garantire nella maniera più elevata possibile la tutela del diritto ad un equo processo, come dotati di una efficacia espansiva, che li rende idonei a plurime applicazioni, e dunque ad essere riferibili anche al caso qui esaminato. 4. Dagli atti di causa risulta infatti a che gli allora appellanti, dopo aver notificato l'atto di appello a mezzo pec, procedevano all'iscrizione a ruolo producendo la copia analogica dell'atto di citazione in appello sottoscritto digitalmente, la relata di notifica ed i rapporti generati dal sistema di accettazione e di avvenuta consegna a tutti e quattro gli appellati b che nessuno degli appellati, nel costituirsi, né eccepiva né contestava alcunché tra questi, inoltre, l'appellata OMISSIS depositava l'atto di appello ad essa notificato corredato dalla relata e attestazione, e dei rapporti in formato p7m sottoscritto digitalmente dal difensore c che in data anteriore alla prima udienza di appello ex articolo 350 cod. proc. civ. , gli appellanti depositavano l'atto di citazione in appello con la relata ed i rapporti di trasmissione, accettazione ed avvenuta consegna, unitamente alla asseverazione di conformità autografa d che la corte d'appello celebrava l'udienza ex articolo 350 cod. proc. civ. , senza svolgere rilievi d'ufficio ed in assenza di qualsivoglia eccezione o contestazione da parte degli appellati, per cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e che, successivamente, la corte territoriale emetteva ordinanza di rimessione della causa sul ruolo, con cui prospettava alle parti, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, la eventuale improcedibilità dell'appello che poi avrebbe effettivamente dichiarato nella sentenza emessa a definizione del gravame , assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie di trattazione della questione rilevata d'ufficio a questo punto, gli appellanti depositavano con la memoria difensiva l'atto di appello notificato, con la relata, i rapporti e l'attestazione autografa di conformità con file in formato .eml della notifica e chiedevano “la rimessione in termini per il perfezionamento dell'incombente comunque eseguito con il deposito contestuale del quo” f che, tuttavia, all'esito dell'udienza di discussione la corte napoletana emetteva la qui impugnata sentenza con cui dichiarava l'improcedibilità dell'appello. 4.1. Rispetto a siffatto contesto processuale l'impugnata sentenza ha adottato quella prospettiva astratta e formalistica che i sopra riportati insegnamenti di questa Suprema Corte, unitamente alla giurisprudenza della Corte EDU, intendono invece scongiurare, anzitutto ammettendo la possibile rilevanza di alcuni fattori esterni per dichiarare procedibile un ricorso, tra i quali, appunto, la avvenuta costituzione delle controparti senza alcuna eccezione o contestazione. Invece la corte territoriale ha escluso ogni rilievo alla mancata contestazione delle parti appellate costituite ed inoltre a si è limitata ad enfatizzare il fatto che una di esse, il OMISSIS s.a.s. non ha prodotto la notifica dell'atto di appello b è pervenuta ad affermare che altra parte appellata, la OMISSIS , “ne ha depositato una copia, munita della relata notifica e del messaggio di posta certificata solo in formato PDF, con estensione p7m”, svolgendo il rilievo per cui il formato PDF sarebbe “basato su un linguaggio di descrizione di pagina … che è funzionalmente e strutturalmente inidoneo ad attribuire qualsivoglia certezza che l'immagine o il testo rappresentato siano rispondenti, secondo il loro contenuto al vero” v. p. 11 dell'impugnata sentenza , mentre solo la consultazione dei files “postacert.eml” e “daticert.xml” -generati nel loro originario formato al momento della notifica telematica nonché al momento della creazione della ricevuta di avvenuta consegna RAC consente la verifica dell'effettivo contenuto del messaggio di posta elettronica certificata spedito e recapitato, ed offre la prova della corrispondenza degli atti e dei documenti inoltrati dal mittente agli atti e documenti consegnati al destinatario v. p. 10 c ha richiamato la già citata sentenza numero 22438/2018 delle Sezioni Unite, ritenendola tuttavia riferibile al solo giudizio di cassazione d ha insistito sul fatto per cui “l'udienza di prima comparizione e trattazione si è conclusa senza che della notificazione dell'atto di appello, effettuata attraverso PEC, sia stata data prova con il deposito degli originali o duplicati dei predetti files e senza che sia stata fornita dimostrazione entro la predetta udienza della tempestività della costituzione in giudizio dell'appellante”, richiamando a fondamento di tale argomentazione l'arresto di cui a Cass., Sez. Unumero , numero 16598 del 2016 . 4.2. Senonché, per un verso la corte di merito trascura il fatto, già più sopra evidenziato, che i principi posti da Cass., Sez. Unumero , 22438/2018 e successive conformi, hanno una valenza generale, tanto da essere richiamati dalla recente sentenza 23 maggio 2024, in causa P. e altri c. Italia, con cui, tra l'altro, la Corte EDU espressamente afferma che le cd. IT, cioè le tecnologie della informazione, dovrebbero essere uno strumento per migliorare l'amministrazione della giustizia, per facilitare l'accesso degli utenti ai tribunali e per rafforzare le garanzie stabilite dall'articolo 6 CEDU accesso alla giustizia, imparzialità, indipendenza del giudice, equità e ragionevole durata dei processi , per cui i giudici nazionali, in quanto responsabili nell'assicurare la tutela dei diritti delle parti, devono individuare i vantaggi e gli svantaggi delle IT e identificare e eliminare i rischi per la buona amministrazione della giustizia. 4.3. Per altro verso, poi, la corte di merito non richiama correttamente l'arresto di cui a Cass., Sez. Unumero , numero 16598 del 2016 , che, per il vero, fa espresso riferimento al potere di rilievo d'ufficio del giudice, a mente della previsione di cui all' articolo 350, comma 2, cod. proc. civ. , secondo cui la verifica della regolarità della costituzione dell'appellante è attività che il giudice d'appello deve compiere d'ufficio nella prima udienza in cui la causa è trattata. Nel caso di specie, la corte d'appello evidenzia gli oneri gravanti sulla parte appellante quanto alla produzione dei documenti idonei a provare la regolare notifica dell'atto di citazione in appello e la conseguente tempestività della sua costituzione, ma nulla dice sul non aver essa stessa esercitato il suo potere d'ufficio di verifica in tal senso, né, quindi, di doverosa rilevazione di eventuali irregolarità, né, infine, di invito alla parte alla eventuale possibile regolarizzazione. 4.4. Inoltre, l'impugnata sentenza trascura che l'arresto del 2016 prevede anche la possibilità della rimessione in termini, e così, per l'effetto, rigetta nel caso di specie l'istanza in tal senso proposta dagli appellanti, odierni ricorrenti tra l'altro proposta contestualmente al già avvenuto materiale deposito dell'originale informatico con la memoria autorizzata ex articolo 101, comma 2, cod. proc. civ. , e svolge una motivazione che non tiene affatto conto dell'esigenza di evitare che l'utilizzo delle tecnologie informatiche degradi a mero ostacolo all'accesso alla giustizia e che trascura altresì di considerare il complessivo comportamento processuale tenuto dalle parti, le quali, sebbene si siano costituite solo producendo copia su supporto cartaceo dell'atto di citazione in appello, della relazione di notifica e delle relative ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, con la successiva memoria autorizzata ex articolo 101, comma 2, cod. proc. civ. , hanno provveduto a depositare la notifica dell'atto di appello nella dovuta forma digitale formato eml , come del resto l'impugnata sentenza espressamente riconosce, escludendone tuttavia la rilevanza v. p. 7 . 4.5. La declaratoria di improcedibilità dell'appello, dopo non aver rilevato alcunché in sede di prima udienza ex articolo 350 cod. proc. civ. e dopo aver rimesso la causa sul ruolo ex articolo 101, comma 2, cod. proc. civ. , senza tuttavia consentire agli appellanti la ragionevole possibilità di essere rimessi in termini per produrre i documenti nativi digitali, è eccedente rispetto al fine di garantire la certezza del diritto e la retta amministrazione della giustizia, e si traduce nella ingiustificata creazione di una barriera che ha impedito alle parti di ottenere una determinazione nel merito della loro causa in tal senso, v. la citata sentenza P. . 5. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e l'impugnata sentenza va cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa sezione e comunque in diversa composizione, per nuovo esame, alla luce dei suindicati principi di diritto. 6. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Corte d'Appello di Napoli, in diversa sezione e comunque in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.