La donazione con clausola di premorienza permette di usufruire nuovamente del bonus prima casa

L’Agenzia delle Entrate, con Risposta 12 febbraio 2025, numero 27, ha chiarito che colui che dona con clausola di premorienza un immobile acquistato con l’agevolazione prima casa può accedere nuovamente al beneficio.

Con istanza di interpello il soggetto faceva presente di voler acquistare un immobile abitativo fruendo dell'agevolazione “prima casa” , previa donazione dell'abitazione già posseduta con apposizione di una condizione “si praemoriar” , acquistata grazie al suddetto bonus. Secondo l'istante infatti, la stipula dell'atto di donazione in favore della madre con l'apposizione della condizione di premorienza gli avrebbe permesso di soddisfare il requisito di cui alla lettera c Nota II bis in calce all'articolo 1 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R.131/86 , così da poter fruire nuovamente dell'agevolazione . L'Agenzia delle entrate, premesso che il bonus prima casa è appunto, disciplinato dalla Nota II bis in calce all'articolo 1 della Tariffa Parte prima, allegata al d.P.R.131/86 , richiama l' articolo 791 del codice civile recante «Condizione di riversibilità» per effetto del quale  il bene donato rientra nel patrimonio del donante all'avverarsi della condizione di premorienza del donatario, o del donatario e dei suoi discendenti inoltre, ai sensi del successivo articolo 792, comma 1, c.c. , il donatario diviene proprietario del bene, ma al suo decesso lo stesso rientra nel patrimonio del donante libero da gravami , salvo eccezioni. Ciò posto, nel caso di specie, l'istante, donando l'immobile acquistato usufruendo del bonus prima casa con apposizione della clausola di premorienza, soddisfa il requisito richiesto dalla lettera c Nota II bis in calce all'articolo 1 della Tariffa Parte prima, allegata al  d.P.R.131/86 e, previo possesso delle altre condizioni e requisiti richiesti, potrà usufruire dell'agevolazione per l'acquisto di nuovo immobile la donazione è, infatti, immediatamente efficace, realizzando il trasferimento della titolarità del bene al momento della stipula dell'atto.

Risp. AE 12 febbraio 2025, numero 27