La prassi adottata dalle varie PA di imporre unilateralmente compensi forfettari e le relative decurtazioni non solo viola le norme delle leggi forensi sull’equo compenso, ma anche la disciplina del divieto delle clausole vessatorie. Il legale incaricato, infatti, è costretto ad accettare, senza alcun potere negoziale, il compenso imposto dalla PA per svolgere l’incarico di prestazione di servizi legali a favore della stessa.
È quanto stabilito lo scorso 17 gennaio dal TAR Campania nella sentenza numero 469/25 in cui un COA, agendo a tutela dei propri iscritti , della dignità e dei diritti dell'intera categoria impugnava il bando, nonché ogni altro atto/provvedimento prodromico e successivo, con cui era conferito ad legale l'incarico per una difesa a 360 gradi del Comune banditore assistenza legale sia giudiziale che stragiudiziale, mediazione, difesa innanzi alle giurisdizioni ordinarie e superiori, consulenza, monitoraggio del contezioso, redazione di pareri etc. . Per il primo anno era previsto un compenso di €10005, decurtato del 10 e del 15 % per gli anni successivi. Inoltre, erano inserite altre due clausole che stabilivano che «l'avvocato in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite sia autorizzato al recupero esigendone il pagamento nella misura del 30% » «L'importo di affido nell'arco del triennio subirà una decurtazione nel caso di formali rinunce per dichiarata incompatibilità, conflitti d'interessi etc., ovvero ulteriori ipotesi contemplate nella delibera di G.M. numero 70/2017 che impediscono la difesa dell'Ente, per un importo corrispondente al controvalore di affido per utilizzo della short list ». L'azione era promossa non solo nei confronti del Comune appaltante ma anche dell'avvocato incaricato. Il Tar accogliendo le doglianze del COA ha annullato il bando per dette deroghe, nonché per violazione del Decreto Bersani e de facto delle norme sulla leale concorrenza e sulla libera prestazione di servizi, seppure non espressamente citate in sentenza. Vietato imporre compensi forfettari al di sotto dei minimi tariffari In primis si noti che la legittimazione processuale del COA è un aspetto saliente di questa lite rispetto ad altre analoghe promosse dai legali cui era stato decurtato il compenso dalla PA. Il d.m. 55/14, richiamando l'articolo 13 §.6 l. numero 247/12, stabilisce «i criteri di determinazione del compenso con indicazione di parametri sulla base di tabelle numero 27 riportate in calce al Decreto, ripartite a seconda della tipologia di Autorità giudiziaria o comunque di attività da svolgersi e con la previsione di diversi onorari in considerazione dello scaglione di valore della controversia». Più precisamente si stabilisce che « ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti.» Tali compensi, in determinati casi tassativi , tenendo conto dei valori medi, possono essere aumentati o decurtati del 50% ed è previsto un ulteriore incremento per determinate attività connesse al processo telematico . Inoltre, «il medesimo articolo 13 bis della Legge Professionale, al successivo comma 4, dispone altresì che “si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”, specificandosi al comma 5, per quanto di interesse che “in particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono […] g nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte ». Anche questa norma è stata inglobata nel d.m. 55/14. Da quanto sinora esposto è chiaro che il Comune ha violato palesemente tutte queste disposizioni e non ha rispettato detti criteri . Il TAR fa un calzante esempio in media, non tenendo conto di tutte le altre attività prestate o da prestare, solo per le cause pendenti innanzi allo stesso il compenso sarebbe di €.400 per ogni causa trattata, laddove il tariffario, per liti in materia di appalti e concessioni, ne riconosce uno variabile tra €.2000 e 6000. Il rispetto dei minimi tariffari grava anche sulle PA L' articolo 19- quaterdecies comma 4 d.l. numero 148/17 , non solo recepisce il d.m. 55/14 ma ne estende gli oneri , relativamente all'equo compenso ed alle clausole vessatorie, alle PA in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività violare dette norme comporta una deroga a questi principi. Più precisamente anche se è lecito cercare un compenso flessibile, tenendo conto degli oneri di spesa pubblica e del contenimento della stessa, è illegale ed inaccettabile una deroga in peius a dette tariffe forensi imponendo tali compensi irrisori al legale.
Presidente Maddalena - Estensore Caprini Fatto e Diritto I. L'ordine degli avvocati di Torre Annunziata impugna, unitamente agli atti presupposti e conseguenti, l'avviso pubblico per l'attribuzione dell'incarico di legale convenzionato nella parte in cui è fissato il compenso annuo da riconoscere al professionista selezionato nonché la successiva delibera con la quale il Comune di Lettere, approvate le risultanze dei verbali redatti dalla Commissione nominata per l'espletamento della procedura, ha affidato l'incarico all'Avv. Gaetano Fontana. I.1. Parte ricorrente si duole, in particolare, dell'illegittimità degli atti gravati sostenendo che il compenso posto a base della procedura selettiva, €.10.005,00 per il primo anno, con progressivo decremento per i due anni successivi, rispettivamente del 10% e del 15%, si pone in violazione “dei parametri stabiliti dal D.M. numero 55/2014. Con la conseguenza che le previsioni dell'avviso pubblico sono illegittime per violazione del cd. equo compenso di cui alla legge numero 247/2017 e al DM numero 55/2014, applicabili alla PP.AA. in forza del richiamo di cui all' articolo 19 quaterdecies”, del D.L. numero 148/2017 , che, introdotto, al comma 1, l'articolo 13 bis “Equo compenso e clausole vessatorie” nella legge sulla professione forense numero 247/2012, ne ha poi esteso, al successivo comma 3, l'applicazione anche alle Pubbliche amministrazioni. II. A Sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto a violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 19 quaterdecies, comma 3, del d.l. numero 148/2017 e violazione del cd. equo compenso di cui alla legge numero 247/2012 e al D.M. numero 55/2014 b eccesso di potere per violazione del principio del buon andamento dell'azione amministrativa. III. Si sono costituiti l'Amministrazione comunale e il soggetto controinteressato, a cui è stato conferito l'incarico, entrambi eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, e concludendo, in subordine, per il suo rigetto. IV. All'udienza pubblica del 6.11.2024, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione. V. Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione in rito. V.1. Eccepiscono le parti avverse l'inammissibilità del gravame non potendo considerarsi concreta ed attuale la lamentata lesione dell'interesse azionato dal ricorrente. L'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata agisce, dichiaratamente, per “garantire il diritto all'equo compenso all'intera categoria rappresentata. Interesse ad agire che è, altresì, concreto ed attuale, laddove con le clausole dell'avviso pubblico in contestazione, viene stabilito ora per allora il compenso al professionista per tutte le attività giudiziali e stragiudiziali affidate nel triennio”. V.1.1. Ciò posto, a parere della resistente e della controinteressata, ogni possibile lesione dell'interesse in titolarità del ricorrente potrà essere apprezzata solo alla fine del rapporto tra il professionista e l'Amministrazione comunale in quella fase, sulla scorta della effettiva attività svolta, si potrà cioè operare una comparazione di congruità del compenso prefissato, asseritamente stabilito in ossequio al Regolamento comunale il Comune di Lettere, peraltro, nonostante l'incarico affidato al controinteressato, ben potrebbe avvalersi dell'ausilio di altri professionisti. V.1.2. L'eccezione è infondata. V.1.3. Orbene, secondo consolidata e condivisa giurisprudenza, gli ordini professionali sono legittimati ad agire per la tutela di posizioni soggettive proprie o di interessi unitari della collettività da loro istituzionalmente espressa, potendo, nel secondo caso, sia reagire alla violazione delle norme poste a tutela della professione, sia perseguire vantaggi, anche strumentali, riferibili alla sfera della categoria nel suo insieme cfr. ex multis , Cons. Stato, Ad. plenumero , 3 giugno 2011, numero 10 , con il solo limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni relative ad attività non soggette alla disciplina o potestà degli ordini medesimi. Nel caso, poi, di ordini professionali individuati su base territoriale come nel caso in esame la legittimazione al ricorso va ricondotta all'ambito territoriale nel quale il provvedimento impugnato è destinato a produrre effetti cfr., Cons. di St., sez. V, 28 marzo 2017, numero 1418 T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 26 novembre 2018, numero 11447 T.A.R. Molise, Campobasso, sez. I, 27 settembre 2018, numero 568 . In particolare, “sussiste la legittimazione dell'Ordine professionale ad agire contro procedure di evidenza pubblica ritenute lesive dell'interesse istituzionalizzato della categoria da esso rappresentata anche nell'ipotesi in cui possa configurarsi un conflitto d'interessi fra esso Ordine e singoli professionisti in qualche modo beneficiari dell'atto impugnato” T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 25 agosto 2015, numero 2647 T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18/02/2022, numero 1114 . Nel caso specifico, deve essere quindi riconosciuta la legittimazione ad agire in capo all'Ordine, che ha interesse a garantire il diritto all'equo compenso all'intera categoria rappresentata. L'interesse ad agire è, contrariamente a quanto dedotto, concreto ed attuale, nella parte in cui, con le clausole dell'avviso pubblico contestate, viene stabilito ex ante il compenso al professionista per tutte le attività giudiziali e stragiudiziali che saranno affidate nel triennio, precludendosi a monte ogni pattuizione dei compensi in misura diversa o maggiore rispetto alla soglia fissata nella censurata normativa di gara. Ed invero, “Parte ricorrente agisce al fine di tutelare l'interesse all'equo compenso della categoria rappresentata, nonché l'indipendenza e il decoro professionale” T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 14/03/2023, numero 815 , radicando così un interesse effettivo all'impugnazione delle previsioni in questione. VI. Tanto chiarito, con unico motivo di ricorso, l'Ordine ricorrente lamenta la violazione di legge e della normativa di settore deducendo che gli onorari professionali riconosciuti al legale affidatario degli incarichi all'esito della procedura ad evidenza pubblica gravata sono quantificati in contrasto ai criteri stabiliti dal D.M. numero 55/2014 e dalla legge numero 247/2012 legge sulla professione forense , normativa ritenuta applicabile anche alle Amministrazioni pubbliche articolo 19 quaterdecies, comma 3, del D.L. numero 148/2017 . VI.1. Diverse sono le violazioni alla normativa richiamata. VI.1.1. L'Avviso pubblico non prevede alcuna modalità di determinazione del corrispettivo delle prestazioni dell'avvocato convenzionato, stabilendo un importo annuale forfettario pari, per la prima annualità, ad € 10.005,00 oltre IVA e CPA , quale corrispettivo omnicomprensivo per tutti gli incarichi attivi e passivi affidati, a prescindere dal valore della controversia e dal giudice competente. In concreto, il professionista convenzionato dovrà subentrare in tutti i giudizi pendenti, che, secondo quanto si evince dalla documentazione allegata alla normativa di gara - come tale, costituente parte integrante -, sono, alla data dell'indizione della procedura, pari a circa 61 procedimenti, di cui 6 innanzi alla Corte d'Appello, 24 innanzi il T.A.R. Campania Napoli, 2 in Consiglio di Stato e altri e diversi giudizi presso il Tribunale ordinario e innanzi alla Commissione Tributaria. Detto importo comprende, altresì, oltre al monitoraggio del contenzioso, anche la remunerazione per l'attività stragiudiziale mediazione obbligatoria e di negoziazione assistita e per l'assistenza e consulenza legale all'Amministrazione chiarimenti di natura giuridica e processuale, redazione di pareri, proposte di provvedimenti . Peraltro, nell'Avviso pubblico de quo si precisa che per il secondo ed il terzo anno di convenzione, l'importo del corrispettivo è progressivamente ridotto nella misura, rispettivamente, del 10% e del 15%. VI.1.2. Detto avviso pubblico è altresì illegittimo laddove prevede, al punto 5 delle condizioni, in dedotta violazione delle previsioni di cui all'articolo 13 bis, comma 5, lett. g della legge numero 247/2012, che “l'avvocato in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite sia autorizzato al recupero esigendone il pagamento nella misura del 30%”. VI.1.3. Vessatoria deve poi considerarsi, sempre a parere di parte ricorrente, la clausola di chiusura secondo la quale “l'importo di affido nell'arco del triennio subirà una decurtazione nel caso di formali rinunce per dichiarata incompatibilità, conflitti d'interessi etc., ovvero ulteriori ipotesi contemplate nella delibera di G.M. numero 70/2017 che impediscono la difesa dell'Ente, per un importo corrispondente al controvalore di affido per utilizzo della short list ”. VI.1.4. A prescindere dalla normativa sull'equo compenso, l'ordine ricorrente lamenta, comunque, l'illogicità, l'irrazionalità e la sproporzionalità della determinazione degli onorari effettuata da parte dell'Amministrazione resistente. VI.2. Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti. VI.2.1. Orbene, il D.M. numero 55/2014, norma invocata e della quale parte ricorrente deduce la violazione, prevede dei criteri di determinazione del compenso con indicazione di parametri sulla base di tabelle numero 27 riportate in calce al Decreto, ripartite a seconda della tipologia di Autorità giudiziaria o comunque di attività da svolgersi e con la previsione di diversi onorari in considerazione dello scaglione di valore della controversia. Dispone, per quanto d'interesse, l'articolo 4 “Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale”, del D.M. numero 55/2014 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell' articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, numero 247 ” , quale regola generale per la quantificazione del compenso dell'avvocato “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. 1-bis. Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è ulteriormente aumentato fino al 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto”. VI.2.2. Ora, il corrispettivo unilateralmente fissato dal Comune di Lettere, come dedotto, non tiene conto di alcuno di questi criteri ovvero degli elementi e dei parametri di cui al D.M. numero 55/2014, disponendo una determinazione forfettaria dei compensi a prescindere dalla materia oggetto della controversia, dalla specifica tipologia di attività, dal valore della controversia, dalla complessità, dall'Autorità Giudicante. Tale corrispettivo unico annuale, oltre che in violazione del D.M. numero 55/2014, accorpa irrazionalmente ed illogicamente una pluralità di categorie diverse di attività non solo giudiziarie ma anche stragiudiziali consulenze e pareri . Ne consegue che la predeterminazione ex ante di un importo fisso forfettizzato, come dimostrato da parte ricorrente, risulta in concreto anche al di sotto dei c.d. minimi dei parametri stabiliti dal D.M. numero 55/2014 già per la sola attività giurisdizionale prevista. Scorrendo le delibere di conferimento degli incarichi per il 2023 e, successivamente alla proposizione del ricorso, per il 2024 avendo precipuo riguardo all'elenco dei giudizi per il quali il legale convenzionato dovrà costituirsi, si individuano, tra gli altri, e a titolo esemplificativo, circa 25 giudizi pendenti innanzi il Tar Napoli. Solo per questi procedimenti, ove non si voglia tenere conto della singola complessità, si avrebbe un importo forfettario fisso di circa 400 euro per ciascun giudizio, con ciò già esaurendosi l'importo forfettario previsto a base della procedura ad evidenza pubblica per il primo anno e, a maggior ragione, quello per gli anni successivi nei quali viene percentualmente diminuito. Con riferimento sempre all'attività prestata di fronte al giudice amministrativo per il caso, poi, di una assistenza giudiziale in materia di procedure di appalto o concessione, il solo contributo unificato per tale tipologia di giudizi mediamente da euro 2.000 a 6.000 euro di fronte al TAR e da 3.000 a 9.000 euro di fronte al Consiglio di Stato risulterebbe comunque estremamente superiore all'onorario professionale spettante al legale. A tali giudizi si sommano, poi, quelli pendenti innanzi il Tribunale di Torre Annunziata, in Corte d'Appello o presso altre autorità giudiziarie. Ne può ragionevolmente sostenersi che l'elenco dei contenziosi allegati al gravato Avviso Pubblico abbia un valore essenzialmente riassuntivo e riepilogativo, unicamente per consentire al Comune di Lettere, stante l'imminente scadenza della convenzione con il precedente legale incaricato, di comprendere analiticamente quanto afferente all'area legale, anche al fine di richiedere e recuperare il cartaceo dei giudizi. L'elenco costituisce parte integrante della lex specialis della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta del legale da convenzionare, elemento di valutazione per la definizione della congruità dell'importo proposto a titolo di remunerazione per le prestazioni professionali richieste. VI.2.3. Ora, come dedotto dall'Ordine ricorrente, tale regolamentazione imposta dalla lex di gara risulta in violazione della normativa in materia. Ed invero, l'istituto del c.d. equo compenso articolo 13 bis, rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, della l. numero 247/ 2012 - “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense” si applica, in virtù del comma 3 dell' articolo 19 quaterdecies, del D.L. numero 148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili , anche alla Pubblica Amministrazione, la quale, nella specie, “in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti”, con la conseguenza che la violazione di tale istituto, oltre a determinare una violazione di legge di per sé, si riflette altresì in una violazione dei principi ivi richiamati, come previsti dall' articolo 97 Cost. e dell'articolo 1 della Legge numero 241/1990 e come correttamente dedotto. In particolare, come disposto dall' articolo 13 bis della Legge professionale numero 247/2012 , rubricato “Equo compenso e clausole vessatorie”, articolo introdotto dal comma 1 del medesimo articolo 19 quaterdecies, del D.L. numero 148/2017 “si considera equo il compenso quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6” comma 2, dell'articolo 13 bis, citato , ovvero dall'attuale D.M. numero 55/2014. Il medesimo articolo 13 bis della Legge Professionale, al successivo comma 4, dispone altresì che “si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato”, specificandosi al comma 5, per quanto di interesse che “In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono …. g nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte”. Ora, come condivisibilmente già osservato, quanto all'applicazione della normativa richiamata, “ciò non vuol dire che l'ente pubblico debba determinare il compenso in base ai parametri del D.M. numero 55 del 2014 ma che il compenso debba necessariamente essere ragguagliato al contenuto della prestazione, e in particolare all'impegno quali-quantitativo che essa richiede e implica, tenuto conto che il riferimento a un criterio di proporzionalità rispetto a qualità e quantità del lavoro si ritrova anche nell'articolo 36 C.”. Se allora è vero che l'Amministrazione può derogare all'applicazione rigida dei parametri del D.M. numero 55/2014 secondo una maggiore flessibilità legata, tra l'altro, anche ad esigenze di contenimento della spesa pubblica si veda in proposito la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 4 dell' articolo 19-quaterdecies del D.L. numero 148 del 2017 - particolarmente pregnante nel caso all'esame per essere il Comune di Lettere resistente interessato dalla procedura di riequilibrio finanziario di cui all' articolo 247bis del TUEL , “non può negarsi che questi parametri vadano tenuti in conto, potendosi senz'altro ammettere compensi inferiori ma non compensi che risultino completamente sganciati in peius rispetto a quelli liquidabili in base al D.M.” T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 14 novembre 2022, numero 7037 , come nel caso di specie. Ed invero, “Le citate disposizioni fanno emergere come nell'ordinamento – pur successivamente all'entrata in vigore del decreto legge numero 223 del 2006 c.d. decreto Bersani , convertito con la legge numero 248 del 2006 , il cui articolo 2, comma 1, ha abrogato le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per le attività professionali e intellettuali - viga comunque un principio volto ad assicurare non solo al lavoratore dipendente, ma anche al lavoratore autonomo una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Non a caso, l' articolo 35 della Costituzione tutela il lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni”, mentre il successivo articolo 36, nell'occuparsi del diritto alla retribuzione, non discrimina tra le varie forme di lavoro TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 2 agosto 2018, numero 1507 . L'ordinamento, come rilevato dalla giurisprudenza amministrativa cfr. TAR Marche, sez. I, 9 dicembre 2019, numero 761 , si preoccupa soprattutto di tutelare il diritto a una retribuzione adeguata dei professionisti lavoratori autonomi nei rapporti con i contraenti cosiddetti “forti” e nell'ambito di convenzioni unilateralmente predisposte da questi ultimi - tra i quali è stata annoverata anche la pubblica amministrazione - prevedendo la vessatorietà delle clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 dell' articolo 13 bis della legge numero 247 del 2012 , le quali determinino, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista e stabilendone la nullità, fermo restando il contratto per il resto cfr., articolo 13 bis, citato, commi da 4 a 8 La norma in parola, nell'estendere anche alle pubbliche amministrazioni l'obbligo di applicare ovvero di tenere comunque conto della la disciplina dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi da esse conferiti, è finalizzata ad assicurare una speciale protezione al professionista, quale parte debole del rapporto contrattuale, in tutti i casi in cui la pubblica amministrazione, a causa della propria preponderante forza contrattuale, definisca unilateralmente la misura del compenso spettante al professionista e lo imponga a quest'ultimo senza alcun margine di contrattazione e ciò sia in occasione di affidamenti diretti dell'incarico professionale, sia nella determinazione della base d'asta nel contesto di procedure finalizzate all'affidamento dell'incarico professionale secondo le regole dell'evidenza pubblica cfr. TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 20 dicembre 2021, numero 1088 ” T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 18.02.2022, numero 1114 . Più in generale, si rileva l'illogicità di un sistema in cui il legale viene remunerato senza tener conto della tipologia e della difficoltà della controversia, tutte, semplici o complesse, egualmente remunerate nonostante il professionista assuma su di sé una responsabilità professionale di livello estremamente diverso e l'attività richieda un impegno oggettivo molto diverso anche semplicemente in termini di ore di lavoro . VI.2.4. Ciò posto, l'evolversi del rapporto convenzionale ha dimostrato la fondatezza delle censure. Alla luce dei soli incarichi affidati nell'anno 2023 all'Avv. Gaetano Fontana, professionista convenzionato all'esito della procedura ad evidenza pubblica de qua oltre 20 giudizi innanzi al Tar Napoli e circa 10 giudizi innanzi alla Corte d'Appello di Napoli e al Tribunale di Torre Annunziata , la determinazione dell'importo dei compensi stabiliti, con il bando, dall'Amministrazione Comunale viola le prescrizioni sul cd. equo compenso, con la conseguenza che le previsioni dell'avviso pubblico sono illegittime. A ciò si aggiunge l'attività stragiudiziale che l'Avvocato convenzionato è chiamato, per convenzione, a prestare, nonché per l'assistenza e la consulenza legale agli Uffici e Organi dell'Amministrazione. Le medesime considerazioni sono ancora più evidenti per l'anno 2024, laddove per prescrizioni concorsuali l'importo del corrispettivo è ridotto nella misura del 10%, per un residuo di 9.000 €. VI.2.5. In tal quadro, risultano allora vessatorie le ulteriori clausole imposte, prima fra tutte, la disposizione di chiusura a norma della quale “l'importo di affido nell'arco del triennio subirà una decurtazione nel caso di formali rinunce per dichiarata incompatibilità, conflitti d'interessi etc., ovvero ulteriori ipotesi contemplate nella delibera di G.M. numero 70/2017 che impediscono la difesa dell'Ente, per un importo corrispondente al controvalore di affido per utilizzo della short list ”, ove sono indicati altri professionisti Ed invero, il legale convenzionato non può prevedere, ex ante , in quali giudizi promossi nel triennio si potranno determinare tali situazioni, con il rischio aggiuntivo di vedere il proprio compenso sostanzialmente azzerato in ragione di formali rinunce agli incarichi per incompatibilità ovvero per conflitto di interessi. VI.2.6. Analogamente è a dirsi per quanto disposto al punto 5 delle condizioni, secondo cui “l'avvocato in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di lite sia autorizzato al recupero esigendone il pagamento nella misura del 30%”. Tale prescrizione è, come dedotto, in violazione dell' articolo 13 bis, comma 5, lettera g della legge numero 247/2012 Legge Professionale , a norma del quale, come visto, “si considerano vessatorie le clausole che consistono … g nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte”. Fuorviante è allora la considerazione che tale disposizione comporterebbe un aumento del compenso per il professionista incaricato il quale otterrebbe dal Comune di Lettere, in aggiunta al compenso previsto, il 30% delle spese di lite recuperate, con un incontestabile vantaggio. Conseguentemente tale previsione dell'Avviso pubblico è parimenti illegittima e va annullata, ravvisandosi, di contro, una non congruità dei compensi. VI.2.7. I principi enunciati non trovano eccezione neppure nella ipotesi in cui il professionista incaricato abbia liberamente accettato il compenso atteso che, come già rilevato nel richiamato condivisibile precedente “La circostanza che il singolo professionista resti libero di valutare la convenienza dell'incarico e di rifiutarlo nel caso in cui ritenga non equo il compenso non rileva, dato che ciò non esclude la violazione dell'articolo 19- quaterdecies, comma 3, cioè la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire un compenso equo in altri termini, la disposizione violata impone all'amministrazione di prevedere compensi equi e non consente la previsione di compensi non equi, anche se – ovviamente – il singolo professionista non è certo obbligato, ove inserito nell'elenco, a accettare l'incarico e quindi a beneficiare di un compenso non equo” sentenza numero 7037/2022 . Resta, comunque, precluso alle Amministrazioni aggiudicatrici l'introduzione di regole che, come nella specie, impediscano sistematicamente ex ante il riconoscimento di un corrispettivo professionale da corrispondere ai professionisti incaricati. Ne consegue, in definitiva, l'illegittimità degli atti impugnati. VII. Sulla base delle sovra esposte considerazioni il ricorso è meritevole di accoglimento. Ne consegue che il bando di gara e gli atti conseguenti devono essere annullati in quanto adottati in violazione dei principi di cui alla l. numero 247/2012 . In sede di riedizione del potere, volto ad assicurare la par condicio partecipationis dei professionisti interessati, l'Amministrazione dovrà attenersi ai principi sopra illustrati. VIII. Ragioni di equità inducono tuttavia il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania Sezione Settima , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati. Compensa tra le parti le spese di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.