Violenza sessuale telematica: importanti precisazioni della Corte di Cassazione

«Per l’integrazione del delitto di violenza sessuale in assenza di contatto fisico tra l’imputato e la vittima, l’immediatezza della interazione tra costoro non deve essere necessariamente connotata dalla sua contestualità, ben potendo anche essere differita allorquando l’atto involgente la propria corporeità sessuale realizzato dalla p.o. sia l’effetto della vis psichica ovvero della condotta induttiva esercitata su di lei dall’agente all’interno di un rapporto di causa-effetto, indipendentemente dalle finalità da quest’ultimo perseguit e ».

Interessante sentenza relativa a fattispecie di violenza sessuale in cui, la persona offesa era stata costretta a realizzare ed inviare diversi video riproducente atti di autoerotismo all'imputato, per paura di ripercussioni a seguito delle minacce ricevute di violenza, anche di morte, e di diffusione telematica a terzi di un precedente materiale pornografico . Da qui, la corretta qualificazione del fatto quale violenza sessuale consumata. Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'articolo 609- bis c.p., la nozione di atti sessuali implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a compiere o a subire tali atti Cass. penumero , numero 11623/2021 . Invero, la fattispecie criminosa di violenza sessuale è integrata, pur in assenza di un contatto fisico diretto con la vittima, quando gli atti sessuali  in specie di autoerotismo , quali definiti dall' articolo 609- bis c.p. , coinvolgano oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa e siano finalizzati ed idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale , nella prospettiva del reo di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale Cass. numero 11958/2011 . Sì che è stato ritenuto integrare il reato di violenza sessuale la condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgano la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità Cass. numero 41951/2019 , fattispecie di conferma di condanna per il delitto di violenza sessuale per avere indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni quattordici a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali . Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità — prevalentemente elaborata in relazione all'analogo delitto di cui all' articolo 609-quaterc.p. , ma con l'espressione di principi di valenza generale — si deve ritenere che, anche ai fini del reato in esame, gli atti di masturbazione rilevano quali atti sessuali non solo quando con costrizione praticati dall'agente a terzi o da costoro al primo, ma pure laddove la persona offesa sia stata costretta a praticarli su sé medesima , non essendo necessario il contatto fisico fra l'agente e la vittima Cass. numero 10692/2024 Cass. numero 26809/2023   Cass. numero 25822/2013 . Non può, quindi, negarsi la possibilità della realizzazione del reato contestato anche per via telematica , quando il reo, utilizzando strumenti per la comunicazione a distanza quali il telefono, la videochiamata, la chat, costringe la persona offesa a compiere atti sessuali pur se questi non comportino alcun contatto fisico con l'agente Cass. numero 20521/2011 .

Presidente Sarno - Relatore Galterio Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve