Non è revocabile l’ipoteca concessa al momento della rateizzazione di un debito scaduto

In tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia nella specie, ipoteca sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione o una dilazione di pagamento , allorché risulti che il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario.

Il Giudice Delegato della procedura di Amministrazione Straordinaria di Alfa S.p.A. ammetteva al chirografo il credito vantato da Beta S.p.A. escludendone invece la prelazione ipotecaria. Ad avviso del G.D., l'atto costitutivo di ipoteca era infatti revocabile, ex articolo 67 comma 1° numero 3 L.F., perché perfezionato quando il debito risultava oggetto di espresso patto di rateizzazione , e quindi, non ancora scaduto. Beta proponeva opposizione  ex articolo 98 L.F. innanzi al Tribunale di Milano, esponendo che l'ipoteca non era revocabile in quanto costituita per un debito scaduto, ex articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , e iscritta anteriormente al periodo sospetto di sei mesi. Il Tribunale di Milano respingeva l'opposizione di Beta e quest'ultima proponeva ricorso per Cassazione . Quando il debito può dirsi scaduto? Per quanto qui d'interesse, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell' articolo 67 comma 1 numero 3 e 4 L.F. sul presupposto che il debito di cui è causa fosse già scaduto e, come tale, dovesse essere considerato ai fini dell'applicazione dell' articolo 67 L.F. al riguardo è richiamato dalla ricorrente l'orientamento seppur datato di legittimità a mente del quale «non può ritenersi che un debito preesistente non sia scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, venga concessa una proroga per la sua estinzione», dovendosi valutare «ai fini dell'applicazione della regola di cui al comma 1 numero 4 del richiamato articolo 67, se il debitore sia già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca , a nulla rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento»  cfr. Cass. numero 1204/1963 .  La Corte Suprema, con ordinanza interlocutoria, ha quindi disposto il rinvio della causa in pubblica udienza sulla seguente questione «se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all' articolo 67, comma 1, numero 3, l.fall. o nella diversa ipotesi dell' articolo 67, comma 1, numero 4, l.fall. ». La rateizzazione del debito con contestuale costituzione di garanzia non presume la conoscenza dello stato di insolvenza Precisa la Corte preliminarmente che quaestio iuris della causa è accertare se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all' articolo 67 comma 1° numero 3 L.F. o nella diversa ipotesi dell' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. Il precedente di legittimità richiamato dalla ricorrente è nel senso che non può qualificarsi un debito preesistente come non scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, sia concessa una proroga finalizzata alla sua differita estinzione , dovendosi valutare ai sensi dell' articolo 67, comma 1 numero 4, L.F. , se il debitore sia già inadempiente all'atto della menzionata costituzione, non rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento. In aderenza a siffatto principio, la Cassazione, con altra pronuncia, ha ritenuto che fosse integrata la fattispecie di cui all' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , ove il debitore fosse già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca cfr. Cass. numero 10864/1994 . In particolare, con detta pronuncia, è stato evidenziato che la contestualità logica tra concessione del credito e acquisizione della garanzia è di per sé indice di una normalità operativa, nell'ambito della ordinaria cautela di chi intenda adeguare le condizioni di rischio alle situazioni personali o patrimoniali del debitore, da cui non consegue alcuna presunzione di conoscenza da parte del creditore della situazione di insolvenza del debitore, costituendo l'anteriorità del credito alla garanzia un indice del fatto che le originarie condizioni di rischio hanno subito una variazione in senso peggiorativo. Il debito già scaduto, se rateizzato, non è più tale? Valutato, alla luce delle pronunce sopra indicate, che un debito può considerarsi scaduto, a norma dell' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , quando la garanzia venga rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento dell'obbligazione originaria, la Corte pone il seguente quesito un debito già scaduto può non considerarsi più tale alla luce della nuova pattuizione riguardante il termine dell'adempimento e può quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all' articolo 67, 1° comma numero 3 L.F. ? A questo interrogativo la Corte risponde negativamente con percorso motivazionale che di seguito si riassume la costituzione della garanzia a fronte della proroga di un debito scaduto costituisce invero un'ipotesi meno grave di quella non caratterizzata della proroga ragionando diversamente, si giungerebbe alla conseguenza aberrante che la legge avrebbe concesso un trattamento più favorevole al creditore che, scaduto il debito, ottenga la garanzia senza concedere proroghe, anziché a quello che nell'ottenere la garanzia, rinunci comunque a chiedere immediatamente l'adempimento della prestazione. Né può rilevare, ai fini della sussunzione nella fattispecie di cui all' articolo 67 comma 1° numero 3 L.F. , la circostanza che, per effetto della nuova pattuizione, il debito, già scaduto, diventi non più esigibile non può neppure dubitarsi del fatto che, al momento della pattuizione del nuovo termine, essendo già scaduto quello fissato per l'originario adempimento , il debito fosse già esigibile, con la conseguenza che la proroga del termine non può che ritenersi logicamente successiva o quantomeno contestuale alla concessione della garanzia, della quale costituisce ragionevole contropartita ai fini della valutazione della preesistenza e scadenza del debito, non è dirimente il riferimento alla data di iscrizione dell'ipoteca rimanendo comunque questo dato rilevante ai fini della valutazione della scientia decoctionis ciò in quanto l'atto di concessione di ipoteca e l'iscrizione della medesima nei registri immobiliari, pur perfezionati in momenti diversi, sono legati da un nesso teleologico, secondo un disegno economico unitario d'altronde nell'elaborare la nozione di contestualità, o meno, della garanzia in rapporto al sorgere del credito, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente evidenziato che «non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute. … La contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale , quando il rischio insito nella funzione creditizia è stato assunto sul presupposto della concessione della garanzia. … Il sistema delineato dalla norma dell'articolo 67 l.f. si incentra, dunque, sull'alternativa preesistenza/contestualità del debito e sulla conseguente diversità del regime probatorio. … La contestualità va riguardata, infatti, con riferimento alla interdipendenza tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, dunque con riguardo alla coordinazione dei due momenti secondo l'elemento logico-volitivo, sicché essa deve restare affermata allorché nella complessiva regolamentazione di un rapporto ci sia stata tra i due atti e i due momenti unicità causale, anche in difetto di coincidenza temporale» cfr. Cass. numero 5984/2005 Cass. numero 4126/2003 in conclusione, le medesime considerazioni possono svolgersi non solo per valutare la contestualità tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, ma anche ai fini di valutare la nozione di scadenza del debito, a norma dell' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , allorché le parti, dopo l'inadempimento del debitore al termine in origine contrattualmente previsto, pattuiscano un piano di rientro, e così un nuovo termine di adempimento in coincidenza con la pattuizione di una garanzia .   A chiusura del proprio ragionamento, la Corte ritiene, pertanto, che il Tribunale di Milano sia incorso in errore nell'affermare che il debito doveva ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipulazione del patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria .  Non vi è dubbio, infatti, che la contestualità tra la prestazione di garanzia e la pattuizione della dilazione di pagamento sussista, indipendentemente da quando avviene l'iscrizione ipotecaria la quale non può che essere per lo più temporalmente differita , allorquando il creditore abbia assunto il rischio della concessione di un nuovo termine di adempimento proprio sul presupposto della concessione della garanzia, di cui costituisce la contropartita. La Corte di Cassazione, per quanto qui di interesse, assorbiti gli altri motivi di ricorso, ha enunciato il seguente principio di diritto «in tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia nella specie, ipoteca sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione o una dilazione di pagamento , allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario».

Presidente Ferro - Relatore Fidanzia Fatti di causa OMISSIS s.p.a. ha proposto opposizione ex articolo 98 L.F. avverso il decreto del G.D. della procedura di Amministrazione Straordinaria della F.T. Meccanica s.p.a. - che aveva escluso la prelazione ipotecaria, ammettendo il suo credito in chirografo - esponendo che, essendo l'ipoteca stata costituita per un debito scaduto ex articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , l'eccezione di revoca, sollevata in via breve dal curatore, non era accoglibile, trattandosi di iscrizione ipotecaria effettuata anteriormente al periodo sospetto di sei mesi. Con decreto depositato il 15.12.2016 il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione, così confermando la statuizione con cui il G.D., nell'ammettere in via chirografaria il credito di € 7.634.525 derivante da un rapporto di factoring , aveva appunto revocato, in via breve, ex articolo 67 comma 1° numero 3 L.F. , “l'atto costitutivo di ipoteca perfezionato in data 14.9.2012, in considerazione del fatto che i debiti di F.T. Meccanica s.p.a. a tale data risultavano oggetto di espresso patto di rateizzazione, e quindi, non risultavano scaduti”. Il tribunale ha così ritenuto che l'ipoteca - che, ai fini della revocabilità ex articolo 67 L.F. , doveva intendersi costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari in data 14.9.2012 , e non, invece, con l'atto di concessione, il quale aveva efficacia solo inter partes - era stata stipulata a garanzia di un debito preesistente non scaduto ciò in quanto, per effetto della rinegoziazione dei termini di pagamento con conseguente modifica della scadenza originaria , gli effetti del preesistente inadempimento erano rimasti privi di giuridica rilevanza. In particolare, ad avviso del tribunale, il debito da factoring doveva ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipula del patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria. Al riguardo, era stato documentato che, alla data di tale iscrizione, F.T. Meccanica s.p.a. non fosse inadempiente al patto di rateizzazione, non avendo provveduto al pagamento delle rate successive del 30.12.2012 e del 31.3. 2013. Avverso il decreto ha proposto ricorso per cassazione OMISSIS s.p.a., affidandolo a tre motivi. F.T. Meccanica s.p.a. in Amministrazione Straordinaria ha resistito in giudizio con controricorso. La ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 380 bis.1 c.p.c. Con ordinanza interlocutoria del 23.4.2024 è stato disposto il rinvio della causa in pubblica udienza sulla seguente questione “se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all' articolo 67, comma 1, numero 3, l.fall. o nella diversa ipotesi dell' articolo 67, comma 1, numero 4, l.fall. ”. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'accoglimento del ricorso, secondo conclusioni poi illustrate in udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 67 comma 1 numero 3 e 4 L.F. Espone la ricorrente che il debito di cui è causa era già scaduto e, come tale, doveva essere considerato ai fini dell'applicazione dell' articolo 67 L.F. , risultando a quest'ultimo fine irrilevante la concessione di un suo riscadenziamento a fronte della concessione di una garanzia. Il patto di rateizzazione non aveva avuto alcuna incidenza sulla scadenza del debito contratto dalla società attualmente in A. S. La ricorrente ha richiamato un lontano precedente di questa Corte vedi Cass. numero 1204/1963 che aveva affermato il principio secondo cui “non può … ritenersi che un debito preesistente non sia scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, venga concessa una proroga per la sua estinzione”, dovendosi valutare ”ai fini dell'applicazione della regola di cui al comma 1 numero 4 del richiamato articolo 67, se il debitore sia già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca, a nulla rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento”. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione o falsa applicazione dell' articolo 67 comma 1° numero 3 L.F. Espone la ricorrente che, nella denegata ipotesi in cui fosse ritenuto infondato il primo motivo, il momento rilevante cui fare riferimento, ai fini della determinazione del cd. periodo sospetto, è quello dell'accordo con cui è stata pattuita la costituzione dell'ipoteca, e non quello dell'iscrizione ipotecaria, costituendo questa una mera esecuzione dell'accordo costitutivo. 3. Con il terzo motivo è stato dedotto l'omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell' articolo 360 comma 1° numero 5 c.p.c. , nonché la violazione degli articolo 1230 c.c. e 67 comma 2 L.F. La ricorrente espone di aver dedotto durante il giudizio di opposizione ex articolo 98 L.F. che, ove il giudice di merito fosse giunto alla conclusione che il suo credito non fosse scaduto in forza della pattuizione di proroga, non avrebbe comunque potuto disconoscere che tale pattuizione si inseriva in un accordo più ampio in esso le parti non si erano limitate a stabilire una nuova scadenza, ma avevano concordato un nuovo assetto di rapporti reciproci, prevedendo la retrocessione dei crediti a favore della F.T. Meccanica s.r.l. correlata al rilascio della garanzia ipotecaria. Dunque, le parti avevano novato il titolo, con la conseguenza che la garanzia concessa non poteva che ritenersi contestuale al sorgere del debito oggetto di novazione. Pertanto, doveva applicarsi l' articolo 67 comma 2° L.F. con il consolidamento dell'ipoteca in sei mesi. Questo profilo non era stato preso in esame dal giudice di merito. 4. Il primo motivo è fondato. Quaestio iuris della causa è accertare se l'assunzione da parte del debitore dell'impegno alla costituzione di una garanzia, in coincidenza con la pattuizione con il creditore di un piano di rientro, o di rateizzazione di un debito precedentemente già scaduto, rientri nella fattispecie di cui all' articolo 67 comma 1° numero 3 L.F. o nella diversa ipotesi dell' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. Questa Corte, nel precedente richiamato in ricorso ha effettivamente statuito che non può qualificarsi un debito preesistente come non scaduto solo perché, alla data di costituzione dell'ipoteca, sia concessa una proroga finalizzata alla sua differita estinzione, dovendosi valutare, proprio ai fini delle norme qui in discussione comma 1 numero 4 dell' articolo 67 L.F. , se il debitore sia già inadempiente all'atto della menzionata costituzione, non rilevando che sia stata concessa una proroga al pagamento così dunque, Cass. numero 1204/1963 . Questa Corte è giunta alla stessa conclusione, nel senso di ritenere integrata la fattispecie di cui all' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , ove il debitore fosse già inadempiente all'atto della costituzione dell'ipoteca, nella successiva sentenza numero 10864/1994. In particolare, nella seconda pronuncia, è stato evidenziato, in primo luogo, che la contestualità logica tra concessione del credito e acquisizione della garanzia è di per sé indice di una normalità operativa, nell'ambito della ordinaria cautela di chi intenda adeguare le condizioni di rischio alle situazioni personali o patrimoniali del debitore, da cui non consegue alcuna presunzione di conoscenza da parte del creditore della situazione di insolvenza del debitore, costituendo, per contro, l'anteriorità del credito alla garanzia un indice del fatto che le originarie condizioni di rischio liberamente accettate nel concedere il credito hanno subito una variazione in senso peggiorativo, tanto che la continuazione del rapporto viene subordinata a un nuovo fattore che dia copertura al rischio. Inoltre, nell'esaminare le fattispecie di non contestualità della costituzione della garanzia rispetto al sorgere del credito, la Corte ha evidenziato che il carattere sintomatico del venir meno della fiducia del creditore nella capacità del debitore di adempiere le proprie obbligazioni assume maggiore o minore incidenza, a seconda che l'acquisizione della garanzia avvenga o meno in presenza dell'inadempimento del debitore “il creditore che, pur non sperimentando l'elemento tipico cui si ricollega la crisi dell'imprenditore l'inadempimento , ritenga che siano modificate peggiorativamente le ordinarie condizioni di rischio liberamente accettate, tanto da richiedere [la costituzione di una garanzia], assume una condotta dimostrativa di maggiore consapevolezza rispetto all'ipotesi del debitore inadempiente della sussistenza dell'insolvenza del debitore. Situazione questa che si riflette nel maggiore ambito temporale cui ragguagliare la revocabilità dell'ipoteca. Quindi, l'elemento distintivo espresso dalla legge nelle ipotesi dei [commi] 3 e 4 sotto il profilo dell'avvenuta scadenza, o non, del debito al momento costitutivo dell'ipoteca, si traduce nel rilievo che in quel momento si fosse, o non, verificata l'inadempienza del debitore nei confronti del creditore”. Valutato, alla luce delle pronunce sopra indicate, che un debito può considerarsi scaduto, a norma dell' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , quando la garanzia venga rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento dell'obbligazione originaria, sorge il quesito se – come ritenuto dal decreto impugnato – per effetto della pattuizione tra debitore e creditore di un piano di rateizzazione ovvero rientro di un debito precedentemente scaduto, in concomitanza con l'assunzione da parte del debitore della costituzione di una garanzia, un debito che era già scaduto possa non considerarsi più tale alla luce della nuova pattuizione riguardante il termine dell'adempimento e possa quindi essere ricondotto alla fattispecie di cui all' articolo 67 1° comma numero 3 L.F. Questo Collegio ritiene che la risposta sia negativa. La costituzione della garanzia a fronte della proroga di un debito scaduto costituisce invero un'ipotesi meno grave di quella non caratterizzata della proroga e, come ben evidenziato da questa Corte nel precedente del 1963, “se fosse diversamente, si giungerebbe alla conseguenza aberrante che la legge avrebbe concesso un trattamento più favorevole al creditore che, scaduto il debito, ottenga la garanzia senza concedere proroghe, anziché a quello che nell'ottenere la garanzia, rinunci a chiedere immediatamente l'adempimento della prestazione”. Né può rilevare, ai fini della sussunzione nella fattispecie di cui all' articolo 67 comma 1° numero 3 L.F. , la circostanza che, per effetto della nuova pattuizione, il debito, già scaduto, diventi non più esigibile. Non può peraltro dubitarsi che, al momento della pattuizione del nuovo termine, essendo già scaduto quello fissato per l'originario adempimento, il debito era già esigibile, con la conseguenza che la proroga del termine non può che ritenersi logicamente successiva o quantomeno contestuale alla concessione della garanzia, della quale costituisce ragionevole contropartita. Tale conclusione non si pone in contrasto con l'orientamento consolidato in tema di decorrenza del cd. periodo sospetto. In particolare, è pur vero che questa Corte così Cass. numero 2674/2014 ha affermato che “ai fini dell'azione revocatoria di cui all' articolo 67 legge fall ., atteso che l'ipoteca volontaria si ha per costituita con l'iscrizione nei registri immobiliari e non invece con l'atto di concessione, per l'accertamento della scientia decoctionis , nonché della preesistenza e scadenza del credito, deve farsi riferimento al momento dell'iscrizione, in cui la garanzia ipotecaria viene ad esistenza”. Tale conclusione deriva dalla circostanza per cui alla costituzione dell'ipoteca volontaria si perviene mediante la formazione del titolo di concessione della stessa e l'iscrizione nei pubblici registri immobiliari articolo 2808 comma 2 e 2827 c.c. , nel contesto di una fattispecie a formazione progressiva che si perfeziona con il secondo adempimento. Tenuto conto che la ratio legis dell' articolo 67 L.F. è quella di reintegrare la par condicio creditorum, non può dubitarsi che, verificandosi gli effetti della relativa alterazione proprio in dipendenza dell'iscrizione dell'ipoteca che fa sorgere la prelazione , è questo l'atto che deve formare oggetto della revoca, in quanto è la prelazione che da essa sorge ad incidere in maniera pregiudizievole sulle aspettative paritarie della massa creditoria. Nell'ipoteca consensuale l'atto negoziale che consente l'iscrizione è atto con efficacia inter partes, che potrebbe anche non avere ulteriore seguito e che solo con l'iscrizione assume rilievo nei confronti dei terzi. Ritiene, tuttavia, questo Collegio che il riferimento alla data di iscrizione dell'ipoteca, ai fini della valutazione della preesistenza e scadenza del debito, non sia dirimente rimanendo comunque rilevante ai fini della valutazione della scientia decoctionis allorché l'atto di concessione di ipoteca e l'iscrizione della medesima nei registri immobiliari, pur perfezionati in momenti diversi, siano legati da un nesso teleologico, secondo un disegno economico unitario. Va premesso che questa Corte, nell'elaborare la nozione di contestualità, o meno, della garanzia in rapporto al sorgere del credito, ha costantemente evidenziato vedi Cass. numero 5984/2005 Cass. numero 4126/2003 che “non può essere attribuita rilevanza ad eventuali discrasie temporali dovute ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della garanzia stessa, ma è necessario fare riferimento al momento in cui entrambe le operazioni sono state volute. … La contestualità tra prestazioni di garanzia e credito garantito sussiste, anche in mancanza di coincidenza temporale, quando il rischio insito nella funzione creditizia è stato assunto sul presupposto della concessione della garanzia. … Il sistema delineato dalla norma dell'articolo 67 l.f. si incentra, dunque, sull'alternativa preesistenza/contestualità del debito e sulla conseguente diversità del regime probatorio. … La contestualità va riguardata, infatti, con riferimento alla interdipendenza tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, dunque con riguardo alla coordinazione dei due momenti secondo l'elemento logico-volitivo, sicché essa deve restare affermata allorché nella complessiva regolamentazione di un rapporto ci sia stata tra i due atti e i due momenti unicità causale, anche in difetto di coincidenza temporale». Orbene, ritiene questo Collegio che le medesime considerazioni possono svolgersi non solo per valutare la contestualità tra il sorgere del credito e la costituzione della garanzia, ma anche ai fini di valutare la nozione di scadenza del debito, a norma dell' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , allorché le parti, dopo l'inadempimento del debitore al termine in origine contrattualmente previsto, pattuiscano un piano di rientro, e così un nuovo termine di adempimento in coincidenza con la pattuizione di una garanzia. Non vi è dubbio che la contestualità tra la prestazione di garanzia e la pattuizione della dilazione di pagamento sussista, indipendentemente da quando avviene l'iscrizione ipotecaria la quale non può che essere per lo più temporalmente differita , allorquando il creditore abbia assunto il rischio della concessione di un nuovo termine di adempimento proprio sul presupposto della concessione della garanzia, di cui costituisce la contropartita. Non è contestato in causa che nella complessiva regolamentazione del rapporto tra le parti vi fosse stata, pur in difetto di una coincidenza temporale, un'unicità causale tra le operazioni di dilazione di pagamento e la costituzione di garanzia. Pertanto, il decreto impugnato - come condivisibilmente evidenziato dal Procuratore Generale - è incorso in errore nell'affermare che il debito doveva “ritenersi non scaduto sia in sede e per effetto della stipulazione del patto di rateizzazione, sia alla data dell'iscrizione ipotecaria”. Va, infine, osservato che non fornisce un argomento confliggente con quanto enunciato la pronuncia di questa Corte numero 27830/2017 che, nell'esaminare un'ipotesi di compresenza – in materia di atti costitutivi di titoli di prelazione – di più debiti di diversa natura, di cui alcuni non scaduti, altri scaduti, altri ancora contestualmente creati, ha statuito che “gli atti costitutivi di titoli di prelazione per debiti preesistenti, non scaduti, sono inefficaci, ai sensi dell' articolo 67, comma 1, numero 3 , l.fall. , anche in presenza di altri debiti preesistenti e già scaduti ovvero contestualmente creati nei confronti del titolare della garanzia, restando l'atto pregiudizievole comunque inopponibile alla massa dei creditori per l'intera esposizione debitoria garantita”. A prescindere dal rilievo che, nel caso esaminato nella predetta pronuncia, è stato dato atto che nella convenzione costitutiva dell'ipoteca “vennero ricompresi debiti preesistenti, e, tuttavia, per patto espresso non ancora scaduti rectius esigibili alla data della stipula dell'ipoteca impugnata” così desumendosi che quei debiti fossero stati resi inesigibili per un patto espresso anteriore alla stipula della convenzione di ipoteca e non, quindi, contestuale, come nel caso di specie , va evidenziato che questa Corte ha ritenuto che l'esistenza di una pluralità di debiti aventi diversa natura - taluni scaduti, altri non scaduti, altri ancora contestuali - garantiti dalla medesima garanzia reale, non sia di ostacolo alla revocabilità ai sensi del richiamato comma primo, numero 3 , dell' articolo 67 L.F. , ove ne ricorrano le condizioni anche con riferimento ad uno solo dei debiti garantiti, per il solo rilievo che la garanzia opera per intero con riguardo a ciascuno dei debiti per cui è costituita conf. Cass. numero 1745/2008 . Deve quindi enunciarsi il seguente principio di diritto “in tema di revocatoria fallimentare, quando una garanzia nella specie, ipoteca sia rilasciata a favore del creditore dopo che si sia già verificato l'inadempimento del termine originario di pagamento, il debito può considerarsi scaduto, per gli effetti di cui all' articolo 67 comma 1° numero 4 L.F. , a nulla rilevando che tra debitore e creditore venga contestualmente pattuito un piano di rateizzazione o una dilazione di pagamento , allorché risulti che in effetti il nuovo termine che ne deriva è concesso proprio sul presupposto della costituzione della garanzia e così tali operazioni sono legate da un nesso teleologico unitario”. 5. Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti. Il decreto impugnato deve essere quindi cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie allo stesso sottoposta alla luce del sopra enunciato principio di diritto e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.