Messa in discussione la vittoria dell’ideatore di un progetto relativo alla realizzazione di una collana di fiabe. Fortemente a rischio il risarcimento che avrebbe dovuto versargli la casa editrice che ha ripubblicato i libri senza indicarlo come autore.
Terreno di scontro è la paternità letteraria di alcuni libri per bambini, libri pubblicati tra gli inizi degli anni '80 e metà degli anni '90 da una casa editrice, che vedeva tra i propri soci anche l'autore di quei libri, e poi ristampati da un'altra casa editrice quasi vent'anni dopo, cioè a partire dal 2011. Proprio la ripubblicazione effettuata dalla seconda casa editrice spinge l'autore dei libri a chiedere un' adeguata tutela e un altrettanto adeguato ristoro economico , precisando di «essere autore», per l'appunto, «dei testi e curatore del progetto iconografico del prodotto editoriale, la cui particolarità era data dalla rappresentazione di fiabe tradizionali tramite delle carte, recanti illustrazioni e brevi testi narrativi la storia era quindi definita dalla sequenza di carte, attraverso le immagini e le parole». Invece, quelle opere sono state stampate a partire dal 2011 « senza più riportare l'indicazione del nominativo dell'ideatore », sottolinea l'autore, il quale aggiunge che «tale indicazione era stata espunta dalle copertine delle ristampe pubblicate, ove, senza alcun previo accordo, figurava il nome di un'altra autrice». Per i giudici di merito il quadro è chiarissimo. Così, viene «accertato il diritto di paternità dell'autore sui quindici cofanetti componenti la collana » di libri per bambini e si dispone che la casa editrice «commercializzi i cofanetti con l'indicazione esplicita» dell'originario «autore e ideatore del progetto grafico». In aggiunta, poi, la casa editrice viene condannata a versare all'autore il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 20mila euro in primo grado e ridotto a 15mila euro in secondo grado. Col ricorso in Cassazione, però, la casa editrice finita sotto accusa ribatte alle contestazioni mosse dall'autore e alle valutazioni compiute dai giudici di merito, ritenendo palese l'errore compiuto «ritenendo opera tutelata sul piano autorale una collana caratterizzata da una differente metodologia narrativa e dalla ideazione di una forma di rappresentazione avente carattere innovativo, riconoscendo così tutela autonoma a una idea o a un metodo». Prima di esaminare da vicino la vicenda, i magistrati di Cassazione richiamano le valutazioni compiute tra primo e secondo grado. Nello specifico, si è riconosciuta «la possibilità di qualificare» il soggetto che ha agito contro la casa editrice «come autore di un'opera dell'ingegno con riguardo al prodotto editoriale» rappresentato da una collana di libri per bambini. Ciò perché « la soluzione narrativa attuata attraverso una serie di schede, sulle quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall'altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell'intera fiaba, è caratterizzata da innovazione ed originalità ». Logico, quindi, secondo i giudici di merito, catalogare la specifica collana di libri per bambini come « opera con contenuto creativo , e ciò in quanto l'autore ha inteso rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa, ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro successione raccontano la storia». E « tale metodologia di racconto si presenta come innovativa rispetto alla tradizione , differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali. L'innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa, pertanto, connota l'autore dell'opera, in quanto tale legittimato a richiedere il riconoscimento della paternità dell'opera stessa». Secondo la casa editrice sotto accusa, però, è stato commesso un errore grossolano in appello, poiché « si è riferita la tutela autorale ad una semplice idea , in violazione del principio che accorda tutela solo alla trasposizione dell'idea stessa in una specifica opera compiuta ed identificabile». Per i magistrati di Cassazione, è necessario, per inquadrare al meglio la questione, tenere presente che « la protezione del diritto d'autore postula l'originalità e la creatività queste sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La creatività, poi, consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione , ovvero dalla sua soggettività , di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione». Sulla stessa falsariga, poi, anche i paletti fissati in ambito comunitario, poiché «la nozione di opera implica che esista un oggetto originale , nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione. Perché un oggetto possa essere considerato originale, poi, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestandone le scelte libere e creative». E, infine, «la nozione di opera importa necessariamente l' esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività ». Tornando alla vicenda oggetto del contenzioso, anche per i magistrati di Cassazione è evidente l'errore compiuto in appello, laddove «si è apprezzata l'idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa elaborata» dall'ideatore e «si è conseguentemente reputato irrilevante che altri soggetti fossero gli autori del testo e delle illustrazioni, finendo così con l' associare il diritto di paternità intellettuale non già a un'opera dell'ingegno ma a una semplice idea , separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici». E invece «se la nozione di opera va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione», sanciscono i giudici di Cassazione, i quali ritengono legittime le osservazioni proposte dalla casa editrice, richiedono un approfondimento in appello e in questa ottica fissano infine il principio di diritto secondo cui «la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività , consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, dovendo la nozione di opera dell'ingegno essere riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva. Pertanto, non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata».
Presidente Scoditti – Relatore Falabella Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.