Messa in discussione la vittoria dell’ideatore di un progetto relativo alla realizzazione di una collana di fiabe. Fortemente a rischio il risarcimento che avrebbe dovuto versargli la casa editrice che ha ripubblicato i libri senza indicarlo come autore.
Terreno di scontro è la paternità letteraria di alcuni libri per bambini, libri pubblicati tra gli inizi degli anni '80 e metà degli anni '90 da una casa editrice, che vedeva tra i propri soci anche l'autore di quei libri, e poi ristampati da un'altra casa editrice quasi vent'anni dopo, cioè a partire dal 2011. Proprio la ripubblicazione effettuata dalla seconda casa editrice spinge l'autore dei libri a chiedere un'adeguata tutela e un altrettanto adeguato ristoro economico, precisando di «essere autore», per l'appunto, «dei testi e curatore del progetto iconografico del prodotto editoriale, la cui particolarità era data dalla rappresentazione di fiabe tradizionali tramite delle carte, recanti illustrazioni e brevi testi narrativi: la storia era quindi definita dalla sequenza di carte, attraverso le immagini e le parole». Invece, quelle opere sono state stampate a partire dal 2011 «senza più riportare l'indicazione del nominativo dell'ideatore», sottolinea l'autore, il quale aggiunge che «tale indicazione era stata espunta dalle copertine delle ristampe pubblicate, ove, senza alcun previo accordo, figurava il nome di un'altra autrice». Per i giudici di merito il quadro è chiarissimo. Così, viene «accertato il diritto di paternità dell'autore sui quindici cofanetti componenti la collana» di libri per bambini e si dispone che la casa editrice «commercializzi i cofanetti con l'indicazione esplicita» dell'originario «autore e ideatore del progetto grafico». In aggiunta, poi, la casa editrice viene condannata a versare all'autore il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in 20mila euro in primo grado e ridotto a 15mila euro in secondo grado. Col ricorso in Cassazione, però, la casa editrice finita sotto accusa ribatte alle contestazioni mosse dall'autore e alle valutazioni compiute dai giudici di merito, ritenendo palese l'errore compiuto «ritenendo opera tutelata sul piano autorale una collana caratterizzata da una differente metodologia narrativa e dalla ideazione di una forma di rappresentazione avente carattere innovativo, riconoscendo così tutela autonoma a una idea o a un metodo». Prima di esaminare da vicino la vicenda, i magistrati di Cassazione richiamano le valutazioni compiute tra primo e secondo grado. Nello specifico, si è riconosciuta «la possibilità di qualificare» il soggetto che ha agito contro la casa editrice «come autore di un'opera dell'ingegno con riguardo al prodotto editoriale» rappresentato da una collana di libri per bambini. Ciò perché «la soluzione narrativa attuata attraverso una serie di schede, sulle quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall'altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell'intera fiaba, è caratterizzata da innovazione ed originalità». Logico, quindi, secondo i giudici di merito, catalogare la specifica collana di libri per bambini come «opera con contenuto creativo, e ciò in quanto l'autore ha inteso rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa, ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro successione raccontano la storia». E «tale metodologia di racconto si presenta come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali. L'innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa, pertanto, connota l'autore dell'opera, in quanto tale legittimato a richiedere il riconoscimento della paternità dell'opera stessa». Secondo la casa editrice sotto accusa, però, è stato commesso un errore grossolano in appello, poiché «si è riferita la tutela autorale ad una semplice idea, in violazione del principio che accorda tutela solo alla trasposizione dell'idea stessa in una specifica opera compiuta ed identificabile». Per i magistrati di Cassazione, è necessario, per inquadrare al meglio la questione, tenere presente che «la protezione del diritto d'autore postula l'originalità e la creatività: queste sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti. La creatività, poi, consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione». Sulla stessa falsariga, poi, anche i paletti fissati in ambito comunitario, poiché «la nozione di opera implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione. Perché un oggetto possa essere considerato originale, poi, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestandone le scelte libere e creative». E, infine, «la nozione di opera importa necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività». Tornando alla vicenda oggetto del contenzioso, anche per i magistrati di Cassazione è evidente l'errore compiuto in appello, laddove «si è apprezzata l'idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa elaborata» dall'ideatore e «si è conseguentemente reputato irrilevante che altri soggetti fossero gli autori del testo e delle illustrazioni, finendo così con l'associare il diritto di paternità intellettuale non già a un'opera dell'ingegno ma a una semplice idea, separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici». E invece «se la nozione di opera va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione», sanciscono i giudici di Cassazione, i quali ritengono legittime le osservazioni proposte dalla casa editrice, richiedono un approfondimento in appello e in questa ottica fissano infine il principio di diritto secondo cui «la protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, dovendo la nozione di opera dell'ingegno essere riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva. Pertanto, non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata».
Presidente Scoditti – Relatore Falabella Fatti di causa 1. - Fa.Ma. ha evocato in giudizio davanti al Tribunale di Firenze, Co.Ni. e EDIZIONI DEL BORGO Srl invocando la tutela del proprio diritto morale di autore in relazione ad alcuni cofanetti di libri per bambini, pubblicati tra il dal 1982 e il 1994 da altra casa editrice, Fatatrac Srl, di cui il medesimo era stato socio sino al 1994, nonché, amministratore fino al 1993. L'attore ha dedotto di essere autore dei testi e curatore del progetto iconografico del prodotto editoriale, la cui particolarità era data dalla rappresentazione di fiabe tradizionali tramite delle carte, recanti illustrazioni e brevi testi narrativi: la storia era quindi definita dalla sequenza di carte, attraverso le immagini e le parole. L'autore ha assunto di aver scoperto, nel 2013, che le Carte da tavola erano stampate da EDIZIONI DEL BORGO, senza più riportare l'indicazione del suo nominativo come ideatore delle stesse; tale indicazione era stata infatti espunta dalle copertine delle ristampe pubblicate dalla società a partire dall'anno 2011, ove figurava il nome di Co.Ni., senza alcun previo accordo. Nella resistenza dei due convenuti il Tribunale di Firenze ha accertato il diritto di paternità di Fa.Ma. sui quindici cofanetti componenti la collana Carte in tavola , disposto che EDIZIONI DEL BORGO commercializzasse i suddetti cofanetti con l'indicazione esplicita di Fa.Ma. quale autore e/o ideatore del progetto grafico della collana 'Carte in tavola' e condannato detta società al risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in Euro 20.000,00, oltre interessi. 2. - Pronunciando sul successivo appello proposto da EDIZIONI DEL BORGO, la Corte di Firenze ha riformato la sentenza di primo grado in punto di liquidazione del danno, determinando la misura della condanna della società in ragione di Euro 15.000,00. 3. - Contro la pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione EDIZIONI DEL BORGO. Il ricorso si fonda su otto motivi. Resiste con controricorso Fa.Ma. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. - I motivi di ricorso si riassumono come segue. Primo motivo: violazione o falsa applicazione degli articolo 1 e 2 della L. aut. (l. numero 633/1941). Si lamenta che la sentenza abbia ritenuto opera tutelata sul piano autorale una collana caratterizzata da una differente metodologia narrativa e dalla ideazione di una forma di rappresentazione avente carattere innovativo , riconoscendo così tutela autonoma a una idea o a un metodo. Secondo motivo: nullità della sentenza ex articolo 112 c.p.c. La sentenza impugnata sarebbe incorsa in extrapetizione o in ultrapetizione attribuendo a Fa.Ma. la qualifica di autore della collana Carte in tavola malgrado egli avesse agito per il riconoscimento della sua qualifica di autore dei testi e del progetto grafico in relazione a specifiche opere indicate, e non dell'intera collana. Terzo motivo: violazione o falsa applicazione degli articolo 8 e 20 L. aut. La Corte di Firenze avrebbe violato l'articolo 8 cit., ritenendo autore della collana Fa.Ma., sulla base di indicazioni contenute nelle prime edizioni delle opere non più in commercio, malgrado: il progetto grafico ideazione Fa.Ma. non costituisca forma d'uso ; tale attribuzione, riportata nelle prime edizioni di quindici opere della collana, non consenta di riferire al controricorrente l'ideazione di una differente metodologia narrativa e di una forma di rappresentazione avente carattere innovativo e/o l'ideazione della intera collana riconosciuta invece dai giudici di merito ; la presunzione ex articolo 8 L. aut. sia stata applicata in contrasto con la presunzione derivante dalle attribuzioni presenti nelle edizioni in commercio alla data di prima rivendica o acquisizione del catalogo da parte della società ricorrente; l'attribuzione dell' ideazione del progetto grafico non possa essere confusa con quella autorale che presuppone, in italiano, la trasposizione dell'idea in un'opera fisica. Quarto motivo: nullità per travisamento della prova. La Corte di appello e il Tribunale avrebbero basato l'attribuzione a Fa.Ma. della ideazione della collana Carte in tavola su di un vero e proprio travisamento. Quinto motivo: violazione o falsa applicazione dell'articolo 8 L. aut. in relazione all'articolo 2697 c.c. e degli articolo 2,24 e 111 Cost. L'impugnata sentenza, in violazione delle norme indicate, avrebbe applicato la presunzione di cui all'articolo 8 L. aut. malgrado Fa.Ma. avesse allegato come prova delle sue rivendicazioni d'autore l'esistenza di una specifica scrittura e poi prodotto in causa un diverso documento, così assumendosi un onere probatorio e superando solo per questo la presunzione ex articolo 8 cit. Sesto motivo: violazione o falsa applicazione dell'articolo 158 L. aut., degli articolo 1176 c.c. e 2043 c.c. e dell'articolo 2L. numero 747/94 in relazione all'articolo 45 TRIPs e dell'articolo 2729 c.c. La Corte fiorentina avrebbe riconosciuto, ai fini del risarcimento dei danni morali poi liquidati a favore di Fa.Ma., l'esistenza di una condotta colpevole della ricorrente sulla base di circostanze non gravi, né precise, né concordanti, senza considerare i dati in concreto disponibili per la casa editrice e i limiti che si frapponevano all'accertamento dei fatti. Settimo motivo: violazione o falsa applicazione degli articolo 1226,2056,2697 e 2729 c.c. in relazione alla quantificazione del risarcimento dei danni da violazione dei diritti morali di autore. La Corte di appello avrebbe quantificato il risarcimento dei danni morali della controparte sulla base della comune esperienza e della normalità , dopo aver negato l'esistenza di un pregiudizio nel periodo anteriore al 2013 senza far riferimento a fatti gravi, precisi e concordanti e senza fornire comprensibili indicazioni, pur sintetiche, circa i parametri adottati per la quantificazione del danno. Ottavo motivo: nullità della sentenza per violazione degli articolo 111 Cost. e 132 c.p.c. sul punto della esistenza e quantificazione del danno per violazione dei diritti morali di Fa.Ma. sul progetto grafico. La decisione sull'accertamento dell'an e del quantum del danno si attesterebbe al di sotto del minimo costituzionale e risulterebbe essere apparente o quantomeno frutto di una manifesta ed irriducibile contraddittorietà e comunque incomprensibile. 2. - La Corte di merito ha prestato adesione ai rilievi espressi dalla sentenza di primo grado quanto alla possibilità di qualificare Fa.Ma. come autore di un'opera dell'ingegno con riguardo al prodotto editoriale oggetto della controversia. Il Tribunale aveva ritenuto che la soluzione narrativa attuata attraverso serie di schede sulla quali da un lato vi è il racconto della storia e, dall'altro, il disegno corrispondente, così che poi poggiando tutte le carte in sequenza emerge la rappresentazione in disegni dell'intera fiaba fosse caratterizzata da innovazione ed originalità. Per parte sua, la Corte distrettuale ha osservato essere condivisibile l'affermazione del Giudice di primo grado, secondo cui l'opera Carte in tavola presentava un contenuto creativo, e ciò in quanto Fa.Ma. aveva inteso rappresentare e narrare delle fiabe tramite una nuova metodologia comunicativa, ovvero quella della sequenza di carte contenenti delle illustrazioni, che nella loro successione raccontano la storia . Si trova ancora scritto nella sentenza impugnata: Tale metodologia di racconto si presenta... come innovativa rispetto alla tradizione, differenziandosi dalla narrazione tramite libri e manuali. L'innovazione creativa determinata dalla differente metodologia narrativa, pertanto, connota il Fa.Ma. quale autore dell'opera, in quanto tale legittimato a richiedere il riconoscimento della paternità della stessa . 3. - La ricorrente, col primo motivo, ha contestato alla sentenza impugnata di aver riferito la tutela autorale a una semplice idea, in violazione del principio che accorda tutela solo alla trasposizione dell'idea stessa in una specifica opera compiuta ed identificabile. 4. - Per la giurisprudenza di questa Corte, la protezione del diritto d'autore postula l'originalità e della creatività: queste sussistono anche quando l'opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell'opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti (Cass. 13 giugno 2014, numero 13524; cfr. pure: Cass. 2 dicembre 1993, numero 11953; Cass. 12 marzo 2004, numero 5089; Cass. 28 novembre 2011, numero 25173); la creatività, poi, consiste non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione (Cass. 12 marzo 2004, numero 5089, cit.; Cass. 28 novembre 2011, numero 25173, cit.; Cass. 29 maggio 2020, numero 10300). 5. - Questi enunciati non sono difformi dai principi elaborati, in materia, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. Secondo detta Corte, la nozione di opera che figura nella dir. 2001/29/CE implica che esista un oggetto originale, nel senso che detto oggetto rappresenta una creazione intellettuale propria del suo autore, anche se la qualifica di opera è riservata agli elementi che sono espressione di tale creazione (Corte giust. UE 16 luglio 2009, Infopaq, C-5/08, punti 37 e 39; Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, C-310/17, punti 33 e da 35 a 37; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, C-683/17, punto 29). Perché un oggetto possa essere considerato originale, è necessario e sufficiente che rifletta la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo (Corte giust. UE 10 dicembre 2011, Painer, C 145/10, punti 88, 89 e 94; Corte giust. UE 7 agosto 2018, Renckhoff, C-161/17, punto 14; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 30); la nozione di opera , poi, importa necessariamente l'esistenza di un oggetto identificabile con sufficiente precisione e oggettività (Corte giust. UE 13 novembre 2018, Levola Hengelo, cit., punto 40; Corte giust. UE 12 settembre 2019, Cofemel, cit., punto 32). 6. - Nel caso in esame, la Corte di appello, come si è visto, ha apprezzato l'idea creativa senza considerarla nella sua declinazione espressiva, ma attribuendo valore al solo carattere innovativo della metodologia narrativa elaborata da Fa.Ma. Ha conseguentemente reputato irrilevante che altri soggetti (fossero) gli autori del testo e delle illustrazioni , finendo così con l'associare il diritto di paternità intellettuale non già a un'opera dell'ingegno ma a una semplice idea, separata dalla traduzione espressiva dei relativi contenuti, verbali e grafici. D'altro canto, se, sul versante del diritto unionale, la nozione di opera di cui alla direttiva 2001/29/CE va riferita ai soli elementi di espressione della creazione intellettuale, il metodo di rappresentazione di una storia non rientra in tale nozione: e ciò conferma l'erroneità della decisione impugnata. Il primo motivo va conseguentemente accolto. 7. - Ne discende l'assorbimento dei restanti mezzi di censura. 8. - La sentenza è conseguentemente cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, che deciderà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità. 9. - Il Giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: La protezione del diritto d'autore postula il requisito dell'originalità e della creatività, consistente non già nell'idea che è alla base della sua realizzazione, ma nella forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, la nozione di opera dell'ingegno dovendo essere riferita non all'idea in sé, ma agli elementi che ne costituiscano declinazione espressiva; pertanto non può ricevere tutela una metodologia narrativa, in sé considerata . P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, che deciderà in diversa composizione e statuirà pure sulle spese del giudizio di legittimità.