In materia di procedure di autenticazione e catalogazione di opere d'arte, non è ammissibile un'azione volta ad autenticare un'opera d'arte per risolvere un dubbio di natura fattuale. Lo ha chiarito la Cassazione, la quale ha anche sottolineato che un Ente non può essere obbligato ad includere un'opera d'arte in un catalogo di opere attribuite ad un artista, poiché si tratta di una valutazione critica insindacabile, non soggetta ad una prescrizione normativa specifica riguardante l'archiviazione o catalogazione.
La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in materia di accertamento dell'autenticità delle opere d'arte , in particolare relativamente alle procedure di autenticazione e catalogazione delle stesse. In particolare, in seguito alla richiesta di riconoscimento di un dipinto a olio acquistato da un intermediario direttamente dal maestro negli anni '60 come opera di Lucio Fontana, i giudici di merito, confermando l'autenticità dell'opera , si ponevano esclusivamente la questione circa l'inclusione del quadro nel catalogo della Fondazione Fontana, gestito dalla stessa. Quest'ultima presentava ricorso per cassazione sulla base di tre motivi relativi, in particolare, all'ammissibilità della richiesta di conferma dell'autenticità dell'opera nonché alla condanna all'archiviazione e all'inserimento del dipinto nel catalogo del Maestro Lucio Fontana in quanto indebita coartazione del fondamentale diritto di libera manifestazione del pensiero . La Suprema Corte, con la pronuncia in commento, ha ritenuto fondato il suddetto ricorso enunciando i seguenti principi di diritto «In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l'azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell'opera d'arte , al fine di rimuovere un'incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà». « Non può essere ordinato al soggetto privato – nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista - di inserire l'opera d'arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore , sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell'ente che cura l'archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile , in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica ».
Presidente Iofrida Relatore Caiazzo Fatti di causa Con citazione notificata il 22.7.2015, Gi.Mo. conveniva, innanzi al Tribunale di Milano, la Fondazione Lu.Fo., chiedendo di accertare che un dipinto a olio con squarcio e graffiti di cm 55/46 da lei acquistato, fosse opera di Lu.Fo. Al riguardo, l'attrice esponeva che aveva acquistato l'opera da Ga.Se., il quale l'aveva acquistata da Ca.Se. il quale, a sua volta, l'aveva ricevuta, alla metà degli anni sessanta, dal maestro Lu.Fo. la cui richiesta alla Fondazione Lu.Fo. di autenticazione e catalogazione dell'opera non era stata accolta la Fondazione Lu.Fo., pur ritenendo che la base pittorica dell'opera fosse attribuibile al Lu.Fo., aveva respinto la richiesta di autenticazione e catalogazione dell'opera, affermando che il dipinto era stato irrimediabilmente compromesso da un incidente che ne aveva provocato la connessione con un telaio estraneo verifiche tecniche avevano escluso la presenza di sostanze adesive e accertato che il telaio si era attaccato al colore ancora fresco. Con sentenza del 2018, il Tribunale di Milano sezione specializzata in materia di Impresa accertava che il dipinto in questione era opera autentica di Lu.Fo., rigettando le altre domande di condanna dell'ente all'archiviazione, con autenticazione dell'opera, e di pubblicazione della sentenza. Il Tribunale osservava che dalle indagini scientifiche svolte dagli esperti designati era emerso che il telaio era incollato sul colore fresco, senza aggiunta di adesivo l'opera era stata dunque creata contestualmente in ogni sua parte, potendosi escludere con certezza che il telaio fosse stato applicato in aggiunta al dipinto pertanto, la qualificazione dell'opera da parte della Fondazione come ripudiata, o non valutata dall'autore, non era fondata, neppure presuntivamente non erano tuttavia fondate le altre domande dell'attrice invero, era da ritenere incoercibile la libertà di pensiero e di giudizio della Fondazione convenuta, nell'esplicazione dell'attività di verifica dell'autenticità dell'opera in questione, rilevando che la mancata produzione dello statuto non consentiva di verificare un eventuale obbligo della stessa Fondazione di pubblicazione delle opere nei suoi archivi in conformità degli esiti delle controversie giudiziarie, né l'assunzione di analoghi impegni anche dopo la richiesta dell'originario proprietario dell'opera non sussisteva un interesse qualificato della collettività ad aver conoscenza dell'esito di tali controversie. Con sentenza del 28.6.2022, la Corte territoriale rigettava l'appello della Fondazione Lu.Fo. avverso la suddetta sentenza di primo grado, accogliendo invece l'appello proposto, con distinto atto previa riunione dei giudizi da Gi.Mo. In riforma parziale della sentenza impugnata, la Corte d'Appello osservava che era da confermare la decisione di non ammettere le istanze istruttorie orali della Gi.Mo., data la natura documentale della causa in conformità di un precedente orientamento della stessa Corte, era ammissibile l'azione di accertamento dell'opera come autentica e attribuibile a Lu.Fo. al riguardo, non era fondata l'eccezione di tardività dell'eccezione, venendo in rilievo una condizione dell'azione non era accoglibile l'eccezione d'inammissibilità sollevata dalla Fondazione poiché la stessa si sarebbe tradotta in una richiesta di accertamento di un mero fatto, in quanto l'azione in questione garantiva una maggiore tutela della proprietà dell'opera considerato che l'opera d'arte, oltre ad una valenza intellettuale ed estetica, presentava anche un valore commerciale, come bene di scambio e come tale la paternità artistica costituendo un elemento essenziale del contratto di compravendita l'incertezza determinata dal rifiuto della Fondazione d'autenticare l'opera rendeva concreto l'interesse dell'attrice a conseguire il richiesto accertamento, dato che l'autenticazione conferiva all'opera una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà nella specie, come rilevato dal Tribunale, era certa la provenienza pittorica e tale aspetto, unitamente al fatto che il telaio era stato applicato contestualmente, perché appiccicato per essiccamento del colore, induceva a confermare il giudizio di autenticità dell'opera compiuta con attribuzione al Lu.Fo. né a sostegno della tesi contraria potrebbe addursi la violazione dell' articolo 8 L. numero 633/41 , circa la mancanza della firma dell'autore sul quadro, in quanto a prescindere dalla dibattuta questione, nella fattispecie, dell'applicazione analogica della suddetta norma era configurabile la prova contraria, fatta salva dal predetto articolo 8, desumibile dagli elementi probatori acquisiti e, in particolare, dalle dichiarazioni dello stesso consulente della Fondazione che non aveva posto in discussione l'attribuzione al Lu.Fo. dell'opera oggetto di causa non era invece condivisibile la decisione del Tribunale di rigettare le istanze d'inserimento dell'accertamento dell'autenticità dell'opera nel catalogo delle opere del Lu.Fo. gestito dalla suddetta Fondazione -, sulla base dell'incoercibilità di tale obbligo e della non sindacabilità dell'opinione espressa sul tema, quale diritto garantito dall' articolo 21 Cost. al riguardo, si evidenziava il fatto che il detto catalogo era finalizzato, per volontà dello stesso autore la cui attuazione era stata demandata alla moglie ex articolo 23 L. numero 644 alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico del Lu.Fo., ciò rispondendo all'interesse collettivo alla pubblicazione onde consentire la più estesa fruizione delle opere del maestro, senza perciò ledere la libertà dell'ente morale di esprimere un giudizio differente da quello oggetto dell'accertamento giudiziale l'istanza di pubblicazione del dispositivo del provvedimento era da accogliere, poiché misura necessaria a contribuire al ripristino del diritto leso. Avverso la suddetta sentenza d'appello, la Fondazione Lu.Fo. ricorre in cassazione, con ricorso notificato il 23/1/2023 con tre motivi, illustrati da memoria. Gi.Mo. resiste con controricorso, illustrato da memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo denunzia violazione dell' articolo 100 c.p.comma , per avere la Corte d'Appello disatteso l'eccezione svolta dalla Fondazione Lu.Fo., concernente l'inammissibilità dell'autonoma domanda di accertamento dell'autenticità dell'opera di proprietà dell'attrice, essendosi invece ravvisato in capo alla medesima l'interesse ad agire a tal fine, ritenendo legittima l'aspettativa della Gi.Mo. di sentir tutelare il proprio diritto di proprietà sull'opera in questione, il cui pieno godimento, in particolare sotto il profilo economico, sarebbe stato ostacolato dal parere negativo espresso in punto di autenticità dalla Fondazione Lu.Fo., e dall'incertezza che ne derivava. Al riguardo, la ricorrente, rilevato che la giurisprudenza citata in sentenza a supporto di tale assunto non era applicabile al caso di specie riguardando controversie relative a patologie di altrettanti contratti di cessione di oggetti d'arte, rispetto alle quali l'accertamento dell'autenticità della res trasferita era strumentale a quello del diritto azionato, e non oggetto diretto di autonoma domanda come nel caso in esame , contesta la correttezza della tesi secondo cui la domanda di accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte sarebbe maggiormente funzionale a garantire una piena tutela del diritto di proprietà dell'opera e maggiormente conforme all' articolo 24 Cost. , in quanto azione non tutelata dall'ordinamento, non potendo attribuirsi, sul punto, rilievo all' articolo 832 c.comma che attribuisce al proprietario il diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo entro i limiti e l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge o alle azioni a difesa della proprietà di cui al Capo quarto del Libro Terzo del Codice Civile articolo 948 -951 c.c. , tutte poste a tutela del materiale esercizio della signoria fisica sulla res da parte del legittimo proprietario, avverso indebite interferenze da parte di soggetti terzi, interferenze che, nel caso di specie, non si sono mai realizzate. In particolare, la ricorrente, premesso che il diritto di proprietà dell'opera non è mai stato oggetto di contestazione, né la Fondazione Lu.Fo. ha mai svolto domande finalizzate a modificare lo stato dell'oggetto di tale diritto, lamenta che la decisione della Corte d'Appello, a conferma di una sua recente decisione in materia analoga App. Milano, numero 1054/2020 , pubblicata il 04/05/2020 , secondo cui l'opinione manifestata dalla Fondazione Lu.Fo., inibendo la circolazione dell'opera quale esemplare autentico, legittimerebbe la proprietaria ad agire nei suoi confronti per ottenere un accertamento della sua autenticità, che le consentirebbe, tra l'altro, di mostrarla a terzi e alienarla al prezzo di mercato corrente, si poneva in insanabile antitesi, oltre che rispetto ad altra recente sentenza della stessa Corte di merito App. Milano numero 1238/2021 , con quanto già statuito dalla Cassazione Sez. I Civile, numero 28821 del 2017 , in punto di inammissibilità di un'autonoma domanda di accertamento giudiziale dell'autenticità dell'opera d'arte non era invocabile la garanzia apprestata dall' articolo 24 Cost. , considerando che, con l'azione contestata si era inteso tutelare un interesse estraneo al diritto di proprietà erroneamente evocato e comunque privo di autonoma rilevanza giuridica. 2. Il secondo motivo denunzia violazione dell' articolo 21 Cost. in relazione alla condanna all'archiviazione e all'inserimento nel catalogo del Maestro Lu.Fo. dell'opera di proprietà di Gi.Mo., in quanto indebita coartazione del fondamentale diritto di libera manifestazione del pensiero, per sua natura incoercibile. Al riguardo, la ricorrente assume che la Fondazione, quale ente morale, non era soggetta ad alcun obbligo di legge, né contrattuale, che imponga alla stessa di catalogare come genuina un'opera in contrasto con il proprio insindacabile giudizio. L'inserimento nel catalogo dell'artista è, infatti, frutto di una scelta della Fondazione Lu.Fo. basata sulla valutazione compiuta in merito alla autenticità dell'opera in questione, espressione della libera manifestazione del pensiero, tutelata dall' articolo 21 della Costituzione , e ciò anche alla luce del fatto che la stessa Fondazione, come ogni altro ente analogo, è un soggetto di diritto privato non avente scopo di lucro, che svolge tra le proprie funzioni anche quella di catalogare le opere di Lu.Fo., al di fuori di qualsiasi esclusiva di legge e in assenza di poteri certificatori con valenza legale. 3. Il terzo motivo denunzia violazione dell' articolo 166 L. 22.04.1941, numero 633 , per aver la Corte d'Appello disposto la pubblicazione del dispositivo della decisione oggetto del ricorso, al di fuori dell'ambito oggettivo di applicazione della suddetta norma, erroneamente richiamata, in quanto essa prevede la pubblicazione del dispositivo della decisione resa all'esito di una delle azioni di cui agli articolo 156 e ss. della medesima legge, promosse dal titolare di diritto morale sull'opera in contestazione, mentre nella specie non veniva in rilievo tale fattispecie. 4. Il primo motivo è fondato. 4.1. La ricorrente censura la statuizione della sentenza impugnata ove è stato affermato che l'autenticità dell'opera d'arte fornisce al bene una qualificazione ontologicamente diversa, con inevitabili riflessi sul relativo diritto di proprietà. La Corte non può ignorare che l'attribuire o meno l'opera per cui è causa al Maestro Lu.Fo. incide considerevolmente sulla facoltà della proprietaria Gi.Mo. di alienare il quadro al prezzo corrispondente del mercato o, comunque, di mostrarla a terzi, consentendone la libera circolazione come autentica. L'incertezza scaturita dal rifiuto della Fondazione Lu.Fo. di autenticare l'opera d'arte ha reso, quindi, concreto l'interesse della Gi.Mo. a promuovere l'azione di accertamento . La ricorrente critica l'orientamento, fatto proprio dalla Corte territoriale, che ritiene ammissibile l'azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d'arte, presupponendo che l'autenticità di un'opera e l'essere la stessa attribuibile a un autore corrisponda a una qualità della res che si ripercuote sull'essenza stessa del diritto di proprietà, nel senso che la paternità dell'opera rappresenta una qualità del bene rilevante per l'esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera. 4.2.Secondo un indirizzo prevalente di questo giudice di legittimità, l'azione di accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto e non meramente potenziale e quindi all'attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in un accertamento di una situazione di mero fatto, mentre l'azione è ammissibile quando è prodromica ad un'azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento nel conflitto tra acquirente e venditore . Invero, in una controversia analoga a quella in esame, in tema di giudizio di cognizione, è stato affermato che l'azione di accertamento non può avere ad oggetto, salvi i casi eccezionalmente previsti dalla legge, una mera situazione di fatto, ma deve tendere all'accertamento di un diritto che sia già sorto, in presenza di un pregiudizio attuale, e non meramente potenziale Cass., numero 28821/2017 in tale controversia, l'oggetto dell'accertamento richiesto al giudice era stato, inammissibilmente e direttamente, la veridicità dei fatti allegati e cioè l'autenticità di un'opera artistica quella acquistata dall'attore come di mano del Maestro Boetti e la sua attribuzione al medesimo artista, nonché l'identità di quanto acquistato con quella oggetto di schedatura. In quel giudizio di merito si era, al contempo, accolta la domanda di accertamento che l'opera era proprio la medesima e corrispondeva a quella certificata nell'anno 1997 come autentica del Maestro Boetti, dall'Archivio convenuto, e respinto la domanda risarcitoria. Questa Corte in quel giudizio aveva dato rilievo al fatto che il ricorso incidentale per cassazione proposto avverso il rigetto della pretesa risarcitoria era inammissibile, con conseguente conferma del rigetto della pretesa risarcitoria. Nel solco della suddetta sentenza, si colloca anche Cass., numero 30510/23 , che ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso, in capo al terzo acquirente di un immobile convenuto, insieme al proprio dante causa, in un giudizio ex articolo 2901 c.comma -, l'interesse a proporre domanda riconvenzionale volta a far valere l'incremento di valore conseguito dal cespite per effetto di lavori di ristrutturazione in vista di una futura azione risarcitoria. In tema, è stato altresì affermato che l'interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire. Ne consegue che non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti che costituiscano solo elementi frazionari della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua interezza Cass., numero 2051/2011 . Inoltre, è stato ribadito che la domanda di mero accertamento della natura professionale dell'infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa in assenza di una inabilità permanente residuata indennizzabile è inammissibile, risolvendosi in una richiesta di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi salvo casi eccezionali con il raggiungimento dell'effetto giuridico tipico, cioè con l'affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare Cass., numero 21903/2018 . In Cass. numero 10397/2016 , citata nella sentenza qui impugnata, ci si è invece occupati di questioni processuali in tema di CTU in un giudizio vertente sull'accertamento giurisdizionale della paternità di un'opera d'arte. Questa Corte in altra pronuncia Cass. 23935/2023 si è poi pronunciata in una controversia risarcitoria promossa nei confronti dell'autore e della Jeff KOONS LLC da acquirente di una scultura denominata Serpents , attribuita all'artista Jeff Koons e acquistata da una società che, a sua volta, l'aveva acquistata da altra società che se l'era aggiudicato a un'asta di oggetti non reclamati in giacenza da due anni presso la dogana di Milano la Corte d'Appello di Milano, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto la domanda risarcitoria, ritenendo, in via incidentale, accertata l'autenticità dell'opera, in quanto la domanda di accertamento autonomo era ammissibile perché derivava dall'effettivo ed illegittimo disconoscimento compiuto dall'artista, disconoscimento posto a base della domanda risarcitoria, essendo emerso il consenso tacito dell'artista, per fatti concludenti, alla circolazione del detto esemplare, attraverso la pubblicazione mediante esposizione dell'esemplare alla mostra di e, da lì, all'immissione sul mercato . Il ricorso per cassazione dell'artista è stato respinto, rilevandosi, quanto al primo motivo riguardante proprio l'ammissibilità della domanda di accertamento dell'autenticità della scultura attribuita all'artista , che lo stesso non aveva attinto la complessiva ratio decidendi della sentenza impugnata, che, pur richiamando il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità in Cass. 28828/2017 , aveva affermato come, nella fattispecie in esame, il pregiudizio lamentato dall'acquirente non era potenziale, bensì effettivo , e derivava dall'effettivo ed illegittimo disconoscimento compiuto. Si trattava quindi di una controversia tra l'acquirente dell'opera d'arte e l'artista, il quale riteneva trattarsi di un esemplare non autorizzato e quindi non autentico. 4.3. Nel presente giudizio, la questione controversa è questa se, vertendo la giurisdizione civile su diritti e non su fatti, esista o meno un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento. Nella specie la controversia verte tra l'acquirente terzo e una Fondazione costituita a protezione del patrimonio dell'artista. La funzione dell'azione di accertamento è quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l'esistenza o l'effettiva consistenza non di una situazione di fatto ma di un diritto soggettivo. Il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall'interesse ad agire ex articolo 100 c.p.comma , dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d'incertezza. Nella specie, poi, la Fondazione non aveva mosso contestazioni al diritto di proprietà sull'opera acquistata da parte dell'attrice, nel senso dell'appartenenza quest'ultima, e non si può quindi neppure ipotizzare una lesione del diritto di proprietà. Né si pone una questione di tutela del diritto morale d'autore, dal contenuto essenzialmente oppositivo, non azionabile se non dai soggetti di cui agli articolo 20 e 23 L.a. Ritiene il Collegio quindi che vada pienamente condiviso l' indirizzo interpretativo secondo cui l'azione di accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte non è ammissibile quando non sia strumentale alla tutela di un diritto già sorto e non meramente potenziale e quindi all'attuazione di un interesse concreto e attuale, risolvendosi in tal modo in un accertamento di una situazione di mero fatto, laddove tale azione è ammissibile quando è prodromica ad un'azione risarcitoria, di risoluzione, di annullamento ad es., nel conflitto tra acquirente e venditore . Va evidenziato come la tutela della paternità dell'opera prevista dalla Legge d'autore riguarda solo il diritto di rivendicare la paternità in capo all'autore e, dopo la sua morte, ai familiari articolo 20 e l'azione di accertamento e inibitoria in caso di falsa attribuzione articolo 156 . Non si può ritenere, invece, ammissibile azione di accertamento a tutela del bene giuridico opera d'arte, in relazione ad una qualità la paternità artistica del bene rilevante per l'esercizio del diritto di proprietà e per la determinazione del valore di mercato dell'opera. E la domanda della Gi.Mo. riguarda proprio un mero accertamento relativo all'autenticità dell'opera d'arte, non essendo stato prospettato un pregiudizio attuale, ma solo potenziale, in ordine all'eventuale decremento del valore della stessa connesso alla mancanza dell'accertamento richiesto. Né può sostenersi che il pregiudizio concreto ed attuale afferisca all'istanza di pubblicazione del richiesto accertamento nel catalogo della Fondazione, che costituisce piuttosto un mezzo diretto a valorizzare la proprietà dell'opera, che si collochi in un mercato ove attingere le informazioni sul bene in vendita. E nel mercato dell'arte vi è una norma articolo 64 del Codice dei beni culturali , D.Lgs. numero 42/2004 che obbliga il professionista del settore a rilasciare all'acquirente documentazione sull'autenticità dell'opera o la sua probabile attribuzione o provenienza. Ma il tutto comunque opera nell'ambito obbligatorio della vendita. Pertanto, si può concludere che nel nostro ordinamento non esiste un diritto assoluto all'autenticità dell'opera d'arte, tutelabile erga omnes, anche al di fuori di un rapporto obbligatorio in cui si lamenti l'inadempimento o l'illecito, con un'azione di mero accertamento. La funzione dell'azione di accertamento è invero quella di reagire ad un comportamento altrui atto a pregiudicare l'esistenza o l'effettiva consistenza non di una situazione di fatto ma di un diritto soggettivo il limite alle azioni di mero accertamento è dato dall'interesse ad agire ex articolo 100 c.p.comma , dovendo esservi un interesse concreto e attuale del titolare del diritto a rimuovere la situazione d'incertezza. Nella specie, poi, come sopra detto, la Fondazione non muoveva contestazioni al diritto di proprietà sull'opera acquistata da parte dell'attrice, nel senso dell'appartenenza a quest'ultima, e non si può parlare di lesione del diritto di proprietà. 5.Il secondo motivo è parimenti fondato. La ricorrente lamenta che la decisione impugnata abbia leso il principio d'incoercibilità della propria autodeterminazione in ordine alla decisione d'inserire spontaneamente l'accertamento giurisdizionale dell'autenticità dell'opera d'arte nell'elenco gestito dalla Fondazione stessa, quale espressione del diritto di libera manifestazione del pensiero, di cui all' articolo 21 Cost. La Corte d'Appello ha invece argomentato nel senso che vi sarebbe un interesse della collettività a sostegno del suddetto ordine, volto alla piena conoscenza dell'opera in questione, delle sue caratteristiche artistiche e del relativo prezzo di mercato. In altri termini, la Corte d'Appello ha ritenuto che il diritto di proprietà sull'opera d'arte includa anche la prerogativa di far inserire l'accertamento dell'autenticità dell'opera nell'elenco gestito dalla Fondazione deputata alla conservazione e valorizzazione delle opere del Lu.Fo., in vista della contrattazione di mercato del bene. Tale motivazione non è sostenibile, in quanto priva di supporti normativi e sistematici. Invero, anzitutto, è difficile configurare l' interesse della collettività quale bene costituzionalmente tutelato che prevalga sul diritto alla manifestazione del pensiero, di cui indubbiamente è titolare la Fondazione, ente morale privato, non munita di nessun potere pubblicistico di attestazione o certificazione di qualsivoglia qualità o valore riguardo a beni artistici lato sensu . Gli archivi e le fondazioni dediti a preservare il patrimonio creativo e la memoria di un artista, solitamente dopo la sua morte, svolgono attività di certificazione dell'autenticità delle opere di un determinato autore, sia direttamente, tramite il rilascio di attestazioni di autenticità, sia indirettamente, attraverso l' individuazione dell'opera nell'archivio dell'artista o il suo inserimento nel catalogo ragionato, da intendersi come un elaborato annotato che documenta nel modo più completo possibile il patrimonio artistico di un certo autore. Ciò detto, non è ravvisabile, nel nostro ordinamento, un principio in virtù del quale un ente privato sia obbligato a pubblicare su un proprio catalogo di opere d'arte di un determinato autore un provvedimento giudiziario in tema di accertamento dell'autenticità di un'opera d'arte attribuita al medesimo autore al quale è dedicato lo stesso catalogo. Il rilascio del parere sull'autenticità dell'opera da parte di soggetto privato, e la relativa pubblicazione su un relativo catalogo, nell'ambito dell'esercizio della propria autonomia privata, rientra nella libertà di manifestazione del pensiero ex articolo 21 Cost. La Fondazione d'artista, che non ha alcuna obbligazione contrattuale nei confronti del proprietario dell'opera, non è vincolata ad esprimere il proprio parere sulla sua autenticità e/o a inserire l'opera nel catalogo. Inoltre, con riguardo alla statuizione in concreto adottata nella sentenza impugnata, la notizia concernente l'accertamento dell'autenticità dell'opera d'arte non gode di tutela rafforzata rispetto a qualunque altro accertamento giudiziario in tal caso, evidentemente, sarà onere del proprietario dell'opera dar conto dell'accertamento ai potenziali acquirenti o comunque trovare gli appositi canali pubblicitari per esempio, attraverso le case d'asta circa il prezzo dell'opera, del pari non è necessario che la relativa quotazione debba presupporre l'inclusione in un catalogo privato, dato che esistono apposite agenzie, o case d'asta, che provvedono alla stima del bene, secondo i criteri correnti in materia, specie nell'ambito di un mandato di vendita del bene. Certo, non può sostenersi che le facoltà del proprietario dell'opera d'arte possano estendersi fino a pretendere una forzosa pubblicazione del provvedimento giudiziario su un catalogo privato. Il riferimento al generico ed indeterminato interesse della collettività è dunque del tutto erroneo, perché esso si tradurrebbe in una forma di tutela innominata , estranea al nostro ordinamento, oltre che lesiva del diritto di cui all' articolo 21 Cost. in capo alla controparte che, in caso contrario, sarebbe certo compresso al di fuori della ratio di tutela costituzionale, senza prospettare nessun bilanciamento con altri principi di valenza costituzionale, nella specie neppure allegati, che possa cioè giustificare e legittimare la sua limitazione. Al riguardo, come detto, nella specie non può dirsi leso il diritto di proprietà relativo all'opera d'arte, che, pertanto, non può dirsi suscettibile di bilanciamento con il diritto tutelato dall' articolo 21 Cost. In definitiva, la decisione impugnata ha fatto una non corretta ricognizione ed applicazione della normativa sul diritto d'autore, attraverso un ordine di pubblicazione della stessa nel catalogo curato dalla Fondazione convenuta, che non presenta nessun fondamento positivo nei principi che ispirano la tutela delle opere d'arte, anche sotto il profilo commerciale. 6.Il terzo motivo è assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi. 7.In conclusione, vanno affermati i seguenti principi di diritto In ragione del generale principio per cui la tutela giurisdizionale civile è tutela di diritti, onde i fatti storici possono essere accertati solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non in sé considerati, non è ammissibile l'azione di mero accertamento rivolta ad ottenere la pronuncia di autenticità dell'opera d'arte, al fine di rimuovere un'incertezza, di carattere solo fattuale, sulla qualità intrinseca della cosa oggetto del diritto di proprietà . Non può essere ordinato al soggetto privato nella specie, un Ente morale impegnato nella conservazione e valorizzazione dell'attività di un artista di inserire l'opera d'arte nel catalogo delle opere attribuite ad un autore, sia pure in una sezione separata e dando atto del difforme parere dell'ente che cura l'archivio, trattandosi di espressione di un giudizio critico incoercibile e non essendo configurabile, in difetto di specifica previsione normativa, un obbligo di archiviazione o catalogazione o di rettifica . 8.Il collegio ritiene che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito, ex articolo 384, comma 2, c.p.comma , non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto. Pertanto, la sentenza impugnata va cassata e, decidendo nel merito, vanno respinte le domande dell'attrice Gi.Mo. Considerata la novità della questione complessiva, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di Gi.Mo., compensando interamente tra le parti le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.