Sanatoria della nullità della notificazione: l’efficacia retroattiva rileva ai fini della prescrizione?

La Prima sezione civile della Suprema Corte ritiene necessario adire le Sezioni Unite affinché dirimano il contrasto interpretativo «in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l’appunto, esercitato».

L'ordinanza interlocutoria muove dal quarto motivo di ricorso per cassazione con cui il ricorrente denunciava violazione e\o falsa applicazione degli articolo 160, 164, 291 c.p.c. , 2903 e 2943 c.c. poiché la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, a suo dire, ha sempre efficacia sanante retroattiva e impedisce il decorso della prescrizione. La Suprema Corte rileva che sulla questione emergono opinioni dissonanti nella giurisprudenza di legittimità. Un primo orientamento ritiene che la sanatoria non ha efficacia retroattiva e gli effetti del corso della prescrizione decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima. Un secondo orientamento invece, in armonia con il principio fissato dall' articolo 2945 c.c. per il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, troverebbe deroga solo nel caso di estinzione del processo e pertanto, resterebbe applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale. Nel 2018 la Suprema Corte si è nuovamente pronunciata sul tema, ritenendo che il contrasto fosse stato superato dall'intervento delle S.U. numero 14916/2016 per cui la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione. Da ultimo , con pronuncia numero 18485/2018 i giudici di legittimità hanno riaffermato che «la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva». La Suprema Corte dunque, richiamati i vari indirizzi giurisprudenziali, rileva un innegabile contrasto interpretativo circa il fatto che « il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l'appunto, esercitato ». Cosicché ha ritenuto necessario l'intervento delle Sezioni Unite.

Presidente Cristiano Relatore Amatore Rilevato che OMISSIS in Amministrazione Straordinaria convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Monza OMISSIS s.p.a., incorporante OMISSIS s.p.a., con sede in Roma, al viale OMISSIS , c.f. OMISSIS , per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell' articolo 67, 2° comma l.fall. , le rimesse bancarie affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto c/c acceso da OMISSIS in bonis presso l'allora OMISSIS l'atto di citazione fu notificato il 20.5.2010, mediante consegna a un impiegato addetto alla ricezione, all'indirizzo di viale OMISSIS , dove in realtà aveva sede la società di nuova costituzione OMISSIS s.p.a. con diverso c.f. OMISSIS , la quale si costituì in giudizio eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva OMISSIS s.p.a., già avente sede in Roma al viale OMISSIS , succeduta a OMISSIS s.p.a. nel rapporto controverso, era invece stata cancellata dal R.I. sin dal 2008, in quanto incorporata per fusione in OMISSIS s.p.a. il giudice di primo grado, ritenuta “assolutamente incerta l'identificazione della società convenuta” nonostante avesse riconosciuto che la domanda, sia alla luce della narrativa dell'atto di citazione, sia alla luce del c.f. della banca in esso indicato, era stata indubbiamente proposta contro la cessata OMISSIS s.p.a. incorporata da OMISSIS s.p.a. ritenne applicabile l' articolo 164 c.p.c. , in tema di sanatoria dei vizi della vocatio in ius, e dispose la rinnovazione della citazione nei confronti di OMISSIS s.p.a. incorporante OMISSIS s.p.a. l'atto di citazione fu notificato a OMISSIS il 23 settembre 2011 e la Banca si costituì in giudizio eccependo, fra l'altro, la prescrizione dell'azione, perché fra la data del 23.5.2005, in cui era stato autorizzato il programma di cessione dei beni aziendali dell'A.S. di OMISSIS , e quella in cui aveva ricevuto la notificazione era trascorso un periodo superiore al quinquennio di cui all' articolo 2903 c.c. Il Tribunale di Monza rigettò l'eccezione e accolse parzialmente la domanda, ritenendo che i suoi i effetti processuali e sostanziali si fossero prodotti sin dal momento della prima notificazione dell'atto di citazione, che, seppur nullo per vizi inerenti la vocatio in ius, era stato rinnovato dall'A.S. entro il termine perentorio assegnatole allo scopo. 2. La decisione, impugnata dalla soccombente, è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che, con sentenza del 27.06.2017, ha dichiarato prescritta l'azione. La corte del merito ha ritenuto i che la prima notificazione dell'atto di citazione non poteva aver esplicato alcun effetto per s.p.a. OMISSIS , perché l'atto era stato rivolto alla “ OMISSIS s.p.a.”, con codice fiscale OMISSIS , in precedenza denominata s.p.a. OMISSIS , ormai già incorporata in OMISSIS s.p.a., e non a quest'ultima ii che l'atto di citazione, contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, non presentava alcun profilo di nullità, mentre la sua notificazione era stata eseguita nei confronti di un soggetto diverso da quello contro il quale si sarebbero dovuti esplicare gli effetti dell'accoglimento delle domande proposte iii che si trattava di un'ipotesi di inesistenza, e non di nullità, della notificazione iii che pertanto la successiva notifica all'incorporante s.p.a. OMISSIS non aveva potuto determinare gli effetti della sanatoria del vizio, ai sensi dell' articolo 164 c.p.c. , collegati alla “rinnovazione” della notificazione dell'atto di citazione al convenuto, ma aveva dato luogo all'instaurazione nei confronti della medesima s.p.a. OMISSIS di un valido e nuovo rapporto processuale idoneo a giungere alla pronuncia di una sentenza in merito alle domande contro di essa prodotte iv che, tuttavia, l'azione revocatoria proposta dall'A.S. con la seconda notifica doveva ritenersi irrimediabilmente prescritta, ai sensi dell' articolo 2903 c.c. , perché la prima notifica dell'atto di citazione eseguita nei confronti di “s.p.a. OMISSIS ”, con codice fiscale numero OMISSIS ”, non aveva potuto interrompere il corso della prescrizione nei confronti del diverso soggetto s.p.a. OMISSIS . 2. La sentenza è stata impugnata da OMISSIS s.p.a. in liquidazione e in amministrazione straordinaria con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui OMISSIS s.p.a. ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. La camera di consiglio è stata riconvocata in data 28.10.2024. Considerato che 1.Con il primo motivo, che lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 160, 164, 291 c.p.c. e 2504-bis, 2903 e 2943 c.c., la ricorrente contesta che si versasse in un'ipotesi di inesistenza della notificazione. Deduce, in primo luogo, di aver correttamente evocato in giudizio la società incorporata, OMISSIS s.p.a., stante il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. numero 2637/2006 , secondo cui, in base al testo novellato dell' articolo 2504 bis c.c. , la fusione fra società non comporta l'estinzione di un soggetto e la correlativa creazione di un nuovo soggetto, ma si risolve in una vicenda meramente evolutiva modificativa dello stesso soggetto […] e non determina pertanto la perdita della capacità processuale della società incorporata […] osserva quindi che la notificazione dell'atto di citazione, alla luce dei principi affermati da Cass. S.U. numero 14916/2016 , doveva ritenersi meramente nulla, in quanto eseguita in un luogo dove la convenuta aveva avuto sede e che perciò non poteva ritenersi privo di collegamento con la destinataria, con la conseguenza che la successiva notifica, eseguita nei diretti confronti di OMISSIS s.p.a. nel termine assegnato dal giudice, aveva avuto efficacia sanante ex tunc della nullità. 2. Con il secondo mezzo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 145, 148, 160 c.p.c. e 2700 c.c., OMISSIS torna a ripetere che si versava in un'ipotesi di mera nullità della notificazione. 3. Con il terzo mezzo, che denuncia nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 112 e 342 c.p.c. , la ricorrente deduce in via condizionata che, qualora si dovesse ritenere integrante una seconda ratio decidendi il rilievo della corte d'appello secondo cui l'atto processuale non giunto nella sfera di conoscenza del soggetto cui è diretto non può spiegare l'effetto interruttivo della prescrizione nei confronti di tale soggetto, la pronuncia impugnata risulterebbe viziata per violazione sia del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, sia del principio devolutivo dell'appello, in quanto OMISSIS si era limitata a sostenere nell'atto di gravame che la prima notificazione era inesistente, ma non aveva posto in dubbio che, in caso di mera nullità della stessa, la sua rinnovazione avrebbe avuto efficacia sanante ex tunc, sicché detta questione era coperta da giudicato interno. 4. Col quarto motivo, che denuncia violazione e/o falsa applicazione degli articolo 160, 164, 291 c.p.c. , 2903 e 2943 c.c., la ricorrente, ancora in via condizionata e in subordine, sostiene che la rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione ha sempre efficacia sanante retroattiva e impedisce il decorso della prescrizione. 5. Appare opportuno premettere che, ad avviso del collegio, la corte d'appello ha correttamente ritenuto che nella specie non ricorresse alcun vizio della vocatio in ius dato che non v'era incertezza sull'identificazione della parte convenuta, di cui era stato persino indicato l'esatto codice fiscale , mentre ha errato mostrando di ignorare i principi enunciati dalle S.U. con la sentenza numero 1916/2016 nel ritenere inesistente, e non meramente nulla, la prima notifica. Né può imputarsi alla ricorrente di aver indirizzato la notifica all'incorporata, anziché all'incorporante, facendo applicazione di un principio Cass. S.U. numero 2637/2008 all'epoca pacifico nella giurisprudenza di questa Corte, rispetto al quale il successivo mutamento di indirizzo a partire da Cass. S.U. 21970/2021 integra un caso di prospective overruling Cass. 13685/2023 . 6. Ciò precisato, sulla questione concernente l'efficacia retroattiva della sanatoria della nullità della notificazione anche ai fini dell'interruzione, e della sospensione, del termine di prescrizione, emergono opinioni dissonanti nella giurisprudenza di questa Corte. 7. Secondo un primo indirizzo Cass. nnumero 5212/1986 , 1329/1991 , 7617/1997 , 15489/2006 , 11985/2013 la sanatoria non avrebbe efficacia retroattiva agli effetti del corso della prescrizione, che decorrerebbero dal momento della sanatoria medesima, perché l' articolo 2943, 1° comma, c.c. , nel sancire espressamente che la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, stabilisce un'innegabile connessione fra effetto interruttivo e natura recettizia dell'atto cfr., in particolare, Cass. 15489/2006 , secondo cui l' articolo 291, 1° comma ultimo periodo, c.p.c. , che prevede che la rinnovazione della notificazione viziata da nullità impedisce qualsiasi decadenza, non si riferisce all'istituto della prescrizione . 7.1. Secondo Cass. numero 4630/1997 e Cass. numero 15075/2001, invece, il principio fissato dall' articolo 2945 cod. civ. per il quale l'interruzione della prescrizione per effetto di domanda giudiziale si protrae fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio troverebbe deroga solo nel caso di estinzione del processo, e pertanto resterebbe applicabile anche nell'ipotesi in cui detta sentenza non decida nel merito, ma definisca eventuali questioni processuali di carattere pregiudiziale, “sempre che essa sia pronunciata nell'ambito di un rapporto processuale della cui esistenza le parti siano a conoscenza, di modo che non si possa presumere l'abbandono del diritto fatto valere in giudizio” 7.2. E' poi intervenuta sul tema Cass. numero 13070/2018 che, dopo aver dato atto in premessa dell'esistenza dei due diversi orientamenti esegetici esistenti in materia, ha ritenuto che il contrasto fosse stato superato dall'intervento di S.U. numero 14916/2016, e ha affermato che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio non impedisce l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione previsto dal combinato disposto degli articolo 2943, comma 1 e 2945, comma 2, c.c. , atteso che, nel silenzio delle norme citate, la notificazione cui allude la prima di tali disposizioni deve essere intesa come atto meramente esistente, prescindendo dalla sua validità formale, secondo il criterio distintivo tra nullità ed inesistenza della notifica indicato dalle S.U. cit., il cui insegnamento, incentrato sul principio di strumentalità delle forme degli atti processuali, risulta dirimente in relazione a tutti gli argomenti, sia di carattere letterale che sistematico, fondanti i precedenti diversi orientamenti che, con interpretazioni sostanzialmente integrative se non correttive delle norme coinvolte, avevano inserito nel meccanismo di cui agli articolo 2943 e 2945 c.c. una eccezione di inoperatività nell'ipotesi di notifica nulla. La sentenza spiega che “ L'espansione della fattispecie di nullità… a ben guardare corrisponde anche ad una attenuazione del suo contenuto. Se è stata a tal punto, per così dire, ritratta la fattispecie della notifica inesistente, contemporaneamente si è sminuito di significato il vizio della nullità, perché si è affermato, a priori, che la correlazione del destinatario con l'atto rappresentata dal collegamento tra il luogo della notificazione e il destinatario stesso è estraneo al perimetro strutturale della notificazione . Una notifica, allora, che venga effettuata in un luogo già di per sé dotato di un qualche collegamento al destinatario è nulla al pari di una notifica effettuata in un luogo che gli è del tutto estraneo. È evidente la spinta deformalizzante e recuperatoria/conservativa di una siffatta impostazione nomofilattica, effettuata non a caso contestualmente alla conferma della perfetta retroattività della sanatoria quale espressione del principio di strumentalità delle forme . Ma se è così e questo ragionamento è ictu oculi intriso dal principio costituzionale e sovranazionale, più sopra illustrato, del fare il possibile per giungere al merito ritenere che una notifica nulla e non sanata, nell'assoluto silenzio letterale al riguardo degli articoli 2943 e 2945 c.c. , possa, anche a distanza di anni nei quali, per di più, non è detto che il destinatario non abbia partecipato comunque al giudizio, se non altro perché possono essere coinvolti anche i gradi di impugnazione , far cadere il castello di carte di una interruzione di durata permanente, è oramai del tutto avulso dal sistema. Il principio dominante nelle regole processuali è attualmente il pervenimento al merito, il che include, logicamente, anche una semplificazione ostativa ad un utilizzo di trucchi e tranelli” formali che si può anche approssimare all'abuso. La forma è per natura strumentale quel che viene perseguita è la sostanza, di cui la forma è veicolo e accessorio. Se la forma viene fatta prevalere per la presenza di sue concrete conformazioni erronee, pur essendo stata conseguita la sostanza, la sua natura soltanto teleologica viene inaccettabilmente deformata in formalismo. Tutti gli spazi normativi di recupero, al contrario, devono essere fruiti e a fortiori, qualora dalla lettera della legge non emerga conseguenza da un vizio puramente formale come nel caso di specie negli articoli 2943 e 2945 c.c. , il sistema è incompatibile con una sua introduzione interpretativa”. 7.3. Da ultimo, Cass. numero 18485/2018 è tornata ad affermare che la nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio impedisce l'interruzione della prescrizione e la conseguente sospensione del suo corso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio, a nulla rilevando, in senso contrario, la mera possibilità che la nullità sia successivamente sanata e fermo restando che, quando la sanatoria processuale abbia effettivamente luogo, i relativi effetti sul corso della prescrizione decorrono dal momento della sanatoria medesima, senza efficacia retroattiva. 8. Sussiste dunque un contrasto interpretativo in ordine al fatto che il corso della prescrizione possa, o meno, essere interrotto da un atto che, pur integrando astrattamente “esercizio del diritto”, non sia giunto a conoscenza di colui contro il quale il diritto va, per l'appunto, esercitato, e, a differenza di quanto ritenuto da Cass. numero 13070/2018 , questo collegio reputa opportuno che le Sezioni Unite di questa Corte siano chiamate a dirimerlo, pronunciando eventualmente nell'interesse della legge ove non dovessero concordare su quanto premesso sub 5. o dovessero ritenere fondato il terzo motivo del ricorso. P.Q.M. La Corte rimette la causa alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.