Le proroghe esigono una motivazione puntuale, a pena di violazione di legge, ricorribile per cassazione secondo il rito “MAE” consensuale.
Massima In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere ai sensi della legge 9 dicembre 2024, numero 187 , di conversione, con modificazioni, del d.l. 11 ottobre 2024, numero 145 , ai fini del giudizio di convalida del provvedimento del Questore di proroga del trattenimento nei Cpr, la motivazione deve contenere uno specifico riferimento alla sussistenza delle condizioni di cui all' articolo 14, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, numero 286 e, in particolare, deve esplicitare in base a quali dati il trattenimento stesso, già ritenuto necessario, sia ancora tale e quali prospettive possono offrire, rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio, i fatti intervenuti dopo il decorso del primo termine, tenendo altresì conto delle condizioni legislativamente imposte in relazione ai rigidi limiti temporali entro cui le proroghe possono essere concesse e, conseguentemente, i rimpatri, se legittimamente disposti, dovrebbero essere eseguiti, con la conseguenza che, ove manchi tale motivazione, sussiste il vizio di “ violazione di legge ” di cui all'articolo 606, comma 1, lett. c , c.p.p., nella cui nozione va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l' iter logico seguito dal giudice, riveniente quando il decreto impugnato omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. Il caso Il Questore di Nuovo, con provvedimento emesso in data 15/1/2025, disponeva la proroga del trattenimento presso il Cpr di Nuoro, per ulteriori 60 giorni, a carico di un cittadino del Marocco, Paese rientrante nell'elenco di quelli “sicuri”, ora fissato ex lege v. articolo 12- bis d.l. numero 145/2024, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 187/2024 . La Corte d'appello di Cagliari, in composizione monocratica, chiamata a trattare il ricorso giurisdizionale interposto della persona trattenuta ai sensi del novello articolo 5- bis d.l. numero 13/2017, come introdotto, in sede di conversione, dalla legge numero 187/2024 , disponeva la convalida del provvedimento questurile. Avverso il decreto di convalida della Corte d'appello sarda proponeva ricorso per cassazione il difensore del cittadino extracomunitario, affidato a cinque motivi, ove lamentava, chiedendo l' annullamento del provvedimento, tra l'altro la riduzione del termine per proporre r icorso per cassazione nelle forme del codice di rito penale e non più civile ex articolo 360 c.p.c. a cinque giorni e la limitazione alle sole ipotesi previste dalle lett. a , b e c dell' articolo 606 c.p.p. la conseguente sottrazione della competenza a decidere alle Sezioni civili della Corte di cassazione, da considerarsi giudice naturale in queste materie relativa ai diritti della persona e alla protezione internazionale. Ciò in base alla nuova formulazione dell' articolo 14, comma 6, d.lgs. numero 286/1998 , come modificato dalla legge numero 187/2024 , di conversione, con modificazioni, del d.l. numero 145/2024 . Con successiva memoria il difensore chiedeva in via preliminare e pregiudiziale di rimettere gli atti e le parti davanti alla Corte costituzionale o davanti alla Corte di giustizia UE, con ogni conseguenza di legge, ivi compresa la liberazione del ricorrente in attesa della loro decisione. La Corte di cassazione, Prima Sezione penale, in parziale accoglimento del ricorso con riguardo alla ragione più “liquida” ha annullato , con rinvio , il provvedimento impugnato, affinché il giudizio di convalida venga completato con la verifica – nella specie risultata mancante in relazione al caso concreto – delle condizioni per la proroga del trattenimento previste dall' articolo 6 d.lgs. numero 142/2015 . La questione La questione giuridica esaminata dalla sentenza annotata riguarda per l'appunto il mutato regime di ricorribilità per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga delle Corti di appello, da proporsi - a far data dal 10 gennaio 2025 data di entrata in vigore delle disposizioni processuali del Capo IV della legge numero 187/2024 - esclusivamente nelle forme dell' articolo 606, lett. a , b , c , c.p.p. in luogo della previgente ricorribilità “piena” ex articolo 360 c.p.c. e con applicazione dell' articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, legge numero 69/2005 , relativo al rito “consensuale” in materia di mandato di arresto europeo . Ai sensi del novellato articolo 14, comma 6, d.lgs. numero 286/1998 infatti «6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a , b e c del comma 1 dell' art 606 c.p.p. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all' articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, numero 69 ». Siccome la suddetta disposizione non precisa quale Sezione della Cassazione – civile o penale – è chiamata a decidere sui ricorsi da proposi secondo il rito “MAE consensuale”, si è posta la questione interpretativa , avente ricadute tabellari , se tale riformulazione implichi un implicito richiamo alla giurisdizione penale e quindi un mutamento sull'attribuzione degli affari interni della Suprema corte in relazione a quegli stessi procedimenti di convalida o di proroga dei trattenimenti amministrativi che, in prime cure, sono stati contestualmente attribuiti – in luogo delle Sezioni specializzate in materia di immigrazione dei Tribunali [civili] – alle Corti d'appello «di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 22 aprile 2005, numero 69 », chiamate peraltro a deciderli in inedita composizione monocratica in forza della coeva modifica apportata dalla stessa legge numero 187/2024 . Le soluzioni giuridiche La Prima Sezione penale della Cassazione – cui frattanto, in esito alla legge numero 187/2024 , la Prima Presidenza ha affidata la competenza “interna” a decidere questi procedimenti in forza dell 'apposita variazione tabellare interna v. decreto numero 5/2025 – con la sentenza in commento è intervenuta, per la prima volta , sul nuovo regime di ricorribilità per cassazione dei decreti di convalida e di proroga dei trattenimenti emessi dalle Corti di appello quest'ultime, a loro volta, competenti in luogo delle Sezioni immigrazione dei Tribunali ai sensi del novello articolo 5- bis d.l. numero 13/2017, pure introdotto dalla stessa legge numero 187/2024 . A fronte delle deduzioni difensive che prospettavano un vulnus di costituzionalità, la Cassazione ha proceduto ad una preliminare verifica interpretativa di tipo letterale , integrata da una lettura sistematica , del nuovo ordito normativo, a partire dal criterio attributivo la competenza, in prime cure, alle Corti d'appello, per le quali il legislatore, attraverso il rinvio all' articolo 5, comma 2, legge numero 69/2005 , ha fatto chiaro riferimento ad un istituto – il MAE – disciplinato da disposizioni processual-penalistiche e che richiede l'intervento del giudice penale . Secondo i giudici di legittimità, la materia del trattenimento amministrativo nei Cpr del richiedente protezione internazionale è accomunata a quella del MAE dai profili di tutela giurisdizionale della libertà personale , come dimostra l'ulteriore – ancora più esplicito – richiamo alla giurisdizione penale ricavabile dalla previsione dei motivi per i quali d'ora in poi può essere proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento di convalida o di proroga nelle forme dell' articolo 606 c.p.p. dal rinvio all'articolo 22, comma 5- bis , secondo e quarto periodo, della legge numero 69/2005. Si tratta di una «scelta netta» del legislatore - cadenza significativamente la Suprema Corte – che attiene alla materia processuale , non sindacabile perché non arbitraria né manifestamente irragionevole e che «sospinge maggiormente nell' area penale la materia del trattenimento amministrativo», il che trova coerenza «in una più elevata attenzione alla necessità di un pronto controllo giurisdizionale sulle limitazioni della libertà personale » sull'incidenza sulla libertà personale dei provvedimenti che determinano la coazione a rimanere in un Cpr, v. da ultimo C. cost. numero 203/2024 , rispetto alle quali, così come accade per la materia cautelare penale, per un verso «si giustificano termini assai brevi per la proposizione di istanze e ricorsi e per l'adozione delle decisioni nei procedimenti giudiziari» nella specie da adottarsi entro 7 giorni dalla trasmissione degli atti da parte della Corte d'appello e, per altro verso, «si impongono scelte organizzative e modalità esecutive che garantiscano pronta attuazione dei provvedimenti delle autorità amministrative nelle modalità più rispettose della dignità e di ogni altra esigenza coinvolta». Ciò premesso, la Corte regolatrice ha deciso il ricorso sulla base della questione più liquida quella della mancanza di motivazione , che ha ricondotto alla lett. c dell' articolo 606 c.p.p. affermando i principi sopra massimati, tratti dalla pertinente giurisprudenza di legittimità elaborata finora dalla Prima sezione civile cfr. ad es. Cass. civ., sez. I, numero 6064/2019 , Rv. 653101 . Osservazioni La Prima Sezione penale della Cassazione nella decisione qui annotata non ha accolto le deduzioni con cui la difesa della persona trattenuta – in via pregiudiziale – aveva lamentato l' illegittimità costituzionale dell' articolo 14, comma 6, d.lgs. numero 286/1998 , come modificato dalla legge numero 187/2024 , per ritenuto contrasto con gli articolo 3,13,25,111 e 117 Cost., quest'ultimo in relazione agli articolo 3, 13 e 14 CEDU secondo la Suprema corte, la riduzione a cinque giorni del termine per proporre, dinanzi alle Sezioni penali della Corte come individuate con apposita variazione tabellare , ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di convalida o di proroga dei trattenimenti e la limitazione dei motivi proponibili a quelli di cui all'articolo 606, comma 1, lett. a , b , e c , c.p.p., sono espressione di una scelta che attiene alla materia processuale di esclusiva spettanza del legislatore che si caratterizza per la più ampia discrezionalità , non ravvisandosi profili di manifesta irragionevolezza e arbitrarietà in tal senso, a sostegno sono richiamate C. cost. numero 252/2000 C. cost. numero 200/2024 . Tuttavia, con la successiva ordinanza numero 4308/2025, depositata il 31 gennaio scorso, la stessa Prima Sezione penale della Cassazione, investita – per la seconda volta ai sensi del nuovo rito ex legge numero 187/2024 – di un altro ricorso per cassazione avverso la convalida del provvedimento di trattenimento pronunciata, anche in questo caso, dalla Corte d'appello di Cagliari, ha sollevato ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell' articolo 14, comma 6, d.lgs. numero 286/1998 , come modificato dalla legge numero 187/2024 e come richiamato dall'articolo 5 -bis d.lgs. numero 142/2015, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5 -bis, quarto periodo, della legge numero 69/2005, prevede che la Corte di cassazione giudichi avverso i provvedimenti di convalida o di proroga dei trattenimenti adottati dalle Corti d'appello in conformità al modello procedimentale previsto per il MAE “consensuale” - ossia in camera di consiglio senza intervento dei difensori - in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione, per ritenuto contrasto con gli articolo 3,24,111, commi 1 e 2, 117 Cost., quest'ultimo con riferimento all' articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione Edu . In quest'ultima pronuncia la Corte regolatrice, nel rimettere gli atti alla Consulta previa sospensione del giudizio a quo , ha rilevato che la nuova disciplina processuale prescelta dal legislatore del 2024 in relazione al giudizio di legittimità presenta profili di indeterminatezza delle scansioni nelle quali ospitare il necessario contraddittorio delle parti, che appaiono legate alle regole dettate sul MAE “consensuale” dall'articolo 22, comma 5- bis , legge numero 69/2005 le quali però non sono confacenti alla subiecta materia, non caratterizzata da profili di “consensualità”. Difatti, dovendo la Cassazione assumere una decisione nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti – termine che, spiega, va assolutamente rispettato, ciò rende inapplicabile il modello processuale ordinario di cui all' articolo 611 c.p.p. , che presuppone una diversa articolazione temporale. La trasmissione di una memoria ad opera di una delle parti, poche ore prima della camera di consiglio destinata all'esame del ricorso, senza che siano disciplinati i modi , i tempi e i protagonisti di idonee attività comunicative e senza che siano individuati i termini nei quali il contraddittorio è destinato ad articolarsi in modo congruo, rende non manifestamente infondato il dubbio che venga rimesso al giudice il potere - invece di competenza del legislatore - di determinare, attraverso un ragionevole bilanciamento delle esigenze di celerità e quelle di compiuto dispiegarsi del diritto di difesa delle parti, pubbliche e private, interessate, le cadenze del processo. Tutto ciò viola le regole del corretto svolgimento del contradditorio il quale postula, invece, un'ordinata scansione dei momenti processuali all'interno della quale le parti possano svolgere le loro difese, consentendo al giudice di apprezzarle e di esprimersi su di esse in termini argomentati ciò soprattutto quando - come nel caso di specie - vengano in rilievo giudizi nei quali non si registrino forme di consenso o di rinuncia ritualmente espresse dai protagonisti della vicenda che razionalmente giustificano semplificazioni processuali fondate sulle autonome scelte degli stessi, come appunto accade nella disciplina dettata, in tema di esecuzione dei MAE, dall' articolo 22 della legge numero 69/2005 . Fonte IUS/Penale