Secondo la Suprema Corte il pignoramento immobiliare eseguito in forza di un atto cambiale non in regola con l’imposta di bollo non costituente titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 474 c.p.c., a seguito di accertamento reso all’esito di opposizione ex articolo 615, comma 2, c.p.c., è affetto da illegittimità sostanziale ab origine con conseguente declaratoria di improcedibilità della intrapresa procedura esecutiva.
I fatti di causa Un debitore esecutato nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare intrapresa nei suoi confronti da un istituto di credito proponeva opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 2, c.p.c., contestando il diritto del creditore pignorante di procedere ad esecuzione forzata per difetto di titolo esecutivo cambiale non in regola con l'imposta di bollo . Il Tribunale, in accoglimento della opposizione proposta, dichiarava la inesistenza del diritto dell'istituto di credito di procedere ad esecuzione forzata in virtù del detto titolo cambiario , disponendo l'inserimento del provvedimento in questione all'interno del fascicolo d'ufficio della procedura esecutiva. Ciononostante, la procedura esecutiva proseguiva il suo iter sino all'aggiudicazione dell'immobile pignorato. Subito dopo, il debitore esecutato proponeva istanza ex articolo 486 c.p.c. affinché venisse dichiarata la improcedibilità della procedura esecutiva . Il Tribunale adito rigettava l'opposizione proposta dal debitore esecutato evidenziando che l'aggiudicazione dell'immobile, sebbene avvenuta nell'ambito di una procedura che non aveva più ragion d'essere dato l'accoglimento della opposizione all'esecuzione ex articolo 615, comma 2, c.p.c. , era da ritenersi valida ed efficace in virtù del disposto dell' articolo 2929 c.c. e del principio di affidamento in favore del terzo aggiudicatario. Il debitore esecutato ha interposto appello. La Corte d'Appello adita rigettava l'appello proposto asserendo che, alla luce dei principi di correttezza e buona fede, l'esecutato opponente aveva manifestato un atteggiamento inerte e, dunque, non meritevole di tutela, essendosi attivato solamente dopo la intervenuta aggiudicazione dell'immobile, di fatto ledendo il legittimo affidamento dei creditori. Da qui il ricorso in Cassazione del debitore esecutato affidato a tre motivi. Nello specifico, lamentava violazione e falsa applicazione dell' articolo 474 c.p.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. nonché «per contraddittoria motivazione e per insufficiente esame dei punti decisivi della controversia prospettati dalle parti e per un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate ed i fatti in giudizio, contrasto che non consente l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c. », per aver la Corte d'Appello adita ritenuto che l'inerzia tenuta dal debitore esecutato nel corso della procedura fosse lesiva del principio di affidamento dei creditori e dell'aggiudicatario, di fatto sanando una procedura esecutiva del tutto improcedibile in quanto intrapresa in violazione dell' articolo 474 c.p.c. violazione dell' articolo 112 c.p.c. , dell'articolo 24 Cost. , in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 4 c.p.c. , per aver la Corte di Appello adita violato il principio del contraddittorio, avendo posto alla base della propria decisione questioni del tutto nuove violazione e/o falsa applicazione e comunque errata applicazione degli articolo 2043 c.c. e 96, comma 2 , c.p.c. , in relazione all' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. per aver la Corte di Appello adita rigettato la sua domanda di restituzione del provento derivante dalla vendita dell'immobile e la domanda risarcitoria per responsabilità processuale aggravata sul presupposto che il debitore esecutato non avesse proposto opposizione alla disposta distribuzione del ricavato con gli strumenti offerti dall'ordinamento. La decisione della Suprema Corte La Suprema Corte, nell'accogliere il primo ed il terzo motivo di ricorso, ha precisato che il pignoramento eseguito in forza di un atto cambiale non in regola con l'imposta di bollo non costituente titolo esecutivo ai sensi dell' articolo 474 c.p.c. determina la improcedibilità della intrapresa azione esecutiva, dovendosi ritenere il pignoramento medesimo affetto da illegittimità sostanziale ab origine . Priva di pregio appare il richiamo effettuato dalla Corte di Appello ad una presunta inerzia del debitore esecutato, non essendovi alcuna disposizione normativa ad imporre una vera e propria decadenza nel regime antecedente alla riforma del 2016, quale è il caso di specie, la opposizione all'esecuzione era proponibile senza limiti di tempo ed anche nella stessa fase distributiva. La Corte, poi, richiamando due propri precedenti Cass., Sez. Unumero , numero 61/2014 e Cass. numero 23477/2022 , puntualizza che il giudice d'appello, a fronte dell'accoglimento della opposizione all'esecuzione promossa a suo tempo dal debitore esecutato, ben avrebbe dovuto dichiarare la invalidità degli atti della procedura stessa, ivi compresi quelli inerenti alla fase distributiva, sebbene il debitore esecutato non abbia proposto la opposizione ai sensi dell' articolo 512 c.p.c. Tuttavia, precisa la Suprema Corte, facendo espresso richiamo all'insegnamento di cui alla Cass., Sez. Unumero , numero 21110/2012 , rimangono estranei a detta invalidità gli atti del subprocedimento di vendita, non essendo stata fornita dal debitore esecutato la prova della eventuale collusione del terzo con i creditori di cui all' articolo 2929 c.c. per tale motivo, l'aggiudicazione dell'immobile, seppur avvenuta all'esito di una procedura esecutiva viziata ab origine , deve ritenersi pienamente valida ed efficace. I Giudici, pertanto, enunciano il seguente principio di diritto «in tema di esecuzione forzata, qualora difetti altro creditore munito di titolo esecutivo, che abbia effettuato atto di pignoramento successivo ex articolo 493 c.p.c., l'accertamento giudiziale, ritualmente acquisito al processo, della mancanza del diritto di procedere in executivis in capo al creditore procedente per originario difetto di titolo esecutivo esige il rilievo di ufficio da parte del giudice dell'esecuzione, senza che rilevi alcuna condotta inerte del debitore, con conseguente invalidità di tutti gli atti esecutivi , compresi quelli della eventuale fase distributiva, restando irrilevante il successivo, eventuale deposito di un atto d'intervento fondato sullo stesso o su un diverso credito dello stesso procedente o di altro creditore , né occorrendo che l'esecutato proponga opposizione avverso ciascun atto dell'esecuzione, stante il principio della nullità derivata restano tuttavia salvi l'aggiudicazione del bene e il relativo decreto di trasferimento, ove non sia applicabile l'eccezione prevista dall' articolo 2929 c.c. ».
Presidente De Stefano – Relatore Saija Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.