«L'azione diretta prevista dall'articolo 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito».
L'ordinanza in esame trae origine da un sinistro stradale in cui una terza trasportata su un motociclo , assicurato per la RCA con la UnipolSai Assicurazioni s.p.a., riportava gravi lesioni a seguito di un incidente stradale causato dall'invasione della corsia opposta da un veicolo, il quale travolgeva, appunto, il motociclo. La UnipolSai, riscontrata la richiesta di liquidazione del danno subito, ai sensi dell' articolo 141 c.d.a. agiva contro Generali Italia s.p.a., quale impresa designata FGVS , in via di rivalsa , chiedendo la condanna al pagamento della somma erogata alla danneggiata. Il Tribunale così come la Corte d'Appello rigettavano la domanda dell'attore, il quale proponeva ricorso per Cassazione. La Suprema Corte accoglie il terzo e il quinto motivo, i quali assorbivano i restanti cosicché la sentenza impugnata veniva cassata, con rinvio alla Corte d'appello, in diversa composizione. Il Collegio infatti, ritiene che i giudici di merito abbiamo applicato un indirizzo ormai desueto e abbandonato dalla giurisprudenza, la quale nel 2022 ha statuito che « l'azione diretta prevista dall' articolo 141 c.d.a. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito l a tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli , pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall' articolo 144 c.d.a. , da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile». Inoltre, «la nozione di caso fortuito, prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex articolo 141 c.d.a , riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro». Da tale assunto si determina che l a liquidazione del danno da parte dell'assicuratore del vettore prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, né potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile all'altro conducente . Ciò posto, i giudici sottolineano come nella qualifica di “impresa di assicurazione del responsabile civile” di cui all' articolo 141, comma 4, c.d.a. , e su cui ha diritto di rivalsa il terzo trasportato rientra anche l'impresa designata dal FGVS ove il veicolo dello stesso responsabile sia sprovvisto di copertura assicurativa, benché nei suddetti limiti, al contrario di quanto opinato dalla Corte territoriale.
Presidente Frasca - Relatore Saija Fatti di causa In data 13.4.2014, S. G., terza trasportata su un motociclo condotto da F.C., assicurato per la RCA con la OMISSIS s.p.a., riportò gravi lesioni personali a seguito di un sinistro occorso sulla A1 in località OMISSIS , allorché il veicolo di M.M., dallo stesso condotto, invase la corsia opposta in uscita verso la SS 4 Salaria, investendo il motociclo. Nel settembre 2017, la OMISSIS riscontrò la richiesta di liquidazione del danno subito da S.G. ai sensi dell' articolo 141 c.d.a. e all'esito agì contro la OMISSIS s.p.a., quale impresa designata dal FGVS, in via di rivalsa, chiedendone la condanna al pagamento della somma erogata alla danneggiata, pari ad € 1.100.000,00, oltre spese. Costituitasi la convenuta e integrato il contraddittorio nei confronti di M.M., con sentenza del 23.3.2021 l'adito Tribunale rigettò le domande attoree, anzitutto rilevando che – al lume delle sentenze della Corte di cassazione numero 4147/2019 e 8386/2020 – il presupposto per l'azione di rivalsa dell'assicuratore del vettore che abbia risarcito il terzo trasportato, ex articolo 141 c.d.a. , è che vi sia la corresponsabilità tra almeno due veicoli, mentre nella specie tanto era da escludere, stando alla prospettazione attorea, perché la OMISSIS aveva sempre assunto l'esclusiva responsabilità del veicolo del M.M., non assicurato in secondo luogo, perché l' articolo 141 c.d.a. subordina l'azione del trasportato nei confronti della società che assicura il vettore alla sussistenza di un valido contratto per la RCA in capo al veicolo responsabile, nella specie appunto da escludere, sicché l'azione ex articolo 283, comma 5, c.d.a. , che disciplina la rivalsa nei confronti delle imprese designate dal FVGS, deve intendersi circoscritta alla sola ipotesi di liquidazione coatta dell'assicuratore del veicolo responsabile, non ricorrente nella specie. La OMISSIS propose gravame avverso detta sentenza e - costituitasi la sola OMISSIS e nella contumacia di M.M. - la Corte d'appello di Venezia, con sentenza del 21.3.2022, lo rigettò perché infondato, confermando la sentenza impugnata e interpretando “la fattispecie controversa in fatto e in diritto nella medesima direzione del tribunale, sicché la sentenza di primo grado appare corretta nel dispositivo, come pure in motivazione ovvero nella parte idonea a passare in giudicato”. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la OMISSIS s.p.a., affidandosi a sei motivi, cui resiste con controricorso la OMISSIS s.p.a. M.M. è rimasto intimato. Le parti costituite hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1.1 – Con il primo e il secondo motivo di ricorso, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c. , si lamenta la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione dell' articolo 132, comma 1, numero 4, c.p.c. e dell'articolo 118 disp. att. c.p.c. Ci si duole anzitutto della motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, formulata in guisa tale da non consentire di appurare se la Corte lagunare abbia effettuato il necessario esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti. Inoltre, la motivazione sarebbe anche illogica là dove si afferma che “Unipol non può … ottenere da OMISSIS … il ‘rimborso' di quanto versato alla danneggiata” perché la stessa ha agito in rivalsa contro OMISSIS sul presupposto della esclusiva responsabilità M.M., postulando invece la più recente giurisprudenza di legittimità Cass. nnumero 4147/2019 e 8386/2020 – in subiecta materia - la necessaria corresponsabilità del vettore. La sentenza si rivela illogica perché si afferma che la OMISSIS “non potrebbe in tesi ottenere oggi dall'Impresa designata per il rimborso di quanto versato nel settembre 2017 alla danneggiata, poiché alla luce dei principi affermati in alcune Sentenze due anni dopo l'eseguito pagamento … non potrebbe ritenersi che a quest'ultima competesse a suo tempo l'azione diretta di cui all' articolo 141, comma 1 C.d.A. Ergo, la Spett.le Compagnia nel settembre 2017 avrebbe dovuto rifiutare il pagamento sulla base dei principi affermati nel 2019 e 2020 nelle due menzionate sentenze …”. 1.2 – Con il terzo motivo, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 141 d.lgs. numero 209/2005 , per aver la sentenza impugnata escluso che tale disposizione sia applicabile nella specie, stante la ritenuta necessità che, ai fini che qui interessano, sussista anche la corresponsabilità del vettore, al lume di una lettura della nozione di “caso fortuito” comprensiva anche del fattore umano. Si sostiene, invece, che la nozione di “caso fortuito” di cui all'articolo 141 cit. è logicamente distinta dalla condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto e deve pertanto coincidere con i fattori naturali ed i fattori umani estranei alla circolazione di altro veicolo, come anche sostenuto da giurisprudenza di legittimità Cass. numero 17963/2021 successiva a quella richiamata dalla Corte territoriale. 1.3 – Con il quarto motivo, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 141, commi 1 e 4, d.lgs. numero 209/2005 , dell' articolo 1299 c.c. , del principio di affidamento, nonché degli articolo 113 c.p.c. , per aver la sentenza impugnata regolato la fattispecie in contrasto con i principi vigenti in materia di rivalsa/regresso. 1.4 – Con il quinto motivo, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. , si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell' articolo 141, comma 4, d.lgs. numero 209/2005 , e dell' articolo 3 Cost. , per aver la sentenza impugnata escluso che tale disposizione sia applicabile anche all'ipotesi in cui la rivalsa sia richiesta nei confronti dell'Impresa designata per il FGVS, occorrendo - a dire della Corte veneta - la sussistenza di un contratto di assicurazione con il responsabile civile. Si sostiene che la tesi adottata dalla Corte d'appello frustri in realtà lo scopo dell'articolo 141 cit. e determini una sostanziale ed ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni omologhe. 1.5 – Con il sesto motivo, infine, ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 4, c.p.c. , si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulle domande svolte in via alternativa e subordinata da OMISSIS ai sensi del combinato disposto degli articolo 1203 numero 5 e 2036, comma 3, c.c. , nonché ex articolo 2041 c.c. , in violazione dell' articolo 112 c.p.c. , in violazione dell' articolo 112 c.p.c. 2.1 – Ritiene la Corte di poter decidere il ricorso sulla base del criterio della ragione più liquida, come è noto rilevante anche nel giudizio di legittimità, in applicazione del principio della ragionevole durata del processo v., ex multis, Cass. numero 14039/2021 . Possono dunque esaminarsi prioritariamente le censure avanzate con il terzo e quinto motivo, che si rivelano all'evidenza fondate. Come correttamente evidenziato dalla ricorrente in memoria, l'indirizzo applicato dai giudici di merito è stato decisamente abbandonato dalla giurisprudenza successiva, ed in particolare da Cass., Sez. Unumero , numero 35318/2022 , secondo cui “L'azione diretta prevista dall' articolo 141 c.ass. in favore del terzo trasportato è aggiuntiva rispetto alle altre azioni previste dall'ordinamento e mira ad assicurare al danneggiato una tutela rafforzata, consentendogli di agire nei confronti dell'assicuratore del vettore e di ottenere il risarcimento del danno a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti, fatta salva la sola ipotesi di sinistro causato da caso fortuito la tutela rafforzata così riconosciuta presuppone che nel sinistro siano rimasti coinvolti almeno due veicoli, pur non essendo necessario che si sia verificato uno scontro materiale fra gli stessi, e si realizza mediante l'anticipazione del risarcimento da parte dell'assicuratore del vettore e la possibilità di successiva rivalsa di quest'ultimo nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, con la conseguenza che, nel caso in cui nel sinistro sia stato coinvolto un unico veicolo, l'azione diretta che compete al trasportato danneggiato è esclusivamente quella prevista dall' articolo 144 c.ass. , da esercitarsi nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile” e ancora “La nozione di ‘caso fortuito', prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex articolo 141 c.ass. , riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro”. La liquidazione del danno da parte dell'assicuratore del vettore, dunque, prescinde da ogni accertamento sulla responsabilità dei conducenti dei mezzi almeno due, come nella specie coinvolti nel sinistro, avendo funzione di massima tutela per il trasportato, né potendo consistere il caso fortuito nel fattore umano riferibile all'altro conducente. Quanto precede, come è ovvio, supera ogni contraria considerazione espressa dalla controricorrente, sul punto, in memoria, ove si richiamano orientamenti non più attuali nella giurisprudenza di questa Corte. 2.2 - Quanto allo specifico profilo agitato col quinto motivo, non può che ribadirsi l'insegnamento di Cass. numero 14255/2020 , secondo cui “L'impresa di assicurazione che abbia risarcito, ai sensi dell' articolo 141, comma 1, del d.lgs. numero 209 del 2005 , il terzo trasportato a bordo del veicolo da essa assicurato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile civile, nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 150 d.lgs. citato nel caso in cui il veicolo del responsabile civile non risulti coperto da assicurazione, la rivalsa può essere esercitata contro l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, nei limiti quantitativi stabiliti dall' articolo 283, commi 2 e 4, del d.lgs. numero 209 del 2005 ”. Al contrario di quanto opinato, “in motivato dissenso”, dalla Corte lagunare, in realtà nella espressione “impresa di assicurazione del responsabile civile” di cui all' articolo 141, comma 4, c.d.a. , non può che rientrare anche l'impresa designata dal FGVS, ove il veicolo dello stesso responsabile sia sprovvisto di copertura assicurativa, benché nei suddetti limiti. Non v'è dunque nessuna ragione per discostarsi da detto insegnamento. 3.1 – I restanti motivi sono pertanto assorbiti. 4.1 – In definitiva, sono accolti il terzo e il quinto motivo, mentre sono assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. la Corte accoglie il terzo e il quinto motivo, e dichiara assorbiti i restanti. Cassa in relazione, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.