Occorre la comune volontà delle parti per la trascrizione tardiva del matrimonio canonico

La trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tuttavia, tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa.

Una donna chiedeva la trascrizione tardiva nei registri dello stato civile del matrimonio canonico celebrato con un uomo, scomparso dopo essere stato presumibilmente sequestrato. L'ufficiale dello Stato civile negava la trascrizione . La donna adiva il Tribunale di Monza, che respingeva il reclamo, sostenendo che la domanda di trascrizione era stata presentata successivamente alla scomparsa dell'uomo e alla nomina del curatore speciale . Pertanto, riteneva che non potesse essere attribuita valenza di consenso tacito alla mancata opposizione al telegramma con il quale la coniuge manifestava la sua intenzione di procedere alla trascrizione, trattandosi di comunicazione successiva alla scomparsa dell'uomo, che si trovava quindi nell'impossibilità di avere notizia della richiesta. Per il giudice, inoltre, trattandosi di diritti personalissimi , il consenso non poteva essere espresso dal curatore speciale, al quale la legge attribuisce solo poteri specifici in relazione all'amministrazione dello scomparso. La donna proponeva gravame dinanzi alla Corte d'Appello di Milano, che lo rigettava. Poiché la domanda di trascrizione del matrimonio era stata presentata successivamente alla scomparsa del coniuge, così come dopo la scomparsa era stato inviato al domicilio dello stesso il telegramma che lo avvisava dell'iniziativa, la Corte territoriale ha ritenuto mancasse il requisito della non opposizione dell'uomo . A nulla era servita la dichiarazione resa da un amico del coniuge sul fatto che in passato questi aveva espresso in più occasioni il desiderio di procedere alla trascrizione del matrimonio canonico, dato che il consenso deve perdurare nell'attualità. Né si era ritenuto di poter fare riferimento al consenso presunto , non potendosi evincere dall'intera vicenda coniugale la chiara volontà di provvedere alla trascrizione. Avverso il decreto della Corte milanese la donna propone ricorso per Cassazione sulla base di cinque motivi. Il Ministero dell'Interno non si è costituito in giudizio mentre il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Secondo l'art.8 dell'Accordo di modifica al Concordato lateranense del 11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la l.numero 121/1985 sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. La richiesta di trascrizione è fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove è stato celebrato il matrimonio, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. É possibile procedere alla trascrizione anche dopo tale termine, purchè la relativa domanda sia proposta dai coniugi, o anche da uno solo di essi, sempre che l'altro ne sia a conoscenza e non vi si opponga e che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Come sancito dalla giurisprudenza, in base al principio della concentrazione nel tempo , che continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e che impone di compiere in stretta concatenazione cronologica gli adempimenti demandati all'organo canonico per il riconoscimento di efficacia civile al matrimonio, la legge cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla celebrazione, quella fattispecie in itinere costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell'atto in doppio originale. Questa cristallizzazione, tuttavia, non può essere protratta indefinitamente. Pertanto, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile , soprattutto con riguardo all'esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia Cass. numero 10734/2010 . Ne consegue, quindi, che tale volontà se può essere presunta quando il procedimento preliminare alla trascrizione avvenga con la normale concentrazione prevista dalla legge, non può più esserlo quando si verifica una frattura temporale tra gli atti espressivi della volontà indirizzata agli effetti civili e gli atti conclusivi del procedimento stesso la richiesta e la relativa trascrizione . Secondo la Circolare del Ministero della Giustizia 1/54/FG/1 del 26 febbraio 1986, par. XIII, l'ufficiale dello stato civile, prima di eseguire la trascrizione tardiva, deve acquisire piena sicurezza sulla chiara ed esplicita volontà di entrambi i coniugi di conferire effetti civili al loro matrimonio , ricevendo lui stesso le loro istanze orali o scritte, accertando la provenienza di queste ed il loro effettivo contenuto e redigendo al riguardo apposito processo verbale. Nella fattispecie in esame, per la Suprema Corte manca un consenso attuale espresso da entrambi i coniugi di procedere alla trascrizione del matrimonio canonico , così come difetta la non opposizione del coniuge non richiedente, dato che la ricorrente ha inviato un telegramma al domicilio del marito, con il quale comunicava l'intenzione di richiedere la trascrizione solo dopo la scomparsa dell'uomo. Tenuto conto delle circostanze del caso ha ritenuto che il telegramma non potesse considerarsi giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Per potersi poi parlare di consenso tacito, manifestato mediante la non opposizione, è necessario che il comportamento sia consapevole ed inequivoco , e che la volontà di chiedere la trascrizione tardiva sia stata preventivamente portata a conoscenza del coniuge non richiedente o almeno nella sua sfera di conoscibilità effettiva. Nel nostro caso, però, il convenuto è scomparso e nessuna presunzione può operare con riguardo alle comunicazioni che sono a lui indirizzate. Spetta al nominato curatore provvedere a rappresentare lo scomparso negli affari. Tuttavia, ciò non vale per gli atti personalissimi quale appunto quello di opporsi o meno alla trascrizione del matrimonio. I Giudici concludono affermando che si è al cospetto di un matrimonio non produttivo di effetti nell'ordinamento italiano per scelta degli stessi coniugi. La ricorrente, infatti, ha affermato nel proprio ricorso che è stata una scelta volontaria quella di rinviare la pubblicità del matrimonio «a tempi migliori», e negli stessi termini è l'accertamento operato dalla Corte d'Appello. E, quindi, concludendo, così come la comune volontà delle parti per diversi anni è stata quella di mantenere il matrimonio soltanto nell'ambito dell'ordinamento canonico, allo stesso modo occorre la comune volontà delle parti per la trascrizione tardiva per far sì che esso divenga un negozio produttivo di effetti nell'ordinamento giuridico italiano. Con l'ordinanza in commento, i Giudici rigettano il ricorso e nulla dispongono sulle spese processuali in difetto di regolare costituzione della controparte.

Presidente Giusti Relatore Russo Fatti di causa Da.So. ha chiesto la trascrizione tardiva nei registri dello stato civile del matrimonio canonico celebrato in M, in data 29.11.2014 con La.Pa., soggetto scomparso dopo essere stato presumibilmente sequestrato. Negata la trascrizione dall'ufficiale di stato civile, si è rivolta al Tribunale di Monza, che ha respinto il reclamo sul rilievo che la domanda di trascrizione è stata presentata in data 27.1.2022, successivamente alla scomparsa del La.Pa. e alla nomina del curatore speciale, e che, pertanto, non può essere attribuita valenza di consenso tacito alla mancata opposizione al telegramma del 14.1.2022, con cui la coniuge manifestava la sua intenzione di procedere alla trascrizione, trattandosi di comunicazione successiva alla scomparsa del La.Pa., il quale si trovava quindi nell'impossibilità di avere notizia della richiesta e rilevando inoltre che, vertendosi in tema di diritti personalissimi, il consenso non può essere espresso dal curatore speciale, al quale la legge attribuisce solo poteri specifici in relazione all'amministrazione dello scomparso. Da.So. ha interposto gravame che la Corte d'Appello di Milano ha respinto osservando che la domanda di trascrizione del matrimonio canonico, in base a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo ratificato dalla legge numero 121/85 è un atto giuridico autonomo, avente effetti costitutivi e non meramente ricognitivi dello status, sicché i requisiti della conoscenza dell'istanza o della non opposizione alla domanda presentata da uno solo dei coniugi, richiedono la verifica della volontà attuale, espressa o almeno tacita, di entrambi i coniugi il consenso espresso o tacito di entrambi i contraenti deve sussistere al momento della domanda di trascrizione non rilevando il consenso eventualmente manifestato anteriormente. La Corte d'Appello ha quindi rilevato che la domanda di trascrizione del matrimonio è stata presentata dopo la scomparsa del coniuge così come dopo la scomparsa è stato inviato al domicilio del coniuge il telegramma che lo avvisava dell'iniziativa. Di conseguenza ha ritenuto mancante il requisito della non opposizione di quest'ultimo, dal momento che la scomparsa è cosa ben diversa dal volontario allontanamento. La Corte di merito ha ritenuto inoltre irrilevante la dichiarazione resa da un amico del coniuge sulla circostanza che in passato costui aveva più in più occasioni espresso il desiderio di procedere alla trascrizione del matrimonio canonico dal momento che il consenso deve perdurare nell'attualità ha rilevato la incongruenza del comportamento del La.Pa. che pur temendo di essere rapito aveva lasciato un messaggio alla famiglia in tal senso non aveva provveduto a formalizzare la volontà di trascrivere il matrimonio con una procura e con uno scritto, sicché non può neppure farsi riferimento al consenso presunto che secondo la ricorrente si dovrebbe ricostruire come nel caso esaminato da questa Corte con sentenza numero 21748/2007 perché da tutta la vicenda coniugale non si evince la chiara volontà di provvedere alla trascrizione infine ha osservato che il curatore speciale ben potrebbe presentare eventuali querele nell'interesse del suo rappresentato. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la Da.So. affidandosi a cinque motivi. Il Ministero non si è costituito. Il Procuratore generale ha concluso con requisitoria scritta per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha chiesto la trattazione in pubblica udienza e ha depositato memoria.   Ragioni della decisione 1. Preliminarmente sulla istanza di trattazione in pubblica udienza. Non vi sono ragioni per discutere il processo in pubblica udienza, non ricorrendo le ipotesi previste dall' articolo 375 c.p.c. atteso che la causa non presenta rilevantissimi profili di novità la questione, pur peculiare, richiede essenzialmente di precisare e di adattare al caso di specie una consolidata giurisprudenza in ordine dalla trascrizione tardiva del matrimonio canonico, pertanto non può considerarsi questione inedita v. Cass. numero 31679/2022 , né di particolare rilevanza. Inoltre, il dibattito processuale è stato arricchito dalle considerazioni del Procuratore generale che ha espresso le sue conclusioni per iscritto. La difesa della ricorrente insiste per la pubblica udienza affermando di aver preso visione della requisitoria del Procuratore generale soltanto tardivamente, in quanto, benché tempestivamente depositata, non gli era stato comunicato il deposito né annotato nel fascicolo telematico il rilievo appare privo di fondamento, dal momento che la requisitoria risulta dalla consultazione del fascicolo telematico depositata prima della memoria e la ordinaria diligenza richiede che la parte controlli il fascicolo essendo stabiliti per legge i termini previsti per il deposito della requisitoria art 380-bis.1 c.p.c. . 2. Con il primo motivo si lamenta ai sensi dell' articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione dell' articolo 8 numero 2, della legge numero 121/1985 . La ricorrente deduce che ha errato la Corte a ritenere che per trascrivere tardivamente un matrimonio concordatario i coniugi debbano ripetere il consenso, anche se in modo informale, per contegno concludente, già espresso all'atto della celebrazione del matrimonio. Ad avviso della ricorrente detta interpretazione non è conforme né alla lettera né allo spirito della legge ed in particolare ai principi costituzionali in materia, dovendosi interpretare nel senso che ciascuno dei coniugi possa richiedere la trascrizione tardiva del proprio matrimonio, informando l'altro della sua richiesta, che può opporsi, ovviamente per ragioni meritevoli di tutela, e che se quest'ultimo prova di non essersi opposto per non avere conosciuto la richiesta, senza sua colpa, può chiedere la cancellazione della trascrizione eseguita senza esserne stato informato. 2.1. Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell' articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione dell' articolo 8 numero 2, della legge numero 121/1985 sotto il diverso profilo che se fosse necessaria la ripetizione del consenso, la Corte di merito avrebbe dovuto tener conto con riferimento alla giurisprudenza formatasi dopo il caso di cui alla sentenza numero 21748/2007 di quello presunto e attuale del non richiedente. 2.2. Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell' articolo 360 numero 3 c.p.c. la violazione dell' articolo 1335 c.c. per avere la Corte di merito violato la presunzione di conoscenza sancita da questa norma, negando che la richiedente avesse assolto all'onere di comunicazione al marito di aver richiesto la trascrizione del loro matrimonio, inviandogli un telegramma al suo domicilio. 2.3. Con il quarto motivo del ricorso si deduce -nell'ipotesi in cui si ritenga corretta l'interpretazione dell'articolo 8 ci. data dai giudici di merito la illegittimità costituzionale dell' articolo 8 numero 2 della legge numero 121/85 per la violazione del principio di ragionevolezza e di eguaglianza e dei diritti della famiglia sanciti dagli articolo 3, 7 e 29 della Costituzione . La ricorrente chiede che, ove l'articolo 8 comma primo numero 2 della L. numero 121/85, non dovesse essere interpretato secondo la sua lettura, ma nel senso che i coniugi debbano ripetere il loro consenso al momento della richiesta della trascrizione, sia rimesso ai Giudici della Consulta la valutazione se sia in contrasto con gli articolo 3, 7 e 29 della nostra Carta fondamentale, con il principio di razionalità, di eguaglianza fra i coniugi, di tutela di diritti della famiglia. 2.4. Con il quinto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 360 c.p.c. , in relazione al primo comma dell'articolo 360 comma 3, per avere la Corte di merito, al fine di negare rilevanza al consenso presunto del non richiedente, affermato che legittimato a presentare la querela per il sequestro di persona possa essere il rappresentante legale del sequestrato, quando legittimato a proporla è solo la persona offesa. 2.5. Il Procuratore generale osserva nella sua requisitoria che nell'ipotesi della trascrizione tardiva, affinché gli effetti civili possano essere conseguiti, si richiede ai coniugi una specifica manifestazione di volontà, che si concretizza nella richiesta di trascrizione proposta da entrambi, o anche da uno solo ma con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro. Rileva che la Circ. Minumero Giustizia 1/54/FG/1 del 26.2.1986, par. XIII, prevede che, prima di eseguire la trascrizione tardiva, l'ufficiale dello stato civile debba acquisire piena sicurezza sulla chiara ed esplicita volontà di entrambi i coniugi di conferire effetti civili al loro matrimonio, ricevendo lui stesso le loro istanze orali o scritte, accertando di queste la provenienza ed il loro effettivo contenuto e redigendo al riguardo apposito processo verbale. L'ufficiale dello stato civile è chiamato a verificare che il coniuge, il quale non ha presentato l'istanza trascrizione tardiva, abbia avuto conoscenza della richiesta proposta dall'altro. Il Procuratore generale conclude osservando che il giudice territoriale, nel porre l'accento sulla necessità di una sicura prova circa la preventiva ed effettiva conoscenza da parte dello scomparso dell'iniziativa intrapresa dalla ricorrente, ha correttamente escluso ogni rilievo alla conoscibilità legale, e anche, attraverso un puntuale accertamento di fatto, escluso sia la conoscenza effettiva sia la sussistenza di un consenso presunto. 3. I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. 3.1. Secondo l'articolo 8 dell'Accordo di modifica al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge numero 121 del 1985 , sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che la celebrazione sia preceduta dalle pubblicazioni, si dia lettura delle norme del codice civile durante il rito e l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile. La richiesta di trascrizione è fatta dal parroco del luogo dove il matrimonio è stato celebrato non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. Inoltre, l'art 8 cit. prevede che la trascrizione può essere effettuata anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi, con la conoscenza e senza l'opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi . 3.2. Pertanto, la volontà di celebrare il matrimonio è considerata distinta da quella volta alla trascrizione dello stesso per farne derivare gli effetti civili, anche se quest'ultima viene considerata implicita, desumendosi dagli adempienti che accompagnano la celebrazione del rito religioso preventiva pubblicazione nella casa comunale, lettura degli articoli del codice civile, redazione del matrimonio in doppio originale allorché la trascrizione venga effettuata entro i cinque giorni. In base al principio della concentrazione nel tempo, che continua a caratterizzare il procedimento di trascrizione e che impone di compiere in stretta concatenazione cronologica gli adempimenti demandati all'organo canonico per il riconoscimento di efficacia civile al matrimonio, la legge come è stato rilevato in dottrina cristallizza, durante i cinque giorni successivi alla celebrazione, quella fattispecie in itinere costituita dalla celebrazione del matrimonio canonico seguita dalla lettura degli articoli del codice civile e dalla formazione dell'atto in doppio originale. Tale cristallizzazione non può però essere protratta indefinitamente, per cui, trascorsi i cinque giorni senza la richiesta di trascrizione, il matrimonio non è più suscettibile di immediato e sicuro riconoscimento, ma occorrerà una più specifica valutazione sulla sua effettiva idoneità ad acquisire efficacia civile, soprattutto con riguardo all'esistenza della volontà delle parti in ordine a tale efficacia Cass. numero 10734 del 2010 , in motivazione . 4. In altre parole, trascorsi cinque giorni dalla celebrazione, viene meno la presunzione del consenso a contrarre, nel ricevere il sacramento matrimoniale, anche il corrispondete negozio avente effetti civili e i coniugi canonici sono considerati, per l'ordinamento italiano, di stato libero, non vincolati cioè da alcun negozio matrimoniale, tanto che l'articolo 8 cit. prevede espressamente che si verifichi anche la persistenza di tale condizione prima di procedere alla trascrizione tardiva. La trascrizione del matrimonio religioso ha quindi effetti costituitivi e non è mera pubblicità di una fattispecie già perfezionata sul punto si veda Cass. numero 8312 del 19/06/2001 . 6. Nella giurisprudenza di questa Corte si è sempre rimarcata l'importanza della attualità del consenso alla trascrizione tardiva. Si è affermato che A norma dell' articolo 8, sesto comma, della legge 25 marzo 1985, numero 121 , attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tale consenso, tuttavia, deve essere attuale pertanto, come non è consentito procedere alla trascrizione tardiva dopo la morte di uno dei coniugi, così l'attualità del consenso non può ritenersi integrata dalla dichiarazione, resa dall'altro coniuge in epoca anteriore alla morte, di acconsentire alla trascrizione Cass. numero 10734 del 04/05/2010 Ed ancora si è affermato che La conoscenza e la non opposizione alla richiesta di trascrizione tardiva del c.d. matrimonio concordatario proposta dall'altro coniuge, di cui all' articolo 8, L. numero 121 del 1985 , che ha reso esecutivo il c.d. nuovo Concordato tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, devono verificarsi in riferimento al momento in cui la trascrizione è stata richiesta. Qualora la verifica risulti positiva, può precedersi alla trascrizione tardiva, non rilevando la successiva morte del coniuge che non si era opposto, sebbene verificatasi prima che la trascrizione fosse eseguita Cass. numero 5894 del 12/03/2018 . A questa giurisprudenza l'odierno Collegio intende dare continuità. 7. Nel caso in esame difetta un consenso attuale espresso da entrambi i coniugi recte coniugi di diritto canonico , ed altresì difetta la non opposizione del coniuge non richiedente, dal momento che, come accertato dai giudici di merito e come non è qui in discussione, solo dopo la scomparsa del La.Pa. la ricorrente ha inviato un telegramma al domicilio del marito, con il quale si comunicava l'intenzione di richiedere la trascrizione. Date le circostanze, non può ritenersi che questo telegramma sia giunto nella sfera di conoscibilità del destinatario. La regola di cui all' articolo 1335 c.c. , invocata dalla ricorrente, si fonda infatti sulla presunzione che nel momento in cui una proposta o comunque una comunicazione giunge all'indirizzo del destinatario, costui ne ha la piena conoscibilità, salva la prova contraria. Per indirizzo del destinatario deve intendersi un luogo che abbia un effettivo ed attuale collegamento con la persona e che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, apparendo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto Cass. numero 773 del 20/01/2003 Cass. numero 27412 dell'08/10/2021 e non si vede quale effettivo controllo possa esercitare il soggetto scomparso, che non ha dato più notizie di sé nel suo ultimo domicilio, e quale possibilità abbia di conoscere il contenuto della comunicazione. 8. Per potersi parlare di consenso tacito manifestato tramite la non opposizione è necessario che il comportamento sia consapevole ed inequivoco, e quindi che la volontà di chiedere la trascrizione tardiva sia stata preventivamente portata a conoscenza del coniuge non richiedente o quantomeno nella sua sfera di conoscibilità effettiva. Se la persona è scomparsa e gli è stato nominato un curatore è evidente che nessuna presunzione può operare con riferimento alle comunicazioni che sono indirizzate direttamente alla persona scomparsa, che è tale proprio perché è ignoto il luogo dove essa si trovi ed anche se sia ancora in vita o meno. In questo caso la rappresentanza per gli affari dello scomparso spetta al curatore, che diviene il destinatario delle comunicazioni aventi effetti legali non tuttavia per gli atti personalissimi quale quello di opporsi o meno o alla trascrizione del matrimonio. 9. Sotto questo profilo, quindi, lo scomparso deve essere equiparato alla persona deceduta cioè alla persona che non può più prestare il consenso alla trascrizione del matrimonio e non può neanche tenere il comportamento concludente della non opposizione l'unica differenza tra le due ipotesi è che nel caso della persona deceduta si ha la certezza che non potrà farlo neanche nel futuro, nel caso della persona scomparsa è sempre possibile che costui ritorni e quindi presti in un momento successivo il consenso alla trascrizione del matrimonio. 10. È del tutto irrilevante il consenso prestato anteriormente se non se ne dimostra la persistenza al momento in cui è stata richiesta la trascrizione, che ha, come sopra si diceva, effetti costituitivi. I principi della sentenza resa da questa Corte nel caso deciso con sentenza numero 21748/2007, sono qui invocati in modo non pertinente, perché sono molto diverse le due fattispecie. Nel caso di cui si parla in questa sentenza, infatti, il consenso della persona interessata doveva essere necessariamente ricostruito perché diversamente non si poteva decidere se fosse legittimo o meno proseguire con i trattamenti sanitari di mantenimento in vita vegetativa che il tutore della giovane intendeva rifiutare. In altre parole, in quel caso si era, a causa di un fatto non controllabile dalla volontà dell'interessata l'incidente stradale , in una situazione, e cioè il trattamento sanitario, per il quale la legge richiede il consenso informato pertanto doveva necessariamente decidersi se era legittimo e in che termini il ricorso al consenso presunto. La situazione era peraltro rilevante soltanto ex uno latere e cioè con riguardo ai diritti e agli interessi della stessa persona mantenuta in vita tramite dispositivi e trattamenti sanitari. 10.1. In questo caso invece, siamo di fronte ad un a un matrimonio non produttivo di effetti nell'ordinamento giuridico italiano per scelta degli stessi coniugi la ricorrente afferma infatti pag. 4 del ricorso che è stata una scelta volontaria rinviare la pubblicità del matrimonio a tempi migliori , e negli stessi termini è l'accertamento operato dalla Corte d'Appello. Deve quindi rilevarsi che per l'ordinamento canonico il matrimonio è un sacramento, mentre per l'ordinamento italiano è un negozio in entrambi i casi ciò che è rilevante è la comune e libera volontà delle parti. Così come la comune volontà delle parti per diversi anni ha mantenuto il matrimonio soltanto nell'ambito dell'ordinamento canonico e quindi irrilevante come negozio giuridico di diritto civile italiano occorre la comune volontà delle parti per la trascrizione tardiva e cioè per fare sì che esso divenga un negozio produttivo di effetti nell'ordinamento giuridico nazionale. Si tratta quindi di una situazione che non è nella piena disponibilità di uno solo dei due coniugi, ma richiede un'ulteriore incontro di volontà se l'incontro di volontà non è possibile, non si perfeziona l'accordo di far produrre effetti civili al matrimonio religioso. Non vi è alcun obbligo o necessità di ricostruire il consenso presunto del coniuge non richiedente la trascrizione. La situazione cristallizzata per effetto della comune volontà delle parti è infatti chiara ed è quella di un matrimonio religioso privo di effetti civili per mutarla, occorre un nuovo accordo. Inoltre, come correttamente rileva il Procuratore generale, la Corte d'Appello ha reso un giudizio in punto di fatto non rivedibile in questa sede circa la non ricostruibilità in maniera univoca della volontà del La.Pa. 11. Dalle superiori considerazioni discende la valutazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente. Il matrimonio è invero fondato sulla uguaglianza dei coniugi ma in primo luogo sul libero e consapevole incontro delle volontà non esiste nell'ordinamento italiano, né vi potrebbe mai trovare ingresso, il matrimonio unilateralmente deciso da uno solo dei nubendi. La trasformazione del matrimonio religioso rilevante solo per l'ordinamento canonico in un negozio giuridico produttivo di effetti civili richiede un incontro di volontà libera, consapevole ed espressa nella attualità, che in questo caso non vi è stata. Sarebbe semmai contrario ai principi costituzionali di libertà, uguaglianza e rispetto della dignità della persona pretendere che uno dei due coniugi di un matrimonio solo religioso possa imporre all'altro, contro o senza la sua volontà, gli effetti del matrimonio di diritto civile. 7. Infine, si osserva che è irrilevante quanto esposto nel motivo quinto. In primo luogo, perché la affermazione della Corte d'Appello che il curatore ben potrebbe presentare querela per perseguire gli autori del presunto sequestro di persona non è la ragione del rigetto della domanda, ma semplicemente una considerazione ad abuntandiam in risposta alle giustificazioni addotte dalla richiedente la quale ha dichiarato di volere trascrivere il matrimonio per potere presentare querela in ogni caso proprio perché legittimata a proporre la querela è la persona offesa, lo è anche il curatore nominato al fine di curare gli interessi dello scomparso, dal momento che presentare querela non è atto personalissimo e gli articolo 121 c.p. e 338 c.p.p. consentono la presentazione della querela da parte del rappresentante legale o del curatore speciale. 8. Può quindi enunciarsi il seguente principio di diritto A norma dell' articolo 8, sesto comma, della legge 25 marzo 1985, numero 121 , attuativa degli Accordi di modifica dei Patti lateranensi intervenuti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede nel 1984, la trascrizione tardiva del matrimonio canonico può avvenire a condizione che la relativa domanda sia proposta dai coniugi o anche da uno solo di essi, purché l'altro ne sia a conoscenza e non si opponga. Tuttavia tale consenso, espresso o tacito, deve essere attuale e, in quanto atto personalissimo, non può essere manifestato dal curatore speciale nominato per gestire gli affari della persona scomparsa. Nessuna efficacia può attribuirsi, a tal fine, alla mancata risposta alle comunicazioni inviate all'indirizzo della persona dopo la dichiarazione della sua scomparsa, né è consentito, al fine di eseguire la trascrizione tardiva del matrimonio canonico unilateralmente richiesta, ricostruire il consenso presunto dello scomparso facendo riferimento ad elementi privi del requisito della attualità. Ne consegue rigetto del ricorso nulla sulle spese difetto di regolare costituzione della controparte. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell 'articolo 13 comma 1 quater del D.P.R. numero 115 del 200 2, inserito dall 'articolo 1, comma 17 della L. numero 228 del 201 2, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/200 3.