Anche se il reato è prescritto il giudice dell’impugnazione deve accertare i presupposti dell’illecito civile

La presenza della parte civile obbliga il giudice dell’impugnazione, nel caso in cui il reato sia prescritto, a valutare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito civile che abbiano formato oggetto del gravame proposto dall’imputato.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Sesta Penale, con la sentenza in commento. Tra moglie e marito non mettere il… virus Leggendo la sequela di imputazioni che sono piovute addosso al protagonista della sentenza che oggi vi illustriamo si resta per un attimo interdetti. E sì perché la prima di esse è, nientemeno, quella di atti persecutori compiuti in danno della suocera . Ipotesi che a primo acchito si sarebbe tentati di considerare un raro esempio di reato impossibile, visto e considerato che, come ci insegna la vulgata comune, dalle suocere si sta spontaneamente il più lontano possibile. A seguire, troviamo un'altra contestazione analoga - ma questa volta più classica ovvero, ai danni della moglie - mentre a corollario ne rinveniamo altre due violazione degli obblighi di assistenza familiare e lesioni volontarie , sempre commesse in danno della moglie dell'imputato. Celebrato il primo grado di giudizio, l'esito è una debacle condanna per tutti e tre i reati, unificati sotto il vincolo della continuazione, a un anno di reclusione. Interviene il giudice d'appello a modificare un poco la rotta prescrizione per le lesioni, assoluzione perché il fatto non sussiste dalle due ipotesi di stalking, e rideterminazione del trattamento sanzionatorio a questo punto sopravvissuto soltanto in relazione alla terza ipotesi di reato. Ma l'imputato, pur essendo stato liberato dalle accuse più pesanti, non ci sta e propone ricorso per cassazione lamentando plurimi vizi della sentenza impugnata . La decisione di secondo grado, prima di infrangersi contro il muro che gli Ermellini le hanno impietosamente alzato contro, è stata attentamente analizzata sotto più punti di vista. Il reato è prescritto, ma il giudice d'appello deve entrare ugualmente nel merito La prima carenza che ha afflitto la decisione della corte territoriale è quella riguardante l' omessa valutazione delle censure attinenti al merito della sentenza di primo grado , laddove l'imputato lamentava l'intervenuta prescrizione del reato di lesioni personali prima della pronuncia di quest'ultima. Dobbiamo fare necessariamente un passo indietro verso i fatti che hanno originato questo processo dai pochi accenni che rinveniamo si evince che la condotta rubricata sotto la fattispecie di lesioni volontarie consisteva nell'intrattenimento di plurimi rapporti sessuali non protetti dai quali – con la consapevolezza dell'infezione da parte dell'imputato – sarebbe derivata una grave malattia nella specie il Papilloma virus ai danni della consorte . Secondo l'imputato, la data di commissione del delitto di lesioni sarebbe dovuta coincidere con quella del contagio e non con quella di insorgenza dei sintomi. Naturalmente, il momento della veicolazione del virus era di molto antecedente rispetto a quella indicata nel capo di imputazione da ciò, ci si doleva del fatto che la prescrizione sarebbe dovuta essere dichiarata dal giudice di primo grado , con ogni immaginabile conseguenza sulle statuizioni civili. Ebbene, a fronte di una precisa censura sul punto, la Corte di Appello liquidava il giudizio dichiarando la prescrizione , ma senza entrare nel merito della sussistenza dell'illecito civile. Ciò ha attirato contro gli estensori della sentenza gli strali della Cassazione come insegnano le Sezioni Unite “Tettamanti”, e come ribadito sempre dal massimo consesso nel 2024 con la sentenza “Calpitano” che gode dell'autorevole appoggio della Consulta , nel giudizio di appello avverso una sentenza che condanna l'imputato anche al risarcimento del danno, il giudice, se nel frattempo è intervenuta la prescrizione, non può esimersi dal valutare la  sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito . Ciò, in proiezione, si spiega con l'interesse dell'imputato ad ottenere la revoca delle statuizioni civili. No alle ricostruzioni eziologiche “fai-da-te” Altro passaggio fondamentale l'accertamento del momento consumativo delle lesioni. Altro errore della corte di secondo grado. Quest'ultima avrebbe assentito alla valutazione compiuta dal tribunale anche in relazione al metodo utilizzato per accertare il momento nel quale si sarebbero prodotti gli effetti lesivi della condotta dell'imputato . E, nel farlo, avrebbe fatto riferimento alla giurisprudenza formatasi in materia da esposizione all'amianto, secondo la quale il tempus commissi delicti si individua nell'istante in cui si realizza la cessazione dell'esposizione della vittima all'agente patogeno. Trasponendo questo principio nel caso concreto, si sarebbe dato rilievo alla pluralità dei rapporti sessuali praticati dalla coppia «successivi alla certa scoperta da parte dell'imputato di aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile » . La tesi è astrattamente sensata, ma non ha alle spalle una sua verificazione scientifica acquisita nel processo . Anche per questa ragione, quindi, la sentenza è stata annullata. Tutto da rifare Nemmeno l'imputazione per omesso versamento delle somme stabilite per l'assistenza familiare ha resistito qui il profilo di illegittimità del decisum è stato individuato nell'omessa valutazione della sussistenza di un significativo inadempimento dell'imputato i giudici di merito si erano impegnati in ricostruzioni puramente algebriche del dovuto e del versato, traendo dalla differenza tra il primo e il secondo importo l'automatica affermazione di responsabilità dell'imputato . Vedremo, nel giudizio che dovrà adesso celebrarsi, come la corte territoriale farà tesoro dei principi di diritto stabiliti dalla Cassazione.

Presidente Aprile – Relatore D’Arcangelo Ritenuto in fatto 1. Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino ha rinviato a giudizio Mu.Al. per rispondere dei delitti - di atti persecutori commesso ai danni della suocera Sc.Anumero . in T e N dal novembre 2016 sino al marzo 2017 capo A - di atti persecutori, aggravato ai sensi dell' articolo 612 bis, secondo comma, cod. penumero , commesso ai danni della moglie Ca.St., in T e N dal novembre 2016 sino al marzo 2017 capo B - di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione, commesso in T dal novembre 2017 e in corso di esecuzione capo C - di lesioni volontarie di cui all' articolo 582 cod. penumero , commesso ai danni della moglie in T, in epoca antecedente al Omissis capo D . 2. Il Tribunale di Torino, con sentenza emessa in data 9 novembre 2022, ha dichiarato l'imputato colpevole dei reati a lui ascritti, unificati dal vincolo della continuazione e riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla circostanza aggravante contestata, lo ha condannato alla pena sospesa di un anno di reclusione, oltre al pagamento della spese processuali. Il Tribunale ha, altresì, condannato l'imputato al risarcimento del danno, da liquidarsi in sede civile, e delle spese processuali in favore delle parti civili costituite Sc.Anumero Ca.St. e dei figli minorenni Mu.So. e Mu.Gi., e ha assegnato una provvisionale di cinquemila Euro in favore della moglie e di mille Euro in favore della suocera dell'imputato. 3. Con la pronuncia impugnata la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza appellata - ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di lesioni contestato al capo D , in quanto estinto per intervenuta prescrizione - ha assolto l'imputato dai reati di atti persecutori contestati ai capi A e B perché il fatto non sussiste - applicata la diminuzione di pena per le già riconosciute circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena inflitta all'imputato per il residuo reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in tre mesi di reclusione - ha revocato le statuizioni civili in favore di Sc.Anumero e ha ridotto l'entità della provvisionale in favore di Ca.St. alla somma di duemila e cinquecento euro - ha confermato nel resto la sentenza impugnata e ha condannato l'imputato al rimborso delle spese processuali del grado in favore della moglie Ca.St. e dei figli minori Sofia e Mu.Gi. 4. L'avvocato Davide Gamba, difensore di Mu.Al ha impugnato questa sentenza e ne ha chiesto l'annullamento, proponendo quattro motivi di ricorso. 4.1. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza degli articolo 40, 157 e 585 cod. penumero e il vizio di mancanza di motivazione sul punto, in quanto la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con la richiesta di retrodatazione del termine di prescrizione del delitto di lesioni personali contestato al capo D , espressamente formulata nell'atto di appello. Ad avviso del difensore, infatti, la data di commissione del delitto di lesioni dovrebbe coincidere con quella del preteso contagio risalente ad epoca anteriore al 2011 e non con quella di insorgenza dei primi sintomi della malattia nella vittima nell'ottobre del 2016 . Il Tribunale di Torino avrebbe, invece, illegittimamente applicato in questo caso i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di insorgenza di una patologia di mesotelioma pleurico da inalazione di amianto, pur in costanza di una fattispecie diversa e in assenza di evidenze scientifiche sul punto. Non vi sarebbe, peraltro, prova che l'imputato sia rimasto positivo al virus in tutto il lungo lasso di tempo contestato, in quanto l'infezione, nella maggior parte dei casi, regredisce spontaneamente per effetto della naturale reazione immunitaria. Il difensore rileva, dunque, che la prescrizione del delitto di lesioni volontarie, del quale pur sempre contesta la sussistenza, sarebbe anteriore alla sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Torino in data 9 novembre 2022, e che l'accoglimento di questa censura determinerebbe la revoca delle statuizioni civili. 4.2. Con il secondo motivo il difensore denuncia la violazione dell' articolo 43 cod. penumero e il vizio di omessa motivazione in ordine all'elemento psicologico del reato di lesioni personali di cui al capo D . La Corte di appello ha, infatti, affermato la sussistenza del dolo dell'imputato sulla base dell'accettazione del rischio di cagionare le lesioni, dimostrata dalla volontà di proseguire ad avere rapporti sessuali non protetti con la moglie, nonostante il ricorrente sapesse di aver contratto l'infezione sessualmente trasmissibile. Ad avviso del difensore, tuttavia, la Corte di appello avrebbe accertato la sicura consapevolezza dell'imputato di avere contratto il virus solamente in data Omissis allorché tale Li. gli avrebbe comunicato della possibile avvenuta trasmissione della patologia sarebbe, dunque, impossibile dimostrare una volontà dolosa in relazione ai rapporti sessuali intrattenuti da Mu.Al. con la persona offesa in epoca anteriore a tale data, né si potrebbe ritenere provato che la reiterazione dei rapporti abbia determinato un corso diverso e più grave della malattia. Il dolo del delitto di lesioni deve, infatti, sussistere all'atto iniziale delle lesioni e non già in un momento sopravvenuto e, dunque, in costanza del loro aggravamento. 4.3. Con il terzo motivo il difensore eccepisce la violazione dell' articolo 570 bis cod. penumero , in relazione al delitto contestato al capo C , in quanto sarebbe insussistente l'elemento materiale di questo reato, con riguardo all'annualità del 2021. Ad avviso del difensore, infatti, i giudici di appello, sulla base dello schema riepilogativo prodotto in giudizio, avrebbero illegittimamente accertato l'inadempimento del ricorrente all'obbligo di versare il mantenimento in favore del coniuge separato, facendo riferimento alla differenza tra le somme dovute e quelle versate su base annuale. Il ricorso a questo metodo di calcolo, tuttavia, produrrebbe l'artificiosa distribuzione dell'ammontare integrale delle somme non versate sull'intero arco temporale e l'effetto distorsivo di traslare quote dello stesso anche su periodi in cui non vi sarebbe stato alcun inadempimento. Il giudice, invece, in ragione della natura permanente del reato, avrebbe dovuto confrontarsi cori le evoluzioni della condotta e, segnatamente, verificare mese per mese l'incidenza dei versamenti operati dall'imputato sulla configurabilità del reato contestato. Nel corso del 2021, infatti, i versamenti operati dall'imputato avrebbero superato di quasi quattro mila Euro il dovuto. Applicando tali principi, la Corte di appello avrebbe dovuto prendere atto dell'avvenuta interruzione della permanenza, per effetto del versamento integrale del dovuto operato dall'imputato, e, di conseguenza, riconoscere l'insussistenza del fatto dal gennaio 2021 e assolvere l'imputato per le successive condotte contestate. 4.4. Con il quarto motivo il difensore deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all' articolo 131-bis cod. penumero in relazione al delitto di cui all' articolo 570-bis cod. penumero La Corte di appello, infatti, avrebbe erronea mente ritenuto ostativa al riconoscimento della particolare tenuità del fatto la reiterazione delle condotte inadempienti, pur a fronte dei versamenti operati dall'imputato post delictum e della quota modesta degli inadempimenti realizzati. La Corte di appello, inoltre, avrebbe illegittimamente posto a fondamento del proprio apprezzamento considerazioni morali, volte a stigmatizzare le infedeltà coniugali del ricorrente. 5. In data 13 settembre 2024 l'avvocato Davide Gamba ha depositato tempestiva richiesta di trattazione orale del ricorso. 6. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 16 ottobre 2024, il Procuratore generale Silvia Salvadori, ha chiesto di rigettare il ricorso. In data 17 ottobre 2024 l'avvocato Alessandro Bellina, difensore della parte civile Ca.St., costituita in proprio e quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori Mu.So. e Mu.Gi., ha chiesto di dichiarare inammissibile e, comunque, di rigettare il ricorso, condannando l'imputato al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti civili costituite. In data 17 ottobre 2024 l'avvocato Davide Gamba, nell'interesse del ricorrente, ha dedotto motivi nuovi, ribadendo le proprie censure anche alla luce dei principi di diritto affermati delle Sezioni unite Calpitano Sez. U, numero 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01 . Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con il primo motivo il difensore deduce l'inosservanza degli articolo 40, 157 e 585 cod. penumero , e il vizio di mancanza di motivazione, in quanto la Corte di appello ha omesso di confrontarsi con il motivo di appello specificamente volto a ottenere la retrodatazione del termine di prescrizione del reato di cui al capo D ad una data anteriore alla sentenza di primo grado e, dunque, a ottenere la revoca delle statuizioni civili relazione a questo capo. 3. Il motivo è fondato sotto entrambi i profili dedotti dal ricorrente. 3.1. Sussiste, infatti, il vizio di mancanza di motivazione dedotto. 3.2. Al capo D si contesta al ricorrente il delitto di lesioni di cui all' articolo 582 cod. penumero , commesso in T, in epoca antecedente al Omissis , in quanto l'imputato, essendo consapevole di aver contratto una patologia sessualmente trasmissibile e avendo avuto con la moglie rapporti sessuali non protetti, le avrebbe trasmesso l'infezione da Omissis Nel giudizio di primo grado il difensore ha eccepito l'intervenuta prescrizione del delitto di lesioni contestato al capo D . Nel giudizio dibattimentale sarebbe, infatti, stato comprovato che la persona offesa ha scoperto di avere lesioni precancerose dovute al Omissis nel mese di novembre 2016 e che, dunque, l'infezione sarebbe intervenuta in un lasso di tempo ormai coperto dalla prescrizione. Secondo la letteratura scientifica richiamata nella consulenza tecnica di parte prodotta in giudizio, del resto, il contagio dovrebbe essere collocato in un arco temporale sino a cinque anni anteriore rispetto all'insorgenza della lesione precancerosa. Sulla base di questi rilievi, dunque, la consumazione del delitto di lesioni avrebbe dovuto essere retrodatata al 2011 e il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'estinzione del reato,, essendo il termine massimo di prescrizione già integralmente decorso all'atto della pronuncia della sentenza di primo grado. 3.3. Il Tribunale di Torino ha, tuttavia, disatteso l'eccezione di prescrizione proposta, rilevando che il momento di consumazione del reato di lesioni, in caso di esposizione durevole al fattore di rischio, deve essere identificato nel momento della cessazione dell'esposizione della persona offesa al fattore stesso. La consapevole prosecuzione dei rapporti sessuali non protetti con la moglie da parte dell'imputato, infatti, ha senza dubbio aggravato il rischio di insorgenza di carcinomi cervicali per via della progressiva comparsa di lesioni precancerose, lesioni da ritenersi tanto più importanti quanto maggiore è stata l'esposizione a contagio, con conseguente pluralità di infezioni pag. 33 della sentenza di primo grado . Il giudice di primo grado ha, dunque, condannato l'imputato per il delitto di lesioni volontarie alla pena di tre mesi di reclusione, determinata in continuazione con gli ulteriori reati contestati, e al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita. 3.4. Il difensore nell'atto di appello, al paragrafo 3.2, ha, tuttavia, eccepito che il Tribunale ha posto a fondamento del rigetto dell'eccezione di prescrizione un principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ad una patologia il mesotelioma pleurico da inalazione d'amianto , la cui eziologia, per documentata evidenza scientifica, è correlata all'esposizione ripetuta della vittima al fattore nocivo. Nel caso di specie, tuttavia, non vi sarebbe alcuna evidenza scientifica che dimostri che il contagio da Omissis sia correlato al numero di rapporti sessuali non protetti intrattenuti, né che la reiterazione degli stessi aggravi il decorso della malattia o influenzi l'insorgenza delle sue evoluzioni. Il difensore ha, dunque, eccepito che il Tribunale ha posto a fondamento del proprio apprezzamento una correlazione tra l'esposizione continuata al contagio e l'evoluzione della malattia ignota alla scienza e, dunque, inventata dal giudice. Peraltro, non sarebbe stato in alcun modo provato che l'imputato sia permanentemente rimasto positivo all'infezione da Omissis , in quanto proprio la consulenza tecnica prodotta dalla parte civile avrebbe dimostrato che l'infezione, nella maggior parte dei casi, regredisce per effetto di una naturale reazione immunitaria. 3.5. La Corte di appello, nella sentenza impugnata, in parziale accoglimento dell'atto di appello, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione del delitto di lesioni contestato al capo D e, in applicazione dell' articolo 578 cod. proc. penumero , ha confermato la condanna generica a risarcire il danno pronunciata dal Tribunale di Torino in relazione a questo reato. I giudici di appello hanno, infatti, rilevato che, secondo l'imputazione, il delitto di cui al capo D sarebbe stato commesso in epoca antecedente al 18.10.2016 e che, in assenza di periodi di sospensione, il termine massimo di prescrizione, di sette anni e sei mesi, era integralmente decorso successivamente al 9 novembre 2022, giorno della pronuncia della sentenza di primo grado. La Corte di appello ha, inoltre, affermato di non poter esaminare nel merito le censure proposte dall'appellante, in quanto le argomentazioni spese dal difensore di Mu.Al., anche qualora ritenute fondate, condurrebbero ad una pronuncia assolutoria ai sensi dell' articolo 530, comma, 2, c.p.p. che la giurisprudenza di legittimità afferma essere destinata a cedere rispetto all'esistenza della causa estintiva della prescrizione pag. 8 della sentenza impugnata . 3.6. La regola di giudizio adottata dalla Corte di appello di Torino, tuttavia, contrasta con l'interpretazione dell'articolo 129 cod. proc. penumero costantemente accolta dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte c vile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell' art, 530, comma secondo, cod. proc. penumero Sez. U, numero 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273-01 . Questo principio di diritto è stato recentemente ribadito dalle Sezioni unite di questa Corte, anche dopo la sentenza numero 182 del 2021 della Corte costituzionale , che, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell' articolo 578 cod. proc. penumero , sollevate - in riferimento all' articolo 117, primo comma, della Costituzione , in relazione all' articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione Edu , nonché in riferimento allo stesso articolo 117, primo comma, e all'articolo 11 Cost. , in relazione agli articolo 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all' articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea CDFUE , ha affermato che, una volta prescritto il reato, il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile, secondo i canoni probatori e le regole di giudizio proprie della responsabilità aquiliana, e non la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto. Le Sezioni unite hanno, infatti, ribadito che nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale numero 182 del 2021 , ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito Sez. U, numero 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 - 01 . 3.7. Posto, dunque, che nel caso di specie l'appellante ha impugnato la sentenza di primo grado anche in relazione alle statuizioni risarcitorie, la Corte di appello non poteva limitarsi a prendere atto dell'intervenuta prescrizione del reato e a constatare l'insussistenza delle condizioni per pronunciare una sentenza di proscioglimento ai sensi dell' articolo 129, comma 2, cod. proc. penumero , ma avrebbe dovuto esaminare il merito delle censure proposte dall'appellante. La Corte di appello, dunque, ha omesso di motivare in ordine al motivo di appello relativo all'esatta determinazione del tempus commissi delieti. Questo motivo è, peraltro, specifico e astrattamente decisivo, in quanto il suo accoglimento avrebbe determinato la revoca delle statuizioni civili adottate dal Tribunale di Torino in relazione al delitto di lesioni volontarie. Sussiste, del resto, il vizio di mancanza di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma primo, lett. e , cod. proc. penumero , non solo quando vi sia un difetto grafico della stessa, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività ex plurimis Sez. 6, numero 35918 del 17/06/2009, Greco, Rv. 244763 conf. Sez. 2, numero 10758 del 29/01/2015, Giugliano, Rv. 263129 Sez. 2, numero 4830 del 21/12/1994, dep. 1995, numero Loisi, Rv. 201268 - 01 . La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata sul punto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino per esaminare la censura omessa nella sentenza impugnata. 3.8. Il motivo è fondato anche quanto al profilo della violazione di legge dedotta dal ricorrente. Il Tribunale di Torino ha individuato il tempus commissi delieti del delitto di lesioni nella data di cessazione dell'esposizione al fattore di contagio e ha citato in proposito la giurisprudenza di legittimità in tema di decorso del termine di prescrizione in caso di malattia professionale derivante da prolungata esposizione a polveri di amianto. Il Tribunale, in particolare, ha citato la sentenza numero 37432 del 2003 della Corte di cassazione, secondo quale nel delitto di lesioni personali colpose derivanti da malattia professionale caratterizzata da evoluzione nel tempo, il momento di consumazione del reato non è quello in cui sarebbe venuta meno la condotta del responsabile causativa dell'evento, bensì quello dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni, sicché ai fini della prescrizione il dies commissi delieti va retrodatato al momento in cui risulti la malattia in fieri, anche se non stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente Sez. 4, numero 37432 del 09/05/2003, Monti, Rv. 225989 - 01 . La Corte di appello, pur non esaminando il motivo di appello espressamente volto ad accertare l'esatta determinazione del tempus commissi delieti, nel ritenere sussistente il dolo del delitto di lesioni personali contestato all'imputato, ha condiviso i rilievi operati dal Tribunale in ordine all'efficacia causale dei rapporti sessuali non protetti successivi alla certa scoperta da parte dell'imputato di aver contratto una malattia sessualmente trasmissibile. Ad avviso della Corte di appello, infatti, queste condotte hanno indubitabilmente determinato una maggiore esposizione al rischio di contagio, con conseguente pluralità di infezioni e, di conseguenza, un rilevante aggravamento del rischio di insorgenza di carcinomi cervicali . Questi rilievi, tuttavia, sono stati affermati apoditticamente e necessitano di effettiva e adeguata motivazione, fondata su specifiche risultanze scientifiche. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il reato di lesioni personali è un reato istantaneo di evento che si consuma al momento dell'insorgenza della malattia prodotta dalle lesioni Sez. 4, numero 7475 del 09/12/1985, dep. 1986, Bazzi, Rv. 173398 - 01 , anche se non ancora stabilizzata in termini di irreversibilità o di impedimento permanente Sez. 4, numero 18347 del 29/04/2021, Chiappalone, Rv. 281168 - 01 Sez. 4, numero 44335 del 11/10/2016, Lozzi, Rv. 267838 - 01 Sez. 4, numero 8904 del 08/11/2011, dep. 2012, Torelli, Rv. 252436 - 01, tutte relative a fattispecie di lesioni personali colpose provocate da responsabilità medica . Qualora, però, la condotta causatrice della malattia stessa non cessi con l'insorgenza di questa, ma, persistendo dopo tale momento, ne cagioni un successivo aggravamento, il reato di lesioni colpose si consuma nel momento in cui si verifica l'ulteriore debilitazione Sez. 4, numero 7475 del 09/12/1985, dep. 1986, Bazzi, Rv. 173398 - 01 . Nei casi in cui la perdurante esposizione al fattore patogeno comporti ulteriori alterazioni di natura anatomica nella persona offesa, dunque, il tempus commissi delieti va determinato non già con riferimento all'insorgenza della malattia, ma al tempo della cessazione dell'esposizione della persona offesa al fattore stesso. 3.9. I giudici di merito, tuttavia, non hanno fatto buon governo di tali consolidati principi di diritto, in quanto, con riferimento al contagio da Omissis , hanno immotivatamente ritenuto sussistente una correlazione tra esposizione continuata al contagio ed evoluzione della malattia, senza indicare le evidenze scientifiche poste a base di questa decisiva affermazione. Il reato di lesioni è, peraltro, un reato di evento e, dunque, in caso di perdurante esposizione al fattore patogeno, è necessaria la prova non già di un mero incremento del rischio di contagio, ma di un aggravamento della malattia contratta. 3.10. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento del secondo motivo proposto dal ricorrente, relativo alla violazione dell' articolo 43 cod. penumero e al vizio di mancanza di motivazione in ordine al dolo di lesioni personali contestato al capo D , in quanto l'accertamento dell'elemento psicologico del reato deve essere riferito necessariamente alla condotta causativa delle lesioni, nella sua esatta connotazione temporale. 4. Con il terzo motivo il difensore eccepisce la violazione dell' articolo 570 bis cod. penumero , in relazione al delitto contestato al capo C , in quanto sarebbe insussistente l'elemento materiale di tale reato con riguardo all'annualità del 2021. 5. Il motivo è fondato. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino al capo C ha contestato all'imputato il delitto di cui all' articolo 570-bis cod. penumero , in quanto il ricorrente dal mese di novembre 2017 avrebbe omesso di versare integralmente la somma di cinquecento Euro al mese di seguito aumentata a novecento euro e la metà delle spese per il mantenimento dei figli, come statuito nel giudizio di separazione. La Corte di appello ha confermato la sentenza di condanna adottata dal giudice di primo grado, operando la media dei versamenti annui peraltro, con un errore di calcolo matematico sulla base del prospetto riepilogativo acquisito i giudici di appello, in particolare, hanno confermato la condanna dell'imputato, rilevando la differenza tra l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dall'imputato per tale anno e la somma dei versamenti operati nel medesimo arco temporale. Questa argomentazione, tuttavia, contrasta con la disciplina positiva. Già nell'assetto anteriore all'introduzione dell' articolo 570-bis cod. penumero , la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di reati contro la famiglia, la fattispecie di cui all' articolo 12-sexies della legge numero 898 del 1970 , richiamata dalla previsione di cui all' articolo 3 della legge numero 54 del 2006 , che punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice a favore dei figli senza limitazione di età economicamente non autonomi, è reato a natura permanente, la cui consumazione termina con l'adempimento integrale dell'obbligo ovvero con la data di deliberazione della sentenza di primo grado, quando dal giudizio emerga espressamente che l'omissione si è protratta anche dopo l'emissione del decreto di citazione a giudizio Sez. 6, numero 23794 del 27/04/2017, B., Rv. 270223 - 01 Sez. 6, numero 5423 del 20/01/2015, B., Rv. 262064 - 01 . Questi principi di diritto sono stati ribaditi anche dopo l'introduzione dell' articolo 570-bis cod. penumero in ossequio al principio della riserva di codice in materia penale. Il reato di cui all' articolo 570-bis cod. penumero , è, infatti, integrato non dalla mancata prestazione di mezzi di sussistenza, ma dalla mancata corresponsione delle somme stabilite in sede civile, cosicché l'inadempimento costituisce di per sé oggetto del precetto penalmente rilevante, non essendo consentito al soggetto obbligato operarne una riduzione e non essendo necessario verificare se per tale via si sia prodotta o meno la mancanza di mezzi di sussistenza Sez. 6, numero 4677 del 19/01/2021, M. Rv. 280396 - 01 . Questa Corte ha, tuttavia, precisato che la condotta incriminata dall' articolo 570-bis cod. penumero non è integrata da qualsiasi forma di inadempimento civilistico, ma necessita di inadempimento serio e sufficientemente protratto, o destinato a protrarsi, per un tempo tale da incidere apprezzabilmente sulla entità dei mezzi economici che il soggetto obbligato deve fornire Sez. 6, numero 47158 del 20/10/2022, M., Rv. 284023 - 01, fattispecie relativa al ritardo nel pagamento di due soli assegni mensili di mantenimento . Il giudice, chiamato ad accertare la sussistenza del delitto di cui all' articolo 570-bis cod. penumero , dunque, non può ritenere integrato il delitto contestato sulla base della mera verifica dell'esistenza di una divergenza tra l'ammontare dell'assegno di mantenimento dovuto dall'imputato nel corso di un anno e le somme versate, ma deve verificare, in relazione alla scadenza mensile di ciascun versamento dovuto, l'esistenza di inadempimenti, la loro consistenza e durata, dunque, e la loro idoneità a integrare il delitto contestato eventuali adempimenti integrali medio tempore intervenuti, infatti, potrebbero determinare la cessazione della permanenza e creare soluzioni di continuità nell'arco temporale contestato. Anche sul punto, dunque, la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino per motivare nuovamente sul punto. L'accoglimento di questo motivo determina l'assorbimento del quarto motivo di ricorso, in quanto l'applicazione della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto di cui all' articolo 131 -bis cod. penumero postula il previo accertamento della commissione di un fatto di reato, integro in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi, e della sua entità cfr. C. Cost., sent. numero 18 dicembre 2017, numero 279 . 6. Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino, che si uniformerà ai principi stabiliti da questa Suprema Corte. L' articolo 573, comma 1 -bis, cod. proc. penumero , introdotto dall' articolo 33 D.Lgs. 10 ottobre 2022, numero 150 , infatti, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, quale data di entrata in vigore della citata disposizione Sez. U, numero 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 - 01 .   P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dispone, a norma dell 'art, 52 D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 19 6, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.