Piattaforme di e-commerce: necessaria la verifica dell’identità degli inserzionisti

Le piattaforme di e-commerce  devono considerarsi titolari del trattamento dei dati personali degli inserzionisti registrati in tale veste, si ritiene che il gestore debba obbligatoriamente verificare l'identità degli utenti inserzionisti per operare in conformità con il Gdpr.

Nel comunicato dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea CGUE del 6 febbraio 2025, causa C-492/23 si analizza una situazione particolarmente delicata relativa alla responsabilità delle piattaforme di mercato online . Nello specifico, la controversia in questione nasceva da un annuncio di offerta di servizi sessuali, contenente diverse fotografie e un numero di telefono ottenuto in maniera fraudolenta dai social network della vittima, utilizzati senza il suo consenso. La piattaforma, su richiesta dell'interessata, aveva tempestivamente rimosso l'annuncio, ma nel frattempo lo stesso era stato reso virale su altri siti internet, rimanendo accessibile . La vittima, dunque, avviava una causa contro la piattaforma se in primo grado le era stato riconosciuto un risarcimento di 7 mila euro per violazione del Gdpr , in appello la decisione veniva, invece, ribaltata e la piattaforma considerata esente da responsabilità. Tale vicenda ha sollevato divergenze sulle responsabilità della piattaforma in merito alla violazione del GDPR e al nesso tra quest'ultimo e la direttiva sul commercio elettronico, ragion per cui la Corte d'Appello di Cluj Romania ha adito la CGUE. L'Avvocato Generale della Corte di Giustizia dell'Unione europea ha chiarito che il gestore di una piattaforma di mercato online può beneficiare di un esonero dalla responsabilità per quanto concerne il contenuto degli annunci pubblicati sulla sua piattaforma a condizione che il suo ruolo resti neutro e puramente tecnico . Con riferimento al Regolamento europeo sulla privacy, è stato, invece, precisato che le piattaforme di e-commerce agiscono come responsabili del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci. Di conseguenza, le stesse non sono chiamate a controllare sistematicamente il loro contenuto prima della pubblicazione, ma devono comunque sempre adottare misure organizzative e tecniche per proteggere tali dati. Nelle conclusioni in commento, è stato, tuttavia, evidenziato che il gestore del commercio online è considerato titolare del trattamento dei dati personali degli utenti inserzionisti registrati sulla piattaforma in tale veste, si ritiene che il gestore debba obbligatoriamente verificare l'identità degli utenti inserzionisti per operare in conformità con le normative vigenti. Invero, se la piattaforma non adempie a tale obbligo si considera responsabile nei confronti degli eventuali interessati danneggiati. Per concludere, in merito alla violazione del GDPR da parte delle piattaforme di e-commerce , per rispondere alle questioni pregiudiziali del giudice del rinvio, l'Avvocato Generale ha confermato la necessità di verificare l'identità di chi apre un account come venditore .