La CEDU pone un freno alla discrezionalità dell’Italia sulle verifiche fiscali presso le persone giuridiche e gli studi professionali

Nell’ambito della prevenzione e della lotta ai reati fiscali, l’Italia ha un margine discrezionale illimitato per quanto attiene alle misure adottate ed alle modalità di svolgimento delle verifiche fiscali presso persone giuridiche e locali adibiti ad attività professionali, tale da non offrire garanzie minime agli interessati dagli accertamenti fiscali. Ravvisando una deroga all’art.8 Cedu, che assorbe anche quella all’art.6 equo processo , la Corte ingiunge all’Italia di adeguare la propria prassi ed il proprio ordinamento ai principi enunciati in questa sentenza ed alla sua prassi costante e recente in materia.

È quanto deciso nel caso Italgomme Pneumatici Srl ed altri c. Italia promossa da un gruppo di aziende, studi professionali e dal titolare di una ditta individuale contestando, principalmente, la legalità di diverse disposizioni del d .P.R. numero  633/72 e 600/73 . I ricorsi riguardano il gravame di provvedimenti adottati dalla GF e da funzionari dell'AGE, nell'ambito di accesso, ispezione e perquisizione delle loro sedi legali, locali commerciali e di quelli adibiti allo svolgimento di attività professionali , nonché il sequestro, oltre ai documenti obbligatori ai sensi della legge sulla contabilità, di altri extra contabili . «Le ricorrenti lamentavano l'eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle autorità nazionali dalla normativa nazionale e l'assenza di garanzie procedurali sufficienti atte a proteggerle da qualsiasi abuso o arbitrarietà e, in particolare, l'assenza di controllo giurisdizionale ex  ante  e/o  ex post o autonomo delle misure impugnate» neretto, nda . In breve sostengono che, al di là di rassicurazioni generiche sul segreto professionale degli agenti , non è offerta loro alcuna garanzia ritenendo, perciò, illegali dette modalità di accesso, ispezione e perquisizione Nozione di “conforme alla legge” e prassi della CEDU sulle ispezioni e perquisizioni nelle società In primis , la nozione di legge deve essere intesa in senso sostanziale e non formale, perciò deve comprendere «tutto ciò che concorre a comporre la legge scritta, compresi gli atti normativi di rango inferiore a quello statutario, e la relativa giurisprudenza» Linee guida del MEF, Circolari dell'AGE, provvedimenti del garante del Contribuente etc. . Si ricordi che la l. numero 212/2000 Statuto dei contribuenti regola i diritti e le garanzie di chi è sottoposto ad accertamento fiscale istituendo, tra le altre misure, la figura del Garante del contribuente ratione temporis non era opponibile alle fattispecie in esame. La legge poi deve essere prevista dal diritto interno, accessibile, prevedibile nelle sue conseguenze, anche con la consulenza di un avvocato e soprattutto deve essere compatibile con lo stato di diritto , cosa che non è la normativa censurata nella fattispecie. Dato che le norme in questione riguardano libertà e diritti fondamentali dell'interessato il margine discrezionale sarà soggetto a limiti . Inoltre, la prassi della CEDU in materia di accesso, ispezione e perquisizione di locali aziendali per controlli fiscali prevede che le competenti autorità debbano essere muniti di mandato , debitamente motivato , in cui devono essere indicati gli elementi di prova e le informazioni che si aspettano di trovare, vogliono sequestrare etc., stante il potere del diritto interno di limitare il tipo ed il numero degli stessi. «La Corte ha precisato che tali garanzie si applicano in modo meno rigoroso ai controlli fiscali in loco , tenuto conto del modo in cui tali controlli integrano l'obbligo di informazione precisa del contribuente … e le esigenze di efficienza nelle prime fasi del procedimento tributario … . In tale contesto, la Corte ha generalmente dichiarato che, sebbene gli Stati possano ritenere necessario ricorrere a tali misure al fine di ottenere prove pertinenti, i poteri relativamente ampi nelle fasi iniziali dei procedimenti fiscali non possono essere interpretati nel senso di conferire all'amministrazione tributaria un potere discrezionale illimitato » neretto, nda . Le contestate norme, però, come detto, non soddisfano questi criteri. Carenze normative e di limiti alla discrezionalità dell'Italia Il nostro ordinamento, in teoria, prevede che i controlli dovrebbero scattare in presenza di alcuni requisisti basso reddito dichiarato, ma tenore di vita più elevato ed incompatibile con lo stesso, l'essersi sottratto ai propri doveri fiscali, la mancata collaborazione con le autorità etc. Inoltre, «i contribuenti nei confronti dei quali le misure in questione dovevano essere selezionati sulla base di alcuni criteri operativi oggettivi , vale a dire la natura e l'entità dell'attività specifica e sulla base di un'analisi del rischio rilevante v. punti 56-57 supra . Tali elementi dovevano essere valutati prima di effettuare audit in loco e sulla base di un'analisi delle banche dati disponibili » neretto, nda .Questi criteri molto severi sono previsti solo per gli accertamenti presso i privati cittadini ma non anche per le persone giuridiche ed i locali adibiti ad attività professionali, come le nostre ricorrenti la GF non ha bisogno di autorizzazioni scritte e non servono giustificazioni per quelli effettuati dall'AGE né sono previsti meccanismi per escludere dall'accertamento, dalla perquisizione e dal sequestro ogni altro documento di natura extracontabile che il contribuente non era tenuto a conservare, produrre, esibire ai sensi della legge. Ergo, nell'ordinamento italiano non esistono sufficienti garanzie a tutelare le ricorrenti dall'arbitrio di dette autorità e le contestate norme le espongono ad interferenze ed abusi illeciti per quanto sopra esplicato. Si precisa che la CEDU non ha ritenuto la possibilità di ricorrere alla giustizia tributaria, civile e proporre reclamo al Garante del contribuente rimedi interni efficaci ed effettivi la discrezionalità dello Stato è illimitata non soddisfacendo i requisiti della qualità del diritto e della conformità alla legge ex art.8 Cedu. L'Italia ora dovrà adeguarsi ai suddetti principi ed adottare tutta una serie di misure volte a limitarne la discrezionalità ed ad offrire agli interessati rimedi effettivi ed efficaci contro detti arbitri ed interferenze illecite obbligo di motivazione, distinzione tra accertamenti programmati o meno che devono essere accompagnati da dovute e severe garanzie procedurali, onere di vaglio giurisdizionale etc. meglio descritte in sentenza cui si rinvia per ogni eventuale ulteriore approfondimento.

CEDU, 6 febbraio 2025, Italgomme Pneumatici Srl ed altri c. Italia ricomma 36617/18