Il CONI dichiara guerra alle discriminazioni: la nuova politica di “safeguarding” per contrastare ogni forma di abuso in ambito sportivo

Il 31 dicembre 2024 è stato un giorno importante per il diritto dello sport, perché ogni Affiliata ha dovuto nominare un “responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni”. Il dott. Filippo Bisanti e l’avv. Andrea Antolini ci accompagnano alla scoperta di questa nuova figura.

Tutto sorge da una netta presa di posizione del Legislatore volta a prevenire e contrastare qualsiasi forma di discriminazione in ambito sportivo . Con la legge 8 agosto 2019, numero 86 , il Parlamento ha delegato il Governo a intervenire sulle regole che informano l'ordinamento e le professioni sportive. L'articolo 5 della legge-delega prescriveva all'Esecutivo di adottare provvedimenti per garantire l'osservanza dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione nel lavoro sportivo , sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico, nonché diretti ad assicurare stabilità e la sostenibilità del sistema dello sport. Tra i criteri direttivi impartiti all'Esecutivo, spiccava quello relativo alla « tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, con la previsione di specifici adempimenti e obblighi informativi da parte delle società e delle associazioni sportive con le quali i medesimi svolgono attività». Mediante il decreto-legislativo 28 febbraio 2021, numero 36 , rubricato «Attuazione dell' articolo 5 della legge 8 agosto 2019, numero 86 , recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo», l'ordinamento ha imposto la « designazione di un responsabile della protezione dei minori , allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione». Il 23 agosto 2023, l' Osservatorio permanente del CONI per le politiche di safeguarding ha approvato «i principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione” contenenti “le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, delle violenze di genere e di ogni altra condizioni di discriminazione». I principi – in concreto – hanno coniato un duplice obbligo per le Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le Associazione Benemerite, di emanare specifiche Linee Guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione art, 3, comma 1 per le Affiliate, di adottare, entro 12 mesi dall'emanazione delle Linee Guida da parte degli Enti di affiliazione, un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva conforme alle Linee Guida dei rispettivi Enti di affiliazione, da aggiornare con cadenza almeno quadriennale articolo 4, comma 1 .   In dettaglio, i principi stabiliscono l'individuazione e l'attuazione da parte delle Affiliate di adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding , anche in conformità con le raccomandazioni del Responsabile Federale delle Politiche di safeguarding , che riducano i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori. Quale precitato sono stati designati “due guardiani” chiamati a prevenire e reprimere le discriminazioni in ambito sportivo. Le forme di abuso a cui è stata “dichiarata guerra” Quali sono le forme di discriminazione tipizzate dal Coni? Il Coni affronta di petto il nocciolo del problema statuendo che le Linee Guida di cui all'articolo 3, comma 1, dei “ Principi fondamentali per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione”, devono contenere – almeno – le seguenti fattispecie di abuso abuso psicologico abuso fisico molestia sessuale abuso sessuale negligenza incuria abuso di matrice religiosa bullismo e cyberbullismo comportamenti discriminatori.   Se, in generale, la terminologia utilizzata consente di riconoscere il nucleo della condotta di abuso descritta nei principi, non sfugge all'interprete la presenza di due comportamenti peculiari e non conosciuti in precedenza, ovvero “ la negligenza ” e “ l'incuria ”. Per negligenza si intende il mancato intervento di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo, il quale, presa conoscenza di uno degli eventi, o comportamento, o condotta, o atto di cui al presente documento, omette di intervenire causando un danno, permettendo che venga causato un danno o creando un pericolo imminente di danno. Può consistere anche nel persistente e sistematico disinteresse, ovvero trascuratezza, dei bisogni fisici e/o psicologici del tesserato. Per incuria , invece, si pone riferimento alla mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo ed emotivo. Termina l'elencazione formulata dal Coni una locazione qualificabile come clausola aperta, ovvero i “ comportamenti discriminatori ” che si realizzano con qualsiasi comportamento finalizzato a conseguire un effetto discriminatorio basato su etnia, colore, caratteristiche fisiche, genere, status, social-economico, prestazioni sportive e capacità atletiche, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Il Safeguardian Officer Le singole Federazioni, uniformandosi alle disposizioni di legge e del Coni, hanno emanato specifici regolamenti per garantire l'efficacia delle politiche di safeguarding . Tenuto conto del proficuo avvio della stagione invernale che ha visto, in moltissimi comprensori, una “presa d'assalto” delle piste da sci, pare opportuno richiamare, a titolo di esempio, le modalità con cui la F.I.S.I. abbia ottemperato alle prescrizioni in tema di safeguarding . A tal proposito, è stato emanato il “ Regolamento Safeguarding Policy per la tutela dei tesserati ”. All'articolo 9 è stata creata la figura del “ Responsabile federale delle politiche di safeguarding ”, anche detto “ Safeguarding Officer ”, deputato a prevenire e contrastare gli abusi, le violenze e le discriminazioni in ambito sportivo. Scelto tra esperti del settore es professori universitari, avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori e con almeno sei anni di esperienza nella giustizia sportiva, magistrati anche a riposo , questo nuovo “guardiano” è dotato di ampi poteri nella specie, può disporre audizioni di soggetti anche non tesserati , può richiedere relazioni o chiarimenti scritti ai dirigenti e tecnici federali, effettuare o richiedere ispezioni senza dare alcun preavviso . All'esito di un procedimento o, in caso di urgenza, ha facoltà di formulare rapide osservazioni e raccomandazioni non solo, può individuare misure, promuovere e realizzare iniziative volte alla diffusione del regolamento della F.I.S.I. in tema di safeguarding per la sua massima diffusione. Conclusa la fase istruttoria, se sono stati acquisiti elementi probatori rilevanti, il Safeguarding Officer deve informare l'ufficio della Procura Federale. Insomma, un “guardiano” a tutto tondo con potere di vigilanza, investigazione e, qualora necessario, di informazione verso la Procura Federale. Il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni La capillarità dell'azione di prevenzione e repressione dei fenomeni di abuso nel mondo dello sport non può prescindere dall'individuazione di un r esponsabile , deputato a tale compito, in ogni Affiliata. Per tale ragione, come accennato, deve essere nominato un responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni . Il Coni non detta regole vincolanti ben può essere una persona “interna”, ma non si dubita che sarebbe meglio una figura esterna così da garantire la necessaria imparzialità per un efficace espletamento delle funzioni attribuite. I principi del Coni, su questo tema, sono ancora più stringenti e dettagliati i rischi che si impone di disinnescare sono molteplici, ma fra tutti risaltano delle situazioni tratteggiate puntualmente . Il dettato regolamentare esige, infatti, l'adozione di «adeguate misure di prevenzione in specifiche situazioni di rischio quali, in particolare ma non solo i. ambienti, luoghi e spazi in cui è facilitato il contatto fisico e l'esposizione fisica come spogliatoi, docce, etc. ii. viaggi, trasferte e pernotti iii. trattamenti e prestazioni sanitarie e.g. fisioterapia, visite medico-sportive, etc. che comportino necessari contatti fisici tra tesserati, soprattutto se minori e altri soggetti iv. manifestazioni sportive di qualsiasi livello». Il responsabile – allora – è tenuto a mantenere alta la vigilanza, eventualmente con accessi diretti suoi luoghi di allenamento, gara e/o altri momenti di aggregazione fra gli sportivi, con minuziosa attenzione per quei contesti che già il Coni qualifica come “ situazioni di rischio ”. Nel caso in cui il responsabile ravvisi, nel corso della sua attività, comportamenti che possano costituire un abuso, è tenuto a informare il Safeguarding Officer per le valutazioni di competenza. Profili di responsabilità Queste nuove figure hanno un compito ben preciso vigilare, intervenire e informare . Ne consegue che in caso di omissioni dovute alla sottovalutazione di elementi di fatto acquisiti e/o derivati da cognizione diretta, nonché nell'ipotesi di inosservanza del dovere di vigilare diligentemente si badi bene, da accertare con rigore e caso per caso è possibile ipotizzare una responsabilità disciplinare sportiva. Queste nuove figure dovranno portare maggiore attenzione alle società sportive nei rapporti interni tra le varie componenti sociali e tra i fruitori dei servizi della società, senza creare comunque un allarmismo, che potrà essere evitato seguendo le Linee Guida del Coni. Sul versante penale , il responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, non è gravato dall'obbligo di denuncia e quindi non è immaginabile una forma di rimprovero penale. In ambito civilistico , invece, l'eventuale risarcimento del danno originato da condotte qualificabili in termini di abuso, se allegato e provato, non potrà vedere implicata come soggetto suscettibile di legittimazione passiva la figura del responsabile almeno in prima lettura, non pare possibile supporre una posizione di garanzia del responsabile verso i tesserati e quindi è si esclude, in radice, un obbligo giuridico di intervenire vi è un obbligo in ambito sportivo parimenti, nemmeno è corretto ritenere sussistente un contatto sociale qualificato poiché assente una effettiva interazione tra i tesserati e i responsabili. In conclusione, residua esclusivamente una responsabilità disciplinare limitata all'ambito della giustizia sportiva . Il sistema così delineato valorizza la c.d. “ denuncia precoce ” in ambito sportivo, volta ad affermare l' autonomia della giustizia sportiva da quella ordinaria, a permettere di adottare misure cautelari e di giudicare i fatti con tempestività attesi i tempi più rapidi del processo sportivo e di contribuire, eventualmente, alla costruzione dell'ipotesi di reato oggetto di investigazione da parte dell'Autorità giudiziaria. Una sinergia positiva tra Safeguarding e Società andrà a creare quello che il Legislatore ha voluto tutelare e, cioè, la sicurezza degli atleti, la loro salute e il loro benessere attraverso la promozione di un ambiente sportivo ed inclusivo, regolamentato da una adeguata Safeguarding Policy .