Con l'ordinanza in commento, la Cassazione ha escluso che a fronte dell’acquisto in comunione pro indiviso di un immobile, adibito ad abitazione non di lusso, con IVA agevolata al 4%, la revoca dei benefici possa produrre effetti limitatamente alla quota di comproprietà dell’immobile agevolato, legittimando la ripresa dell’imposta dovuta per intero nei confronti dei comproprietari.
Il caso La vicenda trae origine dal ricorso proposto da una contribuente titolare del diritto di proprietà pari all'1% dell'intero immobile acquistato con i benefici della prima casa avverso l' avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle entrate per il recupero della maggiore IVA oltre interessi e sanzioni , in revoca dell' agevolazione c.d. prima casa fruita per l'acquisto in comunione di un fabbricato poi rivenduto entro un quinquennio senza riacquisto entro l'anno dall'alienazione di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. I giudici di primo grado avevano accolto parzialmente il ricorso. La ricorrente ha chiesto la riforma della sentenza di secondo grado impugnata e ha sostenuto, tra l'altro, che, in quanto acquirente pro indiviso dell'immobile, il recupero della maggiore imposta non potesse essere preteso – come avvenuto in forza dell'avviso in questione – per intero nei suoi confronti, quale obbligata in via solidale, ma andasse effettuato in proporzione alla sua quota pari all'1%. Le argomentazioni della Cassazione La Corte ha affrontato con l'ordinanza il tema della sopravvenuta revoca dell'agevolazione fiscale, con riferimento particolare a tre aspetti della vicenda processuale In primo luogo , con riferimento all'effettiva idoneità della quota di comproprietà della contribuente a disporre dell'immobile come abitazione propria, la Corte, richiamando il precedente numero 13291/2011, ha evidenziato che, sebbene l'acquisto in comunione avesse consentito ai due acquirenti di fruire dell'agevolazione prima casa, l' irrisorietà della quota interna riferita alla ricorrente avrebbe precluso la stessa, trattandosi di porzione “particolarmente esigua”. In secondo luogo , sul tema della solidarietà passiva tra i comunisti, la Corte ha confermato la decisione della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado e ha rigettato il motivo di ricorso. La Corte ha ritenuto corretta in diritto la decisione impugnata e ha affermato la sussistenza a carico dei comproprietari di obbligazioni correlate all' acquisto , a prescindere dall'eventuale disparità di quote ideali in capo ai comunisti, avente rilievo soltanto nel rapporto interno tra gli stessi. In terzo luogo , la Corte ha respinto le ragioni della ricorrente, con riferimento alla tesi della responsabilità fiscale limitata alla quota della contribuente, riaffermando il principio della responsabilità solidale in caso di recupero della maggiore imposta risultata dovuta a fronte dell'intervenuta decadenza dall'agevolazione fiscale. Dalla ordinanza sono enucleabili i seguenti principi sotto il profilo civilistico , l'acquisto in comunione pro indiviso ha determinato l'insorgere a carico dei comproprietari comunisti di obbligazioni solidali passive correlate all'acquisto stesso, posta l'identità delle prestazioni cui erano tenuti gli acquirenti e della fonte di obbligazioni anche restitutorie, non esclusa dalla eventuale disparità di quote ideali in capo ai comunisti, avente rilievo soltanto nel rapporto interno tra gli stessi sotto il profilo della normativa fiscale , in caso di sopravvenuta decadenza dal beneficio, l'Ufficio era tenuto ad effettuare il recupero dell'agevolazione fiscale “nei confronti degli acquirenti” che avevano fruito congiuntamente del beneficio senza considerare le singole quote ideali, rilevanti soltanto nel rapporto interno tra i comproprietari. La Corte ha osservato che, diversamente, il recupero della maggiore imposta rischierebbe di essere vanificato ove uno dei due comunisti fosse risultatomedio tempore del tutto insolvibile. La Corte di Giustizia Tributaria adita in primo grado ha fatto malgoverno di questi principi per aver ritenuto che la pretesa tributaria dovesse essere limitata alla quota parte relativa all'equivalente dell'1% dell'acquisto. Con riferimento al caso di specie, la Cassazione ha premesso che la particolare esiguità della quota interna riferita alla contribuente avrebbe precluso l'agevolazione fiscale per l'acquisto della prima casa, trattandosi di porzione non idonea al godimento dell'immobile come abitazione propria. Consegue, nella ricostruzione teoretica della Corte, che, in caso di cessioni soggette ad IVA, l'Agenzia delle entrate deve recuperare nei confronti degli acquirenti la differenza tra l'imposta calcolata in base all'aliquota applicabile in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione dell'aliquota agevolata, nonché irrogare la sanzione amministrativa, pari al 30% della differenza medesima. Il lato interessante dell' ordinanza sta nell'aver fondato la ratio decidendi sulla natura solidale all'obbligazione tributaria, discendente dall' articolo 57 d.P.R. numero 131/1986 , in caso di decadenza dall'agevolazione fiscale, in vista della riscossione della maggiore imposta risultata dovuta nei confronti di ciascuno degli acquirenti dell'immobile destinato ad abitazione e rivenduto entro un quinquennio senza il riacquisto, entro l'anno, un altro immobile da destinare ad abitazione principale. La Cassazione ha enunciato sul punto il principio di diritto in base al quale in caso di acquisto dell'immobile adibito ad abitazione non di lusso, in comunione e pro indiviso da parte di più soggetti, «la decadenza dall'agevolazione ai sensi dell'articolo 1 nota II-bis, punto 4, della Tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. numero 131/1986 , in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito dell'immobile acquistato con i detti benefici prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del suo acquisto , comporta in capo agli acquirenti la responsabilità solidale dell'obbligazione tributaria ai sensi dell' articolo 57, comma 1, D.P.R. numero 131 del 1986 , rimanendo la rilevanza delle quote ideali in capo ai comunisti soltanto sul piano del rapporto interno»
Presidente Federici - Relatore Putaturo Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.