Grava sull’imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta dagli atti di causa, l’onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione.
Un imputato veniva condannato, in primo grado, per reati urbanistico-edilizi articolo 44, lett. c, d.p.r. numero 380/2001 e paesaggistici articolo 181 d.lgs. numero 42/2004 risultati accertati nel luglio 2020. La Corte d'appello confermava la sentenza condanna del locale tribunale. Il condannato proponeva, a mezzo difensore, ricorso per cassazione con cui deduceva, come primo motivo, vizi di violazione di legge e motivazione, avuto particolare riguardo alla data di realizzazione dell'intervento abusivo contestato, non essendo stata considerata - senza motivarsi sul punto - la dichiarazione al riguardo resa dal teste della difesa e tantomeno da un teste dell'accusa. La Cassazione, con la sentenza in commento, ha anzitutto censurato la non autosufficienza del ricorso, avendo la difesa dedotto dichiarazioni di due testi, riportate per sunto o stralcio, senza tuttavia allegarle, richiamando il noto principio dell'inammissibilità – per violazione, per l'appunto, del principio di autosufficienza e per genericità, dei motivi che deducano il vizio di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione Cass. 20677/2017 Cass. numero 53600/2017 . In secondo luogo, nel dichiarare manifestamente infondato il pertinente motivo di ricorso tendente a far valere la maturata prescrizione, ha ribadito che, in caso di processo per reati edilizi di cui all' articolo 44 d.P.R. numero 380/2001 già articolo 20 l.numero 47/1985 , fermo restando a carico dell'accusa l'onere di provare la data di inizio della decorrenza del termine prescrittivo, non basta una mera e diversa affermazione da parte dell'imputato a fare ritenere che la contravvenzione si sia realmente estinta per prescrizione e neppure a determinare l'incertezza sulla data di inizio della decorrenza del relativo termine, con la conseguente applicazione del principio in dubio pro reo , atteso che, in base al principio generale per cui ciascuno deve dare dimostrazione di quanto afferma, grava sull'imputato che voglia giovarsi della causa estintiva, in contrasto o in aggiunta a quanto già risulta in proposito dagli atti di causa, l'onere di allegare gli elementi in suo possesso, dei quali è il solo a potere concretamente disporre, per determinare la data di inizio del decorso del termine di prescrizione, data che in tali ipotesi coincide con quella di esecuzione dell'opera incriminata v. già Cass. numero 10562/2000 Cass. numero 19082/2009 Cass. numero 27061/2014 . Per comprendere meglio il principio di diritto – consolidato – al quale si rifà la sentenza in commento, pare utile allargare l'orizzonte d'analisi alla giurisprudenza di legittimità in materia, ripercorrendone succintamente regole ed eccezioni. Anzitutto occorre prendere le mosse dal generale principio-guida processuale dell' in dubio pro-reo che – ha ripetutamente affermato la Cassazione – è applicabile anche in tema di cause di estinzione del reato già Cass. numero 6866/1993 Cass. numero 10721/1998 Cass. numero 12599/1998 se vi è incertezza sul tempus commissi delicti , il termine di decorrenza della prescrizione del reato articolo 158 c.p. va computato secondo il maggior vantaggio per l'imputato articolo 531, comma 2, c.p.p. . Tuttavia, l'estinzione del reato – ha ripetutamente affermato la Cassazione – va dichiarata solo quando vi sia incertezza assoluta sulla data di consumazione del reato nel caso dei reati edilizi sull'epoca di ultimazione dei lavori, coincidente con la conclusione delle opere di rifinitura degli interni e degli esterni, quali intonaci, infissi, tinteggiatura, impianti elettrici e di riscaldamento, eccetera o comunque sul momento iniziale del termine di prescrizione e tale incertezza non possa essere altrimenti eliminata Cass. numero 41872/2023 Cass. numero 14870/2021 Cass. numero 37432/2003 . Il principio del favor rei non vale, viceversa, se l'incertezza non è assoluta ma è soltanto relativa perché, in questo caso, la si può superare attraverso deduzioni logiche del tutto ammissibili Cass. numero 41872/2023 Cass. numero 14870/2021 Cass. numero 4139/2018 Cass. numero 46467/2017 Cass. numero 1182/2007 . Sono, pertanto, destinate ad essere censurate in sede di legittimità quelle pronunce di merito – ovvero quelle deduzioni difensive come nella vicenda di specie – che, pigramente, ripiegassero sull'epilogo estintivo senza sforzarsi di motivare su una più puntuale collocazione temporale dell'intervento abusivo Cass. numero 20795/2021 sforzandosi di superare l'incertezza circa il tempus commissi delicti attingendo ad altre fonti, anche indiziarie, disponibili nel processo. Spetta in ogni caso all'imputato – e qui veniamo al principio oggi ribadito dalla sentenza annotata – fornire quanto meno qualche indizio o elementi in suo possesso sulla retrodatazione della cessazione della permanenza rispetto al momento della sentenza da ultimo, oltre alla sentenza in commento Cass. numero 676/2024 Cass. numero 10585/2020 Cass. numero 19082/2009 Cass. numero 27061/2014 nel senso, invece, che il giudice ha l'obbligo di accertare l'epoca di ultimazione dei lavori qualora l'imputato indichi una data di commissione del fatto diversa da quella emergente dall'imputazione contestata v. già Cass. numero 4056/1997 . L'incidenza statistica della prescrizione in primo grado nei reati edilizi Tra tutti i reati, le contravvenzioni urbanistico-edilizie e paesaggistiche rappresentano quelle che si prescrivono di più, peraltro in un termine assai breve , come rivelano drasticamente le statistiche giudiziarie. Nelle tabelle ministeriali riportanti le fattispecie di reato con maggiore frequenza di prescrizione in valore assoluto – come elaborate, nel 2020, dalla Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa del Ministero della giustizia – nel 2018 ultimo anno disponibile sul sito istituzionale , tra i 30 gruppi di reati maggiormente prescritti in primo grado risulta che i reati in materia edilizia d.P.R. numero 380/2001 sono al primo posto in valore assoluto, con un numero di prescrizioni totali dichiarate pari a 13.260 decreti di archiviazione e sentenze di non doversi procedere per prescrizione e con una percentuale del 34% di incidenza sul totale dei procedimenti definiti per quei reati le contravvenzioni paesaggistiche sono al quinto posto come valore assoluto, pari a nnumero 3.860 prescrizioni dichiarate, ma hanno una percentuale di incidenza praticamente identica, pari al 31% sul totale dei procedimenti definiti per quegli stessi reati. Tra i trenta gruppi di reati maggiormente prescritti in appello risulta che i reati in materia edilizia d.P.R. numero 380/2001 sono al quarto posto in valore assoluto, con un numero di prescrizioni totali dichiarate pari a 1.914 ma hanno la percentuale in assoluto più alta, pari al 57%, di incidenza sul totale dei procedimenti definiti per quegli stessi reati le contravvenzioni in materia di paesaggio sono al tredicesimo posto come valore assoluto, pari a numero 754 prescrizioni dichiarate, ma hanno una percentuale di incidenza praticamente identica, pari al 53% sul totale dei procedimenti definiti per quegli stessi reati.
Presidente Ramacci - Relatore Noviello Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.