«Sono da ritenersi pienamente valide, anche con riferimento ai beni che ricadono nella comunione legale, le clausole dell'accordo di separazione che riconoscano ad uno, o ad entrambi i coniugi, la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili nel complessivo riassetto degli interessi economico-patrimoniali, ovvero che ne operino il trasferimento a favore di uno di essi al fine di assicurarne il mantenimento».
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza in esame. La vicenda trae origine da un accordo di separazione coniugale, omologato dal tribunale, in cui due ex coniugi avevano concordato la divisione di un appartamento precedentemente in comunione legale , ripartendone la proprietà in quote diseguali rispettivamente il 71% alla moglie e il 29% al marito dopo la separazione. Successivamente, in seguito ad una controversia sulla divisione dell'appartamento, il Tribunale dichiarava la nullità della parte dell'accordo che prevedeva la ripartizione non equa dell'immobile, ravvisando la violazione dell' articolo 210, comma 2, c.c. La Cassazione, tuttavia, respinge questa argomentazione, confermando la piena validità delle clausole dell'accordo di separazione che regolano la proprietà esclusiva dei beni, inclusi quelli soggetti alla comunione legale ciò in base al presupposto per cui, una volta sciolta la comunione legale con la separazione consensuale, « rientra nella piena autonomia negoziale delle parti disciplinare gli aspetti economico-patrimoniali - estranei agli obblighi ex lege riguardanti la prole, in relazione ai quali l'autonomia delle parti contraenti incontra limiti - con l'accordo di separazione omologato . Di conseguenza, in sede di accordo di separazione, « le parti possono liberamente disporre dei beni in comunione al fine di regolare i rapporti economici della coppia e possono prevedere una ripartizione del bene immobile in comunione legale per quote non egalitarie nell'ambito delle reciproche attribuzioni patrimoniali, in vista della successiva divisione, senza che ricorra alcuna ipotesi di nullità».
Presidente Acierno – Relatore Tricomi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.