La retribuzione dovuta durante il periodo feriale deve ricomprendere qualsiasi importo collegato all’esecuzione delle mansioni, non potendo costituire un deterrente alla fruizione delle ferie. Inoltre, il lavoratore ha diritto al percepimento dell’indennità per il sesto giorno, benché non sia intervenuto uno specifico accordo collettivo in merito.
Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione ha, da un lato, accolto il ricorso di un lavoratore dipendente di Trenord in merito al diritto al percepimento dell' indennità del sesto giorno, secondo quanto previsto dal CCNL per il settore delle Attività Ferroviarie, dall'altro ha rigettato i motivi di ricorso incidentale formulati dalla Società inerenti al computo di particolari indennità nella retribuzione erogata in occasione delle ferie . La controversia prende le mosse dal ricorso presentato da un capo treno dipendente di Trenord, il quale richiedeva al Tribunale di primo grado il riconoscimento del diritto a vedersi computare nella retribuzione dovuta durante le ferie due indennità di scorta e di riserva ordinariamente percepite dallo stesso, nonché il diritto all'indennità prevista dall'articolo 83, comma 2, del CCNL applicabile per le prestazioni lavorative svolte durante il sesto giorno. Il Tribunale di Milano, con due diverse sentenze non definitiva e definitiva accoglieva le richieste del capo treno, liquidando, altresì l'importo dovuto da Trenord. La decisione della Corte d'Appello In seguito al ricorso in appello presentato da Trenord avverso entrambe le sentenze del Tribunale, la Corte d'Appello di Milano in parziale riforma delle stesse aveva stabilito che il lavoratore non ha diritto al percepimento dell'indennità per il sesto giorno lavorato. La Corte d'Appello ha, poi, confermato che nella base di calcolo della retribuzione dovuta durante le ferie devono essere incluse le indennità di scorta e di riserva, facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE in ordine alla nozione di retribuzione prevista dall 'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE. Il ricorso per Cassazione La sentenza della Corte d'Appello di Milano veniva impugnata con unico motivo dal lavoratore, il quale eccepiva la violazione/falsa applicazione della norma contrattuale inerente al diritto al percepimento dell'indennità del sesto giorno . Trenord, a propria volta, proponeva ricorso incidentale censurando la sentenza della Corte d'Appello con quattro differenti motivi tutti riferiti al computo delle indennità nel calcolo della retribuzione dovuta durante il periodo di ferie, chiedendo altresì il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per l'interpretazione della relativa norma europea. La sentenza della Cassazione Nella sentenza in commento la Suprema Corte ha, innanzitutto, accolto il ricorso principale – inerente al diritto al percepimento dell'indennità per il sesto giorno lavorato – evidenziando che i il CCNL prevede, per la suddivisone dell'orario lavorativo su sei giorni invece che su cinque, la necessità che sussistano esigenze tecniche, produttive od organizzative e che venga stipulato un apposito accordo sindacale in cui sia concordata la ripartizione dell'orario di lavoro ii nel caso di specie l'accordo non era intervenuto iii è corretto l'indirizzo interpretativo seguito dal Giudice di Prime Cure, il quale aveva affermato che l' assenza di un accordo collettivo non fa venir meno il diritto al percepimento dell'indennità del sesto giorno , prevista dal CCNL in modo specifico e preciso di talché non richiede alcuna integrazione da parte di contratti collettivo. Quanto ai motivi di ricorso incidentale, tutti dichiarati infondati, la Cassazione ha precisato che la retribuzione erogata durante le ferie non può costituire per il lavoratore un deterrente alla fruizione effettiva delle stesse e, per tale ragione, deve ricomprendere qualsiasi importo che si ponga in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore . Ebbene, durante i precedenti gradi di giudizio era emersa la tipicità e la continuità dell'erogazione dell' indennità di scorta e dell'indennità di riserva , proprie della mansione di capo treno – indennità volte a compensare lo status professionale rivestito dal lavoratore – e, pertanto, le stesse, secondo l'indirizzo seguito dalla Cassazione, non possono che essere incluse nella retribuzione dovuta durante le ferie . D'altra parte, afferma la Suprema Corte, tale interpretazione è in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di Lussemburgo e della direttiva europea riguardante la nozione di retribuzione la Cassazione ha ritenuto non sussistenti i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendosi quest'ultima più volte pronunciata in merito. Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte, la Cassazione ha i cassato con rinvio la sentenza di appello in merito al diritto al percepimento dell'indennità per il sesto giorno lavorato ii rigettato i motivi di ricorso incidentale, confermando che nella retribuzione dovuta per le ferie deve ricomprendersi qualsiasi emolumento connesso allo status personale e professionale del lavoratore, in modo tale che il calcolo della retribuzione non costituisca una dissuasione dal godimento delle ferie e iii rigettato la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, essendosi la stessa più volte pronunciata in merito alla nozione europea di retribuzione.
Presidente Manna - Relatore Caso Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.