Discriminatorio il licenziamento indirettamente legato all’affiliazione sindacale

Valide le contestazioni del licenziamento sulla violazione del diritto di sciopero e non proporzionalità della sanzione, considerati elementi presuntivi da ricollegare all’ulteriore circostanza che fra i lavoratori che avevano scioperato solo gli aderenti al Sol Cobas con cui vi erano relazioni sindacali conflittuali erano stati licenziati.

Approdata in Cassazione la vicenda del licenziamento discriminatorio per motivi sindacali per cui la Corte di merito aveva condannato la società a reintegrare il lavoratore appellante nel posto di lavoro ed a corrispondergli un'indennità commisurata alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione. Secondo i giudici di secondo grado, il licenziamento risultava nullo per via dell' insufficiente specificità della lettera di contestazione, per aver sanzionato una condotta espressione del diritto costituzionale di sciopero e per non avere rispettato il principio di proporzionalità nell'adozione di tale sanzione disciplinare . Avverso la sentenza ha proposto il ricorso per cassazione il datore di lavoro condannato sulla base di cinque motivi. I Giudici hanno, tuttavia, respinto le censure del ricorrente, sottolineando che un licenziamento può essere considerato discriminatorio, anche se ci sono valide ragioni di recesso come la giusta causa ex articolo 2119 c.c. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, nel caso in esame, il licenziamento contestato dovrebbe essere considerato discriminatorio autonomamente , anche nel caso in cui l'azione del lavoratore non costituisse legittimo esercizio del diritto di sciopero ai sensi dell' articolo 40 Cost. né partecipazione ad attività sindacale come previsto ex  l. numero 604/66 . Nella prospettiva seguita della Cassazione, che ha richiamato i precedenti di legittimità sul tema, un licenziamento discriminatorio viola norme giuridiche interne ed europee, come la direttiva 76/207/CEE contro le discriminazioni di genere, indipendentemente dall'esistenza di un motivo illecito determinante secondo l' articolo 1345 c.c. La sentenza impugnata ha, inoltre, correttamente valutato le tre violazioni in discorso non specificità, violazione diritto costituzionalmente garantito, proporzionalità , considerandole alla stregua di elementi presuntivi della successiva violazione circa la natura discriminatoria del recesso datoriale, dal momento che ricollegati all'ulteriore circostanza di fatto che dei 54 dipendenti che avevano scioperato nella notte fra il 3 e il 4 settembre 2019 solo gli aderenti al Sol Cobas con cui vi erano relazioni sindacali conflittuali erano stati licenziati. Una circostanza quest'ultima che, peraltro – hanno continuato i Giudici - «è di per sé sufficiente a sorreggere sul piano sostanziale la conclusione assunta circa l'esistenza di un caso di discriminatorietà in materia di condizioni di licenziamento senza necessità di ricorrere all'accertamento di altre violazioni ausiliarie.»

Presidente Doronzo - Relatore Riverso Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.