Esdebitazione: la messa alla prova ai servizi sociali non è equiparabile alla riabilitazione

Il disposto dell’articolo 142, comma 1, numero 6, l. fall., laddove consente l’esdebitazione, nonostante la condanna per i delitti di bancarotta fraudolenta, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio e altri compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività di impresa, nel caso in cui sia intervenuta la riabilitazione, prevede un’espressa deroga con riferimento all’istituto regolato dagli articolo 178 e seguenti c.p., che non può essere interpretata estensivamente, così da ricomprendere anche l’affidamento in prova ai servizi sociali di cui all’articolo 47, comma 12, l. numero 354/1975, stante la diversità di ratio e presupposti dei due istituti.

Il caso Il socio accomandatario di una s.a.s. veniva dichiarato fallito in estensione unitamente al fallimento della società. Al termine della procedura egli presentava istanza di esdebitazione ex articolo 142 L.F. , ma il Tribunale respingeva la richiesta a causa della condanna che il socio aveva subito per omesso versamento di ritenute assistenziali e previdenziali in quanto reato collegato strettamente all'esercizio dell'attività di impresa. Una simile condanna impediva la riabilitazione penale ex articolo 178 c.p. e pertanto non potevano sussistere i requisiti per l'esdebitazione stabiliti dall' articolo 142, comma 1, numero 6 L.F. La decisione veniva confermata in appello e il socio ricorreva in Cassazione. La decisione della Corte Il socio proponeva ricorso in Cassazione spiegando di essere stato ammesso all'affidamento in prova ai servizi sociali e di aver concluso positivamente tale percorso . Il Tribunale aveva quindi dichiarato l' estinzione della pena comminata e di ogni altro effetto penale , ai sensi dell' articolo 47, comma 12 L. 354/1975 . Secondo il ricorrente tale esito doveva essere equiparato alla riabilitazione  richiesta dall' articolo 142, comma 1 numero 6 L.F. poiché gli effetti sarebbero identici. La norma  prevede infatti che il fallito «condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa» non può ambire all'esdebitazione «salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione». La Cassazione è dunque chiamata a stabilire se, ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione al fallito, l'esito positivo della messa alla prova ai servizi sociali sia equiparabile alla riabilitazione ex articolo 178 c.p. La Corte osserva che riabilitazione e messa alla prova hanno in realtà ratio diversa e quindi non possono essere equiparate ai fini dell'esdebitazione. La prima presuppone la previa espiazione o estinzione della pena principale , premia il ravvedimento all'esito di una valutazione di buona condotta tenuta dal condannato per un periodo successivo all'espiazione della pena stessa e ha finalità di reinserimento sociale rimuovendo la rete di incapacità giuridiche connesse alla pena . L'affidamento in prova ai servizi previsto dall' articolo 47, comma 12 L. 354/1975 invece è una misura alternativa alla detenzione volta a consentire l'esecuzione  della pena principale in altra forma . In conclusione secondo gli Ermellini il fatto che il legislatore fallimentare abbia usato il termine specifico, al singolare, nell' articolo 142 L.F. significa che ha voluto evocare un istituto penalistico preciso, insuscettibile di interpretazioni estensive o analogiche . Anche l'utilizzo dell'espressione “intervenuta” farebbe riferimento al provvedimento apposito di concessione di quella misura. In definitiva, la deroga alla preclusione della esdebitazione conseguente alla condanna penale è possibile solo ed unicamente se il soggetto è stato riabilitato ex articolo 178 c.p. Sotto altro profilo la Corte sottolinea che certamente «la condanna penale era intervenuta perdelitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa»  vedi sempre articolo 142, comma 1 numero 6 L.F. . Infatti, con tale locuzione si vuole ricomprendere tutti i delitti commessi non in semplice rapporto di occasionalità, bensì di connessione . È necessario quindi, uno stretto collegamento finalistico o funzionale con l'attività di impresa ovvero un legame di “fenomenica presupposizione” tra il reato e l'attività economica , nel senso che il reato non possa prescindere dallo svolgimento di un'attività di impresa senza la quale non si sarebbe potuto produrre. Il ricorso viene quindi respinto e la decisione confermata.

Presidente Ferro - Relatore Pazzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.