Interesse della parte civile a impugnare gli elementi circostanziali del reato: la parola alle Sezioni Unite

La Prima Sezione Penale rimette alle Sezioni Unite il seguente quesito «se nei giudizi di impugnazione, nei quali la decisione di condanna dell’imputato sia censurata con esclusivo riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti o alla concessione delle circostanze attenuanti, la parte civile, alla quale sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, abbia ancora interesse a partecipare al processo nei gradi successivi e possa pertanto formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell’impugnazione è tenuto a statuire».

Con l'ordinanza in commento il Collegio affronta il tema della legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio che, impregiudicata la responsabilità, attenga alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, al loro bilanciamento e alla commisurazione della pena , oggetto di contrasto ermeneutico e per il quale ha ritenuto necessario l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. Tale intervento viene giustificato dai diversi e contrastanti orientamenti richiamati dalla Corte al fine di sottolineare l' incertezza e contraddittorietà che caratterizza il tema . Il primo orientamento , il cui fondamento viene rinvenuto nell' articolo 651, comma 1, c.p.p. , non riconosce alcun interesse alla parte civile ad impugnare la sentenza che abbia escluso o riconosciuto una circostanza, così come a resistere nei giudizi di impugnazione promossi avverso una sentenza di condanna solo con riferimento alle circostanze del reato perché «le questioni controverse non incidono sul diritto al risarcimento del danno né sulla sua quantificazione, ma solo sull'entità della pena». La norma richiamata infatti, circoscrive l'ambito entro il quale la statuizione del giudice penale fa stato nel giudizio civile segnando così i confini dell'interesse della parte civile e conseguentemente delle facoltà processuali nel giudizio penale l'accertamento degli elementi accidentali del reato e la loro valutazione ai fini della commisurazione della pena infatti, non attengono ai profili indicati nell' articolo 651, comma 1, c.p.p. e pertanto non legittimano la parte civile né a impugnare né a resistere alle statuizioni sul punto. Il secondo e opposto orientamento , riconosce l'interesse della parte civile a contraddire in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali del reato , anche quando è stata già riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato poiché «il giudizio sulle circostanze implica la ricostruzione della componente fattuale dell'illecito e delinea i caratteri e l'intensità dell'offesa al bene giuridico tutelato», assolutamente rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità civile cosicché l'interesse può ritenersi escluso solo se le questioni controverse attengono al trattamento sanzionatorio e alla confisca dei beni degli imputati. Il terzo infine, ammette che rispetto agli elementi circostanziali del reato possa esservi l'interesse ad impugnare o a resistere della parte civile, ma ritiene che esso non possa essere riconosciuto in astratto, quale assoluto e indiscriminato, ma debba essere , invece, « la stessa parte civile ad allegarlo e a prospettarlo in concreto , caso per caso, dinanzi al giudice chiamato a valutare la sua legittimazione ad intervenire, evidenziando come la decisione potrà influire sulla quantificazione del danno risarcibile». Il quadro così delineato dai giudici della Suprema Corte, incidendo sulla vicenda giurisprudenziale in esame, comporta necessariamente un intervento delle Sezioni Unite con lo scopo di uniformare le contraddittorie interpretazione giurisprudenziale illustrate, vista la rilevanza della questione. Ciò premesso dunque, i giudici, a norma dell' articolo 618, comma 1, c.p.p. , rimettono alle Sezioni Unite il seguente quesito «se nei giudizi di impugnazione, nei quali la decisione di condanna dell'imputato sia censurata con esclusivo riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti o alla concessione delle circostanze attenuanti, la parte civile, alla quale sia stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, abbia ancora interesse a partecipare al processo nei gradi successivi e possa pertanto formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell'impugnazione è tenuto a statuire».

Presidente Mogini - Relatore Tona Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 23 febbraio 2024, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza in data 30/06/2023 con la quale la Corte di assise di Bergamo aveva condannato E.M.H. alla pena di anni ventitré di reclusione per l'omicidio di A.C., commesso il OMISSIS presso l'abitazione della vittima in OMISSIS , colpendolo ripetutamente e violentemente con un martello al capo, con l'aggravante di avere agito per motivi abietti o futili, ossia per ragioni economiche correlate ai suoi vizi di gioco e all'assunzione di sostanze stupefacenti, perché riteneva di essere creditore della vittima di circa 6/7.000,00 euro che il A.C. aveva rifiutato di concedergli. Gli erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante. L'imputato aveva intrattenuto per un lungo tempo un rapporto sentimentale con F.C., figlia della vittima, e A.C. lo aveva assunto alle sue dipendenze si era anche in passato occupato di ripianare i suoi debiti di gioco. Dopo l'interruzione della relazione A.C. gli aveva chiesto la restituzione di un'autovettura che gli aveva concesso in uso e per questo E.M.H. era convinto che, come corrispettivo della restituzione, la vittima dovesse corrispondergli la somma di euro 5.000 ,00. Nel corso delle indagini l'imputato aveva ammesso di avere ucciso il A.C. al culmine di una violenta lite sorta per la sua richiesta di denaro, prendendo un martello da una mensola e colpendolo ripetutamente alla testa. 2. Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso denunciando nullità della sentenza ai sensi dell'articolo 606, comma 1 lett. e , cod. proc. penumero , con un primo motivo per manifestata illogicità della motivazione in ordine alla richiesta esclusione dell'aggravante dei motivi futili ed abietti e con un secondo motivo per manifesta illogicità della motivazione in ordine alla richiesta di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante per omissione di valutazione degli atti istruttori. Secondo la difesa, l'istruttoria aveva fatto emergere che E.M.H. subiva gli effetti della sua ludopatia e della sua tossicodipendenza, che lo sovrastavano e gli creavano la spasmodica necessità di richiedere denaro. Il dato sarebbe incompatibile con i requisiti dell'aggravante dei motivi abietti o futili. La Corte di assise aveva effettuato una valutazione erronea della relazione del consulente di parte dott. L., limitandosi ad affermare che le problematiche in essa descritte non potevano incidere sull'elemento soggettivo e omettendo di valutare la loro incidenza sui presupposti per l'applicazione dell'aggravante contestata. Omissiva era anche la motivazione riguardo il bilanciamento delle circostanze, che non aveva tenuto conto della relazione del dott. A. sul percorso di ripensamento del proprio vissuto, già subito avviato dall'imputato durante la detenzione anche aderendo ad un programma di giustizia riparativa. 3. Il Procuratore generale, Gabriele Mazzotta, con requisitoria scritta, ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso e ha insistito in questa richiesta formulando le sue conclusioni in udienza pubblica. L'avv. Giorgio Tramacere, nell'interesse della parte civile costituita, N.C., rappresentata dalla genitrice esercente la potestà, S.B., ha depositato comparsa, nella quale insiste per il riconoscimento dell'aggravante di cui all' articolo 61 numero 1 cod. penumero e per la conferma del giudizio di bilanciamento in considerazione della particolare gravità della condotta e delle conseguenze prodotte da essa sulla parte civile, già riconosciute dal giudice di primo grado. Ha chiesto quindi il rigetto del ricorso. L'avv. Luigistelio Becheri nell'interesse delle parti civili M.B. e D.C., e anche in sostituzione dell'avv. Ennio Buffoli, nell'interesse di F.C., è intervenuto personalmente e ha chiesto il rigetto del ricorso, depositando comparsa conclusionale e nota spese per i rispettivi assistiti. Il difensore dell'imputato ha illustrato il proprio ricorso e ha insistito nell'accoglimento. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da E.M.H. deve essere rimesso alle Sezioni Unite. 2. Il ricorrente è stato ritenuto responsabile, in conformità all'imputazione formulata dal pubblico ministero, del reato di cui agli articoli 575 e 577, comma 1 numero 4, in relazione all' articolo 61 numero 1, cod. penumero , per aver cagionato il decesso di A.C. colpendolo violentemente e ripetutamente con un martello, con l'aggravante di avere agito per motivi abietti o futili. La sentenza della Corte di assise di Bergamo emessa in data 30/06/2023 ha dichiarato la sua colpevolezza per il fatto come contestato e ha concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata aggravante che veniva del pari ritenuta sussistente. Ha inoltre condannato l'imputato, sin dal primo grado, al risarcimento del danno patito dalle parti civili costituite, in particolare F.C., figlia di A.C. S.B., quale esercente la potestà genitoriale su N.C., figlia minore di A.C. M.B., madre di A.C. e D.C., sorella di A.C Ha assegnato loro una provvisionale a carico dell'imputato, condannandolo anche alla rifusione delle spese. E.M.H. ha impugnato la sentenza di primo grado, proponendo due motivi, aventi ad oggetto, il primo, l'esclusione dell'aggravante dei motivi abietti o futili, e il secondo, subordinato, il giudizio di equivalenza tra l'aggravante e le concesse circostanze attenuanti generiche, che avrebbero dovuto essere ritenute prevalenti. All'esito del giudizio, dopo aver raccolto le conclusioni anche delle parti civili costituite, la Corte di assise di appello di Brescia ha confermato la sentenza della Corte di assise di Bergamo e ha condannato E.M.H. alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il secondo grado di giudizio. Questa decisione è oggi gravata da ricorso per cassazione, con il quale l'imputato propone due motivi speculari a quelli proposti con l'atto di appello, che attengono alla circostanza aggravante dell' articolo 61 numero 1 cod. penumero e al giudizio di bilanciamento delle circostanze. Anche nel giudizio di legittimità le parti civili hanno formulato le loro conclusioni e hanno interloquito con le rispettive comparse conclusionali e nella discussione orale sui suddetti motivi, che tuttavia refluiscono sulla commisurazione della pena, non potendo più essere messa in discussione la statuizione che accerta la responsabilità penale dell'appellante per la commissione del fatto. Sebbene l'imputato non abbia eccepito la legittimazione delle parti civili a partecipare al giudizio di cassazione e nemmeno a quello precedente di appello che verteva sui medesimi profili, il Collegio è comunque chiamato a verificare se la decisione sui motivi dedotti con il ricorso comporti delle ricadute sulle statuizioni civili e ciò sia nel caso in cui il ricorso risulti infondato e quindi debba essere rigettato, eventualità dalla quale deriverebbe la necessità di accertare se le parti civili hanno diritto alla rifusione delle spese sostenute per partecipare al giudizio di legittimità e rispetto ad esse il ricorrente debba dirsi soccombente, sia nel caso in cui il ricorso debba essere accolto e la sentenza impugnata debba essere annullata per nuovo giudizio, statuizione questa che travolgerebbe anche la condanna alle rifusione delle spese sostenute dalle parti civili per il precedente grado di appello e che comporterebbe la necessità di stabilire se il giudice del rinvio dovrà decidere anche sulle spese sostenute dalle parti civili nei vari gradi già svolti. 3. Osserva il Collegio che la legittimazione della parte civile a partecipare al giudizio che, impregiudicata la responsabilità, attenga alla sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, al loro bilanciamento e alla commisurazione della pena, è oggetto di contrasto ermeneutico, peraltro già segnalato dall'Ufficio del Massimario di questa Corte con relazione numero 62/2024, e per il quale si invoca l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite. 4. Un primo orientamento non riconosce alcun interesse alla parte civile ad impugnare una sentenza che abbia escluso una circostanza aggravante o abbia riconosciuto una circostanza attenuante, così come a resistere nei giudizi di impugnazione promossi avverso una sentenza di condanna solo con riferimento alle circostanze del reato, perché le questioni controverse non incidono sul diritto al risarcimento del danno né sulla sua quantificazione ma solo sull'entità della pena. Questa linea interpretativa è stata da ultimo ribadita da Sez. 5, numero 36045 del 09/07/2024, Rv. 286894 con riguardo alle aggravanti della premeditazione e della crudeltà, e segue diversi altri precedenti, anche relativi alle aggravanti dei motivi abietti o futili cfr. con riguardo alla premeditazione Sez. 1, numero 31843 del 01/03/2011, Rv. 250769 Sez. 1, numero 5697 del 28/01/2003, Rv. 223444 Sez. 5, numero 10077 del 15/01/2002, Rv. 221531 con riguardo ai motivi futili Sez. 5, numero 15482 del 19/03/2018, Rv. 272854 con riguardo alla circostanza aggravante di cui all' articolo 7 d.l. 13/05/1991, numero 152 , conv. con legge 12/07/1991 numero 203 , oggi confluita nell'articolo 416-bis.1 cod. penumero , Sez. 1, numero 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889 . 4.1 Il fondamento del principio così affermato viene rinvenuto nell' articolo 651, comma 1, cod. proc. penumero , in base al quale «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale». La norma circoscrive l'ambito entro il quale la statuizione del giudice penale fa stato nel giudizio civile e così segna i confini dell'interesse della parte civile - e conseguentemente delle facoltà processuali - nel giudizio penale. La costituzione di parte civile, una volta avvenuta, produce i suoi effetti in ogni stato e grado del giudizio, ma deve ritenersi operante fino a quando si ha diritto ad esercitare l'azione civile, e quindi entro i limiti fissati nell' articolo 100 cod. proc. civ. , che pone l'interesse come requisito indispensabile per proporre una domanda o per contraddire sulla medesima. L'accertamento degli elementi accidentali del reato e la loro valutazione ai fini della commisurazione della pena non attengono ai profili indicati nell' articolo 651, comma 1, cod. proc. penumero sussistenza del fatto, sua illiceità penale e affermazione che l'imputato lo ha commesso e pertanto non legittimano la parte civile né a impugnare né a resistere alle statuizioni sul punto. Come afferma in motivazione Sez. 5, numero 47876 del 12/11/2012, Rv. 254525, «ove il giudice di primo grado abbia riconosciuto il diritto al risarcimento della parte civile e su tale capo si sia formato il giudicato, non contestandosi con l'impugnazione la responsabilità penale e tanto meno il diritto riconosciuto alla parte civile, non si può nei successivi gradi del giudizio perseverare nella costituzione di parte civile, essendo venuto a cessare, con la formazione del giudicato, l'interesse» e «nel caso in cui l'intervento sia illegittimamente avvenuto, non possono le spese relative essere poste a carico dell'imputato» 4.2 Se l'approdo conclusivo della linea esegetica in commento è quello di ritenere esclusa la parte civile da ogni profilo di contraddittorio che incida sulla commisurazione della pena e in tal senso coerentemente con l'assunto, oltre che sulle questioni inerente la concessione delle circostanze attenuanti, si ritiene pure non legittimata al giudizio limitato all'accertamento del medesimo disegno criminoso che avvince una pluralità di illeciti che le abbiano arrecato pregiudizio cfr. Sez. 2, numero 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Rv. 280519 - 01 Sez. 5, numero 5262 del 12/12/2013, dep. 2014, Rv. 258724 , i passaggi intermedi dei percorsi argomentativi che hanno sorretto le decisioni che formano questo orientamento hanno comunque disvelato dei profili problematici che possono attenuare la perentorietà del principio. Così, ad esempio, la già citata Sez. 5, numero 10077 del 15/01/2002, Rv. 221531, nel ricordare che, pur registrandosi contrasti sull'interesse della parte civile ad intervenire nei giudizi riguardanti la sussistenza della circostanza della provocazione in senso favorevole Sez. 1, numero 4775 del 03/03/2000, Rv.215812 in senso contrario Sez. 5, numero 7718 del 12/05/1999, Rv. 213959 , la legittimazione della parte civile ad impugnare e a resistere doveva essere ammessa rispetto a sentenze di condanna che avessero ritenuto «a il concorso di colpa della parte offesa b nelle quali sia stata ritenuta la legittima difesa anche nella forma dell'eccesso colposo e sia stata modificata l'imputazione ritenendo colposo il reato in precedenza contestato come doloso d in cui si sia ritenuto che la parte offesa abbia influito con il suo comportamento a determinare l'evento o sia stata attenuata la pena per tale ragione» infine evidenziava che «l'elemento comunque che consente di individuare l'esistenza di un interesse della parte civile a ricorrere contro la sentenza di condanna, va rintracciato nella possibilità di incidenza della decisione oggetto del ricorso sulla liquidazione del danno, e quindi nei casi in cui il punto in contestazione costituisce un elemento essenziale del rapporto causale, tale da modificare in modo essenziale la relazione tra il fatto reato che produce il danno ed il suo autore». 4.3 Su questo fronte si giocava dunque l'esclusione dell'interesse della parte civile. E come con riguardo alla premeditazione si affermava che il suo riconoscimento non avrebbe inciso sulle conseguenze risarcitorie, perché per il loro accertamento e la loro quantificazione era sufficiente l'accertamento della volontarietà del delitto, così anche ragionava chi negava la legittimazione della parte civile al giudizio sulla circostanza attenuante della provocazione, perché, per un verso, escludeva che essa si inserisse nel percorso causale vero e proprio tra il fatto reato che produce il danno e il suo autore e, per altro verso, ammettendo che potesse influire solo sulla liquidazione, affermava che l'incidenza era limitata ai danni non patrimoniali dove comunque la determinazione era equitativa e affidata alla discrezionalità del giudice così Sez. 5, numero 7718 del 12/05/1999, Rv. 213959, cit. conforme Sez. 5, Sentenza numero 21952 del 20/02/2001, Rainer, Rv. 219459 . Mette sin d'ora conto, tuttavia, rilevare che, sulla base di questo residuo argomento la possibilità che l'accertamento della provocazione potesse incidere solo sulla commisurazione equitativa del risarcimento , più di recente Sez. 1, numero 34032 del 01/07/2022, Rv. 283987 - 03 ha invece ritenuto sussistente l'interesse della parte civile a partecipare al giudizio di impugnazione avente ad oggetto l'accertamento dell'attenuante della provocazione, al fine di ottenerne l'esclusione. 4.4 In realtà la frontiera che la parte civile non avrebbe dovuto valicare con il suo intervento nel processo penale veniva più o meno esplicitamente individuata negli ambiti di valutazione del disvalore dell'offesa al bene giuridico tutelato, presupposto della risposta punitiva. E tuttavia la prassi applicativa ha spesso dovuto registrare la difficoltà di distinguere i profili dell'accertamento di esclusiva rilevanza penale da quelli che presentano ricadute sugli interessi civilistici. Al fine di giungere a risultati interpretativi coerenti l'orientamento che nega alla parte civile la legittimazione ad impugnare o a resistere alle impugnazioni nei giudizi riguardanti l'applicazione di circostanze aggravanti si incarica di preconizzare che nel giudizio civile il riconoscimento o meno dell'elemento accidentale del reato non influirà sull'entità della pretesa risarcitoria, che dovrà essere commisurata al pregiudizio patito dalla vittima così, ad esempio, la già citata Sez. 1, numero 31843 del 01/03/2011, Rv. 250769 . Tuttavia per sostenere questo argomento nei singoli casi in cui è stata contestata la premeditazione non è mancata occasione per distinguere una tale ipotesi da altre in cui sarebbe stato difficile negare che il riconoscimento di un elemento circostanziale in sede penale avrebbe comportato l'accertamento di un fatto maggiormente pregiudizievole di quello descritto dalla fattispecie, così come avviene quando ricorre l'aggravante della crudeltà o delle sevizie, che descrivono la causa di maggiori sofferenze nella vittima e quindi certamente di un danno non patrimoniale di maggiore entità lo ammette Sez. 1, numero 5697 del 28/01/2003, Rv. 223444, proprio per corroborare una decisione che esclude la parte civile da un giudizio di impugnazione limitato all'accertamento premeditazione . E nell'ambito degli sforzi interpretativi per delineare le ipotesi in cui la parte civile deve essere esclusa dal giudizio, in particolare in quelli disposti in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, per decidere sulla concessione delle circostanze attenuanti e sulla determinazione del trattamento sanzionatorio, si è giunti a ricostruire la natura del sindacato del giudice di merito, distinguendo le valutazioni sull'applicazione delle circostanze attenuanti, che non incidono sugli interessi civilistici, e quelle inerenti la sussistenza delle circostanze aggravanti, che delineano il fatto nella sua materialità e influenzano l'accertamento dell'elemento soggettivo e della gravità del reato e si è finito per ammettere che in tal caso, pur non essendo in discussione la responsabilità penale, il giudizio sulle circostanze aggravanti può incidere sull'entità del risarcimento del danno non patrimoniale, con conseguente riconoscimento dell'interesse della parte civile a contraddire sul punto Sez. 3, numero 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Rv. 285697 . 5. Lungo il crinale della ricerca degli elementi che incidono sulla concreta dimensione offensiva del fatto, rilevanti ai fini della responsabilità civile, si innesta l'orientamento opposto che in linea di principio riconosce l'interesse della parte civile a contraddire in ordine alla sussistenza degli elementi circostanziali del reato, anche quando è stata già riconosciuta la responsabilità penale dell'imputato. In numerose pronunce anche recenti, si evidenzia che il giudizio sulle circostanze implica la ricostruzione della componente fattuale dell'illecito e delinea i caratteri e l'intensità dell'offesa al bene giuridico tutelato, componenti dell'accertamento certamente rilevanti ai fini della valutazione della responsabilità civile. Sicché non potrebbe disconoscersi l'interesse della parte civile alla decisione relativa a tali elementi così, ad esempio, per un giudizio di rinvio sulle aggravanti della premeditazione e della minorata difesa, Sez. 5, numero 28352 del 01/06/2023, Rv. 284811 . Il principio è stato affermato sia con riguardo alle circostanze aggravanti sia con riguardo alle circostanze attenuanti, riducendo l'ambito precluso alla parte civile ai giudizi sugli elementi del tutto irrilevanti riguardo agli interessi sostanziali dell'offeso o del danneggiato, perché influenti in via davvero esclusiva sulla mera commisurazione della pena Sez. 1, numero 574 del 09/07/2019, dep. 2020, Rv. 278492, con riguardo alla premeditazione espressamente ritenuta come un elemento incidente sulla concreta dimensione offensiva del fatto che assume rilievo ai fini dell'accertamento della responsabilità civile Sez. 1, numero 38206 del 11/07/2019, Rv. 276858 con riguardo ad un giudizio sull'aggravante dei futili motivi e sull'attenuante della provocazione si rinvengono anche precedenti assai risalenti come sez. 4, numero 7212 del 16/06/1972, Rv. 122209 . Così ragionando un interesse della parte civile a resistere in un giudizio di impugnazione poteva essere escluso del tutto solo se le questioni controverse atteneva al trattamento sanzionatorio e alla confisca dei beni degli imputati Sez. 5, numero 47876 del 12/11/2012, Rv. 254525, cit. ma vedi anche Sez. 1, numero 51166 del 11/06/2018, Rv. 274935 - 01, dove in motivazione si precisa che presidio delle ragioni risarcitorie della parte civile non è l'istituto della confisca, o del sequestro preventivo ad essa funzionale, ma quello del sequestro conservativo, che, con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, contenente la statuizione a favore della parte civile, si converte in pignoramento ai sensi dell' articolo 320, comma 1, cod. proc. penumero e i due istituti non sono tra loro fungibili, anzi ne è ammessa la coesistenza sugli stessi beni, o anche il succedersi nel tempo dei distinti vincoli reali, ove ne ricorrano i presupposti di applicazione . La linea esegetica in esame àncora le sue valutazioni sull'interesse della parte civile alla liquidazione del danno non patrimoniale derivante da reato, che deve avvenire in forza dell'esercizio discrezionale dei poteri equitativi del giudice, ma che, in ragione dei principi posti a presidio dell'esercizio di tale discrezionalità, deve rispettare dei criteri, adattandoli alle peculiarità del caso concreto. E in ragione del fatto che la sentenza penale cristallizza la ricostruzione dell'illecito nella sua concreta gravità, delineata anche attraverso gli elementi circostanziali, si è affermato l'interesse della parte civile ad impugnare la sentenza che non abbia riconosciuto una delle circostanze aggravanti, più tipicamente legate ad esigenze di tutela dell'ordine pubblico, quella di cui all'articolo 416-bis.1, cod. penumero l'avere l'autore del reato agito al fine di agevolare un'associazione mafiosa o l'essersi avvalso del metodo proprio di una tale organizzazione su di essa, come si ricorderà, Sez. 1, numero 38701 del 10/01/2013, Rv. 256889, aveva negato l'interesse della parte civile , proprio perché può «da quest'ultima derivare una differente quantificazione del danno morale da reato da risarcire, cui si perviene tenendo conto anche della gravità del reato, suscettibile di acuire i turbamenti psichici, e della entità del patema d'animo sofferto dalla vittima, che può risultare più intensamente intimidita da una condotta posta in essere con l'utilizzo del metodo mafioso o con finalità di agevolazione mafiosa» così Sez. 2, numero 23970 del 31/03/2022, Rv. 283392 - 02, che segue altri precedenti pronunciamenti conformi Sez. 2, numero 21707 del 17/04/2019, Rv. 2766115 - 02 Sez. 2, numero 49038 del 21/10/2014, Rv. 261142 . L'interesse della parte civile a dolersi del riconoscimento delle circostanze attenuanti all'imputato o a partecipare al giudizio di impugnazione promosso dall'imputato per ottenerlo è stato riconosciuto in quelle decisioni che lo hanno correlato all'incidenza che un tale riconoscimento può avere nella liquidazione del danno da risarcire, per il quale, nella misura dei turbamenti psichici e dei patemi d'animo sofferti, deve tenersi conto della complessiva gravità del fatto Sez. 4, numero 47782 del 28/09/2018, Rv. 273992 sez. 3, numero 15128 del 20/10/2016, dep. 2017, Rv. 269486 Sez. 6, numero 27984 del 15/05/2018, Rv. 273680 6. Un terzo orientamento ammette che rispetto agli elementi circostanziali del reato possa esservi l'interesse ad impugnare o a resistere della parte civile, ma ritiene che esso non possa essere riconosciuto in astratto, in assoluto e indiscriminatamente, e debba essere, invece, la stessa parte civile ad allegarlo e a prospettarlo in concreto, caso per caso, dinanzi al giudice chiamato a valutare la sua legittimazione ad intervenire, evidenziando come la decisione potrà influire sulla quantificazione del danno risarcibile così Sez. 3, numero 16602 del 21/02/2020, Rv. 280124 . Questo orientamento si propone come lettura sistematica della disciplina dei poteri della parte civile, che sviluppa gli approdi della giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione in ordine alla legittimazione della parte civile ad impugnare le sentenze di proscioglimento, riconosciuta solo quando dall'eliminazione o dalla riforma della decisione oggetto di gravame è possibile far derivare un risultato pratico favorevole o comunque la rimozione di una situazione pregiudizievole Sez. U, numero 40049 del 29/05/2008, Rv. 240815 Sez. U, numero 10372 del 27/09/1995 . La verifica dell'interesse va parametrata all'utilità che la parte civile intende conseguire e che deve essere prospettata nell'atto di impugnazione o in quello con il quale si intende resistere all'impugnazione dell'imputato, e ciò a prescindere dall'effettiva fondatezza della pretesa azionata, che sarà valutata all'esito del giudizio Sez. U, numero 28911 del 28/03/2019, Rv. 275953 - 02 negli stessi termini con riguardo all'interesse processuale Sez. U, numero 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251693 . 7. Il contrasto giurisprudenziale sin qui delineato si presenta netto nei precedenti riguardanti specificamente le questioni controverse oggetto del presente giudizio. La già citata Sez. 5, numero 15482 del 19/03/2018, Rv. 272854, che si occupa di un giudizio di impugnazione avente ad oggetto il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi, nega che la questione possa rivestire interesse per la parte civile perché non può influire sulla liquidazione del danno, mentre Sez. 1, numero 31246 del 21/5/2019, numero m., unitamente altra sentenza, anch'essa già citata, Sez. 1, numero 38206 del 11/07/2019, Rv. 276858, giungono a conclusioni opposte. Di futili motivi, insieme a profili di attenuazione della gravità della condotta legata all'accertamento di un vizio parziale di mente, si occupa parimenti Sez. 5, numero 32762 del 07/06/2013, Rv. 256952, che può ascriversi al terzo orientamento sopra delineato. Quanto all'interesse della parte civile ad impugnare o a resistere all'impugnazione di una decisione riguardante la concessione delle circostanze attenuanti generiche, esso è stato escluso sia dal primo orientamento che ritiene che non possa essere riconosciuto per qualsivoglia elemento circostanziale del reato, sia da chi ritiene che possa essere riconosciuto solo con riguardo alle circostanze aggravanti in questi termini, come si è visto, Sez. 3, numero 4 del 04/10/2023, dep. 2024, Rv. 285697 . Al contrario è riconosciuto dal secondo orientamento e, nei limiti in cui sia prospettato con l'impugnazione o con l'atto con il quale si resiste all'impugnazione, dal terzo orientamento sopra delineato. 8. Il contrasto tra le linee esegetiche sin qui esaminate, che incide sulla vicenda giurisdizionale in esame, richiama altresì l'esigenza di assicurare l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale su questione di indubbia rilevanza. Per tali ragioni si reputa opportuno, a norma dell' articolo 618, comma 1, cod. proc. penumero , rimettere alle Sezioni unite il seguente quesito «Se nei giudizi di impugnazione, nei quali la decisione di condanna dell'imputato sia censurata con esclusivo riguardo al riconoscimento delle circostanze aggravanti o alla concessione delle circostanze attenuanti, la parte civile, alla quale sia stato già riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, abbia ancora interesse a partecipare al processo nei gradi successivi e possa pertanto formulare conclusioni e richieste sulle quali il giudice dell'impugnazione è tenuto a statuire». P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.