Sospensione della patente: tra sanzione amministrativa accessoria e misura cautelare

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte, attraverso quattro principi di diritto, distingue le ipotesi di sospensione della patente come “sanzione accessoria” e “misura cautelare”.

Il caso Un conducente, colto alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Prefetto gli aveva sospeso la patente di guida per 5 mesi e ordinato di sottoporsi a visita medica. Il Giudice di Pace, ritenuta illegittima la sospensione cautelare della patente sul presupposto che non sarebbe prevista nel caso della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 comma 2 lett. b C.d.S. , accoglieva il ricorso. La Prefettura impugnava la sentenza. A sua volta, il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, respingeva il gravame.   Contro tale sentenza, la Prefettura ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli articolo 223 comma 1 e 186 comma 9 C.d.S. Nonostante l'Avvocatura generale dello Stato avesse sollecitato l' assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite , stante la sussistenza di una questione di particolare rilevanza per l'ampio contenzioso, deciso in maniera non uniforme dai giudici di merito, il ricorso è stato rimesso alla Seconda sezione, sul rilievo che la questione prospettata non risulta nuova, in quanto delineata nei suoi confini e profili applicativi dalla giurisprudenza di legittimità. La decisione della Cassazione La Suprema Corte ha, preliminarmente, dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di coerenza e specificità, in quanto, invece di appuntarsi contro la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, si sarebbe limitato a criticare la giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione della patente, con l'auspicio di una rimeditazione del decisum . Ciò premesso, il Collegio ha analizzato i passaggi essenziali del consolidato orientamento di legittimità recepito dai giudici di merito. In tal senso, esaminate le disposizioni che delimitano l'ambito di indagine e ripercorse le principali tappe dell'itinerario giurisprudenziale, la Sezione è giunta a una conclusione attraverso l'enunciazione di una serie di principi di diritto   «In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex articolo 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale anche se applicata in concreto dal prefetto ». «La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall' articolo 223, comma 1, C.d.S. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico , impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa». «La sospensione cautelare e provvisoria prevista dall' articolo 223, comma 1, C.d.S.  può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b,  C.d.S. , per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida , purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole ». «Un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente , al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall' articolo 186, comma 9, C.d.S. , che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento».   In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile .

Presidente Frasca - Relatore Guizzi Rilevato che 1. la Prefettura di Alessandria propose appello contro la sentenza numero 13/2021 del giudice di pace di Tortona che, in accoglimento del ricorso di Me.Wa., aveva annullato l'ordinanza prefettizia del 18/03/2019 di sospensione della patente di guida per la durata di cinque mesi e, nel contempo, aveva ordinato ai sensi dell' articolo 186 comma 8 c.d.s. che il conducente, il quale era stato colto alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l , si sottoponesse a visita medica. 2. Il Tribunale di Alessandria, nella resistenza dell'appellato, respingeva l'appello della citata Prefettura, aderendo - per quanto ancora rileva nel presente giudizio di cassazione - alla pronuncia di primo grado, con la quale era stata ritenuta illegittima la sospensione cautelare della patente di guida sul presupposto che non sarebbe prevista nel caso della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 comma 2 lett. b c.d.s. 3. La suddetta Prefettura ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Me.Wa. ha resistito con controricorso e ha depositato una memoria. 4. L'Avvocatura generale dello Stato ha ipotizzato la sussistenza di una questione di massima di particolare rilevanza per l'ampio contenzioso nazionale sulla violazione costituente oggetto della sentenza impugnata, in quanto deciso in maniera non uniforme dai giudici di merito, e ha pertanto sollecitato l'assegnazione del ricorso alle sezioni unite. La Prima Presidente, con provvedimento depositato il 26/07/2024, ha disatteso l'istanza e ha rimesso il ricorso alla Seconda Sezione di questa Corte, sul rilievo che l a questione prospettata, che riguarda la relazione tra gli articolo 223 e 186, commi 8 e 9, del codice della strada , non è di massima di particolare importanza, perché non è nuova, ma è delineata nei suoi confini e nei suoi profili applicativi dalla giurisprudenza di questa Corte .  Considerato che 1. l'unico motivo di ricorso censura - ai sensi dell' articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. - la violazione e falsa applicazione degli articolo 223, comma 1, e 186, comma 9, c.d.s. La Prefettura di Alessandria premette che la massima della sentenza numero 21447/2010 di questa Corte, su cui poggiano sia il ricorso introduttivo del giudizio dell'opponente che la sentenza d'appello, non è chiara. Aggiunge che, come si evince anche da Cass. numero 32190/2021 , la giurisprudenza di legittimità opera un'indebita commistione tra gli articolo 186, comma 9, e 223 c.d.s. , commistione che si sostanzia nella creazione di una nuova disposizione, non prevista dal legislatore, del seguente tenore in caso di guida in stato di ebbrezza non risulta applicabile l'articolo 223 c.s., a meno che non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 186, nono comma, stesso codice . Conclude che, in realtà, da un lato, l' articolo 223 c.d.s. non è derogato dai commi 8 e 9 dell' articolo 186 c.d.s. , i quali attribuiscono al Prefetto il potere di sospendere cautelativamente la patente al fine specifico di stimolare il trasgressore a sottoporsi a visita medica, dall'altro, è ragionevole affermare che il Prefetto ha la possibilità di disporre la sospensione cautelare della patente nel caso di soggetto sorpreso alla guida con un tasso alcolemico apprezzabilmente alto superiore a 0,8 g/l , anche in ipotesi diversa da quella in cui conducente non si sottopone a visita medica 1.1. il motivo è inammissibile secondo l'orientamento consolidato di questa Corte cfr., tra le tante, Cass. numero 14404/2022 , ai sensi dell' articolo 366 c.p.c. , comma 1, numero 4, il ricorso deve contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza impugnata. Se è vero, infatti, che l'indicazione dei motivi non necessita dell'impiego di formule particolari, essa tuttavia deve essere proposta in modo specifico, vista la sua funzione di determinare e limitare l'oggetto del giudizio della Corte Cass. numero 10914 del 2015 Cass. numero 3887 del 2014 . Ciò richiede che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata debbano avere i caratteri della specificità, della completezza e della riferibilità alla decisione stessa Cass. numero 14784 del 2015 Cass. numero 13377 del 2015 Cass. numero 22607 del 2014 . E comporta, tra l'altro, la necessaria esposizione di argomentazioni intelligibili ed esaurienti ad illustrazione delle dedotte violazioni di norme o princìpi di diritto Cass. numero 23804 del 2016 Cass. numero 22254 del 2015 . … Peraltro, questa Corte ha già avuto modo di chiarire Cass. numero 19959 del 2014 che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve, appunto, necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall' articolo 360 c.p.c. conf. Cass. numero 11603/2018 . Nella fattispecie concreta all'esame del Collegio, com'è eccepito in controricorso pag. 2 , il motivo è privo di coerenza e specificità, non si appunta - se non in maniera generica e, quindi, insufficiente - contro la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale piemontese, ma critica la giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione della patente di guida di cui agli articolo 186 e 223 c.d.s. , la quale, si sostiene in ricorso pag. 4 , non appare perspicua , ragion per cui la P.A. ricorrente formula l'auspicio prodromico all'istanza di assegnazione del ricorso alle sezioni unite di cui si è dato conto in precedenza che il decisum della S.C. in particolare, si fa riferimento alla sentenza numero 21447/2010 venga adeguatamente rimeditato sia perché sarebbe risalente nel tempo, sia conclusivamente per il mutato contesto anche a seguito delle sopravvenute modifiche dell' articolo 223 c.d.s. Nondimeno, in conformità dell'indicazione di cui al richiamato provvedimento della Prima Presidente, ritiene il Collegio di doversi fare carico degli argomenti dell'Avvocatura generale, ripercorrendo, in breve, i passaggi essenziali della giurisprudenza di questa Corte che, nel tempo, si è consolidata in un orientamento la cui corretta chiave di lettura esegetica è stata recepita nella sentenza qui impugnata. Preliminarmente, è utile riportare le disposizioni del codice della strada nella versione vigente all'epoca dei fatti che delimitano l'ambito d'indagine del Collegio. L'articolo 186 Guida sotto l'influenza dell'alcool dispone 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche. 2. Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato … b con l'ammenda da Euro 800 a Euro 3.200 e l'arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro g/l . All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno … 2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell'articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all'illecito … . … 3. Al fine di acquisire elementi utili per motivare l'obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell'interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d'incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall'influenza dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l'accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento. … 8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della patente ai sensi dei commi 2 e 2-bis, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto può disporre, in via cautelare, la sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica. 9. Qualora dall'accertamento di cui ai commi 4 e 5 risulti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis, il prefetto, in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all'esito della visita medica di cui al comma 8 … . L'articolo 223 Ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato recita 1. Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, l'agente o l'organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette, unitamente al rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni. Il provvedimento, per i fini di cui all'articolo 226, comma 11, è comunicato all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. 2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale. La trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del rapporto e del verbale di contestazione, è effettuata dall'agente o dall'organo che ha proceduto al rilevamento del sinistro. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. Nei casi di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, e 590-bis del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni … . Di queste due norme - gli articoli 186 e 223 del codice della strada - si è occupata, come evidenziato, a più riprese la giurisprudenza di questa Corte a partire da Sez. 2, Sentenza numero 21447 del 19/10/2010, alla quale, nel caso di specie, fanno riferimento sia il Tribunale di Alessandria che il ricorso per cassazione della Prefettura in termini, Sez. 2, Ordinanza numero 9539 del 18/04/2018 - che, al riguardo, ha enunciato il principio di diritto secondo cui i n tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida di cui all' articolo 186 del codice della strada si fonda su presupposti diversi da quelli di cui all'articolo 223 del medesimo codice nel primo caso, infatti, che costituisce fatto penalmente rilevante, la sospensione può conseguire, a titolo di sanzione accessoria, a seguito dell'accertamento del reato, mentre nel secondo la misura ha carattere preventivo e natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire che, nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, il conducente del veicolo, nei cui confronti sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui a tenere una condotta che può arrecare pericolo ad altri soggetti. Ne consegue che - in ragione del principio di necessaria corrispondenza tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, di cui all' articolo 14 della legge 24 novembre 1981, numero 689 - ove sia stata accertata, a carico del conducente, la contravvenzione di cui all' articolo 186 del codice della strada , la sospensione della patente di guida, con contestuale obbligo di sottoporsi a visita medica, può essere irrogata, senza alcun automatismo, solo nella ricorrenza delle condizioni di cui al comma 9 del predetto articolo, ossia previo accertamento di un valore alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro . La giurisprudenza successiva ha puntualizzato che la sospensione provvisoria della patente di guida disposta dal prefetto ai sensi dell' articolo 223 c.d.s. costituisce misura cautelare di esclusiva spettanza prefettizia, necessariamente preventiva, strumentalmente e teleologicamente tesa a tutelare, con immediatezza, l'incolumità e l'ordine pubblico e, per ciò stesso, oggetto di un particolare e celere iter procedimentale, che riconosce all'amministrazione la facoltà di adottare provvedimenti cautelari Sez. 6 - 2, Sentenza numero 25870 del 15/12/2016 . Un'altra pronuncia di rilievo Sez. 6 - 2, Ordinanza numero 18342 del 2017, non massimata, punto 4 delle ragioni della decisione precisa che l a ratio sottesa alla misura cautelare prevista dall'articolo 186, commi 8 e 9, risiede nell'esigenza di acquisire con rapidità, più o meno accentuata a seconda della gravità dell'alterazione da assunzione di alcol, il riscontro medico sulla condizione del conducente, per valutare l'idoneità del predetto alla guida, e quindi anche in funzione dell'eventuale revoca della patente. Diversamente, la sospensione provvisoria della patente di guida prevista dall'articolo 223, comma 1, che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare con immediatezza l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente del veicolo continui nell'esercizio di un'attività potenzialmente creativa di ulteriori pericoli Corte cost., ordinanza numero 266 del 2011 ordinanza numero 344 del 2004 da ultimo, Cass., 15/12/2016, numero 25870 . Questo filone interpretativo, sviluppatosi progressivamente nel tempo, si è arricchito di nuovi svolgimenti giurisprudenziali, per i quali, in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex articolo 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato ed è disposta dal giudice penale, anche se applicata in concreto dal Prefetto, mentre la sospensione cautelare e preventiva disposta dal Prefetto ai sensi dall'articolo 223 del medesimo codice - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - risponde alla necessità di impedire che, nell'immediato, il destinatario possa continuare a tenere una condotta pericolosa Sez. 2, Ordinanza numero 17999 del 23/06/2021 in termini, Sez. 2, Ordinanza numero 21433 del 19/07/2023 . Recentemente questa Corte Cass. numero 32190/2021 , non massimata, punti 13 e 14 ha chiarito che l a sospensione della patente di guida fino all'esito della visita medica di cui al 9 co. dell' articolo 186 c.d.s. è volta ad assicurare che il trasgressore si sottoponga alla visita medica ex articolo 119 c.d.s. articolo 119 c.d.s. richiamato dall'8 co. dell' articolo 186 c.d.s. , affinché se ne riscontri l'idoneità alla guida. La sospensione della patente di guida di cui al 2 co. dell'articolo 186 c.d.s. all'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni , cui si correla la sospensione di cui all' articolo 223 c.d.s. nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione o della revoca della patente di guida, … il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida, fino ad un massimo di due anni , è la vera e propria sanzione amministrativa accessoria. Significativo in tal senso è del resto l'inciso ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2 e 2-bis , che figura nel testo del 9 co. dell' articolo 186 c.d.s. … D'altronde, questa Corte ha già spiegato che autonoma fattispecie di sospensione cautelare della validità della patente è quella prevista dall'articolo 186, comma 9, che il prefetto adotta fino all'esito della visita medica , e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta al controllo ex plurimis, Cass. del 26/05/2010, numero 12898 Cass. 19/10/2014, numero 21774 . La ratio di tale misura … è evidentemente diversa e risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente così in motivazione Cass. 27.6.2017, numero 16051 . Ripercorse le principali tappe dell'itinerario giurisprudenziale, a questo punto diviene possibile giungere a una conclusione attraverso l'enunciazione dei principi di diritto appresso indicati, senza oltrepassare il perimetro del singolo caso in esame - nel quale, giova ricordarlo, al conducente, risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l , il Prefetto ha applicato la sospensione della patente di guida per cinque mesi - e, dunque, senza rivolgere l'attenzione a tutte quante le fattispecie di sospensione della patente di guida che si stagliano nell'ampio panorama del codice della strada - in tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex articolo 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale anche se applicata in concreto dal prefetto - la sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall' articolo 223 comma 1 c.d.s. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa - la sospensione cautelare e provvisoria prevista dall' articolo 223 comma 1 c.d.s. può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 186 comma 2 lett. b c.d.s. , per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida , purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole - un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente, al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall' articolo 186 comma 9 c.d.s. , che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento 2. in definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile 3. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Trattandosi di ricorso proposto da una P.A. non trova applicazione l'obbligo di pagamento del raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell' articolo 13, comma 1-quater, del D.P.R. numero 115 del 2002 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente Prefettura al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 400,00, a titolo di compenso, € 100,00, per esborsi, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese generali e agli accessori di legge.