Sospensione della patente: tra sanzione amministrativa accessoria e misura cautelare

Con l'ordinanza in commento, la Suprema Corte, attraverso quattro principi di diritto, distingue le ipotesi di sospensione della patente come “sanzione accessoria” e “misura cautelare”.

Il caso Un conducente, colto alla guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Prefetto gli aveva sospeso la patente di guida per 5 mesi e ordinato di sottoporsi a visita medica. Il Giudice di Pace, ritenuta illegittima la sospensione cautelare della patente sul presupposto che non sarebbe prevista nel caso della guida in stato di ebbrezza di cui all'articolo 186 comma 2 lett. b C.d.S. , accoglieva il ricorso. La Prefettura impugnava la sentenza. A sua volta, il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, respingeva il gravame.   Contro tale sentenza, la Prefettura ha proposto ricorso per cassazione lamentando, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione degli articolo 223 comma 1 e 186 comma 9 C.d.S. Nonostante l'Avvocatura generale dello Stato avesse sollecitato l' assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite , stante la sussistenza di una questione di particolare rilevanza per l'ampio contenzioso, deciso in maniera non uniforme dai giudici di merito, il ricorso è stato rimesso alla Seconda sezione, sul rilievo che la questione prospettata non risulta nuova, in quanto delineata nei suoi confini e profili applicativi dalla giurisprudenza di legittimità. La decisione della Cassazione La Suprema Corte ha, preliminarmente, dichiarato il ricorso inammissibile perché privo di coerenza e specificità, in quanto, invece di appuntarsi contro la ratio decidendi della pronuncia del Tribunale, si sarebbe limitato a criticare la giurisprudenza di legittimità in materia di sospensione della patente, con l'auspicio di una rimeditazione del decisum . Ciò premesso, il Collegio ha analizzato i passaggi essenziali del consolidato orientamento di legittimità recepito dai giudici di merito. In tal senso, esaminate le disposizioni che delimitano l'ambito di indagine e ripercorse le principali tappe dell'itinerario giurisprudenziale, la Sezione è giunta a una conclusione attraverso l'enunciazione di una serie di principi di diritto   «In tema di sanzioni amministrative connesse alla guida in stato di ebbrezza, la sospensione della patente di guida ex articolo 186 del codice della strada consegue a titolo di sanzione accessoria del reato di guida in stato di ebbrezza di cui al comma 2 lett. b dello stesso articolo, ed è disposta dal giudice penale anche se applicata in concreto dal prefetto ». «La sospensione cautelare e provvisoria della patente di guida prevista dall' articolo 223, comma 1, C.d.S. - la quale deve intervenire entro un tempo ragionevole, la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice del merito - che è l'anticipazione della sanzione accessoria irrogabile all'esito dell'accertamento giudiziale, ha lo scopo di tutelare l'incolumità dei cittadini e l'ordine pubblico , impedendo che il conducente, nell'immediato, continui a tenere una condotta pericolosa». «La sospensione cautelare e provvisoria prevista dall' articolo 223, comma 1, C.d.S.  può essere disposta anche ove ricorra la guida in stato d'ebbrezza, nel caso in cui essa costituisca reato compresa, quindi, l'ipotesi di reato di cui all'articolo 186, comma 2, lett. b,  C.d.S. , per la quale è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida , purché tale sospensione preventiva intervenga in un tempo ragionevole ». «Un'autonoma fattispecie di sospensione cautelare della patente, la cui ratio risiede nell'esigenza di acquisire rapidamente il riscontro medico sulla condizione del conducente , al fine di valutarne l'idoneità alla guida, e quindi anche in funzione della revoca della patente, è quella prevista dall' articolo 186, comma 9, C.d.S. , che il prefetto dispone fino all'esito della visita medica e che presuppone il riscontro di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l nella persona sottoposta all'accertamento».   In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile .

Presidente Frasca - Relatore Guizzi Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.