L’articolo individua e distingue le diverse fattispecie di acquisto dell’eredità, soffermandosi nello specifico sull’accettazione tacita di eredità. Particolare attenzione viene dedicata alla casistica giurisprudenziale in materia.
Il procedimento successorio Una volta deceduta una persona fisica, si apre una successione a causa di morte, vengono individuati – sulla base del testamento e/o della legge – i chiamati all'eredità , i quali possono decidere se accettare o meno l'eredità , salve alcune ipotesi eccezionali (v. articolo 485, 487, 527 e 586 c.c. ), in cui si diventa eredi senza o contro la volontà espressa o tacita del chiamato, il quale tiene un comportamento riprovevole (per esempio, occulta beni ereditari), ovvero rimane inerte (ad esempio, non redige tempestivamente l'inventario dei beni ereditari), oppure deve acquistare l'eredità, perché la legge glielo impone (è il caso della successione dello Stato, che presuppone la mancanza di altri successibili). L'accettazione tacita di eredità Ai fini dell' acquisto della qualità di erede , non è sempre necessaria una manifestazione di volontà espressa (nelle forme previste dalla legge) da parte del chiamato all'eredità, il quale può porre in essere un contegno incompatibile con la volontà di rinunciare all'eredità e così accettare tacitamente l'eredità devoluta in suo favore (articolo 476-478 c.c. ), salvo quando ad essere chiamati all'eredità siano soggetti incapaci di agire (come, ad esempio, il minore d'età), oppure enti diversi dalla società (come, ad esempio, un'associazione), i quali possono accettare soltanto espressamente e con beneficio d'inventario (da ultimo, v. Cass., sez. Unite, 6 dicembre 2024, n. 31310 ). Fattispecie di accettazione tacita di eredità secondo la giurisprudenza La giurisprudenza ha scrutinato una serie di fattispecie di comportamenti tenuti da chiamati all'eredità, pervenendo in molte occasioni a ritenere che un atto integrasse gli estremi di un'accettazione tacita, a prescindere dalla effettiva volontà del chiamato, mentre in altrettante occasioni ne ha escluso la ricorrenza. Così, a titolo esemplificativo, sono stati considerati atti di accettazione tacita : il pagamento di debiti ereditari effettuato con denaro o beni dell'asse ereditario (Cass. 9 novembre 1974, n. 3492; con riferimento all'adempimento di legati, v. Cass. 29 aprile 2024, n. 11389 ), ovvero con denaro proprio, ma in via transattiva ( Cass. 27 agosto 2012, n. 14666 ); l' esercizio dell'azione di riduzione ( Cass. 17 agosto 2022, n. 24836 ; contra , però, Cass., ord. 26 ottobre 2017, n. 25441 ); la promessa in vendita di un bene ereditario ( Cass., ord. 1° marzo 2021, n. 5569 ) o il conferimento di una procura a vendere beni ereditari ( Cass. 17 novembre 1999, n. 12753 ); l'esperimento di un' azione divisoria di beni ereditari ( Cass. 23 febbraio 1985, n. 1628 ) o analoga richiesta avanzata in sede non contenziosa ( Cass. 23 luglio 2019, n. 19833 ); l' assunzione o dichiarazione del titolo di erede in scritture private ( Cass., ord. 21 settembre 2020, n. 19711 ) o in atti processuali ( Cass. 8 aprile 2013, n. 8529 ) e financo la partecipazione in contumacia a giudizi di merito concernenti beni del de cuius ( Cass. 8 giugno 2007, n. 13384 ); l'esperimento di azioni dirette alla rivendicazione o alla difesa della proprietà , ovvero ad ottenere il risarcimento dei danni per la mancata disponibilità di beni ereditari ( Cass. ord. 24 aprile 2018, n. 10060 ; Cass. 27 giugno 2005, n. 13738 ); la richiesta da parte del chiamato della voltura catastale di un immobile ereditario (da ultimo, cfr. Cass., ord. 13 agosto 2024, n. 22769 ; Cass., ord. 22 novembre 2022, n. 33162 ). Mentre non sono stati ritenuti atti idonei a comportare un'accettazione tacita di eredità i seguenti atti: la semplice trascrizione di un atto di acquisto compiuto dal de cuius ( Cass. 3 marzo 2009, n. 5111 ); il compimento di un atto interruttivo della prescrizione , la partecipazione ad un'assemblea condominiale di un immobile caduto in successione ereditaria e financo la riscossione di canoni locatizi , unitamente all'invio di diffide e atti stragiudiziali ( Cass. 22 marzo 1999, n. 2663 ); la costituzione in giudizio, quando volta a far valere l' eccezione processuale basata sul proprio difetto di legittimazione passiva derivante dalla mancata assunzione della qualità di erede ( Cass. 3 agosto 2000, n. 10197 ); la denunzia di successione e il pagamento della relativa imposta ( Cass. 21 luglio 2023, n.21901 ; Cass., ord. 19 febbraio 2019, n. 4843 ; Cass. 29 marzo 2017, n. 8053 ). L'indagine da compiersi per verificare se il chiamato abbia compiuto un atto di accettazione tacita di eredità L' indagine sui requisiti perché un comportamento sia qualificabile come accettazione tacita di eredità va compiuta in relazione alle peculiarità della singola fattispecie , tenuto conto di molteplici fattori, e in particolare della natura, dell'importanza e della finalità degli atti di gestione posti in essere dal chiamato all'eredità ( Cass. 28 ottobre 2020, n. 23737 ), e dunque occorre avere riguardo non tanto all' animus dell'agente e alla volontà dalla quale l'atto promana, quanto all' atto stesso oggettivamente considerato , secondo una valutazione condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale ( Cass., ord. 6 giugno 2018, n. 14499 ). Da ricordare, infine, che l' onere della prova circa il compimento di un atto di accettazione tacita dell'eredità grava su chi invoca in suo favore i relativi effetti giuridici ( Cass., ord. 13 gennaio 2025, n. 817 ; Cass. 30 agosto 2018, n. 21436 ; Cass. 27 maggio 2005, n. 13738 ).