«La condizione di cui all’articolo 15, comma 9, l. fall., va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell’istruttoria prefallimentare».
Il fatto processuale Il Tribunale di Pescara e anche la Corte di appello dell'Aquila adita per il reclamo della sentenza dichiarativa di fallimento ritenevano sussistenti i requisiti dimensionali di fallibilità di una società in accomandita semplice e della sua socia accomandataria non avendo provato la carenza di questi ultimi, né di avere un'esposizione debitoria scaduta nei confronti dell'erario inferiore alla soglia di euro 30.000. In particolare, i Giudici di merito rilevavano che la fallita, lungi dal depositare i bilanci o, stante il regime di contabilità semplificata, fornire i libri sociali e i dichiarativi, si era limitata a depositare soltanto nel giudizio di reclamo una relazione redatta da un consulente sorretta quanto alle sue allegazioni unicamente dai registri IVA, liquidazioni IVA trimestrali e situazioni contabili al 31 dicembre di ciascun periodo di imposta senza che fosse stato, altresì, allegato il libro inventari e il libro giornale la Corte di merito stigmatizzava anche la mancanza delle dichiarazioni fiscali degli esercizi immediatamente antecedenti alla declaratoria fallimentare. Quanto al venir meno di debiti scaduti pari alla soglia di 30.000 euro quale dedotto dalla fallita, i Giudici di merito avevano ritenuto che la documentazione attestante il ricorso alla definizione agevolata da parte della fallita non fosse utilizzabile nel giudizio di reclamo, «in quanto documentazione non risultante agli atti dell'istruttoria prefallimentare «di tale richiesta di adesione nessuna prova fu fornita in sede di istruttoria» ». La pronuncia della Cassazione Le fallite ricorrevano in Cassazione deducendo la violazione e falsa applicazione dell' articolo 1 l. fall ., nella parte in cui la sentenza impugnata aveva ritenuto non provato l'assolvimento dell'onere della prova da parte del debitore relativo al mancato raggiungimento delle soglie quantitative di cui all' articolo 1, secondo comma, l. fall . del triennio precedente la dichiarazione di fallimento. La Cassazione dichiarava infondato il motivo di ricorso deducendo che la statuizione di inattendibilità della perizia di parte, censurata dalle ricorrenti, era invece esente dai vizi lamentati in quanto la Corte di merito aveva ritenuto « inattendibile la perizia di parte non per assenza dei bilanci, quanto per incompletezza della documentazione sottostante e per inattendibilità del libro cespiti, non aggiornato, né vidimato ». La Corte di Cassazione stigmatizzava, inoltre, che il regime di contabilità semplificata cui era assoggettata la fallita non l'aveva di certo sollevata dall'onere di dimostrare « con strumenti alternativi, attraverso la produzione di materiale che appa[risse] attendibile agli occhi del giudicante, il mancato superamento dei requisiti dimensionali della disciplina concorsuale». Le ricorrenti deducevano, altresì, la violazione e falsa applicazione degli articolo 15 e 18 l. fall ., per aver la sentenza impugnata erroneamente ritenuto sussistente la condizione di procedibilità della soglia dell'indebitamento rilevante di € 30.000,00 di debiti tributari scaduti nonostante la produzione nel reclamo della documentazione attestante l'adesione da parte della società debitrice alla definizione agevolata che aveva portato sotto la suddetta soglia l'indebitamento verso l'Erario, documentazione formatasi anteriormente alla deliberazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Secondo le ricorrenti la Corte di merito aveva omesso un fatto decisivo consistente nel non valutare il documento che dimostrava la adesione della società debitrice alla definizione agevolata dei debiti tributari, stante che l'adesione alla definizione agevolata aveva comportato la temporanea inesigibilità dei debiti e il venir meno della scadenza degli stessi a termini dell' articolo 15, nono comma, l. fall . Anche tali motivi venivano ritenuti infondati dalla Corte di Cassazione in quanto « all'atto della sussistenza dei fatti integrativi della domanda e della insussistenza di fatti impeditivi […] può essere pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, ove risulti alla data della decisione un indebitamento scaduto assoluto e complessivo almeno pari al minimo normativo, come risultante da tutti gli elementi acquisiti all'istruttoria ». Secondo la Corte i fatti, seppur precedenti la deliberazione della sentenza di fallimento, proprio perché emersi solo in sede di reclamo e sottoposti quindi ad accertamento soltanto in fase di reclamo sono del tutto irrilevanti al fine di far venire meno la condizione di procedibilità. In conclusione, la Corte cristallizzava il proprio convincimento nel seguente principio di diritto «la condizione di cui all' articolo 15, nono comma l. fall . debiti scaduti e non pagati inferiore a 30.000 euro va accertata e deve risultare al momento della dichiarazione di fallimento, secondo quanto risulti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare ne consegue che non sono rilevanti documenti nella specie, prodotti solo nel giudizio di reclamo ex articolo 18 l. fall . con cui provare il venir meno della stessa, rispetto a quanto risultante al momento della sentenza, benché formati anteriormente alla dichiarazione di fallimento stessa».
Presidente Ferro - Relatore D'Aquino Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.