Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è consentito al giudice il sindacato di nullità sulla deliberazione condominiale

Nel giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata, la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato, intercorre una relazione di pregiudizialità/dipendenza, dovendo l’invalidità della decisione collegiale essere accertata per tutti i condomini. Analogamente, occorre tener conto, nel giudizio sul credito di contribuzione alle spese condominiali del parallelo processo volto all’annullamento della delibera che configura la ragione di diritto della stessa pretesa di pagamento.

Il caso Una società per azioni proponeva ricorso articolato su quattro motivi, avverso una sentenza della Corte di appello competente territorialmente resisteva con controricorso il condominio. La causa aveva ad oggetto l' opposizione a decreto ingiuntivo intimato dal condominio alla società condomina per la riscossione dei contributi fondati sulla delibera assembleare che aveva approvato il rendiconto per le spese di gestione e per le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale. La ragione dell'opposizione si fondava sulla inapplicabilità, nel caso di specie, delle tabelle millesimali convenzionali . L'opposizione veniva rigettata dal Tribunale competente, così come veniva rigettato il gravame. Il condominio proponeva ricorso per cassazione sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello resisteva con controricorso la società-condomina. La Corte d'Appello aveva annullato la delibera assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione del parallelo procedimento per cassazione. Entrambi i ricorsi davano luogo a cause connesse per le quali veniva disposta la riunione ai sensi dell' articolo 274 c.p.c. , al fine di prevenire il rischio di un contrasto tra giudicati. Si precisava che con sentenza delle sezioni unite del 14 aprile 2021, numero 9839, veniva chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell' articolo 1137, comma 2, c.c. , nel termine perentorio ivi previsto. Si precisavano i seguenti principi tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza ai sensi dell' articolo 39, comma 2, c.p.c. Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione dei contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l' articolo 274 c.p.c. , al fine della riunione dei procedimenti connessi . Se non può aver luogo, per ragioni di ordine processuale, la riunione dei procedimenti, o la declaratoria di continenza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa ai sensi dell' articolo 295 c.p.c. , o dell'articolo 337, comma 2, c.p.c. Disamina dei motivi di censura La Suprema Corte ritiene pregiudiziale l'esame del ricorso proposto dal condominio avverso la sentenza della Corte d'Appello. Il giudice del gravame ha annullato la delibera assembleare del condominio avente ad oggetto il rendiconto per le spese di gestione, nonché le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale suddivise in base ai criteri delle tabelle millesimali convenzionali. Precisava, il giudice dell'impugnazione, che le tabelle millesimali erano state convenute soltanto per i beni comuni , ivi espressamente menzionati, e non anche per la totalità dei costi di gestione del condominio, sicché la impugnata delibera avrebbe errato nel ripartire le spese ivi contemplate sulla base di dette tabelle. Il primo motivo del ricorso proposto dal condominio denunciava la violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. il secondo motivo eccepiva la violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. con riguardo all'interpretazione della transazione/vendita intervenuta il terzo motivo evidenziava l'omesso esame di fatti decisivi in merito all'ambito applicativo delle tabelle millesimali. La Cassazione ritiene di dover esaminare congiuntamente i tre motivi del ricorso, stante la loro palese connessione, e li ritiene infondati. Infatti, per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali è sufficiente la maggioranza qualificata ex articolo 1136, comma 2, c.c., atteso che la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale della ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione dell'articolo 1123 c.c., rivela la sua natura contrattuale e necessita dell'approvazione unanime dei condomini. Affinché una tabella millesimale contenga una convenzione derogatoria al regime legale di ripartizione delle spese, agli effetti dell' articolo 1123, comma 1, c.c. , occorre che il contenuto della stessa definisca in modo chiaro e in equivoco l'ambito della deroga pattuita . La Suprema Corte conclude affermando non sussistenti le violazioni eccepite nel ricorso, pertanto lo stesso va rigettato. Passando al ricorso proposta dalla società-condomina avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello, con il primo motivo veniva dedotto l'erroneo annullamento della deliberazione assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione. Con il secondo motivo, si lamentava la violazione degli articolo 115 c.p.c. e 2697 c.c., in tema di onere della prova e fatti non contestati . Con il terzo e quarto motivo del ricorso, si denunciava la violazione dell' articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c. , per l'omessa o carente motivazione. Il primo motivo del ricorso veniva ritenuto fondato e venivano assorbiti gli altri motivi che rimanevano privi di immediata rilevanza decisoria per l'effetto dell'accoglimento della prima censura. Si ribadiva che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale , in cui sono state approvate le spese nonché dei relativi documenti. Il giudice deve, peraltro, accogliere l'opposizione qualora la delibera condominale abbia perduto la sua efficacia per esserne stata accolta l'impugnazione ex articolo 1137 c.c., come avvenuto nel caso di specie. L'annullamento della delibera di riparto su cui era radicato il decreto ingiuntivo non preclude al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno. Ne consegue che l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali, non esonera il giudice dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge. La Corte d'Appello dovrà perciò procedere in sede di rinvio a valutare se ed in che misura, nonostante l'annullamento della delibera assembleare su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, sussista comunque il credito del condominio verso la società condomina. Il ricorso proposto dal condominio veniva pertanto rigettato veniva accolto il primo motivo del ricorso proposto dalla società condomina, con assorbimento delle restanti censure, e la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione. In conclusione , la Corte, riuniti i ricorsi, rigettava il ricorso proposto dal condominio, accoglieva il primo motivo del ricorso proposto dalla società condomina, con assorbimento delle restanti censure, e cassava la sentenza impugnata rinviando la causa anche al fine di provvedere sulle spese del giudizio.

Presidente Falaschi Relatore Scarpa Fatti di causa e Ragioni della decisione 1. La COVIVIO s.a., già Beni Stabili Spa, ha proposto ricorso iscritto al numero 17110/2019 R.G. ed articolato in quattro motivi avverso la sentenza numero 1292/2019 della Corte d'Appello di Milano, depositata il 25 marzo 2019. Resiste con controricorso il Condominio Omissis . 2. La causa ha ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo numero 3841/2015 intimato dal Condominio Omissis alla condomina Beni Stabili Spa, poi COVIVIO s.a., per la riscossione dei contributi, pari ad Euro 34.287,81, fondati sulla delibera assembleare del 26 febbraio 2014, che aveva approvato il rendiconto per le spese di gestione relative all'esercizio 1 ottobre 2012 30 settembre 2013, il preventivo per le spese di gestione relative all'esercizio 1 ottobre 2013 30 settembre 2014 e le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale. In particolare, i titoli dei crediti azionati venivano descritti come saldo spese gestione 20112012, spese ordinarie e straordinarie Enti Comuni, spese ordinarie e straordinarie dei tre piani, acqua potabile gestione 2012-2013, preventivo spese annualità 2013 2014 . La ragione dell'opposizione della condomina Beni Stabili Spa, poi COVIVIO s.a., si fondava sulla inapplicabilità nella specie delle tabelle millesimali convenzionali dette Tibiletti . L'opposizione venne respinta dal Tribunale di Milano, come anche è stato rigettato l'appello proposto dalla Beni Stabili Spa 3. Il Condominio Omissis ha invece proposto ricorso numero RG 31227/2019 ed articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019 del 3 aprile 2019. A tale ricorso resiste con controricorso la COVIVIO s.a. La sentenza numero 1498/2019 della Corte d'Appello di Milano ha annullato la deliberazione assembleare del 26 febbraio 2014 punti primo, secondo e terzo , su cui è fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione nel parallelo procedimento per cassazione iscritto al numero 17110/2019 R.G. 4. La trattazione di entrambi i ricorsi è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articolo 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis 1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie. 5. Il ricorso numero 17110/2019 R.G. avverso la sentenza numero 1292/2019 della Corte d'Appello di Milano e il ricorso numero RG 31227/2019 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019 danno luogo a cause connesse, delle quali deve disporsi la riunione ai sensi dell' articolo 274 c.p.c. , al fine di prevenire il rischio di un contrasto tra giudicati. 5.1. È noto che la sentenza delle Sezioni Unite 14 aprile 2021, numero 9839, ha chiarito che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell' articolo 1137, comma 2, c.c. , nel termine perentorio ivi previsto. 5.1.1. Secondo più risalenti precedenti di questa Corte, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali non avrebbe assunto rilevanza l'avvenuta impugnazione, in separato giudizio, della deliberazione assembleare posta a fondamento della domanda monitoria, atteso che il giudice dell'opposizione avrebbe dovuto pur sempre limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia, senza poterne sindacare, incidentalmente, la validità, dovendo tuttavia accogliere l'opposizione quando la delibera condominiale avesse perduto la sua efficacia, per esserne stata sospesa l'esecuzione dal giudice dell'impugnazione o per essere stata da questi annullata con sentenza anche non passata in giudicato tra le tante, Cass. numero 7741 del 2017 . La sentenza sopravvenuta di annullamento della delibera avrebbe potuto, peraltro, prodursi altresì nel giudizio di cassazione inerente al parallelo processo di opposizione al decreto ingiuntivo, non incorrendo nel divieto cui all' articolo 372 c.p.c. Cass. numero 19938 del 2012 . Il regime di pregiudizialità tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell' articolo 63 disp. att. c.c. , ed il giudizio in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale, escluso nella sentenza delle Sezioni Unite numero 4421 del 2007, era stato altrimenti delineato nella più recente sentenza Cass. numero 25890 del 2013 secondo il modello dell'articolo 337 c.p.c. ove nella causa pregiudicante sia intervenuta la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza del quale il decreto sia stato emesso. 5.2. Avendo, tuttavia, la già richiamata sentenza delle Sezioni Unite numero 9839 del 2021 riconosciuto che oggetto del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo per la riscossione delle spese condominiali sono anche la nullità o l'annullabilità della delibera posta a fondamento dell'ingiunzione, qualora l'impugnazione ex articolo 1137 c.c. e l'opposizione ex articolo 645 c.p.c. siano distintamente instaurate, tra gli esiti delle due cause pare possibile ravvisare quel rapporto di dipendenza o di interdipendenza che è proprio di ogni situazione di coesistenza tra una controversia con la quale si sia fatto valere un credito e altra nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. In particolare, è da intendere che la ricostruzione operata nella sentenza delle Sezioni Unite numero 9839 del 2021 abbia superato il principio, enunciato nella sentenza delle stesse Sezioni Unite numero 4421 del 2007, secondo cui la disciplina del condominio deroga alla regola di inesecutività del titolo negoziale a seguito di allegazione della sua originaria invalidità oggetto di altro giudizio pendente. Ciò porta a concludere che tra il giudizio ove è domandata, eccepita o rilevata la nullità della delibera su cui è fondato il credito e il giudizio in cui il medesimo credito è azionato intercorre una relazione di pregiudizialità/dipendenza in senso tecnico, dovendo l'invalidità della decisione collegiale essere accertata per tutti i condomini come può argomentarsi dal primo comma dell' articolo 1137 c.c. . Analogamente occorre tener conto, nel giudizio sul credito di contribuzione alle spese condominiale, del parallelo processo volto all'annullamento della deliberazione che configura la ragione di diritto della stessa pretesa di pagamento, pur trattandosi in questo caso degli effetti di una statuizione necessariamente costitutiva, il cui esito è ad un tempo sottratto all'ambito di un mero accertamento incidentale. 6. Vanno pertanto enunciati i seguenti principi. Tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa su cui il medesimo decreto ingiuntivo è fondato, pendenti dinanzi a giudici diversi, può ravvisarsi la relazione di continenza, ai sensi dell' articolo 39, comma 2, c.p.c. , stante la identità di soggetti e il collegamento di interdipendenza tra le domande contrapposte con riferimento ad un unico rapporto, essendo la validità e l'efficacia della delibera il necessario presupposto logico-giuridico per la definizione del giudizio sulla pretesa monitoria ferma la competenza funzionale del giudice dell'opposizione a dichiarare la eventuale nullità del provvedimento monitorio indicativamente, Cass. Sez. Unite numero 20596, numero 20597, numero 20598, numero 20599 del 2007 . Se la causa di opposizione a decreto ingiuntivo per la riscossione di contributi condominiali e la causa di impugnazione della delibera di approvazione e ripartizione della spesa pendono, invece, dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, trova applicazione l' articolo 274 c.p.c. al fine della riunione dei procedimenti connessi. Se non possa farsi luogo, per ragioni di ordine processuale, alla riunione dei procedimenti o alla declaratoria di continenza, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può sospendere la causa, ai sensi dell' articolo 295 c.p.c. o dell'articolo 337, comma 2, c.p.c., in relazione alla pendenza del giudizio pregiudiziale in cui sia stata impugnata la relativa delibera condominiale. 7. È pertanto pregiudiziale l'esame del ricorso numero RG 31227/2019 proposto dal Condominio Corso Sempione numero 67 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019 del 3 aprile 2019. 8. La sentenza numero 1498/2019 della Corte d'Appello di Milano ha annullato la deliberazione assembleare dal Condominio Corso Sempione numero 67 approvata nella riunione del 26 febbraio 2014 punti primo, secondo e terzo . Oggetto di tale delibera era il rendiconto per le spese di gestione relative all'esercizio 1 ottobre 2012 30 settembre 2013, il preventivo per le spese di gestione relative all'esercizio 1 ottobre 2013 30 settembre 2014 e le spese di rifacimento del manto di copertura del tetto condominiale, suddivise dall'assemblea in base ai criteri delle c.d. Tabelle Tibiletti, di cui all'allegato H della transazione/vendita intervenuta il 30 novembre 1983 tra il dante causa di Beni Stabili, ora COVIVIO S.A., e il Condominio Omissis , definita tabella di riparto degli Enti comuni fra gli stabili del complesso immobiliare in M, C.so Omissis . La Corte d'Appello di Milano ha riportato in sentenza i seguenti stralci dell'allegato H per la ripartizione spese ordinarie e straordinarie dei tre piani terra/accessi cortile rampe e interrati primo e secondo convenzionati tra i partecipanti, dall'impresa costruttrice/ venditrice, per effetto delle clausole specifiche di cui all'atto n data 10/5/1972 numero 16136/4106 di Rep. Dr. A. Mascheroni. Effetto della presente dal 1 /10/1979 Gestione 1/10/1979 30/9/1980 . Millesimi/ spese a carico del 1 Condominio Palazzo Sempione numero 509,97 2 Sempione Residence Sas numero 93,03 3 Fondo Pensione Personale Comit numero 397,00 complessivi numero 1.000,00 ed inoltre che N.B. La presente è stata redatta in base agli assensi delle parti 23/6/1981 Spett. Fondo Pens. Comit e 23/12/1982 Spett. Sempione Residence Sas . La ripartizione spese enti comuni dei 12 piani + accessori/ cortile, tra Condominio e Complesso immobiliare per i capitoli globali luce energia/impianti/ accessori/ lampadine, portierato ed annesse pulizie e materiali, assicurazioni r.c./ incendio, vigilanza notturna/ festiva, amministratore/ emolumenti/ spese, impianto antincendi/ acqua, etc. verrà eseguita in 15/5, attribuendo 10/15 al Condominio e 5/15 al complesso immobiliare in forza della notevole maggior superficie degli enti comuni gravati da servitù . Ancora 4 Suddivisione spese varie ordinarie e straordinarie, delle varie aree soggette a servitù attive/passive, a carico dei compartecipanti come previsto dal regolamento notaio Mascheroni Vedi Premessa/Comma D pag. 3 al complesso le spese degli enti suddetti sono state accettate dalle parti interessate, al pari sono stati accettati i rispettivi millesimi di gestione totalmente dal Fondoppc e solo da tecnici del Residence per assenza del legale rappresentante che qui di seguito si precisano A dal 1 gennaio 1972 al 31 dicembre 1973, essendo i 2 compartecipanti al complesso Condominio Palazzo Sempione millesimi 847,60, Residence Sempione 152,40 B dal 1 gennaio 1974, in poi, essendo 3 i compartecipanti al complesso Condominio Palazzo Sempione millesimi 509,97, Fond. Pens. Personale Comit millesimi 397,00, Residence Sempione millesimi 93,03, complessivi 1.000,00. Ovviamente le spese relative risulteranno da apposita distinta/riepilogo preparata dall'amministrazione, in modo uniforme a quella relativa ai lavori straordinari relativa agli impianti ascensori . Ancora La regolamentazione del complesso è stata imposta dalla costruttrice-venditrice con atto notaio Mascheroni di Monza/numero 16136/4106 di Rep./data 10/5/1972, corredato da piante, allegate anche ad un atto in mie mani, opportunamente colorate per i vari riferimenti. Lo stesso prevede per quel che quivi rileva, numero d.r. A Le servitù attive/passive a carico delle tre rispettive proprietà condominio + residence+ fondoppc E elenca le spese di illuminazione, di manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle aree e rampe di accesso e di uscita , soggette alle servitù descritte sopra, in A che dovranno essere divise proporzionalmente tra gli utenti corpi A-1/D/A-2 A3, nella misura che verrà stabilita tra gli stessi, secondo il criterio del rispettivo godimento . Per la sentenza numero 1498/2019 Corte d'Appello di Milano questa base documentale rivelerebbe che le Tabelle Tibiletti erano state convenute soltanto per i beni comuni ivi espressamente menzionati e non anche per la totalità dei costi di gestione del Condominio , sicché la impugnata deliberazione del 26 febbraio 2014 avrebbe errato nel ripartire le spese ivi contemplate sulle base di dette tabelle. 9. Il primo motivo del ricorso numero RG 31227/2019 proposto dal Condominio Corso Sempione numero 67 allega la violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116, per avere la Corte d'Appello valutato erroneamente il materiale probatorio . Per il Condominio, dalla semplice lettura del documento 9 allegato al fascicolo di primo grado risulta che le medesime Tabelle integrative Tibiletti si riferiscono sia alla ripartizione delle spese ordinarie e straordinarie dei 3 piani terra/accessi cortile rampe e interrati primo e secondo da effettuare in millesimi 509,97 il Condominio, 93,03 Hotel Nasco e 397,00 Beni Stabili sia alla ripartizione spese enti comuni dei 12 piani + accessi/cortile, tra Condominio e Complesso Immobiliare per i capitoli globali luce -energia/impianti/accessori/lampadine, portierato e annesse pulizie e materiali, assicurazione R.C./incendio, vigilanza notturna/festiva, amministratore/emolumenti/spese, impianto antincendi/acqua, etc. eccetera , da eseguire in 15/15 attribuendo 10/15 al Condominio e 5/15 al Complesso Immobiliare, in forza della notevole e maggiore superficie degli Enti in comune gravati da servitù . A pagina 12 il ricorso spiega il ragionamento deduttivo arguendo dalle tabelle dei tre piani espresse in millesimi, dai rapporti in proporzione alle frazioni in quindicesimi e dal numero complessivo dei piani. Il secondo motivo del ricorso numero RG 31227/2019 proposto dal Condominio Corso Sempione numero 67 denuncia la violazione e falsa applicazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. con riguardo alla interpretazione della transazione/vendita intervenuta il 30 novembre 1983, ed in particolare della clausola L. g le parti tutte infine, per maggiore chiarezza e comodità accettano ed allegano al presente atto sotto H la tabella di riparto degli Enti comuni fra gli stabili del complesso immobiliare in M, C.so Omissis , enti comuni che sono contrassegnati con tratteggio nero nelle planimetrie qui allegate sotto I L M e poi ancora del punto 4 e del punto D della premessa della Relazione redatta nell'ottobre 1982 dal Geometra Tibiletti. Il ricorrente desume che con le predette Tabelle si stabilì quindi una quota congrua che potesse tener conto del fatto che qualunque spesa ordinaria e straordinaria di qualunque natura essa fosse dell'intero Condominio Sempione incidesse solo in parte sulle spese da imputare al Complesso Immobiliare di cui fa parte Beni Stabili e, per l'appunto, nella sola misura dei 5/15 dell'intero . Il terzo motivo del ricorso numero RG 31227/2019 proposto dal Condominio Corso Sempione numero 67, infine, censura l'omesso esame circa fatti decisivi, ovvero degli elementi già esposti nei primi due motivi circa l'ambito applicativo delle tabelle Tibiletti. 9.1 I tre motivi del ricorso numero RG 31227/2019 proposto dal Condominio Corso Sempione numero 67 sono da esaminare congiuntamente, per la loro palese connessione, e si rivelano infondati. 9.2. Le allegazioni difensive del Condominio Corso Sempione numero 67 suppongono che per regolare la misura della contribuzione dei condomini alle spese per tutte le parti comuni del complesso immobiliare vigesse una tabella contrattuale le Tabelle Tibiletti, di cui all'allegato H della transazione/vendita intervenuta il 30 novembre 1983 , con cui i condomini avevano inteso derogare unanimemente ai criteri legali di ripartizione dettati dagli articoli 1123, 1124 e 1126 c.c. , ovvero, dunque, una convenzione , ai sensi del primo comma dell' articolo 1123 c.c. Invero, mentre per l'atto di approvazione delle tabelle millesimali con funzione meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge è sufficiente la maggioranza qualificata di cui all' articolo 1136, comma 2, c.c. , la tabella da cui risulti espressamente che si sia inteso derogare al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero approvare quella diversa convenzione , di cui all' articolo 1123, comma 1, c.c. , rivelando la sua natura contrattuale, necessita dell'approvazione unanime dei condomini ex multis, Cass. numero 6735 del 2020 . La convenzione di cui al primo comma dell' articolo 1123 c.c. regola, in sostanza, la misura della contribuzione dei condomini alle spese per le parti comuni, ove le parti del contratto intendano derogare ai criteri legali di ripartizione dettati dagli articoli 1123 e seguenti del codice. Essa è cosa diversa dal titolo di deroga previsto dal primo comma dell' articolo 1118 c.c. , titolo menzionato altresì nell' articolo 68, primo comma, disp. att. c.c. per gli effetti indicati dagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 del codice , il quale può stabilire convenzionalmente, in aumento o in diminuzione rispetto al valore proporzionale della singola unità immobiliare, la quota di contitolarità del condomino sulle parti comuni. È perciò forviante la deduzione da ultimo compiuta dal Condominio di Corso Sempione, numero 67, nella memoria depositata il 14 ottobre 2024, ove si teme che siano stati fraintesi il thema decidendum e la causa petendi inerenti alla pretesa creditoria azionata, avendo questa prevalentemente natura contrattuale , giacché fondata sul contratto stipulato nel 1983 per regolare le spese relative alla gestione ordinaria e straordinaria del costituendo Condominio in base alle Tabelle Tibiletti . Il condominio che, come nella specie, ripartisce e chiede di riscuotere le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio e per la prestazione dei servizi nell'interesse comune facendo leva su un contratto contenente apposite tabelle di suddivisione, non agisce per l'adempimento di un corrispettivo contrattuale, ma domanda pur sempre quote di contribuzione alla gestione condominiale suddivise sulla base di una convenzione ex articolo 1123, comma 1, c.c. , da ricomprendere nel rendiconto rimesso all'approvazione dell'assemblea ex articolo 1135 c.c. Altrettanto erronea è perciò l'allegazione di una duplicità di posizioni debitorie della COVIVIO, l'una quale condomina e l'altra come contraente, essendo piuttosto evidente che ciò che prospetta il Condominio di Corso Sempione, numero 67, è semplicemente che la condomina COVIVIO s.a. sia obbligata a contribuire alle spese condominiali in base ad una convenzione ex articolo 1123, comma 1, c.c. La circostanza che COVIVIO S.A. sia contemporaneamente condomina , perché proprietaria di una unità immobiliare compresa nel Condominio di Omissis , nonché proprietaria del corpo di fabbrica situato al numero civico Omissis , obbligata perciò in forza degli effetti contrattuali dunque regolati dall' articolo 1372 c.c. della Tabella Tibiletti riportata negli atti di compravendita del proprio dante causa Fondo Pensione Comit , vale unicamente a prospettare una duplice causa petendi dell'azionato obbligo di contribuire alle spese una fondata sull' articolo 1123 c.c. , e derivante dalle legge, un'altra derivante, invece, da un atto espressione di autonomia negoziale, che comprende anche debiti non già implicati dal diritto accessorio di contitolarità sulle parti comuni ex articolo 1118 c.c. arg. da Cass. numero 4432 del 2017 . Perché, allora, una tabella millesimale contenga una convenzione derogatoria al regime legale di ripartizione delle spese, agli effetti dell' articolo 1123, comma 1, c.c. , occorre che il testo della stessa, secondo l'apprezzamento di fatto demandato al giudice di merito, definisca in modo chiaro e inequivoco l'ambito della deroga pattuita. La Corte d'Appello di Milano, muovendosi tra le clausole obiettivamente ambigue, oscure, contraddittorie e polisenso inserite nelle tabelle allegate alla transazione/vendita del 30 novembre 1983, ha inteso che tali tabelle erano state convenute soltanto per i beni comuni ivi espressamente menzionati e non anche per la totalità dei costi di gestione del Condominio . Ciò ha portato all'annullamento della impugnata deliberazione assembleare del 26 febbraio 2014, giacché avente ad oggetto una ripartizione tra i condomini delle spese relative alla gestione delle parti e dei servizi comuni adottata in violazione dei criteri generali previsti dalla legge, in carenza di diversa convenzione applicabile al riguardo. 9.3. Non sussiste violazione dell' articolo 115 c.p.c. , non avendo la Corte d'Appello posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti. Non sussiste violazione dell' articolo 116 c.p.c. , avendo la Corte d'Appello valutato le risultanze documentali secondo il suo prudente apprezzamento . Non sussiste violazione degli articolo 1362 e 1363 c.c. , non avendo la Corte d'Appello attribuito alla convenzione un significato incompatibile con il senso letterale delle parole o con la connessione e l'integrazione delle singole clausole. Non sussiste il vizio di cui all' articolo 360, comma 1, numero 5, c.p.c. , non rivelandosi l'omesso esame di alcun fatto storico, oggetto di discussione tra le parti ed avente carattere decisivo, e piuttosto limitandosi il Condominio Corso Sempione numero 67 a postulare un rinnovato e più favorevole esame mediante accesso diretto agli atti e loro delibazione di risultanze documentali comunque prese in considerazione dai giudici del merito. 10. Il ricorso numero RG 31227/2019 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019 va perciò rigettato. 11. Il primo motivo del ricorso della COVIVIO s.a. avverso la sentenza numero 1292/2019 della Corte d'Appello di Milano iscritto al numero 17110/2019 R.G. ha dedotto che la Corte d'Appello di Milano, con la sentenza numero 1498/2019, ha annullato la deliberazione assembleare del 26 febbraio 2014, su cui è fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione numero 3841/2015 del Tribunale di Milano. Il secondo motivo del ricorso della COVIVIO s.a. iscritto al numero 17110/2019 R.G. lamenta la violazione degli articolo 115 c.p.c. e 2697 c.c., in tema di onere della prova e fatti non contestati. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso della COVIVIO s.a. denunciano la violazione dell' articolo 132, comma 2, numero 4, c.p.c. per l'omessa o carente motivazione. 11.1. Il primo motivo del ricorso della COVIVIO s.a. iscritto al numero 17110/2019 R.G. è fondato, nei sensi di cui alla motivazione che segue, venendone assorbiti gli altri motivi, i quali rimangono privi di immediata rilevanza decisoria per effetto dell'accoglimento della prima censura. 11.2. Occorre dapprima ribadire che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa, di regola, l'onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell'assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonché dei relativi documenti Cass. numero 7569 del 1994 numero 15696 del 2020 . Il giudice deve, peraltro accogliere l'opposizione qualora la delibera condominiale abbia perduto la sua efficacia, per esserne stata accolta l'impugnazione ex articolo 1137 c.c. , come qui avvenuto per effetto del rigetto del ricorso numero RG 31227/2019 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019. 11.3. L'annullamento della delibera di riparto, su cui era radicato il decreto ingiuntivo, non preclude tuttavia al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa, emettendo una sentenza favorevole o meno, a seconda che l'amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioè che il credito azionato sussiste, è esigibile e che il condominio ne è titolare ai sensi degli articolo 1123 e ss. c.c. Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per contributi condominiali ha comunque ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore Cass. numero 20836 del 2022 numero 18129 del 2020 . 11.4. In particolare, ove si tratti di lavori di manutenzione straordinaria o che consistano in un'innovazione, la delibera di approvazione assembleare dell'intervento ha valore costitutivo della obbligazione di contribuzione alle relative spese, sicché l'annullamento della stessa priva la pretesa creditoria di un indispensabile requisito di fondatezza Cass. numero 25839 del 2019 . Ove, viceversa, si tratti di contributi occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni o per l'esercizio dei servizi comuni, la deliberazione assembleare di ripartizione indispensabile per la concessione dell'esecuzione provvisoria al decreto di ingiunzione, ai sensi dell' articolo 63, comma 1, disp. att. c.c. ha valore puramente dichiarativo, in quanto serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore, secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla legge o da un'eventuale convenzione. L'erogazione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali non richiede, dunque, quale fatto costitutivo del credito per la riscossione dei contributi da parte della gestione condominiale, la preventiva approvazione dell'assemblea l'approvazione richiesta dalla legge in sede di consuntivo serve, piuttosto, per accertare le spese e approvare lo stato di ripartizione definitivo cfr. Cass. numero 454 del 2017 . In tal senso, il rendiconto consuntivo di un determinato periodo di gestione, pur rappresentando idoneo titolo del credito complessivo per le somme dovute al condominio da ogni singolo condomino, non dà luogo ad un nuovo ed autonomo fatto costitutivo del credito stesso cfr. Cass. numero 3847 del 2021 . Ne consegue che l'annullamento della delibera di approvazione del rendiconto e dello stato di ripartizione delle spese di manutenzione ordinaria e di quelle relative ai servizi comuni essenziali qui disposto per la ritenuta erronea applicazione di tabelle millesimali convenzionali non esonera il giudice dal verificare la fondatezza della pretesa creditoria del condominio nei confronti del partecipante in base ai criteri di ripartizione stabiliti dalla legge. 11.5. La Corte d'Appello di Milano dovrà perciò procedere in sede di rinvio a valutare se ed in che misura, nonostante l'annullamento della deliberazione assembleare del 26 febbraio 2014, su cui era fondato il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione numero 3841/2015 del Tribunale di Milano, sussista comunque il credito del Condominio Omissis verso la condomina COVIVIO s.a. Nel far ciò verrà considerato quanto ripetutamente allegato dalla difesa del Condominio di Omissis , e cioè che la pretesa di contribuzione azionata avrebbe fondamento sia nella titolarità dei diritti e degli obblighi di condominio ex articolo 1118 c.c. della COVIVIO, sia negli obblighi derivanti ex articolo 1372 c.c. per le parti del contratto costituito dalla Tabella Tibiletti, correlati invece alla proprietà del corpo di fabbrica situato al numero civico Omissis . 12. Il ricorso numero RG 31227/2019 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019 va pertanto rigettato. Il primo motivo del ricorso numero 17110/2019 R.G. avverso la sentenza numero 1292/2019 della Corte d'Appello di Milano va invece accolto, con assorbimento delle restanti censure, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, la quale terrà conto dei rilievi svolti e si uniformerà ai richiamati principi, provvedendo anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Sussistono le condizioni per dare atto ai sensi dell' articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, numero 228 , che ha aggiunto il comma 1-quater all' articolo 13 del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115 dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente Condominio Omissis , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione RG 31227/2019 integralmente respinta, se dovuto. P.Q.M. La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso numero RG 31227/2019 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano numero 1498/2019 accoglie il primo motivo del ricorso numero 17110/2019 R.G. avverso la sentenza numero 1292/2019 della Corte d'Appello di Milano, con assorbimento delle restanti censure cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione. Ai sensi dell 'articolo 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 200 2, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente Condominio Omissis , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.