Il licenziamento causato dal trasferimento d’azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l’articolo 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo.
Nel caso in esame, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava l'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice in sintesi a causa di un trasferimento di azienda intervenuto poche settimane dopo il recesso, condannando la cessionaria a riassumere l'appellata entro i 3 giorni successivi o, alternativamente ed in solido con la cedente, a corrisponderle un'indennità pari a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto ai sensi della l. numero 604/1966 . Nell'avviso dei Giudici di merito, per quanto qui interessa, confermata la riconducibilità causale del recesso all'intervenuto trasferimento d'azienda , la conseguenza di tale circostanza non era come ritenuto dal Tribunale la nullità del licenziamento ma «solo la sua illegittimità», con le conseguenze nella specie previste dalla l.numero 604/1966 «vertendosi pacificamente nell'ambito della c.d. tutela obbligatoria ». Inoltre, i medesimi giudici ritenevano che la cedente fosse responsabile in solido con la cessionaria «attesa la ratio dell' articolo 2112 c.c. di assicurare una tutela rafforzata del credito del lavoratore dell'impresa ceduta ». Contro tale pronuncia tutte le parti proponevano ricorso alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi. L' articolo 2112 c.c. non vieta il licenziamento «a causa» del trasferimento Con riferimento alle doglianze formulate dalla lavoratrice, ella si doleva della errata applicazione dell' articolo 2112 c.c. nella parte in cui era stato ritenuto «semplicemente illegittimo», e non nullo , il licenziamento irrogatole. Motivo che, tuttavia, non viene condiviso dalla Cassazione la quale, ribadendo il principio esposto in massima, rigetta il ricorso . Ed infatti, nel condivisibile avviso della Corte, «il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non può essere tutelato dall'articolo 18, comma 1, l. numero 300/1979 che prevede la reintegra piena […] negli “altri casi di nullità previsti dalla legge” non essendovi dubbio che il ridetto articolo 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso bensì una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo ». Orientamento questo ormai ben consolidato nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. nnumero 11410/2018 3186/2019 5177/2019 4699/2021 e dalla quale la Cassazione non ritiene condivisibilmente di discostarsi. La responsabilità solidale si applica solo ai rapporti in corso quand'anche solo de iure al momento del trasferimento Anche la cessionaria si doleva dell'errata applicazione dei precetti di cui all' articolo 2112 c.c. , poiché nel suo avviso la responsabilità solidale ivi disciplinata non può che applicarsi ai rapporti – de facto e/o de iure, in esito ad esempio di una sentenza che accerti la nullità o inefficacia del recesso in precedenza irrogato – in corso al momento del trasferimento , in nessun caso a quelli cessati in epoca antecedente a tale evento. Motivo che viene condiviso dalla Suprema Corte la quale, decidendo nel merito la controversia, lo accoglie mandando esente la cessionaria da qualsivoglia responsabilità nei confronti della lavoratrice. In particolare, la Cassazione rileva preliminarmente come, se è vero che «l'effetto estintivo del licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario », è altrettanto vero che questa regola conosca un'eccezione nelle ipotesi in cui per il licenziamento dichiarato illegittimo operi la tutela meramente obbligatoria , posto che in tal caso «il recesso è comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro prima della cessione», precisando altresì che «analogamente, nel caso di licenziamento con preavviso, il carattere non reale ma obbligatorio del medesimo, determina la cessazione del rapporto di lavoro alla data della comunicazione della volontà di recedere , salvo l'obbligo dell'indennità sostitutiva, impedendo il passaggio del rapporto al cessionario». In conclusione, nell'avviso dei Giudici, «per affermare l'operatività dell' articolo 2112 c.c. , in caso di licenziamento ante cessione, è necessaria una sentenza che, dichiarando l'illegittimità del recesso, disponga una tutela ripristinatoria». Applicando tali principi al caso di specie, pertanto, era manifestamente errata la pronuncia di merito nella parte in cui riteneva la cessionaria «coinvolta» nelle conseguenze derivanti dall'illegittimità del recesso, attesa la pacificamente intervenuta cessazione del rapporto con la lavoratrice in epoca anteriore al perfezionamento del trasferimento di azienda .
Presidente Manna - Relatore Caso Il testo integrale della pronuncia sarà disponibile a breve.