Licenziamento causato dal trasferimento d’azienda: perché si tratta di illegittimità?

Il licenziamento causato dal trasferimento d’azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l’articolo 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo.

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Venezia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, accertava l'illegittimità del licenziamento intimato ad una lavoratrice in sintesi a causa di un trasferimento di azienda intervenuto poche settimane dopo il recesso, condannando la cessionaria a riassumere l'appellata entro i 3 giorni successivi o, alternativamente ed in solido con la cedente, a corrisponderle un'indennità pari a 6 mensilità di retribuzione globale di fatto ai sensi della l. numero 604/1966 . Nell'avviso dei Giudici di merito, per quanto qui interessa, confermata la riconducibilità causale del recesso all'intervenuto trasferimento d'azienda , la conseguenza di tale circostanza non era come ritenuto dal Tribunale la nullità del licenziamento ma «solo la sua illegittimità», con le conseguenze nella specie previste dalla  l.numero 604/1966 «vertendosi pacificamente nell'ambito della c.d. tutela obbligatoria ». Inoltre, i medesimi giudici ritenevano che la cedente fosse responsabile in solido con la cessionaria «attesa la ratio dell' articolo 2112 c.c. di assicurare una tutela rafforzata del credito del lavoratore dell'impresa ceduta ». Contro tale pronuncia tutte le parti proponevano ricorso alla Corte di Cassazione, articolando vari motivi.   L' articolo 2112 c.c. non vieta il licenziamento «a causa» del trasferimento Con riferimento alle doglianze formulate dalla lavoratrice, ella si doleva della errata applicazione dell' articolo 2112 c.c. nella parte in cui era stato ritenuto «semplicemente illegittimo», e non nullo , il licenziamento irrogatole. Motivo che, tuttavia, non viene condiviso dalla Cassazione la quale, ribadendo il principio esposto in massima, rigetta il ricorso . Ed infatti, nel condivisibile avviso della Corte, «il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non può essere tutelato dall'articolo 18, comma 1, l. numero 300/1979 che prevede la reintegra piena […] negli “altri casi di nullità previsti dalla legge” non essendovi dubbio che il ridetto articolo 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso bensì una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo ». Orientamento questo ormai ben consolidato nella giurisprudenza di legittimità cfr. Cass. nnumero 11410/2018 3186/2019 5177/2019 4699/2021 e dalla quale la Cassazione non ritiene condivisibilmente di discostarsi.   La responsabilità solidale si applica solo ai rapporti in corso quand'anche solo de iure al momento del trasferimento Anche la cessionaria si doleva dell'errata applicazione dei precetti di cui all' articolo 2112 c.c. , poiché nel suo avviso la responsabilità solidale ivi disciplinata non può che applicarsi ai rapporti – de facto e/o de iure, in esito ad esempio di una sentenza che accerti la nullità o inefficacia del recesso in precedenza irrogato – in corso al momento del trasferimento , in nessun caso a quelli cessati in epoca antecedente a tale evento. Motivo che viene condiviso dalla Suprema Corte la quale, decidendo nel merito la controversia, lo accoglie mandando esente la cessionaria da qualsivoglia responsabilità nei confronti della lavoratrice. In particolare, la Cassazione rileva preliminarmente come, se è vero che «l'effetto estintivo del licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario », è altrettanto vero che questa regola conosca un'eccezione nelle ipotesi in cui per il licenziamento dichiarato illegittimo operi la tutela meramente obbligatoria , posto che in tal caso «il recesso è comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro prima della cessione», precisando altresì che «analogamente, nel caso di licenziamento con preavviso, il carattere non reale ma obbligatorio del medesimo, determina la cessazione del rapporto di lavoro alla data della comunicazione della volontà di recedere , salvo l'obbligo dell'indennità sostitutiva, impedendo il passaggio del rapporto al cessionario». In conclusione, nell'avviso dei Giudici, «per affermare l'operatività dell' articolo 2112 c.c. , in caso di licenziamento ante cessione, è necessaria una sentenza che, dichiarando l'illegittimità del recesso, disponga una tutela ripristinatoria». Applicando tali principi al caso di specie, pertanto, era manifestamente errata la pronuncia di merito nella parte in cui riteneva la cessionaria «coinvolta» nelle conseguenze derivanti dall'illegittimità del recesso, attesa la pacificamente intervenuta cessazione del rapporto con la lavoratrice in epoca anteriore al perfezionamento del trasferimento di azienda .

Presidente Manna - Relatore Caso Fatti di causa 1. Con sentenza numero 113/2021, il Tribunale di Padova aveva respinto le opposizioni separatamente proposte dalla PESCHERIA ALU Srl e da Ba.Au. all'ordinanza del medesimo Tribunale, che, nella fase sommaria del procedimento ex lege numero 92/2012, ritenendo essere intervenuto un trasferimento d'azienda tra la Pescherie Ba. Snc e la PESCHERIA ALU Srl, aveva dichiarato nullo il licenziamento intimato da Pescherie Ba. Snc in data 14.7.2018 alla lavoratrice attuale controricorrente e ricorrente incidentale per violazione della norma imperativa di cui all' articolo 2112 c.c. ed aveva condannato la sola PESCHERIA ALU a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro, nonché al risarcimento del danno pari a tutte le retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino a quella della reintegra, in misura non inferiore a cinque mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 2. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'Appello di Venezia, riuniti i procedimenti relativi ai reclami separatamente proposti da PESCHERIA ALU Srl e Ba.Au. sin dal primo grado costituitosi quale già unico socio della Pescherie Ba. Snc nelle more cancellata dal registro delle imprese contro la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento di quei reclami, e in parziale riforma di detta sentenza, accertava l'illegittimità del licenziamento intimato alla lavoratrice, rigettava le domande formulate in primo grado con riferimento alla nullità del licenziamento condannava la PESCHERIA ALU Srl a riassumere la reclamata entro tre giorni o, in difetto, condannava detta società, in solido con l'altro reclamante Ba.Au. a corrisponderle un'indennità commisurata a sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 14.7.2018 al saldo regolava le spese del doppio grado del giudizio come in dispositivo. 3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riteneva corretto il capo delle pronunce di primo grado ordinanza e sentenza che avevano accertato nel caso di specie il trasferimento di azienda. In particolare, evidenziava una serie di elementi, già valorizzati in primo grado, dai quali emergeva che si era realizzato nella specie un trasferimento di attività economica organizzata, essendosi verificata, di fatto, una continuità nell'esercizio dell'impresa, atteso l'utilizzo di parte del medesimo personale e degli stessi beni aziendali con un sostanziale trasferimento della clientela. 3.1. Secondo la Corte, quindi, ciò che risultava essere mutata era unicamente la titolarità dell'attività economica, come emergeva dalle diverse risultanze che passava a considerare in dettaglio. 4. Riteneva, invece, fondato il secondo motivo di reclamo nella parte in cui censurava la sentenza per aver applicato alla fattispecie le tutele di cui all' articolo 18, comma 1, st. lav ., previste per le ipotesi di licenziamento nullo con conseguente assorbimento del terzo motivo di reclamo relativo all'eccezione di aliunde perceptum . 4.1. In tal senso riteneva di non discostarsi dall'orientamento espresso da Cass. numero 3186/2019 . 5. Per altro verso, rilevava la Corte che costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato quello secondo cui, in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento, destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario. 5.1. Di conseguenza, concludeva che il licenziamento di cui trattasi non è nullo, ma solo illegittimo e vertendosi pacificamente nell'ambito della cd. tutela obbligatoria di cui alla L. 604/66 , sussisteva solo l'obbligo della cessionaria di procedere alla riassunzione della ricorrente entro il termine di legge o in alternativa di corrispondere il risarcimento del danno. 5.2. Riteneva inoltre che il cedente e per lui Ba.Au., socio unico illimitatamente responsabile della Snc cancellata dal registro delle imprese in data 6.12.2019 , nei confronti del quale la lavoratrice reclamata insisteva nell'accoglimento di tutte le domande già formulate in primo grado, comprese quelle assorbite, rispondeva in solido con il cessionario in relazione al pagamento dell'indennità risarcitoria in luogo della riassunzione, attesa la ratio dell' articolo 2112 c.c. di assicurare una tutela rafforzata del credito del lavoratore dell'impresa ceduta. 6. Avverso tale decisione la PESCHERIA ALU Srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. 7. Ha resistito l'intimata lavoratrice con controricorso, contenente anche ricorso incidentale a mezzo di unico motivo. 8. Anche Ba.Au. nel suo controricorso ha proposto ricorso incidentale con unico motivo, e, con separato controricorso, ha resistito al ricorso incidentale della lavoratrice. 9. Parimenti la ricorrente principale PESCHERIA ALU Srl ha resistito con controricorso al ricorso incidentale della lavoratrice. 10. A sua volta, la lavoratrice ha resistito con controricorso al ricorso incidentale di Ba.Au. 11. Tutte le parti private hanno depositato memoria. 12. La causa proviene dall'adunanza camerale del 19.3.2024, nella quale, atteso il rilievo nomofilattico delle questioni poste, era stata rimessa sul ruolo per la fissazione di pubblica udienza. 13. Il P.M. ha concluso per il rigetto sia del ricorso principale che dei ricorsi incidentali, come in precedente propria memoria.   Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo del ricorso principale la PESCHERIA ALU Srl denuncia Violazione e falsa applicazione dell' articolo 2112 c.c. e dell'articolo 8 l. numero 604/1966, in relazione all' articolo 360, numero 3, c.p.c. . Premette che non intende impugnare la statuizione relativa all'accertamento di un trasferimento d'azienda tra Pescherie Ba. Snc e PESCHERIA ALU Srl, e di condividere la sentenza impugnata nella parte in cui ha ravvisato un'ipotesi di ingiustificatezza anziché di nullità del recesso intimato da Pescherie Ba. Snc alla lavoratrice. Nondimeno, ritiene del tutto infondata l'affermazione fatta in detta sentenza, secondo la quale il cessionario, subentrando ex articolo 2112 c.c. nei rapporti di cui era titolare il cedente, subentrerebbe anche nel rapporto caratterizzato da un licenziamento intimato dal cedente , nel senso che passerebbe a suo carico anche l'obbligo di riassumere il dipendente illegittimamente licenziato con tutela obbligatoria o, in mancanza, quello di pagare l'indennità di cui all' articolo 8 L. numero 604/1966 . Secondo la ricorrente principale, un tale passaggio esige pur sempre la sopravvivenza del rapporto, anche in via retroattiva per effetto della sentenza, mentre nell'ambito di applicazione della tutela obbligatoria ciò è escluso in via assoluta, posto che il licenziamento è comunque valido e dunque estintivo del rapporto. 2. Con unico motivo la lavoratrice ricorrente incidentale denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 2112 c.c. con riferimento all' articolo 360 numero 3 c.p.c. . Censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto il licenziamento intimatole non nullo, ma solo illegittimo, condannando PESCHERIA ALU Srl alla riassunzione o, in alternativa, in solido con Ba.Au., al pagamento dell'indennità di cui all' articolo 8 L. 604/66 . 3. Con l'unico motivo del suo ricorso incidentale Ba.Au. ex articolo 360, comma 1, numero 3, c.p.c. denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 2112, 2697 e 2727 c.c. , nella parte in cui viene esclusa la legittimità del licenziamento irrogato alla lavoratrice . Secondo questo ricorrente incidentale, i giudici di primo e secondo grado, erroneamente, hanno ritenuto che l'attività non fosse a tutti gli effetti cessata, ma che nell'ipotesi di cui si discute si sia verificato un trasferimento d'azienda, con una inattività transitoria, poi ripresa dal cessionario PESCHERIA ALU Srl , laddove l'attività commerciale da lui svolta doveva ritenersi effettivamente cessata all'atto del licenziamento, anche alla luce delle comunicazioni inviate e dalla cancellazione della propria società dal registro delle imprese. 4. Per seguire un corretto ordine di esame delle contrapposte impugnazioni, occorre muovere dal ricorso incidentale di Ba.Au. che - diversamente dal ricorso principale della PESCHERIA ALU Srl - sostiene la legittimità del licenziamento a suo tempo intimato dalle Pescherie Ba. alla lavoratrice e rimette in discussione il trasferimento d'azienda ritenuto dai giudici di merito. 5. L'unico motivo di tale ricorso incidentale è infondato. 6. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte, l'accertamento in concreto dell'insieme degli elementi fattuali idonei o meno a configurare la fattispecie legale tipica del trasferimento di azienda articolo 2112 c.c. , comma 5 , comporta in primis una individuazione ed una selezione di circostanze concrete e successivamente il loro prudente apprezzamento, traducendosi in attività di competenza del giudice di merito, cui non può sostituirsi il giudice di legittimità così, di recente, Cass., sez. lav., 14.6.2023, numero 17001 id., sez. lav., 21.11.2023, numero 32347 id., sez. lav., 16.3.2021, numero 7364 . 6.1. Come anticipato in narrativa, la Corte distrettuale ha esaminato e valorizzato una serie di emergenze processuali, ivi compresa la scansione temporale degli avvenimenti considerati per ritenere nella specie sussistente un trasferimento d'azienda, per la cui nozione ha fatto riferimento a taluni precedenti di questa Corte di legittimità e della Corte di giustizia UE cfr. pag. 13 della sua sentenza . 7. Ebbene, l'unico motivo del ricorso incidentale di Ba.Au. s'incentra su una propria ricostruzione della vicenda sostanziale di cui è processo cfr. pagg. 10-11 e 13-14 del relativo controricorso . Ed è in base a tale rivisitazione delle risultanze processuali che questo ricorrente incidentale assume essere evidente che non vi sia prova alcuna in ordine al fatto che al momento della cessazione del rapporto di lavoro vi fosse un disegno finalizzato alla cessione d'azienda e che conseguentemente la cessazione del rapporto di lavoro potesse essere in qualche modo riconducibile alla cessione stessa così a pag. 12 dello stesso atto . Per questo, inoltre, si assume che la violazione dell' articolo 2697 c.c. da parte della Corte territoriale si pone in considerazione del fatto che la stessa non ha rilevato la mancanza di tale prova e la necessità che tale prova fosse fornita dalla lavoratrice allora ricorrente . 7.1. Questo ricorrente incidentale, perciò, conclude che la Corte d'Appello di Venezia erroneamente compiva un salto logico e temporale privo di giustificazione e senza alcuna spiegazione, arrivando ad affermare l'assioma che il licenziamento deve ritenersi illegittimo in quanto adottato in forza dell'intervenuto trasferimento d'azienda. Nel caso di specie niente di quanto addotto dall'organo giudicante è avvenuto, dovendosi ritenere il recesso dal rapporto di lavoro giustificato dalla cessazione aziendale verificatasi nonostante il ritenuto ed intervenuto successivo trasferimento aziendale posto in essere tra le parti a due mesi di distanza . 8. È in definitiva evidente che l'unica censura formulata da Ba.Au. non denuncia un c.d. vizio di sussunzione, e cioè che alla fattispecie, così come accertata dal giudice del merito, sia stata applicata una norma dettata per disciplinare ipotesi diverse cfr. Cass. numero 7364/2021 cit. ma, da un lato, critica l'accertamento fattuale operato dalla Corte d'Appello e, dall'altro, propone una propria differente ricostruzione della vicenda di cui è causa. 9. Sempre seguendo il più plausibile ordine d'esame sul piano logico-giuridico, si deve ora scrutinare il ricorso incidentale della lavoratrice, che è privo di fondamento. 10. La Corte d'Appello, infatti, esattamente ha richiamato Cass., sez. lav., 4.2.2019, numero 3186 , secondo la quale il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l' articolo 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo. Nella motivazione di tale decisione, richiamandosi precedenti di questa Corte in senso conforme Cass. numero 11410/2018 numero 6969/2013 e numero 741/2004 , si è osservato che il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non può essere tutelato dall'articolo 18, comma 1, L. numero 300/1979 che prevede la reintegra piena nei casi di licenziamento discriminatorio o determinati da motivo illecito determinante ovvero, per quanto qui interessa e ritenuto dalla sentenza impugnata, negli altri casi di nullità previsti dalla legge non essendovi dubbio che il ridetto articolo 2112 c.c. non preveda affatto la nullità del recesso, ma, in conformità della lettera della legge, da interpretarsi restrittivamente, una ipotesi di annullabilità per difetto di giustificato motivo . Tale orientamento è stato anche successivamente confermato da questa Corte cfr. in termini Cass. numero 5177/2019 e numero 4699/2021 . Il Collegio, perciò, non intravede ragioni per discostarsi dallo stesso. 11. È invece fondato l'unico motivo del ricorso principale. 12. La Corte di merito ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento illegittimo intimato in epoca anteriore al trasferimento, destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario ed ha quindi tratto le relative conseguenze in relazione alla fattispecie concreta rispetto alla cessionaria, calibrate in relazione alla tutela obbligatoria ex articolo 8 L. numero 604/1966 applicata in favore della lavoratrice. 13. Più volte, in particolare, questa Corte ha affermato che, in tema di trasferimento di azienda, l'effetto estintivo del licenziamento intimato in epoca anteriore al trasferimento medesimo, in quanto meramente precario e destinato a essere travolto dalla sentenza di annullamento, comporta che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisce in capo al cessionario, che subentra in tutti i rapporti dell'azienda ceduta nello stato in cui si trovano così Cass. numero 23533/2013 ma v. in termini esatti o analoghi Cass. numero 6387/2016 id. numero 4130/2014 , id., 18.1.2013, numero 1220 , la quale aveva specificato che l'applicazione dell' articolo 2112 c.c. non risulta preclusa dalla circostanza che il rapporto di lavoro non sia, di fatto, operante al momento del trasferimento, rilevando che il rapporto con il cedente sia, o possa essere, in atto de iure anche se non de facto per effetto di controversia giudiziaria anche successiva al trasferimento , ovvero in caso di licenziamento inefficace perché verbale Cass. numero 3041/2012 , secondo la quale il subingresso del cessionario nei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'azienda ceduta non si verifica soltanto se tale rapporto sia stato legittimamente risolto in tempo anteriore al trasferimento medesimo in caso contrario, il rapporto prosegue ope legis con l'acquirente e il lavoratore conserva nei suoi confronti tutti i diritti che aveva verso il cedente Cass. numero 5507/2011 Cass. numero 8641/2010 . E a tale costante indirizzo, anche di recente, è stato dato seguito, confermandosi che la continuità del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria o della retrocessionaria si realizza, ai sensi dell' articolo 2112 c.c. , per i lavoratori che sono dipendenti della cedente o della retrocedente al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell'annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro cfr. Cass. numero 8039/2022 . 14. Tuttavia, tali principi soffrono eccezione nell'ipotesi in cui per il licenziamento annullato, come nel caso in esame, operi la tutela meramente obbligatoria ex articolo 8 L. numero 604/1966 , come sostituito dall' articolo 2 L. numero 108/1990 . 14.1. Di recente, infatti, questa Corte ha meglio specificato che sul piano delle conseguenze derivanti dalla eventuale declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato prima della cessione in regime di tutela reintegratoria opera il principio consolidato in base al quale l'effetto estintivo del licenziamento è destinato ad essere travolto dalla sentenza di annullamento che disponga la reintegrazione, comportando che il rapporto di lavoro ripristinato tra le parti originarie si trasferisca, ai sensi dell' articolo 2112 c.c. , in capo al cessionario Tale effetto, peraltro, non si produce tutte le volte in cui il licenziamento, pur illegittimo, non derivi una tutela ripristinatoria ma meramente indennitaria, essendo il recesso comunque idoneo a risolvere il rapporto di lavoro prima della cessione analogamente, nel caso di licenziamento con preavviso, il carattere non reale ma obbligatorio del medesimo, determina la cessazione del rapporto di lavoro alla data della comunicazione della volontà di recedere, salvo l'obbligo dell'indennità sostitutiva, impedendo il passaggio del rapporto al cessionario , sicché per affermare l'operatività dell' articolo 2112 c.c. , in caso di licenziamento ante cessione, è necessaria una sentenza che, dichiarando l'illegittimità del recesso, disponga una tutela ripristinatoria così, nella motivazione, Cass., sez. lav., sent. 10.1.2023, numero 404 . 15. Tanto considerato in termini generali, con più puntuale riferimento al regime che qui ci occupa, occorre ricordare che, secondo questa Corte, nell'ambito della tutela cosiddetta obbligatoria nei confronti del licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo, secondo la disciplina delle leggi numero 604 del 1966 e numero 108 del 1990 , la previsione dell'articolo 8 della legge numero 604 sulla alternatività tra la riassunzione e risarcimento del danno deve essere interpretata, per assicurare la conformità ai principi costituzionali Corte cost. numero 194 del 1970 e numero 44 del 1996 , nel senso che il pagamento della indennità risarcitoria, qualora il rapporto di lavoro non si ripristini, sia sempre dovuto, senza che rilevi quale sia il soggetto e quale sia la ragione per cui ciò si verifichi, dovendosi anche tener conto che la riassunzione ex articolo 8 cit. - a differenza della reintegra ex articolo 18 legge numero 300 del 1970 - determina la ricostituzione ex tunc del rapporto di lavoro, sicché l'offerta datoriale di riassunzione corrisponde alla proposta contrattuale di un nuovo rapporto, che deve essere accettata dal lavoratore secondo le regole generali sulla formazione dei contratti così Cass., sez. lav., 26.2.2002, numero 2846 , cui adde Cass. numero 4521/2011 . 15.1. Pertanto, la riassunzione ex articolo 8 cit., anche ove e quando si realizzi nei termini sopra delineati, determina solo una ricostituzione da quel momento del rapporto di lavoro, e quindi, all'atto del relativo ordine giudiziale, certamente non produce effetti ripristinatori. In altre parole, la declaratoria d'illegittimità del licenziamento, in tale ambito di tutela, per la conformazione legale dei rimedi obbligatori alternativamente previsti, non ha natura costitutiva con effetti retroattivi, che comportino a loro volta la non interruzione, quanto meno de iure, del rapporto di lavoro, sicché non può, nella specie, profilarsi la continuazione del rapporto stesso con la cessionaria, ai sensi dell' articolo 2112 c.c. 16. Erroneamente, perciò, la sentenza di secondo grado qui impugnata, avendo dichiarato illegittimo, e non nullo, il licenziamento intimato alla lavoratrice, ha condannato detta società a riassumere quest'ultima o, in difetto, l'ha condannata a corrisponderle l'indennità risarcitoria ex articolo 8 L. cit., rispetto a quest'ultima statuizione in solido con Ba.Au. 17. In definitiva, rigettati i due ricorsi incidentali, in accoglimento del ricorso principale, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, giusta la seconda ipotesi di cui all' articolo 384, comma secondo, c.p.c. , la sentenza impugnata dev'essere cassata sul punto, nel senso di rigettare la relativa domanda della lavoratrice di condanna della PESCHERIA ALU Srl alla riassunzione o, in mancanza, a corrisponderle l'indennità risarcitoria in solido con il Ba.Au. per conseguenza, quest'ultimo soltanto, quale unico socio illimitatamente responsabile della Snc cancellata dal registro delle imprese, sarà tenuto a corrispondere detta indennità alla lavoratrice. 18. Stante la reciproca soccombenza in questa sede, le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra Ba.Au. e la lavoratrice. Giusta l' articolo 92, comma secondo, c.p.c. , come risultante a seguito della sent. numero 77/2018 della Corte costituzionale , ritiene il Collegio che ricorrano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese dell'intero processo tra la PESCHERIA ALU Srl e la lavoratrice, tenendo conto, oltre che delle pronunce di diverso segno susseguitesi, soprattutto dell'effettiva difficoltà giuridica di stabilire se e quale tutela spettasse alla lavoratrice rispetto alla cessionaria pur in caso nel quale il trasferimento d'azienda come l'illegittimità del licenziamento intimato prima dello stesso sono stati definitivamente accertati. 19. I due ricorrenti incidentali sono tenuti al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta i ricorsi incidentali. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di condanna solidale nei confronti della PESCHERIA ALU Srl compensa le spese dell'intero processo tra la PESCHERIA ALU Srl e Lu.Ga. compensa altresì le spese del giudizio di legittimità tra Ba.Au. e la Lu.Ga. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei due ricorrenti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i ricorsi incidentali, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.