Il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca – citato nel processo penale, a norma dell'art.104- bis , comma 1- quinquies , disp. att. c.p.p., dopo che era stato già disposto il rito abbreviato – deve essere estromesso dal giudizio?
Massima In tema di misure di sicurezza non deve essere estromesso dal giudizio , nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca , citato nel processo ai sensi dell'articolo 104- bis , comma 1-quinquies, disp. att. c.p.p., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli articolo 24 Cost. e 6 , par. 1, CEDU . Il caso La Corte di appello nel confermare la sentenza adottata dal G.u.p., inter alia , ribadiva la confisca, disposta ai sensi dell'articolo 240- bis c.p., di un immobile, formalmente intestato ad un terzo. Il terzo proponeva ricorso sul rilievo che era stato citato nel processo penale, a norma dell'articolo 104- bis , comma 1- quinquies , disp. att. c.p.p., dopo che era stato già disposto il rito abbreviato , tale circostanza avrebbe violato l'articolo 6 CEDU , in quanto coinvolto, nonostante la sua opposizione, in un processo a prova contratta. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso sul rilievo che nel caso di celebrazione del giudizio, per scelta dell'imputato, nelle forme del rito abbreviato, il diritto di difesa del terzo, chiamato a parteciparvi, dovrà essere necessariamente rimodulato secondo le peculiarità del rito stesso , senza che l'essenza del diritto ne resti, perciò soltanto, intaccata e pregiudicata. In conclusione, per i giudici di legittimità la estromissione del terzo non sarebbe coerente con la filosofia che ha concorso ad ispirare la riforma, che è quella dell'accertamento unitario, rispetto all'imputato e al terzo, nell'interesse anzitutto di quest'ultimo, dei presupposti di confiscabilità del bene. La questione La questione esaminata è la seguente in tema di misure di sicurezza deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l'imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca? Le soluzioni giuridiche L' articolo 240, commi 3 e 4, c.p. fissa un limite alla confisca ove si tratti di cose appartenenti a persona estranea all'illecito penale . Il limite derivante dall'appartenenza della res al terzo non vale nel caso in cui si tratti di cose “ intrinsecamente pericolose ” per le quali la confisca è obbligatoria ai sensi dell' articolo 240, comma 2, numero 2, c.p. Si tratta di una deroga parziale che il legislatore pone in riferimento a quelle cose connotate da illiceità oggettiva in senso assoluto. Soltanto in tale ipotesi il bene può formare oggetto di confisca anche se appartenente a persona terza, estranea al reato. Si tratta di una disciplina di carattere generale , quella prevista dall' articolo 240 c.p. , a cui vanno ricondotte anche le ipotesi particolari di confisca per quanto concerne gli aspetti non regolati dalle relative norme speciali. Anche se - occorre dire – molteplici delle disposizioni speciali riprendono quanto previsto dall' articolo 240, comma 3, c.p. circa il limite alla confiscabilità della res dato dall'appartenenza del bene a persona estranea al reato. Alla confisca “classica” si vanno poi ad aggiungere le ipotesi di confisca definite “particolari” , dapprima sparse nell'ordinamento ed ora racchiuse, a seguito dell' articolo 6, comma 1, d.lgs. 1° marzo 2018, numero 21 , nell'articolo 240- bis c.p. Presupposti di applicabilità di tali “speciali” confische sono la presenza di una sentenza di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti tassativamente elencati dalla norma e una non giustificata sproporzione del denaro, dei beni o delle altre utilità rispetto al reddito dichiarato a fini di imposte o all'attività economica svolta. Suscettibili di formare oggetto del provvedimento ablativo sono i beni di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, il condannato risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Presenti tali condizioni, la confisca è obbligatoria. Ciò posto, si rende necessario stabilire i mezzi di tutela riconosciuti al terzo . Orbene, per come prima esaminato, tale tutela trova prevalente esplicazione nella fase dell'esecuzione, mancando nell'ambito del giudizio di cognizione. Si è posta quindi la questione relativa alla ricerca di rimedi da esperire in fase di merito , cioè prima che la sentenza che dispone la confisca sia divenuta irrevocabile. Soltanto quando la sentenza acquisisce i connotati dell'esecutività è, infatti, consentito al terzo di avviare i controlli in executivis previsti espressamente dall'ordinamento. Nella prospettiva di individuare strumenti di controllo “anticipati” , va a collocarsi il contrasto interpretativo risolto dalle Sezioni unite circa la possibilità per il terzo estraneo al giudizio di cognizione di esperire incidente di esecuzione anteriormente all'irrevocabilità della statuizione sulla confisca. Le Sezioni Unite hanno precisato che in tema di misure cautelari reali, il terzo rimasto estraneo al processo, formalmente proprietario del bene già in sequestro, di cui sia stata disposta con sentenza la confisca, può chiedere al giudice della cognizione, prima che la pronuncia sia divenuta irrevocabile, la restituzione del bene e, in caso di diniego, proporre appello dinanzi al tribunale del riesame Cass. penumero , sez. unumero , numero 48126/2017 . La stessa decisione, peraltro, chiarisce in maniera limpida che « il terzo estraneo potrà ricorrere alla procedura dell'incidente di esecuzione solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca ». Ne consegue che il terzo deve attendere la formazione del giudicato sulla confisca e poi adire il giudice dell'esecuzione secondo le modalità fissate agli articolo 667, comma 4, e 676, comma 1, c.p.p. D'altra parte - è stato evidenziato dalla S.C. - prima del passaggio in giudicato della sentenza, il terzo può chiedere al giudice della cognizione la restituzione della res sottoposta a sequestro e, in ipotesi di diniego, può esperire appello davanti al Tribunale del riesame. La Corte di cassazione aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli articolo 573,579 comma 3 e 593 c.p.p., in riferimento agli articolo 3,24,42,111 e 117 Cost., nella parte in cui non prevedono per il terzo, il cui diritto di proprietà sia stato pregiudicato dal provvedimento patrimoniale disposto con la sentenza di primo grado, la facoltà di proporre appello avverso la sentenza di prime cure in ordine al solo capo contenente la statuizione sulla confisca Cass. penumero , numero 8317/2016 . La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili tutte le questioni proposte, rilevando che le questioni erano state poste senza tenere conto della possibilità di un'interpretazione costituzionalmente orientata secondo la soluzione interpretativa, poi recepita dalle Sezioni Unite, e, cioè, che il terzo può, sempre e comunque, disporre dei rimedi cautelari, in ogni grado di giudizio, con la possibilità di chiedere la restituzione dei beni confiscati e di proporre appello contro l'eventuale diniego Corte Cost. numero 253/2017 . Osservazioni Il terzo i cui beni siano stati sottoposti a sequestro in funzione della futura confisca può azionare gli ordinari strumenti di impugnazione previsti per le misure cautelari reali, vale a dire il riesame ex articolo 324 o l'appello previsto dall'articolo 322- bis c.p.p. in caso di diniego di restituzione dei beni, tuttavia, si trova sfornito di alcun rimedio impugnatorio da poter esperire avverso la confisca non definitiva. Siffatto quadro normativo presta il fianco a notevoli criticità, soprattutto ove si correli la limitata possibilità di tutela del terzo in ordine alla confisca penale con quella predisposta per la confisca di prevenzione. In quest'ultimo caso, infatti, il terzo che subisca un sequestro funzionale alla confisca di prevenzione articolo 20, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, numero 159 ha diritto a partecipare al procedimento di prevenzione, ha diritto alla prova articolo 23, comma 2, d.lgs. numero 159/2011 ed ha anche diritto ad impugnare il provvedimento decisorio articolo 27 d.lgs. numero 159/2011 . Il complesso normativo concernente la tutela del terzo in caso di confisca appare in contrasto con le garanzie imposte dall'ordinamento sovranazionale e costituzionale . Quanto al primo piano, mancano nel sistema descritto quelle caratteristiche di tempestività ed effettività dei controlli contemplate dalla CEDU per la tutela del diritto di proprietà articolo 1 prot. 1 CEDU . Distonie, inoltre, si presentano anche in riferimento alle tutele previste dagli articolo 6 § 1 e 13 CEDU . Con riguardo alla tutela costituzionale, viene ad essere pregiudicato il diritto di difesa che, ai sensi dell' articolo 24 Cost. , deve essere considerato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento , posto che, tra l'altro, il percorso delineato dall' articolo 666, comma 5, c.p.p. non garantisce un pieno diritto alla prova. A ciò si aggiunga che l'incidente di esecuzione subisce i limiti derivanti dalla sentenza definitiva contenente la statuizione sulla confisca, adottata all'esito di un procedimento al quale il terzo, non avendo partecipato, non ha potuto contraddire. Al riguardo, i giudici di legittimità hanno ritenuto che lo svolgimento degli accertamenti nell'ambito del procedimento di esecuzione per verificare la sussistenza delle condizioni per la confisca non si pone in contrasto con alcun principio costituzionale o convenzionale , atteso che in tale fase il giudice ha ampi poteri istruttori ai sensi dell' articolo 666, comma 5, c.p.p. assicurando il contraddittorio ed il diritto di difesa del terzo, anche attraverso la nomina di un difensore di ufficio, che può essere sentito su sua richiesta Cass. penumero , numero 1503/2018 . Tuttavia, in tema di confisca, il terzo estraneo al reato può far valere il diritto alla restituzione con la proposizione di incidente di esecuzione, nell'ambito del quale, è escluso che possano essere rivalutate le ragioni della confisca , potendo dimostrare solo la sussistenza del diritto di proprietà e l'assenza di ogni addebito di negligenza. Invero, l'assetto così delineato non poteva definirsi totalmente appagante, per le limitazioni probatorie cui il terzo andava soggetto nell'ambito delle procedure camerali azionabili, per il vuoto di tutela che rimaneva nel caso in cui la res fosse stata assoggettata a confisca solo in sentenza e senza essere dunque preceduta da un provvedimento di sequestro autonomamente impugnabile. Proprio al fine di porre rimedio alle descritte criticità che caratterizzano la posizione del terzo in relazione alla confisca ed alle possibilità procedurali di difendere i suoi diritti sulla res , il legislatore è intervenuto sul tema quantomeno in riferimento alla confisca quale misura di prevenzione e alla c.d. confisca per sproporzione, disciplinata dall'articolo 12- sexies d.l. 8 giugno 1992 numero 306, conv. in l. 7 agosto 1992, numero 356 . Negli anni successivi all'entrata in vigore del Codice Antimafia vi è stato un acceso dibattito in seno alla giurisprudenza se tale normativa volta a tutelare il terzo creditore potesse applicarsi anche ad alcuni casi di confisca disposta in sede penale soprattutto con riferimento alla c.d. “confisca allargata” prevista in origine dall'articolo 12- sexies d.l. numero 306/1992, poi trasfuso nell'articolo 104- bis disp. att. c.p.p. . Dibattito, invero, mai sopito nonostante il legislatore fosse intervenuto con la l. numero 161/2017 , modificando l'articolo 12- sexies comma 4- bis d.l. numero 306/1992 e prevedendo un'esplicita applicazione delle norme del Codice Antimafia poste a tutela del terzo anche alla confisca “allargata”. In seguito, sono state introdotte ulteriori modifiche al citato articolo 104- bis disp. att. c.p.p. Dapprima, il d.lgs. numero 14/2019 c.d. “Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza” aveva modificato la disposizione sopra richiamata, prevedendo che, «quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321 comma 2 del codice, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del d.lgs. numero 159 del 2011 ». Tale formulazione dell'articolo 104- bis disp. att. c.p.p., entrata in vigore in data 15 luglio 2022, estendeva dunque la disciplina a tutela dei terzi prevista dal Codice Antimafia ai sequestri preventivi finalizzati alla confisca ex articolo 321, comma 2, c.p.p., ma non anche alle confische. In rapida successione, il legislatore interveniva nuovamente sulla norma in parola, mediante la c.d. “riforma Cartabia” d.lgs. numero 150/2022 , entrata in vigore in data 30 dicembre 2022. In particolare, la nuova e attuale formulazione dell'articolo 104- bis, comma 1- bis, disp. att. c.p.p. prevede che in caso di sequestro disposto ai sensi dell' articolo 321, comma 2, c.p.p. o di confisca, ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano altresì le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del d.lgs. numero 159 del 2011 . Per cui, in sostanza, prima del 15 luglio 2022 tanto i sequestri preventivi quanto le confische non soggiacevano alla disciplina dettata a tutela dei terzi prevista dal Codice Antimafia dal 15 luglio al 30 dicembre 2022 tale disciplina era applicabile ai soli sequestri dal 30 dicembre 2022 ogni sequestro o confisca rientra nel perimetro del Titolo IV del d.lgs. numero 159/2011 . Si è così andata realizzando l' assimilazione della confisca per sproporzione alla confisca di prevenzione per quanto concerne la tutela del terzo e la sua partecipazione al procedimento. Ne deriva che, a seguito delle segnalate modifiche legislative, ove si tratti di confische particolari, ricadenti nell'ambito dei presupposti racchiusi nell'articolo 240- bis c.p., i terzi devono essere citati nel procedimento di cognizione. È così realizzato un modello di tutela anticipata per le ragioni del terzo rispetto allo schema del mero incidente di esecuzione. Il che permetterà al terzo non soltanto di meglio esprimere le sue ragioni difensive dinanzi al giudice del merito, ma anche di rendergli pienamente opponibile l'eventuale confisca. La pronuncia in commento Cass. penumero , sez. I, 26 novembre 2024, numero 1908 si segnala per l' ampliamento delle garanzie partecipative del terzo , estendendole anche al giudizio abbreviato. Per tale via, viene estesa la tutela del terzo creditore non più circoscritta con riferimento al procedimento di prevenzione, ma anche ai creditori di soggetti destinatari di un provvedimento di sequestro o confisca disposto in sede penale procedimento diverso, come accennato, rispetto a quello di prevenzione . Alla luce, dunque, della pronuncia in commento, parrebbe essere stato finalmente raggiunto un assetto definitivo della normativa che consente al terzo creditore di buona fede di trovare tutela anche nell'ambito di un procedimento penale tanto a cognizione piena quanto a prova contratta in cui il debitore è stato raggiunto da un provvedimento di sequestro o confisca. Fonte IUS/Penale