Riqualificazione del reato nel procedimento di oblazione e contestuale istanza dell’imputato

Nel caso in cui l'imputato solleciti la riqualificazione del fatto e prospetti la formulazione di un'istanza di oblazione, il giudice ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all'articolo 141, comma 4- bis , c.p.p., in base al quale «in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima».

Il caso in esame trae origine dalla richiesta, formulata dal difensore dell'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di definizione del procedimento mediante oblazione in caso di riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestie. Il Tribunale, tuttavia, respingeva la richiesta dell'imputato di qui, il ricorso in cassazione, con il quale l'imputato deduce, ai sensi dell'articolo 606, lett. b , c.p.p., la violazione dell'articolo 162- bis c.p. per il negato accesso all'oblazione. La doglianza è fondata. Chiariscono infatti i Giudici che, quando l'imputato, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto , dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all'articolo 141, comma 4- bis , c.p.p., anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza, tale omissione potrà essere fatta rilevare, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c , c.p.p. Cass., sez. Unite, numero 7645/2006 . I giudici di primo avrebbero erroneamente inteso questo principio come implicante la necessità di presentare, da parte dell'imputato, una formale richiesta di oblazione prima ancora della avvenuta riqualificazione del fatto , ma si tratterebbe di una applicazione del principio tale da oltrepassare il dictum delle Sezioni Unite, le quali hanno affermato che, nel caso in cui l'imputato solleciti la riqualificazione del fatto e prospetti la formulazione di un'istanza di oblazione in tale eventualità, il giudice, ove proceda in sentenza alla derubricazione, ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all' articolo 141, comma 4- bis, c.p.p. tale meccanismo prevede che « in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima ». Si tratta di un meccanismo calibrato sul caso della contestazione sostitutiva o suppletiva da parte del pubblico ministero , ma è stato ritenuto che nel caso in cui il giudice dia nella sentenza una definizione giuridica diversa del fatto, possa egualmente operare, purché l'imputato abbia richiesto nel processo la derubricazione e abbia contestualmente formulato richiesta di oblazione . Di conseguenza, l'imputato, prospettando sin dalla prima udienza una istanza di oblazione nel caso di riqualificazione del fatto contestato, ha assolto all'onere che gli incombeva per investire formalmente della questione il tribunale e per non vedersi precluso il diritto a fruire dell'oblazione nell'ipotesi in cui il giudice avesse provveduto d'ufficio avendo il ricorrente contestato la correttezza della qualificazione del fatto, il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all'articolo 141, comma 4- bis , disp. att. c.p.p. La Corte, dunque, accoglie il ricorso.

Presidente Siani – Relatore Valiante Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 17.4.2024, il Tribunale di Foggia, previa riqualificazione del fatto contestato dal pubblico ministero come integrante la contravvenzione di cui all' articolo 660 cod. penumero anziché il reato di cui all' articolo 612-bis cod. penumero , ha condannato N.L., concessegli le circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 200 di ammenda. Il Tribunale ha anche precisato che non potesse essere accolta la richiesta, formulata dal difensore dell'imputato prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, di definizione del procedimento mediante oblazione in caso di riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestie. A questo proposito, ha richiamato pronunce di legittimità secondo cui l'imputato può avere accesso all'oblazione solo quando avanzi, in via preventiva e cautelativa, una sollecitazione al giudice circa la diversa qualificazione con contestuale richiesta di oblazione, incorrendo altrimenti nella decadenza. Nel caso di specie, l'imputato si è limitato genericamente a sollecitare di essere ammesso all'oblazione nel caso in cui il giudice avesse in sentenza riqualificato i fatti. Inoltre, il Tribunale dà atto in motivazione di riconoscere all'imputato i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione, quest'ultimo, però, non riportato nel dispositivo. 2. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, deduce, ai sensi dell'articolo 606, lett. b ed e , cod. proc. penumero , la violazione degli articolo 660 cod. penumero e 336 cod. proc. penumero in relazione alla omessa declaratoria di improcedibilità per il difetto di querela, nonché la mancanza di motivazione. Nel caso di specie - sostiene il ricorso - risulta assente qualsivoglia esternazione della volontà punitiva della persona offesa . 2.2 Con il secondo motivo, deduce, ai sensi dell'articolo 606, lett. b , cod. proc. penumero , la violazione dell' articolo 162-bis cod. penumero per il negato accesso all'oblazione. All'udienza del 22.6.2022, infatti, l'imputato ha chiesto personalmente di procedere con l'oblazione speciale in caso di riqualificazione del reato di atti persecutori in quello di molestie. 2.3 Con il terzo motivo, deduce, ai sensi dell'articolo 606 lett. b ed e , cod. proc. penumero la violazione dell' articolo 125, comma 3, cod. proc. penumero per mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione. Sebbene la difesa avesse chiesto la concessione dei benefici di legge, il Tribunale ha motivato solo sulla concessione della sospensione condizionale della pena e nulla ha detto sulla non menzione. 3. Con requisitoria scritta in data 18.10.2024, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Quanto alla mancanza di querela, ha osserva che anche il reato originariamente contestato era procedibile a querela e che, quindi, il vaglio sulla procedibilità era stato già effettuato. Quanto all'oblazione, ha osservato che l'imputato non ha avanzato una concreta istanza di ammissione all'oblazione. Quanto alla non menzione, ha evidenziato che l'omissione nel dispositivo non è rilevante in quanto la non menzione è automatica a seguito della concessione della sospensione condizionale. 4. In data 28.10.2024, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire una memoria di replica. Considerato in diritto Il ricorso è parzialmente fondato per le ragioni che di seguito saranno esposte. 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Dalla consultazione degli atti, consentita in ragione della natura della doglianza, risulta che la persona offesa abbia presentato in data 1.5.2021 una valida querela contenente la espressa richiesta di punizione. Sotto questo profilo, non rileva che la querela fosse stata originariamente proposta per il reato di atti persecutori anziché per quello di molestie, in quanto è sufficiente che l'atto esprima la volontà di procedere nei confronti del responsabile di un fatto. La querela deve contenere solo la notizia di reato con l'istanza di punizione, spettando esclusivamente al giudice il potere d'inquadrare il fatto storico, ossia la qualificazione giuridica del fatto stesso, indipendentemente da quella data dal querelante Sez. 3, numero 12159 del 21/3/1977, Rv. 137145 - 01 cfr., più recentemente, Sez. 5, numero 27964 dell'1/7/2020, Rv. 279531 - 01 . 2. Il secondo motivo è invece fondato. Dal verbale dell'udienza del 22.6.2022 celebrata nel processo di primo grado, risulta che l'imputato presente abbia avanzato personalmente richiesta, ex articolo 162-bis cod. penumero , di procedere con il rito dell'oblazione nel caso di riqualificazione del reato contestato dal pubblico ministero in quello di molestie nell'udienza di discussione, poi, risulta che il difensore dell'imputato, nelle sue conclusioni, abbia chiesto, in subordine, la derubricazione del reato. Di conseguenza, deve trovare applicazione al caso di specie il principio secondo cui quando l'imputato, nel corso dell'Istruttoria dibattimentale, abbia presentato istanza di oblazione subordinata ad una diversa e più favorevole qualificazione giuridica del fatto, dalla quale discenda la possibilità di essere ammesso all'oblazione stessa, il giudice, se effettivamente procede a tale modifica, deve attivare il meccanismo di cui all' articolo 141, comma 4-bis, cod. proc. penumero , anche all'esito dell'istruttoria dibattimentale nel caso in cui ometta di pronunciarsi sull'istanza, tale omissione potrà essere fatta rilevare, in caso di sentenza inappellabile, con ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. c , cod. proc. penumero Sez. U, numero 7645 del 28/2/2006, Rv. 233029 - 01 . Nella sentenza impugnata, il giudice di primo grado sembra intendere questo principio espresso dalle Sezioni Unite come implicante la necessità di presentare, da parte dell'imputato, una formale richiesta di oblazione prima ancora della avvenuta riqualificazione del fatto la motivazione del rigetto della richiesta di N.L. di avere accesso all'oblazione, infatti, si fonda sul rilievo che l'imputato si fosse genericamente limitato a richiedere di essere ammesso al rito speciale nel caso di diversa qualificazione del fatto da parte del giudice in sentenza. Ma si tratterebbe di una applicazione del principio tale da oltrepassare il dictum delle Sezioni unite, le quali hanno affermato che, nel caso in cui l'imputato solleciti la riqualificazione del fatto e prospetti la formulazione di un'istanza di oblazione in tale eventualità, il giudice, ove proceda in sentenza alla derubricazione, ha l'onere di attivare il meccanismo di cui all' articolo 141, comma 4-bis, cod. proc. penumero Tale meccanismo prevede che in caso di modifica dell'originaria imputazione in altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima . Si tratta di un meccanismo calibrato sul caso della contestazione sostitutiva o suppletiva da parte del pubblico ministero, ma è stato ritenuto che nel caso diverso, come quello di specie, in cui il giudice dia nella sentenza una definizione giuridica diversa del fatto, possa egualmente operare, purché l'imputato abbia richiesto nel processo la derubricazione e abbia contestualmente formulato richiesta di oblazione solo in tal modo, infatti, il giudice viene formalmente investito della questione, non potendosi ritenere, perché non previsto dal complessivo sistema procedurale disciplinato dalla legge, che egli abbia l'obbligo di rimettere in termini ex officio l'imputato, per di più al di fuori di qualsiasi contraddittorio, imprescindibile soprattutto nel caso di oblazione c.d. discrezionale . Di conseguenza, l'imputato, prospettando sin dalla prima udienza una istanza di oblazione nel caso di riqualificazione del fatto contestato che contestualmente sollecitava al giudice , ha esattamente assolto all'onere che gli incombeva per investire formalmente della questione il tribunale e per non vedersi precluso il diritto a fruire dell'oblazione nell'ipotesi in cui il giudice avesse in sentenza provveduto d'ufficio cioè, in mancanza di una formale modifica dell'imputazione da parte del pubblico ministero ad assegnare al fatto una diversa qualificazione compatibile con l'applicazione del beneficio si veda anche, in proposito, Sez. U, numero 32351 del 26/6/2014, Rv. 259925 - 01 . Avendo il ricorrente contestato la correttezza della qualificazione del fatto, il giudice di primo grado, pertanto, avrebbe dovuto attivare il meccanismo di cui all' articolo 141, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. penumero 3. Quanto al terzo motivo, è vero che nel caso in esame si è in presenza di un contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo il tribunale dato atto nella prima di concedere il beneficio della non menzione, poi non espressamente riportato nel secondo. Tuttavia, il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione Sez. 4, numero 48766 del 24/10/2019, Rv. 277874 - 01 Sez. 2, numero 938 del 23/9/2015, dep. 2016, Rv. 265734 . Giacché nel caso di specie il giudice di primo grado ha provveduto alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, ne consegue che il dispositivo può essere interpretato sulla base della motivazione contestuale, che deve considerarsi un unicum, con il dispositivo dalla predetta motivazione, dunque, si può desumere la reale ed effettiva volontà del giudice di concedere il beneficio della non menzione in favore di N.L. 4. Alla luce di quanto fin qui osservato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla valutazione dell'istanza di ammissione all'oblazione, con rinvio al Tribunale di Foggia in diversa persona fisica per un nuovo giudizio sul punto alla luce dei principi sopra affermati. Nel resto, il ricorso deve essere invece rigettato. Va disposto, altresì, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell' articolo 52 D.Lgs. numero 196 del 2003 , in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell'istanza di ammissione all'oblazione con rinvio per nuovo giudizio su tale punto al Tribunale di Foggia, in diversa persona fisica. Rigetta il ricorso nel resto. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell 'articolo 52 D.Lgs. 196/0 3 in quanto imposto dalla legge.