Condannata la madre che falsifica la firma del padre per iscrivere la figlia a scuola

La falsa sottoscrizione compiuta dalla madre veniva accertata, in primo grado, come funzionale all’iscrizione della figlia presso l’Istituto scolastico, acquistando valore determinante e potendo, di certo, rientrare nella nozione di atto pubblico ormai pacifica in giurisprudenza.

Il caso di specie si incentra sulla condanna emessa nei riguardi di una donna per il delitto di cui agli articoli 476 e 482 c.p. poiché apponeva f alsa sottoscrizione a nome dell'altro genitore, attestando falsamente il suo consenso all'iscrizione della figlia minore presso l'Istituto da lei prescelto . Questa proponeva dunque, ricorso per cassazione. In particolare, con il primo motivo deduceva l'insussistenza del falso, atteso che il modulo con la firma apocrifa non aveva determinato la formazione di alcun atto visto che la domanda a quell'istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione, con il quarto motivo inoltre, lamentava la violazione dell' articolo 51 c.p. , non essendosi considerato che la domanda proposta costituiva adempimento di un dovere imposta dalla legge 52/2003. Per la Suprema Corte il primo motivo è inammissibile poiché del tutto irrilevante la frequenza, di fatto, di altro istituto scolastico da parte della minore in quanto « in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi ». Nel caso di specie infatti, la falsa sottoscrizione era funzionale all'iscrizione della figlia all'istituto scolastico acquisendo valore determinante. Infine, in merito al quarto motivo, i giudici sottolineano come il falso commesso non costituiva una via obbligata per garantire l'istruzione della minore.

Presidente Miccoli - Relatore Cavallone Ritenuto in fatto 1. La Corte di Appello di Ancona ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Macerata nei riguardi di P.S. per il delitto di cui agli articoli 476 e 482 cod. penumero , per avere, nella domanda presentata il 31/1/2019 all'Istituto comprensivo OMISSIS di OMISSIS , apposto la falsa sottoscrizione a nome dell'altro genitore, L.M., attestando falsamente il consenso all'iscrizione presso il medesimo istituto della figlia minore P.L.S 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, sulla base di quattro motivi. 2.1. Col primo deduce l'insussistenza del falso, atteso che il modulo con la firma apocrifa non aveva determinato la formazione di alcun atto, visto che la domanda a quell'istituto scolastico non si era mai concretizzata nella relativa iscrizione. 2.2. Col secondo motivo lamenta vizi di motivazione, circa la non corretta valorizzazione delle ragioni di astio tra la P.S. ed il L.M., viste solo in chiave accusatoria, e non a supporto delle tesi difensive. 2.3. Col terzo motivo parte ricorrente si duole dell'omessa assunzione di una prova decisiva, volta a dimostrare la detta mancata iscrizione della minore all'istituto comprensivo in questione. 2.4. Col quarto ed ultimo motivo, infine, lamenta la ricorrente la violazione dell' articolo 51 cod. penumero , non essendosi considerato che la domanda proposta costituiva l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica e in particolare dalla legge 52/2003, dovendo provvedere l'imputata all'istruzione della figlia minore. 3. Con atto denominato motivi aggiunti , parte ricorrente allega la sentenza numero 150/2023 del Tribunale di Macerata, di non doversi procedere per estinzione del reato contestato alla P.S. in ragione della remissione di querela da parte del L.M. circostanza che la detta parte ricorrente ha ritenuto meritevole di attenzione da parte di questa Corte. Considerato in diritto 1. Il ricorso, inammissibile laddove mira ad una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o, come per il primo motivo, solleva questioni non rilevabili d'ufficio per la prima volta in questa sede, ed infondato sulle questioni di diritto prospettate, va, nel complesso, rigettato. 1.1. Inammissibile è il primo motivo, formulato per la prima volta in questa sede. In effetti, all'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, secondo cui la minore era stata regolarmente iscritta all'istituto scolastico OMISSIS , nessuna censura risulta formulata con l'atto d'appello sicché la richiesta in questa sede di valutare un fatto l'assenza di iscrizione al predetto istituto smentito, in modo incontestato, in sede di merito, è del tutto inammissibile. È appena il caso di aggiungere come, ad ogni modo, sia, ovviamente, del tutto irrilevante la frequenza, di fatto, di altro istituto scolastico, da parte della minore ciò che non pone nel nulla la detta, ove pure iniziale e poi mutata, iscrizione all'istituto in rubrica. Opportunamente, poi, i giudici del merito hanno richiamato quella giurisprudenza secondo cui «in tema di falso documentale rientrano nella nozione di atto pubblico anche gli atti interni, ovvero quelli destinati ad inserirsi nel procedimento amministrativo, offrendo un contributo di conoscenza o di valutazione, nonché quelli che si collocano nel contesto di una complessa sequela procedimentale ponendosi quale necessario presupposto di momenti procedurali successivi» Sez. 5, numero 36213 del 7/4/2015, peraltro in un caso di falso atto interno - false richieste di rimborso fiscale - confezionato dal privato, nel quale così si è espressa questa Corte «Correttamente risultano qualificate come atti pubblici anche le richieste di rimborso, trattandosi di atti prodromici a successive delibere della PA» confronta, negli stessi termini Sez. 5, numero 14486 del 21/02/2011, Rv. 249858-01 Sez. 5, numero 10178 del 13/02/2024, non massimata Sez. 6, numero 36758 del 13/07/2022, non massimata . Nella specie, la falsa sottoscrizione del L.M. è stata accertata in primo grado, senza contestazione alcuna con l'atto d'appello, per quanto già detto, come funzionale all'iscrizione della figlia al detto istituto scolastico e, come tale, ha certamente acquisito valore determinante per la medesima iscrizione. 1.2. Il secondo motivo è inammissibile per essere del tutto generico e, prima ancora, per mirare alla - non consentita, in sede di legittimità - mera rivalutazione della credibilità del teste d'accusa. La non corretta valorizzazione delle ragioni di astio tra la P.S. ed il L.M. è un argomento che si limita a mostrare, in modo immotivato, di non condividere la decisione presa dalla Corte d'appello, oltre che dal Tribunale, di dar credito al L.M. senza che sia indicato un solo elemento decisivo nel senso di far ritenere false e calunniose le parole del medesimo L.M Insomma, si chiede, peraltro senza particolari argomenti, una diversa valutazione di credibilità delle parole del L.M. compito istituzionalmente devoluto al giudice del merito. 1.3. Il terzo motivo è pure esso inammissibile, posto che mira a contestare un fatto l'iniziale iscrizione della minore presso l'istituto scolastico de quo che, accertato in primo grado, come detto, non risulta oggetto di gravame innanzi alla Corte d'appello. Inoltre, «la mancata assunzione di una prova decisiva, quale motivo d'impugnazione ex articolo 606, comma 1, lett. d cod. proc. penumero , può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell' articolo 495, comma 2, cod. proc. penumero , sicché il motivo non potrà essere validamente articolato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all' articolo 507 cod. proc. penumero e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione» Sez. 2, numero 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Rv. 285722-01 Sez. 6, numero 28007 del 19/06/2019, Rv. 276380-01 Sez. 5, numero 4672 del 24/11/2016, dep. 2017, Rv. 269270-01 . Nella specie, non è stato neppure addotto che si tratti di istanza volta ad acquisire mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione ai sensi dell' articolo 495, comma 2, cod. proc. penumero Ad ogni modo, l'impugnazione dell'ordinanza di esclusione di una prova testimoniale deve illustrare, in ossequio al principio di specificità di cui all' articolo 581 cod. proc. penumero , i motivi per i quali la deposizione ritenuta superflua dal giudice fosse, invece, rilevante ai fini della decisione Sez. 1, numero 20581 del 10/01/2023, Rv. 284536-01 Sez. 1, numero 49799 del 11/10/2023, Rv. 285580-01 laddove, per contro, nella specie è evidente, per quanto detto circa l'omessa contestazione dell'iscrizione accertata dal Tribunale, l'irrilevanza della prova richiesta. 2.4. Il quarto motivo - sulla assunta violazione dell' articolo 51 cod. penumero , avendo l'imputata agito per l'adempimento di un dovere, provvedere all'istruzione della figlia minore - è infondato. È evidente che il falso commesso non costituisse via obbligata, ovvero non fosse affatto l'unico modo per garantire l'istruzione alla minore laddove solo in caso di condotta vincolata a tutela di un diritto è logico che si integri la scriminante de qua Sez. 5, numero 34501 del 21/06/2024, Rv. 286991-02 Sez. 6, numero 40886 del 08/03/2018, Rv. 274147-01 Sez. 6, numero 14042 del 02/10/2014, dep. 2015, Rv. 262972-01 . 3. Da ultimo, del tutto irrilevante è la produzione della sentenza coi menzionati motivi aggiunti , che non comporta una diversa valutazione in ordine a quanto anzidetto. 4. Ai sensi dell' articolo 616 cod. proc. penumero , alla declaratoria di rigetto segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Nulla viene liquidato alla parte civile, in mancanza di una sua utile attività difensiva volta a contrastare l'avversa pretesa, a tutela di un suo concreto interesse. Laddove, invero, la parte civile si limiti a chiedere il rigetto o la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta, senza argomentare alcunché di utile, la stessa, in applicazione del principio di soccombenza, non ha diritto al rimborso delle spese del grado Sez. U, numero 877 del 14/07/2022, dep. 2023, in motivazione . La materia trattata, inerente dati sensibili o comunque meritevoli di particolare riservatezza, quali questioni inerenti minori, impone di disporre che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, ex articolo 52 d.lgs.196/2003 , in caso di diffusione del presente provvedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Nulla per le spese di parte civile.