La Corte UE condanna l'Italia per i tempi troppo stretti negli accertamenti Antitrust

Secondo i Giudici, il termine di 90 giorni per avviare l’istruttoria comporta un rischio sistemico di impunità e di lesione all’indipendenza dell’autorità garante.

La Corte UE ha contestato la rigidità dei tempi per le indagini Antitrust nelle cause C-510/23 Trenitalia , e C-511/23 Caronte & Tourist . Nello specifico, gli articoli 11 e 13 della direttiva 2005/29/CE sono stati ritenuti incompatibili con una legislazione nazionale che, nell’ambito di un procedimento diretto all’accertamento di una pratica commerciale sleale, da un lato, impone di avviare la fase istruttoria in contraddittorio del procedimento entro un termine di 90 giorni dalla conoscenza degli elementi essenziali della violazione , e, dall’altro, ne sanziona l’inosservanza con l’annullamento integrale del provvedimento finale, nonché con la decadenza dal potere di avviare una nuova procedura d’infrazione riguardante la stessa pratica. In base alla recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, afferma il TAR Lazio in qualità di giudice remittente, i procedimenti dell'AGCM in materia di tutela dei consumatori devono rispettare il termine di tre mesi per avviare l'istruttoria, stabilito dall'articolo 14 della legge numero 689/81. Tuttavia, secondo i giudici della Corte UE tale previsione comporta un  rischio sistemico di impunità  e di  lesione all’indipendenza  dell’autorità garante. Due i casi analizzati dalla Corte. Il primo, riguardante la causa C-510/23 , riguardava le segnalazioni all'AGCM tra il 2011 e il 2016 sulle pratiche di vendita dei biglietti ferroviari di Trenitalia S.p.A . Nel luglio 2017, l'Autorità ha identificato una pratica commerciale scorretta relativa all' omissione di informazioni sui biglietti dei treni regionali più convenienti , sanzionando l'azienda con 5 milioni di euro. Il secondo caso riguarda invece Caronte & Tourist C-511/23 , e parte dalla denuncia di un consumatore sul costo elevato dei biglietti dei traghetti nello stretto di Messina . Nel 2022, dopo aver rilevato un abuso di posizione dominante , l'Autorità ha inflitto una sanzione di oltre 3 milioni di euro alla compagnia. Entrambe le società hanno contestato le sanzioni sostenendo la  violazione del termine perentorio di 90 giorni . Pertanto, il TAR Lazio ha interpellato la Corte UE circa la compatibilità del termine di 90 giorni con le leggi europee. La Corte ha dato risposta negativa , argomentando, in primis , che tale normativa potrebbe compromettere l'indipendenza operativa dell'AGCM le autorità nazionali devono poter esercitare un grado di discrezionalità nelle indagini, collaborare a livello europeo e prendere decisioni, per esempio, attribuendo gradi di precedenza alle denunce ricevute, valutando se l’avvio della fase istruttoria sia giustificato e, in caso, scegliendo il momento più opportuno. Inoltre, la Corte spiega che la normativa presenta un « rischio sistemico di impunità », in quanto l'annullamento delle decisioni e l'impossibilità di avviare nuove procedure possono ostacolare l'applicazione efficace delle norme. Considerando la complessità dei casi in materia di concorrenza e protezione dei consumatori, tale normativa risulterebbe non conforme al principio di effettività , rendendo impossibile o eccessivamente difficile l'implementazione delle regole che mirano a raggiungere i suoi obiettivi principali.