L’articolo 581, comma 1 quater , c.p.p. ha lo scopo di scongiurare impugnazioni che non siano note allo stesso interessato, rimasto assente nel grado di giudizio precedente cosicché è sufficiente che l’atto rispetti tale ratio , al di là delle forme con cui ciò avviene.
La Corte d'appello di Cagliari dichiarava inammissibile, ai sensi dell' articolo 581, comma 1- quater , c.p.p. , l'impugnazione proposta poiché pur essendo l'imputato rimasto assente in primo grado, l'atto risultava privo di specifico e contestuale mandato, rilasciato dopo la sentenza di primo grado, essendo ad esso allegata la sola elezione di domicilio. Con ricorso per cassazione, il legale lamentava la violazione dell' articolo 581, comma 1- quater , c.p.p. , in quanto, la ratio sottesa a tale disposizione risultava soddisfatta nel caso di specie, atteso che l'imputato aveva, successivamente alla sentenza impugnata, conferito un nuovo mandato difensivo mediante l'atto, allegato all'appello , denominato “nomina difensore”, con cui veniva eletto anche domicilio presso lo studio. Per la Suprema Corte il ricorso è fondato. I giudici hanno infatti, sottolineato che l'atto, denominato “nomina difensore”, pur se nel contenuto non si esprima in termini espliciti di conferimento della procura è stato redatto proprio con la finalità di incaricare il già nominato legale di fiducia di proporre impugnazione. Lo specifico mandato infatti, « non richiede rigide formalità e non deve necessariamente essere posto a corredo dell'impugnazione proposta, essendo sufficiente, vista la ratio della norma, che lo stesso vi sia e che da esso emerga la certa volontà dell'interessato di impugnare la sentenza pronunciata in sua assenza ». Certa volontà che i giudici rilevano nel caso di specie poiché dall'atto in analisi si desume la chiara e piena consapevolezza, da parte dell'imputato, di conferire mandato al difensore al fine di proporre appello. Il Collegio inoltre, sulla scia di quanto affermato dalle Sezioni Unite nell'informazione provvisoria diffusa il 30 ottobre 2024, circa l'interpretazione del previgente articolo 587, comma 1- ter , c.p.p. , in relazione all'analogo tema dell'elezione di domicilio propedeutica all'impugnazione, rifiutano una interpretazione rigidamente formalistica essendo sufficiente che la ratio sottesa alla disposizione venga rispettata, al di là delle forme con cui ciò avviene.
Presidente Miccoli - Relatore Cavallone Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Cagliari ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. , l'appello proposto nell'interesse di C.M. avverso la sentenza del Tribunale di Cagliari in data 11/7/2023, che lo aveva condannato per atti persecutori ai danni di E.M., sua ex compagna. Tanto perché, pur essendo questi rimasto assente nel giudizio di primo grado, come si desumeva dai relativi verbali e nonostante a pagina 2 della sentenza del Tribunale si dicesse erroneamente il contrario, l'atto era privo di specifico e contestuale mandato ad impugnare, rilasciato dopo la sentenza di primo grado, essendo ad esso allegata la sola elezione di domicilio. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, basato su due motivi. 2.1. Col primo lamenta la violazione dell' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. , in quanto, la ratio sottesa a tale disposizione - ovvero avere l'imputato assente contezza della consapevole proposizione del gravame - era nella specie stata soddisfatta, atteso che, successivamente alla sentenza impugnata, il C.M. aveva effettivamente conferito un nuovo mandato difensivo all'avvocato G.L Tanto era accaduto mediante l'atto allegato all'appello denominato Nomina difensore , con cui l'imputato aveva, peraltro, eletto domicilio presso lo studio di tale difensore. 2.2. Col secondo motivo lamenta l'illogicità e la contraddittorietà di motivazione, atteso che l'errore contenuto nella sentenza di primo grado, in cui era stata erroneamente affermata la presenza del C.M. aveva provocato quello della difesa sicché al detto errore avrebbe dovuto far seguito la correzione della sentenza di primo grado e la rimessione in termini della difesa per impugnare la stessa. Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è fondato, restando assorbito il secondo. Come si rileva dalla lettura dell'atto, qui consentita lamentandosi una errata applicazione di norme di procedura, lo stesso reca la testuale intestazione Nomina difensore . Tanto deve far ritenere che l'atto, per quanto, poi, nel suo contenuto non si esprima in termini espliciti di conferimento della procura, fosse stato redatto proprio con la finalità di incaricare il già nominato legale di fiducia di proporre appello. Come dedotto dalla difesa e dal Procuratore Generale, lo «specifico mandato» richiesto dalla disposizione in esame non richiede rigide formalità e, in particolare, non deve necessariamente essere posto a corredo dell'impugnazione proposta, essendo sufficiente, stante la ratio della norma ovvero scongiurare impugnazioni che non siano note allo stesso interessato, rimasto assente nel grado di giudizio precedente, e quindi possibili istanze di rescissione del giudicato , che lo stesso vi sia e che emerga da esso, o anche in altro modo, la certa volontà dell'interessato di impugnare la sentenza pronunciata in sua assenza. Nella specie, per quanto anzidetto, il difensore dell'imputato ha proposto atto d'appello allegandovi un atto - definito di nomina difensore e comunque contenente l'elezione di domicilio dell'imputato presso lo studio del suo difensore di fiducia al testuale fine della notificazione del decreto di citazione a giudizio - da cui si desumevano la chiara volontà e la piena consapevolezza, da parte dell'imputato, che il suo difensore stesse proponendo appello avverso la sentenza di prime cure posto che l'unico possibile decreto di citazione, da parte della Corte d'appello, non poteva che essere quello conseguente all'appello avverso la detta sentenza del Tribunale di Cagliari. Del resto, come si desume dall'informazione provvisoria diffusa il 30/10/2024, le Sezioni Unite di questa Corte, nell'interpretare il previgente articolo 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. , in relazione all'analogo tema dell'elezione di domicilio propedeutica all'impugnazione, rifuggendo da un'interpretazione rigidamente formalistica, hanno chiarito che la norma vada intesa nel senso che sia sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione senza, dunque, che la stessa vada necessariamente e formalmente reiterata con l'impugnazione. Tanto non può non orientare anche l'interpretazione dell'ulteriore requisito qui in discussione, nel senso detto, ovvero che sia sufficiente che la ratio sottesa alla disposizione de qua sia stata rispettata, al di là delle forme con cui ciò avviene. In definitiva, anche ammesso che la dichiarazione in esame, intestata quale nomina difensore , tale non debba intendersi, in mancanza di espresso conferimento di procura alle liti nel suo contenuto, dovrebbe, in ogni caso, concludersi per il sostanziale rispetto della finalità perseguita dal legislatore, essendo pacifico e documentato che l'avvocato G.L. fosse, in ogni caso, munito di procura alle liti conferitagli in precedenza dal C.M. e che questi fosse del tutto consapevole che il suo legale stesse procedendo ad appellare la sentenza di primo grado, avendo eletto presso di lui domicilio proprio per ricevere la notifica del decreto di citazione che a tale gravame sarebbe conseguito. Pertanto, essendo soddisfatte appieno le finalità sottese all' articolo 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. , l'inammissibilità dichiarata dalla Corte d'appello risulta non avere alcuna ragion d'essere. 3. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi alla Corte di appello di Cagliari per la celebrazione del giudizio di appello. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Cagliari per il giudizio.